Sentenza 12 novembre 1993
Massime • 1
La distinzione concettuale introdotta dalla legislazione per il controllo delle armi tra "esplosivi" (che sono quelli che, per la quantità e la qualità, presentano una micidialità equiparabile a quella delle armi da guerra, e sono idonei, quindi, a provocare, sia pure con opportuni condizionamenti, una esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, e, pertanto, assimilabili agli strumenti dotati di idoneità a portare offesa alla vita oppure all'incolumità personale) e "materie esplodenti" (costituite da tutti quei prodotti privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione, vuoi per la destinazione offensiva) deve esser tenuta presente anche nell'interpretazione della espressione "armi da sparo", munizioni ed esplosivi" che figura nell'ultimo comma dell'art. 60 legge n. 689 del 1981. Ne consegue che la esclusione dall'applicabilità delle sanzioni sostitutive prevista da tale norma non riguarda le condotte antigiuridiche aventi ad oggetto materie esplodenti prive di potenzialità, destinazione e finalità lesive, e dunque non concerne le contravvenzioni di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti (o di sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse), nonché di omissione delle prescritte cautele nello svolgimento di dette attività. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha considerato corretto l'operato del giudice di merito con riferimento ad una fattispecie di detenzione senza licenza di petardi tipo Raudi, aveva ritenuto la stessa integrare il reato di cui all'art. 678 cod. pen. ed aveva sostituito la pena detentiva irrogata per il medesimo con l'ammenda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 11213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11213 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente del 12/11/1993
1. Dott. Gaetano LO COCO Componente SENTENZA
2. " DO VE " N. 15
3. " UI CO " REG. GEN.
4. " PI AL " N. 15913/33
5. " RN TE "
6. " IO RI "
7. " CE SI "
8. " Domenico NARDI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA nei confronti di:
LOMBARDO Loris, n. a Milano il 7.2.1966;
avverso la sentenza pronunciata dal Pretore di Bassano del Grappa in data 22 marzo 1993. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. DOMENICO NARDI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SEBASTIANO SURACI che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Pretura circondariale di Bassano del Grappa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di richiesta di applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. da OM Loris, imputato del reato di cui all'art. 678 cod.pen. (per avere detenuto, senza licenza di p.s., in Cassola, il 19 novembre 1991, materie esplodenti costituite da una scatola contenente cinquanta petardi tipo Raudi marca Zensi), il Pretore di Bassano del Grappa, con la sentenza in epigrafe, sull'accordo delle parti, riteneva congrua per il detto reato la pena di giorni cinque di arresto e lire 70.000 di ammenda e, sostituita la pena detentiva con l'ammenda, applicava al OM la pena di lire 195.000 di ammenda.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla ostatività o meno del disposto dell'art. 60 legge 24 novembre 1981, n. 689 all'applicazione al reato de quo di sanzioni sostitutive. Ha
osservato al riguardo il ricorrente che mentre in alcune decisioni della prima sezione è stata ritenuta l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive in ipotesi del tipo in questione, sul rilievo che non sarebbe possibile operare alcun "distinguo" tra materie esplodenti ed esplosivi, la stessa sezione, in una più recente pronuncia del 10 novembre 1992, ha al contrario affermato che la disposizione dettata dall'art. 60 citato - in forza della quale le pene sostitutive non si applicano ai reati in materia di armi, munizioni ed esplosivi quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria - si riferisce alle fattispecie criminose nelle quali come oggetto della condotta antigiuridica ricorrono "gli esplosivi", e cioè le sostanze idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, e non anche le materie esplodenti utilizzate per i cosiddetti fuochi pirotecnici, prive di potenzialità, destinazione e finalità lesive, nei cui confronti è operativo il disposto dell'art. 678 cod. pen.. 3. Su segnalazione del Presidente della prima sezione, alla quale il procedimento era stato assegnato ratione materiae, il Primo Presidente aggiunto, considerato il contrasto giurisprudenziale denunciato dal Procuratore generale ricorrente, ha con decreto in data 7 luglio 1993 assegnato gli atti a queste Sezioni unite, ai sensi dell'art. 610, comma 2 , codice di rito vigente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, è chiamata a risolvere, per la prima volta, la questione relativa alla possibilità - ai fini della operatività dell'esclusione oggettiva dall'applicazione di sanzioni sostitutive, prevista dall'art. 60, ultimo comma legge. 24 novembre 1981, n. 689, tra le altre, per i reati "in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria" - di effettuare un distinguo tra "esplosivi" veri e propri e "materie esplodenti" e ritenere, conseguentemente, che l'esclusione in parola non riguardi i fatti-reato che concernono queste ultime. Giova, al riguardo, precisare che, nelle decisioni di legittimità che hanno affrontato il problema, sono da individuarsi due orientamenti. Secondo un primo indirizzo, più rigoroso, non sarebbe dato istituire alcuna distinzione tra "materie esplodenti" ed "esplosivi", avendo tali termini perfetta equivalenza nella disciplina normativa, per cui l'esclusione dall'applicabilità della sanzione sostitutiva (prevista per i reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi) concernerebbe anche la contravvenzione di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti prevista dall'art. 678 cod.pen. (Così: sez. I, 7 ottobre 1985, n. 1707, P.M. c. Iacovuzzi;
sez. I, 20 febbraio 1992, n. 142, P.G. c. Sangiovanni).
