Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
Non viola il principio del "ne bis in idem" la valutazione, da parte del giudice della sorveglianza, dello stesso dato negativo ai fini della revoca del beneficio della semilibertà e del diniego della concessione della liberazione anticipata, atteso che tale duplice valutazione non comporta una duplicazione sanzionatoria, trattandosi di benefici di natura diversa, aventi procedimenti autonomi, caratterizzati da finalità e presupposti ontologicamente distinti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2016, n. 37193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37193 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
37 1 9 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 01/03/2016 Sentenza n. 838/2016 Registro generale n. 20711/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Presidente Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Consigliere Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA CA CE, n. il 13/02/1972; avverso l'ordinanza n. 72/2015 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA, del 10/04/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, che chiedeva il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/04/2015 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava il re- clamo proposto nell'interesse di La RE LI avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 24/12/2014 di rigetto di istanza di liberazione anticipata in relazione ai se- guenti due semestri di detenzione: 12/08/2012 11/02/2013 e 12/02/2013 - 17/04/2013; 11/03/2014 - 04/07/2014. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza riteneva il provvedimento di prime cure, alla luce della non regolarità della condotta del reo, caratterizzata dalla denuncia-querela, nell'aprile 2014, per minaccia aggravata nei confronti di ZA PE, persona offesa e parte civile nel proce- dimento per tentato omicidio, in forza del quale il reclamante trovasi attualmente ristretto in carcere. Tale fatto era già stato oggettivamente apprezzato dal medesimo Tribunale il quale, con ordinanza del 02/05/2014, ritenendolo grave e sufficientemente provato, aveva revocato il beneficio della semilibertà.
1.2. Il fatto era ritenuto di gravità tale da pregiudicare la concessione del beneficio, in quan- to dimostrativo della mancata partecipazione all'opera di rieducazione. A ciò doveva aggiungersi che già nel mese di ottobre 2013 il ZA aveva denunciato il La RE per fatti analoghi.
2. La difesa del La RE proponeva ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza, chieden- done l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame, per violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., nonché per mancanza ed illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.. La difesa evidenziava che, con un primo procedimento, iscritto ai nn. 2014/593 SIUS e Ord.n.ro 2015/517, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta aveva revocato la misura alter- nativa della semilibertà con ordinanza del 02/05/2014 e che, col secondo procedimento in og- getto, era negata la liberazione anticipata sulla base delle medesime motivazioni di cui al sud- detto provvedimento.
2.2. In base alla prospettazione difensiva, in tal modo la condotta contestata al La RE era stata punita due volte, perché lo stesso si vedeva prima revocare la semilibertà e poi negare la liberazione anticipata sulla base degli stessi elementi, ossia una denuncia querela penale per minaccia sporta nell'aprile 2014 da tale ZA PE, persona offesa e parte civile nel procedimento per tentato omicidio;
inoltre, la violazione di legge denunciata emergeva chiara- mente dal testo del provvedimento impugnato poiché lo stesso estensore dava atto dell'oggettivo apprezzamento del fatto citato da parte del Tribunale, il quale, aveva revocato il beneficio della semilibertà.
2.3. Secondo il ricorrente, l'estensore non aveva tenuto conto dell'orientamento in materia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, richiamato nel reclamo proposto, secondo il quale la nozione di idem contenuta nell'art. 4 protocollo 7 della CEDU deve essere intesa come "stessi fatti", cioè come "identità dei fatti materiali" (Corte EDU, Grande camera, 10/02/2009, Zolo- 3 toukhine c. Russia). Tale principio aveva avuto attuazione anche in Italia ed era stato invocato ad un tal proposito il seguente autorevole precedente di merito immotivatamente disatteso dal Tribunale di sorveglianza, da richiamare in questa sede, al solo fine di meglio evidenziare la ca- renza del costrutto motivazionale. Il Tribunale di Brindisi, Sezione Penale, con sentenza del 17/10/2014 aveva infatti dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli in rubrica per bis in idem, avendo subito l'imputato, all'esito di un procedi- mento definitivo, condanna per il medesimo fatto ad una sanzione, qualificata come disciplina- re nel nostro ordinamento, ma da ritenersi "penale" ai sensi degli artt, 6 CEDU e 4 protocollo 7 della CEDU. Anche nel caso in esame, si verificava una duplicazione di procedimenti, uno aven- te ad oggetto la revoca della semilibertà e l'altro avente ad oggetto la negazione della libera- zione anticipata, inerenti i medesimi fatti. La misura alternativa della semilibertà veniva dichia- rata cessata con effetto immediato sulla scorta di una querela sporta da tale ZA PE, persona offesa del tentato omicidio in espiazione da parte del predetto La RE, il quale la- mentava un atteggiamento minaccioso e persecutorio asseritamente posto in essere dal con- dannato nei suoi confronti e della sua famiglia mentre il primo si trovava appunto in regime di semilibertà. Tali fatti erano poi valutati autonomamente ed una seconda volta dal Magistrato di sorveglianza nell'ordinanza con cui si nega la liberazione anticipata e malgrado essi si assu- messero verificati durante il secondo semestre, il Giudicante ingiustamente ed apoditticamente negava il beneficio anche per il primo. Il risultato consisteva nella privazione della libertà per- sonale per i medesimi ed identici fatti per cui aveva in precedenza subito la revoca della semi- libertà con violazione del principio generale del ne bis in idem, avendo appunto il ricorrente pa- tito la duplice sanzione della revoca della semilibertà e della negazione della libertà anticipata.
