CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15938 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2025 del TRIB. LIBERTA' di Taranto Udita la relazione svolta dal Presidente;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Vitale Gaetano che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice cautelare adito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto con la quale era stata disposta nei confronti di IN NL la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di anni uno, ha ridotto la durata della misura in mesi otto. A IN NL sono contestati, come da imputazione cautelare, i reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo 45) e artt. 3 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi 7, 12.12, 13.16, 14.7), in ordine ai quali il tribunale confermava la gravità indiziaria e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo dei difensori e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Violazione dell'art. 121 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 127 310 cod.proc.pen. e artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’omesso esame della memoria Penale Sent. Sez. 3 Num. 15938 Anno 2026 Presidente: AC LU Relatore: AI EL Data Udienza: 08/04/2026 difensiva depositata all’udienza di discussione con la quale si contestava la gravità indiziaria in relazione al capo 7). Violazione degli artt. 581 lett. d) e 591 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 310 cod.proc.pen. Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile per genericità il motivo d'appello con riguardo al profilo della sussistenza dei reati fini, al contrario risulterebbe dalla lettura di pagina 8 dell'appello la censura laddove con riferimento ai reati fini “del pari” si contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 191 254 cod.proc.pen., art. 15 Cost.,8 Cedu e vizio di motivazione in punto inutilizzabilità delle conversazioni chat e email per violazione dei divieti probatori e del principio di proporzione nella cautela reale, con conseguente insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La censura si articola in sotto voci che vengono qui sinteticamente riassunte: Premesso che il compendio probatorio è costituito da chat e mail apprese dai dispositivi e dal cloud di altro coindagato, sussisterebbe, nei confronti del IN, l’inutilizzabilità delle chat e mail poiché, trattandosi di corrispondenza qualificata coperta dal segreto professionale dell’indagato, dottore commercialista, sarebbero state acquisite in violazione degli artt. 200 e 256 cod.proc.pen. non essendo stato rispettato il procedimento di opponibilità del segreto professionale. La violazione dei divieti probatori comporterebbe l’inutilizzabilità dei dati acquisiti (chat di WhatsApp e mail) perché l’indagato non aveva potuto opporre il segreto professionale ex art. 256 cod.proc.pen., perché il decreto del P.M. era esplorativo e, dunque, violava il principio di proporzione della misura reale, anche alla luce del diritto europeo, e del diritto alla riservatezza delle comunicazioni ai sensi dell’art. 15 Cost., e perché l’acquisizione dei dati estrapolati doveva essere autorizzata da un giudice e non soltanto da un Pubblico Ministero (sentenza Corte di Giustizia 4/10/2024 nella causa Tribunale amministrativo regionale del Tirolo). Da cui l’insussistenza del quadro indiziario grave al netto della prova di resistenza non essendovi altri elementi di prova a sostegno della gravità indiziaria. Violazione dell’art. 416 cod.pen. in riferimento agli artt. 43 e 416 cod.pen. con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione all'associazione a delinquere e ai reati fine. L'ordinanza impugnata avrebbe nuovamente fondato la propria valutazione in relazione al dolo associativo e dei reati fine, sulla scorta delle chat di whatsapp inutilizzabili, espunte le quali non residuerebbe alcun elemento sufficiente a dimostrare la gravità indiziaria che si palesa altresì contraddittoria sulle valutazioni della credibilità di D’UR. Il tribunale del riesame, per qualificare l'attività del commercialista come funzionale alla realizzazione del progetto criminoso, non avrebbe individuato quel quid pluris 3 di apporto consapevole da cui desumere che lo svolgimento dell'attività professionale fosse funzionale alla realizzazione del programma criminoso per integrare la compartecipazione delittuosa. Nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe traccia di alcun accertamento ulteriore e concreto idonea a delineare la consapevole partecipazione del ricorrente al reato associativo ai reati fini. In altri termini difetterebbe la motivazione in punto dolo del reato in quanto l'opera professionale e di consulenza occasionale non sarebbe sufficiente a delineare quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ed ancora il giudice dell'appello cautelare avrebbe illogicamente fondato il dolo di partecipazione sulla commissione dei reati fine e ciò illogicamente non potendosi trarre tale consapevolezza dai contatti tra l'indagato e gli altri imprenditori diretti alla costituzione delle società che vengono in rilievo nella vicenda in questione. Violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di recidiva con riguardo all’attualità dello stesso e alla adeguatezza della misura cautelare applicata giudicata sproporzionata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 121 cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Taranto non tenuto conto della memoria difensiva esplicativa dello svolgimento dei fatti di cui al capo 7), depositata in udienza di discussione dell’appello cautelare, è manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata ha ritenuto, in primo luogo, tardivamente depositata, al di fuori del termine di cinque giorni indicato dall’art. 127 cod. proc. pen., la memoria difensiva. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato, non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, Galati, Rv. 286155 – 01; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 – 01). Ma non solo, l’ordinanza impugnata ha rilevato altresì un ulteriore profilo di inammissibilità della produzione difensiva perché introduttiva di un motivo del tutto nuovo in relazione al profilo di censura sul capo 7) che, sempre a mente delle citate Sezioni Unite Galati, non può avere ingresso nell’appello cautelare atteso 4 l’effetto devolutivo di tale giudizio contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, Galati, Rv. 286155 – 01). Sulla base di tali principi consegue anche l’inammissibilità del collegato secondo motivo di ricorso là dove l’ordinanza impugnata, a pag. 74, ha rilevato come l’atto di appello conteneva, a pag. 8, l’enunciazione generica dei motivi di appello sui reati fini, ritenendo il motivo di appello privo di specificità e come tale inammissibile. A fronte di tale argomento il ricorrente oppone una generica censura che si appunta sull’interpretazione del dato letterale “del pari”, contenuto nel motivo di appello, che non vale a superare la genericità del motivo di appello che rimane privo delle ragioni specifiche di contestazione dei reati fini. Da cui l’inammissibilità del motivo di ricorso privo di confronto specifico, a sua volta, della ritenuta genericità del motivo di appello. 3. Il terzo motivo di ricorso, come variamente articolato, risulta infondato sulla base delle seguenti ragioni. 3.1. Il primo profilo di censura di violazione di legge in relazione agli artt. 200 e 256 cod.proc.pen. stante la violazione del procedimento per l’opponibilità del segreto professionale risulta manifestamente infondato. Va rilevato che, in punto di fatto, che le chat di cui la difesa denuncia l'inutilizzabilità sono state estratte non dal telefono del IN, ma dal telefono del coindagato Di LE CE, il cui telefono è stato oggetto di sequestro disposto dal Pubblico ministero, in data 12 maggio 2022, ed eseguito dalla polizia giudiziaria in data 19 maggio del 2022. Risulta, ancora, dall’impugnata ordinanza che tra il Di LE e il IN, di professione dottore commercialista, non vi era alcun rapporto di natura professionale, sicchè non poteva ritenersi che ricorresse un sequestro di corrispondenza presso il commercialista (cfr. ag. 75) secondo il disposto di cui agli artt. 200 e 256 cod.proc.pen. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha disatteso la censura difensiva richiamando la pronuncia di Questa Corte di legittimità n. 36775 del 2024, secondo cui in tema di prove, il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone e non anche dall'indagato o dall'imputato, per i quali è opponibile al magistrato penale il solo segreto di Stato (Conf.: n. 3288 del 1990, Rv. 185191 01, (Sez. 3, n. 36775 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286913 – 01). Si tratta di principi correttamente applicati dal giudice della cautela in un contesto nel quale, si ribadisce, non vi era stato alcun sequestro del telefono cellulare del IN e non vi era alcun rapporto professionale tra questi e il Di LE. 5 La decisione, corretta in diritto, resiste alle censure difensive, anche veicolate richiamando due pronunce di Questa Corte (Sez. 2, n. 51446 del 2017 e n. 14082 del 2018). La violazione dell’art. 256 cod.proc.pen., come anche argomentato nella sentenza citata n. 36775 del 2024, presuppone che vi sia un accesso presso lo studio professionale volto all’acquisizione di documenti, che, quanto al caso in esame, non è avvenuto, essendo stati sequestrati i telefoni del Di LE e in assenza di un rapporto professionale tra questi e il IN. Da cui la manifesta infondatezza della censura di violazione dell’art. 256 cod.proc.pen. Del resto, come chiarito dalla sentenza n. 36775 del 2024, l'impossibilità di ammettere l'opponibilità del segreto professionale da parte dell'imputato/indagato si fonda sulla considerazione che, nell'ipotesi di richiesta di esibizione di documenti ex art. 256 cod. proc. pen., il riconoscimento del segreto in capo a tale soggetto gli attribuirebbe una facoltà di cui altrimenti sarebbe privo, altresì preclusa dal divieto di estensione analogica in una materia improntata al rigoroso rispetto del principio di legalità. Diversamente opinando, il segreto professionale si presterebbe ad essere uno strumento di elusione dei controlli (Sez. U. civ., n. 11082 del 07/05/2010) (ancora in motivazione Sez. 3, n. 36775 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286913 – 01), poi, nel caso in esame, non ricorre neppure il presupposto dell’accesso presso il professionista per l’acquisizione di dati e documenti. 3.2. Gli ulteriori profili di censura non sono fondati. L’ordinanza impugnata ha dapprima riepilogato, anche riportandone stralci, il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., in data 12/05/2022, che indicava i reati per i quali di procedeva, gli esiti delle investigazioni fin ad allora compiute sulla società cartiere, frutto di accertamenti bancari, documentali con l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo della Guardia di finanza ed esiti di servizi di osservazione e controllo ispezioni nonché di intercettazioni delle conversazioni telefoniche, che permettevano di individuare numerose società cartiere volte all'emissione o l'utilizzo di operazioni inesistenti e l'individuazione dei commercialisti che, per le predette società, avevano curato gli adempimenti fiscali e percepito redditi dalle società coinvolte, da cui la sussistenza del fumus commissi delicti e la finalità probatoria del sequestro della contabilità delle società, della documentazione bancaria, dei telefoni cellulari delle persone sottoposte ad indagine, dei computer fissi nonché delle somme di denaro che costituivano, il tutto, corpo di reato e cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti per cui erano in corso le indagini, sicchè è da escludere una genericità del provvedimento. Ha, poi, ricordato che il decreto di perquisizione e sequestro era stato eseguito dalla p.g. in data 19/05/2022, con sequestro dei cellulari nella disponibilità di Di LE CE dal quale veniva estratta copia 6 forense dei dati ivi contenuti, a seguito di delega del PM, in data 27 maggio 2022, agli ufficiali di dotati di qualifiche necessarie, operazioni di copia forense delle quali era redatto verbale in data 19/09/2022. Sulla scorta di tali dati di fatto, l’ordinanza impugnata ha escluso la violazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. non essendo stati acquisiti i dati di WhatsApp mediante fotografia della schermata (screenshot), e, qualificati i messaggi di cui alle conversazioni di WhatsApp quale corrispondenza, ha, dapprima, richiamato la giurisprudenza secondo cui i messaggi erano annoverati nella ampia categoria dei documenti acquisiti ex art. 234 cod.proc.pen., ma poi, attraverso l’esegesi della pronuncia della Corte costituzionale n. 170 del 2023, ha qualificato i messaggi di WhatsApp quale corrispondenza, nei termini di cui alla citata pronuncia del Giudice delle leggi, ed ha escluso la violazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. Dopo avere escluso l’applicabilità dell’art. 254 comma 1 cod.proc.pen. essendo i suddetti messaggi ormai stati ricevuti dal destinatario, ha escluso la violazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. sul rilievo che la P.G. aveva dato esecuzione al provvedimento sequestrando (unicamente) il telefono cellulare in uso al Di LE, dal quale venivano estrapolate le conversazioni whatsapp, su delega del P.M., richiamate dal gip nella propria ordinanza inerente i fatti per cui si procede. L'ordinanza impugnata, anche mediante richiamo a precedenti di questa Suprema Corte, ha condiviso il principio secondo cui l'art. 254 cod.proc.pen. in ossequio alle garanzie apprestate dall'articolo 15 della costituzione, dispone sostanzialmente che il sequestro della corrispondenza avvenga su disposizione ovvero sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. In particolare, per quello che qui rileva l'art. 254 comma 2 cod.proc.pen. in sostanza, vieta alla polizia giudiziaria di avere accesso al contenuto dei messaggi e consente il sequestro del loro contenitore che deve essere consegnato all'autorità giudiziaria, unica legittimata verificarne il contenuto senza che la polizia giudiziaria possa accedervi di propria iniziativa. Ciò premesso, la loro acquisizione era avvenuta nel rispetto delle forme previste dalla legge, in quanto la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare lo smartphone nella disponibilità del Di LE, secondo le indicazioni e per le esigenze indicate nel decreto di perquisizione e sequestro. Concludeva l'ordinanza impugnata che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 254 cod.proc.pen. da cui l’ulteriore insussistenza della prospettata inutilizzabilità ai sensi del 191 cod.proc.pen. delle prove acquisite, da cui la non necessità di procedere alla cosiddetta prova di resistenza. 7 3.3. La decisione impugnata è correttamente motivata alla luce dei principi enunciati nelle più recenti pronunce, secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico" (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024 Tundo, Rv. 286467 – 01; Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, GN, Rv. 288989 – 03). La pronuncia GN ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale in tema e, in tale ambito, ha ricordato che l’utilizzabilità dei messaggi “WhatsApp”, degli “SMS” e degli altri dati conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro è sempre stata affermata da questa Corte, ritenendo che dovessero qualificarsi quale prova documentale di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319 01; Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012, Lafuenti, Rv. 253573 01; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319 01). Successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza del 22 giugno 2023 n. 170, ha chiarito che «lo scambio di messaggi elettronici “e mail”, “SMS”, “WhatsApp” e simili rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza», e ciò anche nel caso in cui si tratti di messaggi già ricevuti e letti dal destinatario, con l'unica eccezione che, in ragione del tempo trascorso, il messaggio non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". Questa Corte di legittimità, aderendo alle indicazioni della Corte costituzionale, ha quindi abbandonato l'orientamento precedente ed ha affermato che i messaggi di posta elettronica, i messaggi “WhatsApp” e gli “SMS” conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico", sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467 01). Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha dapprima ricondotto l’acquisizione dei dati contenuti nel dispositivo telefonico nell’alveo della prova documentale, non di meno, ma poi ha ricondotto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 254 cod.proc.pen. quale corrispondenza, escludendo, con motivazione congrua, la violazione del 8 medesimo articolo nell’acquisizione dei dati che fondano il quadro indiziario nei confronti del ricorrente. 3.4. Quanto, infine, al profilo dell’inutilizzabilità della prova per essere stata acquisita in assenza di controllo preventivo, da esercitarsi, secondo il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, C 548/21, da parte di «un giudice o da un organo amministrativo indipendente», la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato, in modo del tutto condivisibile, che il difetto di una preventiva autorizzazione del giudice in relazione al sequestro di un dispositivo informatico, per un verso, non comporta l’inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, la nullità dell’atto, e, sotto altro profilo, non implica la deducibilità di tale invalidità quando sul sequestro si sia pronunciato il tribunale del riesame, poiché questo intervento giurisdizionale garantisce un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati (cfr. Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 02). Ricondotta l’acquisizione nell’alveo della nullità dell’atto, a questa categoria devono applicarsi le disposizioni generali in tema di nullità tra cui agli artt. 180 e 182 cod.proc.pen. sicchè, non essendo stata eccepita nel primo atto (interrogatorio preventivo) in cui la parte è venuta a conoscenza, la deduzione della nullità è ormai preclusa. 4. Il quarto motivo di ricorso risulta infondato. L’ordinanza impugnata, con motivazione logica e aderente al dato probatorio, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente nel delitto associativo, finalizzato alla commissione di plurime violazione tributarie, delineando la consapevole partecipazione del ricorrente. Premessa e non contestata sussistenza di un’associazione a delinquere, rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 416 cod.proc.pen., operante dal 2017 al 2023, finalizzata attraverso un sistema di società c.d. cartiere, all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reati fine), l’ordinanza impugnata, dopo avere dato atto che le censure difensive erano generiche (cfr. pag. 96), ha poi individuato quegli elementi, costituenti quel quid pluris per la configurazione della partecipazione del ricorrente. Nel rammentare che la consapevolezza dell’associato può essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretano in una stabile e attiva partecipazione (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, Almanza, Rv. 284057 – 02), l’ordinanza impugnata ha evidenziato la pregnanza indiziaria del contenuto di una lavagnetta rinvenuta presso il Di LE ove era riportato per ciascuna società cartiera il nome del professionista che le seguiva, tra cui IM e “NL” (IN), nonché le attività da compiere tra cui la costituzione, la liquidazione e la 9 cancellazione, attività che in successione si compiono di norma nelle società c.d. cartiere, le numerose chat riportate nell’ordinanza, ma soprattutto il portato dichiarativo del coindagato D’UR (cfr. pag. 117). 5. Il quinto motivo di ricorso è parimenti infondato. L’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, a fronte di una contestazione di partecipazione ad un’associazione a delinquere che ha operato sino al 2023, risulta congruamente argomentata. Evidenzia, l'ordinanza impugnata, come dopo le perquisizioni e i sequestri del maggio 2022, vi era stata la prosecuzione del programma criminoso con le richieste di utilizzo di crediti d'imposta a cui erano finalizzate le false fatture sin dalla loro emissione, sicché persisteva ancora il pericolo di recidiva, sicché nessun elemento di segno contrario era rinvenibile per rivedere la portata del pericolo di recidiva. La motivazione resa dal Tribunale non presenta profili di illogicità manifesta ed è congruamente argomentata. Infine, è del tutto generica la lamentata sproporzione della misura interdittiva applicata che è stata pure ridotta dal Tribunale. 6. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AI LU AC
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Vitale Gaetano che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice cautelare adito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto con la quale era stata disposta nei confronti di IN NL la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di anni uno, ha ridotto la durata della misura in mesi otto. A IN NL sono contestati, come da imputazione cautelare, i reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo 45) e artt. 3 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi 7, 12.12, 13.16, 14.7), in ordine ai quali il tribunale confermava la gravità indiziaria e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo dei difensori e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Violazione dell'art. 121 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 127 310 cod.proc.pen. e artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’omesso esame della memoria Penale Sent. Sez. 3 Num. 15938 Anno 2026 Presidente: AC LU Relatore: AI EL Data Udienza: 08/04/2026 difensiva depositata all’udienza di discussione con la quale si contestava la gravità indiziaria in relazione al capo 7). Violazione degli artt. 581 lett. d) e 591 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 310 cod.proc.pen. Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile per genericità il motivo d'appello con riguardo al profilo della sussistenza dei reati fini, al contrario risulterebbe dalla lettura di pagina 8 dell'appello la censura laddove con riferimento ai reati fini “del pari” si contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 191 254 cod.proc.pen., art. 15 Cost.,8 Cedu e vizio di motivazione in punto inutilizzabilità delle conversazioni chat e email per violazione dei divieti probatori e del principio di proporzione nella cautela reale, con conseguente insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La censura si articola in sotto voci che vengono qui sinteticamente riassunte: Premesso che il compendio probatorio è costituito da chat e mail apprese dai dispositivi e dal cloud di altro coindagato, sussisterebbe, nei confronti del IN, l’inutilizzabilità delle chat e mail poiché, trattandosi di corrispondenza qualificata coperta dal segreto professionale dell’indagato, dottore commercialista, sarebbero state acquisite in violazione degli artt. 200 e 256 cod.proc.pen. non essendo stato rispettato il procedimento di opponibilità del segreto professionale. La violazione dei divieti probatori comporterebbe l’inutilizzabilità dei dati acquisiti (chat di WhatsApp e mail) perché l’indagato non aveva potuto opporre il segreto professionale ex art. 256 cod.proc.pen., perché il decreto del P.M. era esplorativo e, dunque, violava il principio di proporzione della misura reale, anche alla luce del diritto europeo, e del diritto alla riservatezza delle comunicazioni ai sensi dell’art. 15 Cost., e perché l’acquisizione dei dati estrapolati doveva essere autorizzata da un giudice e non soltanto da un Pubblico Ministero (sentenza Corte di Giustizia 4/10/2024 nella causa Tribunale amministrativo regionale del Tirolo). Da cui l’insussistenza del quadro indiziario grave al netto della prova di resistenza non essendovi altri elementi di prova a sostegno della gravità indiziaria. Violazione dell’art. 416 cod.pen. in riferimento agli artt. 43 e 416 cod.pen. con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione all'associazione a delinquere e ai reati fine. L'ordinanza impugnata avrebbe nuovamente fondato la propria valutazione in relazione al dolo associativo e dei reati fine, sulla scorta delle chat di whatsapp inutilizzabili, espunte le quali non residuerebbe alcun elemento sufficiente a dimostrare la gravità indiziaria che si palesa altresì contraddittoria sulle valutazioni della credibilità di D’UR. Il tribunale del riesame, per qualificare l'attività del commercialista come funzionale alla realizzazione del progetto criminoso, non avrebbe individuato quel quid pluris 3 di apporto consapevole da cui desumere che lo svolgimento dell'attività professionale fosse funzionale alla realizzazione del programma criminoso per integrare la compartecipazione delittuosa. Nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe traccia di alcun accertamento ulteriore e concreto idonea a delineare la consapevole partecipazione del ricorrente al reato associativo ai reati fini. In altri termini difetterebbe la motivazione in punto dolo del reato in quanto l'opera professionale e di consulenza occasionale non sarebbe sufficiente a delineare quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ed ancora il giudice dell'appello cautelare avrebbe illogicamente fondato il dolo di partecipazione sulla commissione dei reati fine e ciò illogicamente non potendosi trarre tale consapevolezza dai contatti tra l'indagato e gli altri imprenditori diretti alla costituzione delle società che vengono in rilievo nella vicenda in questione. Violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di recidiva con riguardo all’attualità dello stesso e alla adeguatezza della misura cautelare applicata giudicata sproporzionata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 121 cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Taranto non tenuto conto della memoria difensiva esplicativa dello svolgimento dei fatti di cui al capo 7), depositata in udienza di discussione dell’appello cautelare, è manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata ha ritenuto, in primo luogo, tardivamente depositata, al di fuori del termine di cinque giorni indicato dall’art. 127 cod. proc. pen., la memoria difensiva. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato, non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, Galati, Rv. 286155 – 01; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 – 01). Ma non solo, l’ordinanza impugnata ha rilevato altresì un ulteriore profilo di inammissibilità della produzione difensiva perché introduttiva di un motivo del tutto nuovo in relazione al profilo di censura sul capo 7) che, sempre a mente delle citate Sezioni Unite Galati, non può avere ingresso nell’appello cautelare atteso 4 l’effetto devolutivo di tale giudizio contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, Galati, Rv. 286155 – 01). Sulla base di tali principi consegue anche l’inammissibilità del collegato secondo motivo di ricorso là dove l’ordinanza impugnata, a pag. 74, ha rilevato come l’atto di appello conteneva, a pag. 8, l’enunciazione generica dei motivi di appello sui reati fini, ritenendo il motivo di appello privo di specificità e come tale inammissibile. A fronte di tale argomento il ricorrente oppone una generica censura che si appunta sull’interpretazione del dato letterale “del pari”, contenuto nel motivo di appello, che non vale a superare la genericità del motivo di appello che rimane privo delle ragioni specifiche di contestazione dei reati fini. Da cui l’inammissibilità del motivo di ricorso privo di confronto specifico, a sua volta, della ritenuta genericità del motivo di appello. 3. Il terzo motivo di ricorso, come variamente articolato, risulta infondato sulla base delle seguenti ragioni. 3.1. Il primo profilo di censura di violazione di legge in relazione agli artt. 200 e 256 cod.proc.pen. stante la violazione del procedimento per l’opponibilità del segreto professionale risulta manifestamente infondato. Va rilevato che, in punto di fatto, che le chat di cui la difesa denuncia l'inutilizzabilità sono state estratte non dal telefono del IN, ma dal telefono del coindagato Di LE CE, il cui telefono è stato oggetto di sequestro disposto dal Pubblico ministero, in data 12 maggio 2022, ed eseguito dalla polizia giudiziaria in data 19 maggio del 2022. Risulta, ancora, dall’impugnata ordinanza che tra il Di LE e il IN, di professione dottore commercialista, non vi era alcun rapporto di natura professionale, sicchè non poteva ritenersi che ricorresse un sequestro di corrispondenza presso il commercialista (cfr. ag. 75) secondo il disposto di cui agli artt. 200 e 256 cod.proc.pen. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha disatteso la censura difensiva richiamando la pronuncia di Questa Corte di legittimità n. 36775 del 2024, secondo cui in tema di prove, il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone e non anche dall'indagato o dall'imputato, per i quali è opponibile al magistrato penale il solo segreto di Stato (Conf.: n. 3288 del 1990, Rv. 185191 01, (Sez. 3, n. 36775 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286913 – 01). Si tratta di principi correttamente applicati dal giudice della cautela in un contesto nel quale, si ribadisce, non vi era stato alcun sequestro del telefono cellulare del IN e non vi era alcun rapporto professionale tra questi e il Di LE. 5 La decisione, corretta in diritto, resiste alle censure difensive, anche veicolate richiamando due pronunce di Questa Corte (Sez. 2, n. 51446 del 2017 e n. 14082 del 2018). La violazione dell’art. 256 cod.proc.pen., come anche argomentato nella sentenza citata n. 36775 del 2024, presuppone che vi sia un accesso presso lo studio professionale volto all’acquisizione di documenti, che, quanto al caso in esame, non è avvenuto, essendo stati sequestrati i telefoni del Di LE e in assenza di un rapporto professionale tra questi e il IN. Da cui la manifesta infondatezza della censura di violazione dell’art. 256 cod.proc.pen. Del resto, come chiarito dalla sentenza n. 36775 del 2024, l'impossibilità di ammettere l'opponibilità del segreto professionale da parte dell'imputato/indagato si fonda sulla considerazione che, nell'ipotesi di richiesta di esibizione di documenti ex art. 256 cod. proc. pen., il riconoscimento del segreto in capo a tale soggetto gli attribuirebbe una facoltà di cui altrimenti sarebbe privo, altresì preclusa dal divieto di estensione analogica in una materia improntata al rigoroso rispetto del principio di legalità. Diversamente opinando, il segreto professionale si presterebbe ad essere uno strumento di elusione dei controlli (Sez. U. civ., n. 11082 del 07/05/2010) (ancora in motivazione Sez. 3, n. 36775 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286913 – 01), poi, nel caso in esame, non ricorre neppure il presupposto dell’accesso presso il professionista per l’acquisizione di dati e documenti. 3.2. Gli ulteriori profili di censura non sono fondati. L’ordinanza impugnata ha dapprima riepilogato, anche riportandone stralci, il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., in data 12/05/2022, che indicava i reati per i quali di procedeva, gli esiti delle investigazioni fin ad allora compiute sulla società cartiere, frutto di accertamenti bancari, documentali con l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo della Guardia di finanza ed esiti di servizi di osservazione e controllo ispezioni nonché di intercettazioni delle conversazioni telefoniche, che permettevano di individuare numerose società cartiere volte all'emissione o l'utilizzo di operazioni inesistenti e l'individuazione dei commercialisti che, per le predette società, avevano curato gli adempimenti fiscali e percepito redditi dalle società coinvolte, da cui la sussistenza del fumus commissi delicti e la finalità probatoria del sequestro della contabilità delle società, della documentazione bancaria, dei telefoni cellulari delle persone sottoposte ad indagine, dei computer fissi nonché delle somme di denaro che costituivano, il tutto, corpo di reato e cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti per cui erano in corso le indagini, sicchè è da escludere una genericità del provvedimento. Ha, poi, ricordato che il decreto di perquisizione e sequestro era stato eseguito dalla p.g. in data 19/05/2022, con sequestro dei cellulari nella disponibilità di Di LE CE dal quale veniva estratta copia 6 forense dei dati ivi contenuti, a seguito di delega del PM, in data 27 maggio 2022, agli ufficiali di dotati di qualifiche necessarie, operazioni di copia forense delle quali era redatto verbale in data 19/09/2022. Sulla scorta di tali dati di fatto, l’ordinanza impugnata ha escluso la violazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. non essendo stati acquisiti i dati di WhatsApp mediante fotografia della schermata (screenshot), e, qualificati i messaggi di cui alle conversazioni di WhatsApp quale corrispondenza, ha, dapprima, richiamato la giurisprudenza secondo cui i messaggi erano annoverati nella ampia categoria dei documenti acquisiti ex art. 234 cod.proc.pen., ma poi, attraverso l’esegesi della pronuncia della Corte costituzionale n. 170 del 2023, ha qualificato i messaggi di WhatsApp quale corrispondenza, nei termini di cui alla citata pronuncia del Giudice delle leggi, ed ha escluso la violazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. Dopo avere escluso l’applicabilità dell’art. 254 comma 1 cod.proc.pen. essendo i suddetti messaggi ormai stati ricevuti dal destinatario, ha escluso la violazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. sul rilievo che la P.G. aveva dato esecuzione al provvedimento sequestrando (unicamente) il telefono cellulare in uso al Di LE, dal quale venivano estrapolate le conversazioni whatsapp, su delega del P.M., richiamate dal gip nella propria ordinanza inerente i fatti per cui si procede. L'ordinanza impugnata, anche mediante richiamo a precedenti di questa Suprema Corte, ha condiviso il principio secondo cui l'art. 254 cod.proc.pen. in ossequio alle garanzie apprestate dall'articolo 15 della costituzione, dispone sostanzialmente che il sequestro della corrispondenza avvenga su disposizione ovvero sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. In particolare, per quello che qui rileva l'art. 254 comma 2 cod.proc.pen. in sostanza, vieta alla polizia giudiziaria di avere accesso al contenuto dei messaggi e consente il sequestro del loro contenitore che deve essere consegnato all'autorità giudiziaria, unica legittimata verificarne il contenuto senza che la polizia giudiziaria possa accedervi di propria iniziativa. Ciò premesso, la loro acquisizione era avvenuta nel rispetto delle forme previste dalla legge, in quanto la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare lo smartphone nella disponibilità del Di LE, secondo le indicazioni e per le esigenze indicate nel decreto di perquisizione e sequestro. Concludeva l'ordinanza impugnata che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 254 cod.proc.pen. da cui l’ulteriore insussistenza della prospettata inutilizzabilità ai sensi del 191 cod.proc.pen. delle prove acquisite, da cui la non necessità di procedere alla cosiddetta prova di resistenza. 7 3.3. La decisione impugnata è correttamente motivata alla luce dei principi enunciati nelle più recenti pronunce, secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico" (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024 Tundo, Rv. 286467 – 01; Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, GN, Rv. 288989 – 03). La pronuncia GN ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale in tema e, in tale ambito, ha ricordato che l’utilizzabilità dei messaggi “WhatsApp”, degli “SMS” e degli altri dati conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro è sempre stata affermata da questa Corte, ritenendo che dovessero qualificarsi quale prova documentale di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319 01; Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012, Lafuenti, Rv. 253573 01; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319 01). Successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza del 22 giugno 2023 n. 170, ha chiarito che «lo scambio di messaggi elettronici “e mail”, “SMS”, “WhatsApp” e simili rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza», e ciò anche nel caso in cui si tratti di messaggi già ricevuti e letti dal destinatario, con l'unica eccezione che, in ragione del tempo trascorso, il messaggio non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". Questa Corte di legittimità, aderendo alle indicazioni della Corte costituzionale, ha quindi abbandonato l'orientamento precedente ed ha affermato che i messaggi di posta elettronica, i messaggi “WhatsApp” e gli “SMS” conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico", sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467 01). Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha dapprima ricondotto l’acquisizione dei dati contenuti nel dispositivo telefonico nell’alveo della prova documentale, non di meno, ma poi ha ricondotto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 254 cod.proc.pen. quale corrispondenza, escludendo, con motivazione congrua, la violazione del 8 medesimo articolo nell’acquisizione dei dati che fondano il quadro indiziario nei confronti del ricorrente. 3.4. Quanto, infine, al profilo dell’inutilizzabilità della prova per essere stata acquisita in assenza di controllo preventivo, da esercitarsi, secondo il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, C 548/21, da parte di «un giudice o da un organo amministrativo indipendente», la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato, in modo del tutto condivisibile, che il difetto di una preventiva autorizzazione del giudice in relazione al sequestro di un dispositivo informatico, per un verso, non comporta l’inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, la nullità dell’atto, e, sotto altro profilo, non implica la deducibilità di tale invalidità quando sul sequestro si sia pronunciato il tribunale del riesame, poiché questo intervento giurisdizionale garantisce un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati (cfr. Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 02). Ricondotta l’acquisizione nell’alveo della nullità dell’atto, a questa categoria devono applicarsi le disposizioni generali in tema di nullità tra cui agli artt. 180 e 182 cod.proc.pen. sicchè, non essendo stata eccepita nel primo atto (interrogatorio preventivo) in cui la parte è venuta a conoscenza, la deduzione della nullità è ormai preclusa. 4. Il quarto motivo di ricorso risulta infondato. L’ordinanza impugnata, con motivazione logica e aderente al dato probatorio, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente nel delitto associativo, finalizzato alla commissione di plurime violazione tributarie, delineando la consapevole partecipazione del ricorrente. Premessa e non contestata sussistenza di un’associazione a delinquere, rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 416 cod.proc.pen., operante dal 2017 al 2023, finalizzata attraverso un sistema di società c.d. cartiere, all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reati fine), l’ordinanza impugnata, dopo avere dato atto che le censure difensive erano generiche (cfr. pag. 96), ha poi individuato quegli elementi, costituenti quel quid pluris per la configurazione della partecipazione del ricorrente. Nel rammentare che la consapevolezza dell’associato può essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretano in una stabile e attiva partecipazione (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, Almanza, Rv. 284057 – 02), l’ordinanza impugnata ha evidenziato la pregnanza indiziaria del contenuto di una lavagnetta rinvenuta presso il Di LE ove era riportato per ciascuna società cartiera il nome del professionista che le seguiva, tra cui IM e “NL” (IN), nonché le attività da compiere tra cui la costituzione, la liquidazione e la 9 cancellazione, attività che in successione si compiono di norma nelle società c.d. cartiere, le numerose chat riportate nell’ordinanza, ma soprattutto il portato dichiarativo del coindagato D’UR (cfr. pag. 117). 5. Il quinto motivo di ricorso è parimenti infondato. L’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, a fronte di una contestazione di partecipazione ad un’associazione a delinquere che ha operato sino al 2023, risulta congruamente argomentata. Evidenzia, l'ordinanza impugnata, come dopo le perquisizioni e i sequestri del maggio 2022, vi era stata la prosecuzione del programma criminoso con le richieste di utilizzo di crediti d'imposta a cui erano finalizzate le false fatture sin dalla loro emissione, sicché persisteva ancora il pericolo di recidiva, sicché nessun elemento di segno contrario era rinvenibile per rivedere la portata del pericolo di recidiva. La motivazione resa dal Tribunale non presenta profili di illogicità manifesta ed è congruamente argomentata. Infine, è del tutto generica la lamentata sproporzione della misura interdittiva applicata che è stata pure ridotta dal Tribunale. 6. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AI LU AC