Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2014, n. 52078
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Sentenza 4 novembre 2014

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In tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma, una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), a regime intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. (Nella fattispecie il difensore di fiducia aveva, tra l'altro, chiesto rinvio per formalizzare 'l'intervenuta conciliazionè tra le parti, evidenziando la condivisione dell'imputato per le iniziative processuali del difensore all'evidenza ispirate dallo stesso imputato e, pertanto, idonee a dimostrare la concreta conoscenza di quest'ultimo in ordine al processo e ai suoi sviluppi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2014, n. 52078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52078
    Data del deposito : 4 novembre 2014

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