Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
In tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma, una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), a regime intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. (Nella fattispecie il difensore di fiducia aveva, tra l'altro, chiesto rinvio per formalizzare 'l'intervenuta conciliazionè tra le parti, evidenziando la condivisione dell'imputato per le iniziative processuali del difensore all'evidenza ispirate dallo stesso imputato e, pertanto, idonee a dimostrare la concreta conoscenza di quest'ultimo in ordine al processo e ai suoi sviluppi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2014, n. 52078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52078 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/11/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 3225
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 26821/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT IO N. IL 15/11/1974;
avverso la sentenza n. 10/2011 TRIB. SEZ. DIST. di CASTELNUOVO DI PORTO, del 11/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AT GI ricorre personalmente avverso la sentenza in data 11-10-2012 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Castelnuovo di Porto che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni personali in danno di Gambero Enza, di cui alla pronuncia del Giudice di pace di quest'ultima località del 21-12- 2010.
2. Con i primi due motivi reitera questioni processuali già proposte con l'appello e disattese nella decisione impugnata.
3. Si tratta, da un lato, dell'omessa notifica - determinante nullità assoluta e insanabile - del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, non solo risultante dalla relativa relata come effettuata ex art. 140 cod. proc. civ., ma carente della prova dell'invio della raccomandata con l'avviso di deposito dell'atto stesso, dall'altro dell'erronea indicazione del giudice deputato alla celebrazione del giudizio di primo grado (giudice di pace di Tivoli invece di quello di Castelnuovo di Porto), non sanata dalla partecipazione al processo del difensore, in quanto l'imputato non era comparso.
4. Il terzo motivo investe, con la censura di vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità in quanto dei due testi valorizzati a conferma della ricostruzione della parte civile, uno aveva solo riferito una discussione animata, l'altra aveva reso dichiarazioni difformi dalle s.i.t., onde le dichiarazioni della p.o. erano prive di riscontri, mentre le lesioni refertate erano compatibili anche con un'attività meramente difensiva posta in essere dall'imputato, le cui dichiarazioni non erano state tenute in nessun conto. Non era quindi superata la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
5. Assoluta mancanza di motivazione è stata infine dedotta in ordine alla dosimetria della pena, nonostante specifico motivo di impugnazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso da rigettare.
2. L'erronea indicazione nel decreto di citazione per il giudizio di primo grado del giudice di pace competente (indicato in quello di Tivoli anziché in quello di Castelnuovo di Porto) è stata sanata dalla comparizione del difensore di fiducia dell'imputato senza nulla eccepire.
3. Trattandosi, infatti, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, di nullità a regime intermedio, essa era soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p. ed alle sanatorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.p.. 4. Maggior considerazione merita invece la questione della patologia della notifica all'imputato del predetto decreto di citazione, qualificata nel ricorso come nullità assoluta ed insanabile, ritenuta dal tribunale nullità generale a regime intermedio sanata dalla mancata proposizione nel giudizio di primo grado della relativa eccezione.
5. Va in primo luogo sgombrato il campo dal primo profilo di irregolarità lamentato dal ricorrente, relativo al riferimento, nella relata di notifica, all'art. 140 c.p.p., dato che tale indicazione è accompagnata, nel timbro utilizzato dall'ufficiale giudiziario, dal richiamo anche all'art. 157 cod. proc. pen., timbro all'evidenza unico per le notifiche di atti sia civili che penali. Onde la pretesa irregolarità è insussistente.
6. In secondo luogo, a differenza da quanto sostenuto nel ricorso, la prova dell'invio della raccomandata con l'avviso di deposito dell'atto stesso risulta dalla relata in cui è richiamata l'effettuazione di tutti gli incombenti imposti dal citato art. 157, comma 8, in caso di assenza temporanea dell'imputato e delle persone previste in detta norma.
7. La questione è quindi circoscritta alla mancanza, nel fascicolo, dell'avviso di ricevimento della predetta raccomandata, che peraltro non equivale, sic et simpliciter, ad inesistenza dello stesso.
8. In proposito va ricordato che da tempo la giurisprudenza di questa corte ha manifestato la tendenza a privilegiare, rispetto alla regolarità formale delle notificazioni, gli effetti sostanziali delle stesse, operando quindi una distinzione tra omessa notifica della citazione dell'imputato ex art. 179 c.p.p., comma 1 e notifica che, per quanto non rispettosa di tutte le modalità tipiche della stessa, non integra necessariamente un'ipotesi di omissione, ma da luogo, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, ad una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice (Cass. Sez. U, 119/2005, Palumbo).
9. Questa seconda ipotesi, come ritenuto dal tribunale, risulta verificata nel caso di specie, posto che l'accesso agli atti, consentito dalla natura della questione, dimostra l'idoneità in concreto della notifica a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del Natili, considerato, da una parte, che il suo difensore di fiducia, avv. A. Pica, all'udienza del 20-9-2007, chiedeva rinvio per formalizzare l'intervenuta conciliazione tra le parti, e, all'udienza del 22-1-2008, in cui era dichiarata, senza opposizione, la contumacia del prevenuto, deduceva le prove ivi compreso l'esame dell'imputato, dall'altra che l'udienza del 16-3- 2010 era differita al 30-3-2010 con avviso a tutte le parti, avviso di cui era disposta la rinnovazione al Natili per omessa notifica nei suoi confronti, con ulteriore rinvio all'udienza del 29-6-2010 in cui, in mancanza di qualunque opposizione dell'avv. Pica, si procedeva all'esame dei testi a difesa. All'udienza del 21-12-2010 il predetto difensore chiedeva infine l'acquisizione della s.i. rese dall'imputato e di una richiesta di archiviazione della Procura di Tivoli.
10. Dati, quelli evidenziati, che, sottintendendo la costante condivisione da parte del Natili delle iniziative processuali del difensore, all'evidenza ispirate da lui stesso, sono idonei a dimostrare la sua concreta conoscenza, fin dall'inizio, del processo e dei suoi sviluppi.
11. Il terzo motivo, che addebita alla sentenza vizio di motivazione in punto affermazione di responsabilità, fa leva su argomentazioni che comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali la cui verifica in sede di legittimità va invece limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, che non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella ritenuta dal giudice di merito. 12. Il ricorrente sollecita proprio tale inammissibile rivalutazione laddove, ad escludere il superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, da un lato evidenzia che uno dei due testi valorizzati a conferma della ricostruzione dei fatti fornita dalla parte civile, aveva solo riferito una discussione animata, mentre l'altra aveva reso dichiarazioni asseritamente difformi dalle s.i.t, dall'altro assume, a fronte di contraria conclusione del tribunale (supportata dalla natura delle lesioni - contusioni multiple cuoio capelluto, regioni zigomatica sinistra, piramide nasale, emitorace mammella dx ed ipocondrio sin.; escoriazione del collo), che le lesioni refertate sarebbero compatibili con un'attività meramente difensiva dell'imputato.
13. La questione relativa alla dosimetria della pena (inflitta in Euro 800 di multa e ritenuta congrua nella sentenza impugnata) è a sua volta inammissibile tale essendo la medesima proposta con l'appello in cui il trattamento sanzionatorio era genericamente qualificato come eccessivo. Senza contare che la determinazione della pena in misura prossima, come nella specie, al minimo edittale, esenta il giudice dall'obbligo di una specifica motivazione. 14. Al rigetto del gravame si accompagna il carico delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014