Viene evidenziato in dette pronunce che nella normativa in materia di esplosivi, per la quale occorre far capo precipuamente al testo unico leggi di p.s. ed al relativo regolamento, non sarebbe dato istituire alcuna distinzione fra materie esplodenti ed esplosivi;
e la legge sulle modifiche al sistema penale (n. 689/81) si adeguerebbe perfettamente a tale principio, come dimostrato dal fatto che, ove il termine "esplosivi", contenuto nell'ultimo comma dell'art. 60 di detta legge, dovesse intendersi come indicativo di una species, la più grave, nell'ampio genus delle sostanze esplodenti, la esclusione dal beneficio della sanzione sostitutiva verrebbe ad essere prevista proprio in relazione a quei più gravi reati di cui all'art. 1 e segg. della legge n. 895/67, per i quali, in quanto non di competenza del pretore, la esclusione è già prevista nel precedente articolo 54 della legge in esame, con manifesta ed inammissibile incongruenza.
La legge in questione, anzi, offrirebbe un ulteriore motivo a sostegno del già consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la perfetta equivalenza dei termini "materie esplodenti" ed "esplosivi" nella accezione che i termini stessi ricevono nel sistema normativo. Sarebbe, poi, inconferente il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte in materia di esplosivi micidiali disciplinati dalla normativa speciale di cui alle leggi n. 895 del 1967, n. 477 del 1974 e n. 110 del 1975 perchè il requisito della micidialità non è necessario ai fini che ne occupano data l'ampia e generica espressione ("esplosivi"), usata dal citato art. 60, ultimo comma, legge n. 689 del 1981, tale da ricomprendere, oltre agli esplosivi con caratteristiche micidiali, di cui alla richiamata legislazione speciale, anche quelli, non micidiali, ricompresi nella ipotesi criminosa di cui all'art. 678 cod. pen.. Il secondo orientamento perviene, invece, a conclusioni di segno completamente opposto, ritenendo "praticabile" anche ai fini dell'operatività del divieto di cui al ricordato art. 60 legge n.689 del 1981, la distinzione tra "esplosivi" veri e propri e
"materie esplodenti", e, conseguentemente, applicabili le sanzioni sostitutive alle contravvenzioni di cui all'art. 678 cod. pen. relative a tali materie. L'esclusione oggettiva dall'applicazione di sanzioni sostitutive, prevista da detta disposizione, tra l'altro, per i reati in materia di esplosivi, opererebbe quindi con riferimento ai soli reati relativi a prodotti esplosivi (che sono caratterizzati da elevata potenzialità e che per la loro micidialità sono idonei a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo) e non riguarderebbe affatto i reati concernenti le materie esplodenti utilizzate per fuochi di artificio, prive di potenza micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione. (Così: sez. I, 24 settembre 1992, n. 3544, P.G. c. Campana;
sez. I, 3 agosto 1993, n. 512, P.G. c. Romano). Questo secondo indirizzo interpretativo recepisce le indicazioni giurisprudenziali - dettate dalla sentenza di queste Sezioni unite del 15 ottobre 1986, n. 10901 (imp. Granata) - relative all'ambito di rispettiva configurabilità delle fattispecie delittuose previste in materia da leggi speciali e di quelle contravvenzionali recate dal codice penale, basate sulla distinzione concettuale dei termini "esplosivi" e "materie esplodenti". Gli esplosivi di ogni genere "oggetto materiale delle prime quattro fattispecie criminose previste dalla legge sul controllo delle armi, si identificherebbero solo con quelli che, per la loro oggettiva ed intrinseca potenzialità offensiva, e non per l'uso improprio che se ne faccia o per la qualità della persona che ne faccia uso, possono qualificarsi micidiali, mentre l'art. 678 citato riguarderebbe gli altri materiali compresi nel genus "materie esplodenti", ma privi delle suddette caratteristiche vuoi per struttura chimica vuoi per modalità di fabbricazione (in tal senso: sez. I, 28 novembre 1986, Carloni;
sez. I, 4 novembre 1987, n. 3318, D'Angelo; Sez. I, 29 settembre 1987, n. 3277, Mungiello;
Sez.I, 19 novembre 1987, n. 3605, Leone;
Sez. I, 19 novembre 1987, n. 5264,Granucci; sez. I, 11 febbraio 1988, n. 5792, Gallo;
Sez. I, 15 febbraio 1988, n. 8218, Bonanni;
Sez. I, 9 giugno 1988, n. 9142, Tartaro;
Sez. I,10 ottobre 1988, n. 10544, CEni;
Sez. I, 20 settembre 1990, n. 14667, Sibilani;
Sez. I, 22 ottobre 1990, n. 1317, Botta;
Sez. I, 31 marzo 1992, n. 1389, P.G. c. Iengo). Dei due orientamenti ricordati queste Sezioni unite ritengono che sia da condividere il secondo.
Tenuto conto dell'espressione usata nell'art. 60 legge n. 681 del 1989, "armi da sparo, munizioni ed esplosivi", della collocazione della disposizione e della ratio della stessa, non v'è infatti alcun elemento che consenta di affermare che le pene sostitutive non siano applicabili anche ai reati concernenti le materie esplodenti utilizzate per i cosiddetti fuochi pirotecnici, prive di potenzialità, destinazione e finalità lesive, nei cui confronti è operativo il disposto dell'art. 678 cod. pen.. Invero, come già evidenziato da queste Sezioni unite nella sentenza sopra richiamata, nelle norme di cui agli artt. 1 e 2 della legge n.895 del 1967, la indicazione degli "esplosivi" come oggetto materiale della condotta vietata, è inserita in quella delle armi e munizioni da guerra, degli aggressivi chimici e di altri congegni micidiali;
non è ragionevolmente ricompresa in quella delle armi comuni da sparo;
"la bomba di qualsiasi tipo o parti di essa" (che sono costituite di materie esplodenti) e "le bottiglie e gli involucri esplosivi" (art. 1, comma 1 , legge. n. 110 del 1975) sono, agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia, considerate armi da guerra. Valutazione peraltro già canonizzata nella legislazione penale, poiché nell'ultimo comma dell'art. 585 cod.pen. veniva sancita l'assimilazione alle armi,
quale titolo per la configurazione di circostanza aggravante specifica dei reati contro la vita e l'incolumità personale, delle "materie esplodenti", in virtù, chiaramente, della maggiore potenzialità offensiva dei beni della vita e dell'incolumità personale insita nell'uso di esplosivi, e cioè in contestuale statuizione a titolo contravvenzionale della fabbricazione, commercio e detenzione abusiva di quelle stesse materie (art. 678, cit.).
L'elemento specializzante della normativa dettata dal legislatore speciale veniva quindi individuato, da questa Corte, nell'affinità della potenzialità offensiva degli esplosivi, e dei prodotti con essi fabbricabili, con quella delle armi in genere e da guerra in modo specifico, destinate tutte - con gli aggressivi chimici e gli altri ordigni ideati e prodotti dalla tecnologia - a ledere, ferire, uccidere, pertanto ad essere micidiali.
Di conseguenza, la deroga alla disciplina generale ex art. 678 cit. sulla fabbricazione e commercio e quindi detenzione abusiva degli esplosivi operata dalla normativa speciale di cui alle leggi 2 ottobre 1967 n. 895, 14 ottobre 1974 n. 497 e 18 aprile 1975 n. 110, era limitata alle condotte aventi per oggetto gli esplosivi dotati di caratteristiche che li assimilino alle armi e specificamente alle armi da guerra, tali cioè che il loro uso possa produrre morte e comunque offesa alla vita ed all'incolumità personale, mentre per le condotte aventi ad oggetto quei prodotti esplosivi che di detta potenzialità e destinazione siano ontologicamente sprovvisti doveva continuare ad applicarsi la normativa generale che le qualifica come reati contravvenzionali.
Con riferimento ora al caso di specie, queste Sezioni unite non ritengono di discostarsi dalla interpretazione data al termine "esplosivi" nelle fattispecie delittuose delineate dalla legge n.895 del 1967, con la sua precedente pronuncia che ha delimitato nel senso surriferito le sfere di rispettiva applicazione dei reati previsti in materia di esplosivi dalla legislazione speciale e di quelli contravvenzionali contenuti nel codice penale. V'è anzitutto da osservare che se è incontestabile il fenomeno della frammentazione del nostro ordinamento giuridico in cui, come illustrato da autorevole dottrina, "le norme si raccolgono e si aggregano con autonomi linguaggi e logiche difettose", ed i vari sistemi normativi si sono via via staccati dalla logica e dalla ratio ispiranti fondamentalmente l'ordinamento, per sopravvivere con una logica e ratio propria (si è parlato perciò di ordinamento polisistemico), è però anche vero che per l'interprete si pone imprescindibile l'esigenza di correlazione e di coordinamento delle varie disposizioni afferenti una data materia, pur se contenute in leggi distinte e tra loro autonome in quanto aventi diversa funzionalità.
Orbene, in ragione di detta esigenza non v'è motivo di intendere il termine "esplosivi", che si rinviene nell'ultimo comma dell'art. 60 legge n. 689 del 1981, in un significato diverso da quello attribuitogli in riferimento agli articoli da 1 a 4 della legge n.895 del 1967 (così come modificati dalla legge n. 497 del 1974).
Anzi, tale soluzione appare obbligata vuoi perchè non sono insuperabili gli argomenti addotti in senso contrario, come si vedrà di qui a poco, vuoi perchè supportata da altri elementi di carattere sia testuale che logico-giuridico.
In primo luogo è da considerare la formulazione della norma in questione: "le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti... dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria". Ebbene, l'espressione adoperata "armi da sparo, munizioni ed esplosivi" è pressoché identica (tranne variazioni di poco conto) a quella usata negli artt. 2, 3, 4, 5 ed 8 della legge 895/67 per indicare l'oggetto delle condotte vietate. E se in queste disposizioni vale ad accomunare nella disciplina delle armi da guerra tutti gli esplosivi aventi le caratteristiche proprie di dette armi, espressamente menzionate nell'art. 1 della stessa legge, risponde a principi di coerenza e ragionevolezza ritenere che la locuzione de qua, anche nell'art.60, ultimo comma, legge n. 689 del 1981, si riferisca, tra l'altro,
alle sole condotte aventi per oggetto esplosivi dotati di caratteristiche che l'assimilino alle armi e specificamente alle armi da guerra, e cioè che il loro uso possa produrre morte o comunque offesa alla vita ed all'incolumità personale, restandone fuori le condotte diverse aventi ad oggetto quei prodotti esplosivi che di tale potenzialità e destinazione sono ontologicamente sprovvisti.
Risponde, poi, a ragioni di ordine logico ritenere che la esclusione della applicabilità delle sanzioni sostitutive valga solo per quelle condotte che, in materia di esplosivi, il legislatore speciale ha configurato come fattispecie delittuose sanzionandole con maggiore severità.
Né rivela in senso contrario che, intendendo il termine "esplosivi", contenuto nell'ultimo comma dell'art. 66 legge succitata, come indicativo di una species, la più grave, nell'ampio genus delle sostanze esplodenti, la esclusione dal beneficio della sanzione sostitutiva verrebbe ad essere prevista proprio in relazione a quei più gravi reati di cui agli art. 1 e segg. della legge. 895/67, per i quali, in quanto non di competenza del pretore, la esclusione era già prevista dall'art. 54, abrogato solo di recente dall'art. 5 d.l. 14 giugno 1993 n. 187, convertita in l. 12 agosto 1993 n. 296.
Al riguardo è sufficiente richiamare le osservazioni formulate dalla dottrina trattando - anteriormente all'abrogazione del detto art. 54 - delle esclusioni previste dall'art. 60, secondo le quali non dovrebbe darsi eccessivo peso al fatto che, stante il metodo prescelto per l'individuazione dei reati esclusi, finiscano per figurare nel catalogo talune fattispecie che già sarebbero escluse a causa della misura di pena edittale comminata;
e se sono indicate disposizioni che comprendono insieme ipotesi di competenza del tribunale ed ipotesi di competenza del pretore è evidente che l'esclusione riguarda queste ultime, visto che le prime sono già escluse in forza della regola generale.
È altresì irrilevante che il termine "esplosivi" sia stato usato in senso ampio e generico (come indicativo di tutte le sostanze o miscugli di sostanze che, in condizioni determinate di calore, di pressione o di urto, sviluppano gas che, in ambito chiuso o in un contenitore, producono l'esplosione), con accezione cioè equivalente a quella di "materie (o prodotti) esplodenti", in diverse fonti normative, in particolare nel testo unico delle leggi di p.s. (art. 47 e 56) e nel relativo regolamento (art. 82, che classifica i "prodotti esplosivi" in cinque categorie;
artt. 83, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 106, 107 e 108) con gli annessi allegati, dovendo ritenersi che solo dopo l'entrata in vigore delle succitate leggi sul controllo delle armi (n. 895 del 1967 e n. 497 del 1974) - le quali hanno utilizzato il termine in questione in un significato specifico, con riferimento alle sole materie esplodenti caratterizzate dal requisito della "micidialità" come evidenziato da queste Sezioni unite nella pronuncia su richiamata -, detto termine sia stato recepito nel linguaggio legislativo in questa sua nuova e più ristretta accezione. Di conseguenza, in mancanza di elementi di segno decisamente contrario, va tenuto presente nella interpretazione dei provvedimenti normativi che i termini "materie esplodenti" ed "esplosivi" non hanno più perfetta equivalenza, come riteneva la prevalente giurisprudenza di questa Corte fino a quando non vi è stato l'intervento a Sezioni unite (nel senso che non fosse dato istituire alcuna distinzione tra "materie esplodenti" e "esplosivi", avendo i termini indicati perfetta equivalenza nella disciplina legislativa, fra le tante: sez. I, 7 novembre 1973, n. 7730, Pignatelli;
sez. VI, 26 febbraio 1976, n. 2523, Romano;
sez. I, 18 febbraio 1977, n. 2839, Solazzo;
sez. I, 20 aprile 1979, n. 3863, Chiariello;
sez. I, 8 settembre 1982, n. 7852, Manzo;
sez. I, 20 settembre 1982, n. 7994, Pellegrino;
sez. I, 8 ottobre 1982, n. 8816, Simone;
Sez. II, 16 ottobre 1982, n. 9429, Forino;
sez. I, 12 novembre 1982, n. 10707, Cignetti;
sez. I, 12 novembre 1982, n. 10717, Pellegrini;
sez. I, 15 dicembre 1982, n. 11932, Aprea;
Sez. I, 17 marzo 1983, n. 2058, Reina;
sez. I, 18 maggio 1983, n. 4488, Maggio;
sez. I, 23 marzo 1984, n. 2777, Di Tecco;
sez. I, 5 aprile 1984, n. 3111, Pellegrini;
Sez. I, 30 maggio 1984, n. 5014, Bonomi;
Sez. I, 4 ottobre 1984, n. 7956, Ferrara;
sez. I, 7 maggio 1985, n. 4224, La Gioia;
sez. I, 13 dicembre 1985, n. 12071, Iacovuzzi, cit.), dovendo qualificarsi "esplosivi" solo quelli che, per la quantità e la qualità, presentano una micidialità equiparabile a quella delle armi da guerra, idonei quindi a provocare, sia pure con opportuni condizionamenti, un'esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, e pertanto assimilabili agli strumenti dotati di idoneità a portare offesa alla vita oppure all'incolumità personale;
mentre rientrano tra le "materie esplodenti" tutti quei prodotti privi di potenza micidiale vuoi per struttura chimica vuoi per modalità di fabbricazione vuoi per la destinazione non offensiva (in tal senso: sez. VI, 19 novembre 1986, n. 12964, Belleggia;
sez. I, 13 dicembre 1986, n. 14056, Maisto;
sez. I, 28 marzo 1987, n. 3759, Carloni, cit.; sez. I, 28 marzo 1987, n. 3767, Imperati;
sez. I, 22 maggio 1987, n. 6561,Simeone;
sez. I, 17 settembre 1987, n. 9840, Stropolo;
sez. I, 27 febbraio 1988, n. 2742, Damato;
sez. I, 14 marzo 1988, n. 3277, Mungiello, cit.; sez. I, 21 marzo 1988, n. 3605, Leone ,cit.; sez. I, 30 marzo 1988, n. 573, Graziuso;
sez. I, 18 maggio 1988, n. 6010, Esposito;
sez. I, 19 luglio 1988, n. 8218, Bonanni, cit.; sez. I, 5 agosto 1988, n. 6884, Testa;
sez. I, 29 dicembre 1988, n. 12895, Iannotta;
sez. I, 21 giugno 1989, n. 8761, Stiso;
sez. i, 9 novembre 1990, n. 14667, Sibilani, cit.; sez. I, 1 febbraio 1991, n. 1317, Botta, cit). Orbene, la distinzione concettuale tra "esplosivi" e "materie esplodenti", introdotta dalla legislazione per il controllo delle armi, recepita dalla giurisprudenza di legittimità dopo l'intervento di queste Sezioni unite, non può non essere tenuta presente anche nella interpretazione della espressione "armi da sparo, munizioni ed esplosivi" che si legge nell'ultimo comma dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981. Invero, se il legislatore ha usato in detta disposizione il termine "esplosivi" in luogo di "materie esplodenti" lo ha fatto certamente a ragion veduta, per limitare la esclusione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive a quelle condotte aventi per oggetto quelle sostanze, o miscugli di sostanze, atte a provocare un'esplosione che produca un rilevante effetto distruttivo e dirompente, dotate cioè di caratteristiche tali da essere assimilate alle armi, e specificamente alle armi da guerra, per cui il loro uso possa cagionare la morte o, comunque, offesa alla vita o alla incolumità personale.
Ma, aldilà del dato testuale, l'interprete deve privilegiare la esigenza funzionale e di applicazione realistica della norma, coniugando la ricerca nella ratio effettiva della stessa come oggettivata nell'espressione usata, disancorata dalle suggestioni semantiche dell'ambiguità letterale.
In questa ottica va riletto l'intero art. 60 che prevede le esclusioni oggettive dall'applicazione delle sostitutive. Esso si compone di tre commi ben distinti:
- nel primo sono elencati una serie di reati previsti dal codice penale, tutte fattispecie delittuose connotate dalla "diffusività"
dell'offesa o del pericolo dell'offesa e dalla rilevanza sociale dell'interesse protetto;
- nel secondo sono richiamati taluni reati previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- nel terzo, invece, viene esclusa l'applicabilità delle pene sostitutive per tutti i reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.
È evidente che anche i reati indicati nei commi secondo e terzo, così come quelli specificati nel comma primo dello stesso articolo, si caratterizzano per il fatto che ledono ovvero, e per lo più, mettono in pericolo interessi generalizzati o di ampie categorie di soggetti (come, ad esempio, dei lavoratori dipendenti), di rilevante valore sociale (alla salute, al non inquinamento dell'atmosfera o delle acque, al corretto svolgimento dell'attività amministrativa o di quella giudiziaria, all'osservanza delle regole di mercato ed in genere al corretto espletamento delle attività economiche e così via).
Risulta quindi facilmente comprensibile perchè sia più rispondente ai canoni della logica interpretare la parte finale dell'ultimo comma dell'art. 60, nel senso della esclusione dai reati previsti dalle leggi in materia di "armi da sparo, munizioni ed esplosivi" di quelle condotte antigiuridiche aventi ad oggetto materie esplodenti utilizzate per i cosiddetti fuochi pirotecnici, prive di potenzialità, destinazione e finalità lesive, nei cui confronti è operativo il disposto dell'art. 678 c.p., benché per detti reati sia prevista la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Anche l'analisi esegetica dell'intero contenuto dell'art. 60 corrobora dunque l'interpretazione secondo la quale l'esclusione dalla applicabilità delle pene sostitutive (prevista per i reati in materia di "armi da sparo, munizioni ed esplosivi") non concerne anche le contravvenzioni di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti (o di sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse), nonché di omissione delle prescritte cautele nello svolgimento di dette attività.
Deve quindi concludersi che il Pretore di Bassano del Grappa non ha errato nell'applicare la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, e di conseguenza il ricorso del Procuratore generale va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, sezioni unite penali, rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, il 12 novembre 1993.