Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto. In tale ultima ipotesi, dopo la qualificazione dei fatti per i quali è richiesta l'estradizione, non possono essere valutate le attenuanti generiche ai fini del calcolo dell'intervenuta prescrizione, in quanto in tale procedura la Corte di appello non ha poteri di cognizione, ma deve solo considerare la relativa pena edittale prevista dalla legge per i reati come configurati.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione irrilevante nell'estradizione esecutiva (Cass. 37657(14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018
Irrilevante nell'estradizione della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 l'avvenuta prescrizione del reato, qualora cd. esecutiva, mentre la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali". Il medesimo principio è stato affermato anche nel procedimento per consegna nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo. Il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione non pare però dirimente ai fini di un rifiuto per prescrizione, perchè attiene alla particolare ampiezza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2006, n. 38805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38805 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/11/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1556
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 32370/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN PH, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, in data 10 luglio 2006;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Davigo Piercamillo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente Avv. De Riso Angelo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p.p., comma 6, come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 1, punto 6, per violazione dell'art. 3 Cost. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 10 luglio 2006, la Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio (in conseguenza di annullamento di precedente provvedimento, di identico contenuto, conseguente al fatto che le parti non avevano concluso nel merito nel corso dell'udienza camerale), deliberò favorevolmente all'estradizione verso la Francia di GN PH.
Ricorre per cassazione il difensore dell'estradando deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato il (e comunque non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al) fatto che all'estradando, incensurato dovrebbero essere riconosciute le attenuanti generiche, per effetto delle quali il reato oggetto della domanda di estradizione (omicidio colposo plurimo e lesioni colpose commesso il 1 febbraio 1997) sarebbe prescritto secondo la legge italiana.
All'odierna udienza il difensore dell'estradando ha eccepito (riproponendo questione già rigettata dalla Corte territoriale) la illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, per violazione dell'art. 3 Cost., perché applica un termine di prescrizione maggiore ad un'ipotesi di concorso formale di reati quale è quella di cui all'art. 589 c.p., comma 3, rispetto a quelli previsti per l'ipotesi del singolo omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte territoriale ed avverso tale punto della decisione non è stato proposto ricorso, sicché la questione non può essere ora dedotta.
Infatti, secondo l'orientamento costante di questa Corte "nel giudizio di cassazione la questione di legittimità costituzionale di una norma, qualora manchi la contemporanea impugnazione del capo e del punto della sentenza di merito, diventa irrilevante, in quanto la decisione sui capi e sui punti regolati dalla norma di riferimento è divenuta irrevocabile per non essere essi stati oggetto del ricorso". (Cass. Sez. 1 sent. n. 543 del 7/12/2004 dep. 14/1/2005 rv. 230809).
Poiché, nella specie, il ricorrente ha interposto ricorso dando per scontata l'applicazione della precedente disciplina della prescrizione, limitando la doglianza alla mancata applicazione delle attenuanti generiche da ritenere applicabili, non è più rilevante - e quindi è inammissibile - la questione prospettata. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che "in caso di violazioni plurime, la unificazione di cui all'art. 589 c.p., comma 3, vale soltanto quoad poenam e, quindi, il termine prescrizionale va computato in relazione a ciascun reato". (Cass. Sez. 4 sent. n. 5761 del 15/2/1982 dep. 9/6/1982 rv. 154166 ; conf. Mass n. 102847; Mass n.111835; Mass n. 129325; conf. Mass n. 142823).
Va premesso altresì che "nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto. In tale ultima ipotesi, una volta qualificati i fatti per cui è richiesta l'estradizione, va considerata - senza procedere a giudizio di bilanciamento tra circostanze in questa sede inammissibile - la relativa pena edittale prevista dalla legge dello Stato richiesto" (Cass. Sez. 6 sent. n. 8866 del 30/1/2003 dep. 24/02/2003 rv. 223941. In applicazione di tale principio la Corte, dopo aver diversamente qualificato i fatti per i quali era stata richiesta l'estradizione dallo Stato della Slovacchia, ne ha ritenuto non sussistenti le condizioni, in quanto la Corte di merito aveva erroneamente considerato ai fini della prescrizione in Italia la pena edittale prevista dalla legge dello Stato richiedente anziché quella prevista dalla legge nazionale).
Ai fini della valutazione della intervenuta prescrizione quale causa ostativa all'estradizione, non è possibile considerare le attenuanti generiche, posta la limitata cognizione della Corte d'Appello che nella procedura di estradizione non è il giudice investito della cognizione del procedimento principale e non può valutare la concedibilità delle attenuanti generiche, così come non può procedere ad eventuale giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti.
Del resto questa Corte, in fattispecie per certi versi simile, ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che "va censurato il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere sul rilievo che il reato ascritto sarebbe caduto in prescrizione, ipotizzi, per poter ritenere decorso il tempo necessario a determinare la prescrizione, la concedibilità, da parte del giudice del dibattimento, dell'attenuante di cui all'art. 62-bis c.p., non potendo la detta attenuante esser tenuta in considerazione, conseguendo essa ad una attività di cognizione che non compete al G.i.p. nella fase delle indagini preliminari". (Cass. Sez. 1 sent. n. 234 del 21/1/1993 dep. 23/2/1993 rv. 193095).
Correttamente quindi la Corte territoriale non ha computato la eventuale concessione delle attenuanti generiche (peraltro ipotizzate dal ricorrente come riconoscibili solo in ragione dell'incensuratezza) ai fini della prescrizione.
In assenza di attenuanti la pena edittale massima è di anni cinque di reclusione e la prescrizione matura in dieci anni. Poiché il relativo termine non è ancora maturato non vi è ostacolo alla estradizione del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2006