Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2006, n. 38805
CASS
Sentenza 9 novembre 2006

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Massime1

Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto. In tale ultima ipotesi, dopo la qualificazione dei fatti per i quali è richiesta l'estradizione, non possono essere valutate le attenuanti generiche ai fini del calcolo dell'intervenuta prescrizione, in quanto in tale procedura la Corte di appello non ha poteri di cognizione, ma deve solo considerare la relativa pena edittale prevista dalla legge per i reati come configurati.

Commentario1

  • 1Prescrizione irrilevante nell'estradizione esecutiva (Cass. 37657(14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018

    Irrilevante nell'estradizione della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 l'avvenuta prescrizione del reato, qualora cd. esecutiva, mentre la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali". Il medesimo principio è stato affermato anche nel procedimento per consegna nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo. Il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione non pare però dirimente ai fini di un rifiuto per prescrizione, perchè attiene alla particolare ampiezza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2006, n. 38805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38805
Data del deposito : 9 novembre 2006

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