2.4. La difesa rilevava il mancato previo espletamento di indagine da parte del Tribunale di sorveglianza, che aveva negato la liberazione anticipata addirittura con riferimento al primo semestre, periodo questo assolutamente immune da censure, benché la condotta contestata facesse riferimento solo al secondo;
per cui la motivazione del provvedimento impugnato oltre a risultare evidentemente carente o addirittura inesistente, appariva per di più illogica proprio per l'ingiusto diniego della liberazione anticipata in relazione a tale periodo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La vicenda concerne l'esame dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta di diniego della liberazione anticipata richiesta dal La RE in riferimento a due semestri (dal 12/08/2012 al 17/04/2013 e dall'11/03/2014 al 04/07/2014), per la mancanza di regolarità della condotta e per la natura degli episodi a lui ascrivibili, altamente negativa e sintomatica di una mancata partecipazione all'opera di rieducazione.
3. In particolare, nel provvedimento impugnato era evidenziata la presentazione, nell'aprile 2014, di una denuncia nei confronti del condannato per il reato di minaccia grave da parte di 4 ZA PE, parte lesa nel procedimento per tentato omicidio posto a carico dell'istante, reato per il quale quest'ultimo era ristretto in regime detentivo. Ad avviso del giudicante, tale vicenda escludeva la possibilità di riscontrare una positiva evoluzione della personalità in misu- ra tale da ritenere già conseguito il recupero sociale del La RE. Si trattava del medesimo episodio, che aveva comportato in data 02/05/2014 la revoca della semilibertà al La RE.
4. Procedendo ora all'esame del primo motivo di ricorso, inerente alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, stante la valutazione dello stesso dato negativo a due fini diversi (revoca della semilibertà e diniego della concessione della liberazione anticipata), va osservato che i due istituti concernono benefici di natura diversa e distinti ambiti di applicazione. Non sussiste nessun ostacolo ad una doppia valutazione, in quanto la revoca di un beneficio ed il diniego dell'altro ben possono basarsi sull'esame della medesima vicenda fattuale, perché ciò non comporta una duplicazione della sanzione, trattandosi di procedimenti autonomi, carat- terizzati da presupposti e finalità ontologicamente distinti. L'interpretazione prospettata comporterebbe di fatto l'impossibilità di valutare, in tema di li- berazione anticipata, tutti i comportamenti di maggiore gravità, idonei, sotto altro profilo, a determinare la revoca della semilibertà.
4.1. Anche nella materia della Sorveglianza, per ragioni di economia processuale, il principio del ne bis in idem è operativo, così come in sede di cognizione e di esecuzione in genere (v. Cass., Sez. 1, 14/10/2008 n. 44849, Calandruccio, Rv. 242193; Sez. 1, 20/12/1994 dep. 2015 n. 6112, Benso, Rv. 200250). L'effetto preclusivo concerne, come per i diversi tipi di giudizio qui sopra citati, il divieto di un nuovo procedimento per il medesimo fatto. Tale effetto preclu- sivo si realizza solo quando si tratta dell'identica tipologia di procedimento.
4.2. D'altronde, anche in base alla consolidata giurisprudenza europea, è incontroverso il da- to del carattere processuale e non sostanziale del divieto del bis in idem, che permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, con la sola condi- zione che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati (cfr. Corte Cost. 12/05/2016 n. 102).
5. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, appare corretta e immune da censure la decisione del Tribunale di sorveglianza, che riteneva l'episodio criminoso suindicato di gravità tale da comportare un pregiudizio alla concessione del beneficio, anche in relazione al primo semestre anteriore all'epoca del fatto in questione, in quanto dimostrativo della mancata par- tecipazione all'opera di rieducazione. Infatti, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento par- ticolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incon- dizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione (conf. Cass., Sez. 1, 5 22/11/2011 dep. 2012, Palamara, Rv. 251677; Sez. 1, 11/01/1995 n. 51, Bianchi, Rv. 200582). Pertanto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese pro- cessuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 1° marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Maria Cristina Flotto DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA