Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
074/2000, 2101/2000,3555/2000 6 6 2 / 0 3 3 95 1375 NNNE DE OPOLSITAL 260 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI PRIMA CIVILE Ud. 27.3.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giovanni OLLA - Presidente - 66 Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere - 66 Mario ADAMO -> 66 US SALME' rel. -> 66 Salvatore SALVAGO -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2074/2000 r.g. proposto da EN - CENTRO INGROSSO ABBIGLIAMENTI s.n.c di ME NA & c., in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour 10 presso lo studio dell'avv. Massimo Angelini, rappresentata e difesadall'avv. Giorgio Polverino per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro cons. US LM 700 2002 BANCA POPOLARE DI SALERNO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14 presso lo studio dell'avv. Gerardo Romano-Cesareo, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Romano-Cesareo, per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente eCREDITO ITALIANO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Belle Arti 6, presso lo studio dell'avv. Franco La Gioia, che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Gaetano De Simone, per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente eIMPERATORE ANTIMO nonché sul ricorso n° 2101/2000 proposto intimato da BANCA POPOLARE DI SALERNO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14 presso lo studio dell'avv. Gerardo Romano-Cesareo, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Romano-Cesareo, per procura speciale a margine del controricorso, ricorrente contro ns. Giv 2 EN CENTRO INGROSSO ABBIGLIAMENTI s.n.c di ME - NA & C., CREDITO ITALIANO s.p.a., IMPERATORE ANTIMO, intimati nonché sul ricorso n° 3555/2000 proposto da CREDITO ITALIANO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Belle Arti 6, presso lo studio dell'avv. Franco La Gioia, che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Gaetano De Simone, per procura speciale a margine del controricorso, ricorrente
contro
EN CENTRO INGROSSO ABBIGLIAMENTI s.n.c di ME NA & C., BANCA POPOLARE DI SALERNO s.p.a., IMPERATORE ANTIMO, intimati avverso la sentenza della corte d'appello di NO del 20 luglio 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. US LM alla pubblica udienza del 27 marzo 2002; sentito l'avv. Angelini, con delega, e l'avv. Ambrosio, con delega;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l'accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale, con assorbimento del quinto, o, in subordine per l'accoglimento, per quanto di 上 cons. US LM 3 ragione;
rigetto del ricorso incidentale della Banca AR di NO e l'accoglimento del ricorso incidentale del RE IT. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 17 luglio 1990 la EN s.r.l. (successivamente trasformata in EN - Centro Ingrosso Abbigliamento s.n.c.) ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di NO la Banca LA di NO esponendo che un assegno di £. 41.230.478, emesso sul suo conto corrente aperto presso l'agenzia di NO della banca convenuta, in favore della Manerbiesi s.p.a., a pagamento di una fornitura di merci, e a tale società inviato per posta, era stato incassato presso l'agenzia 5 del RE IT di Napoli, da tale IM Imperatore, che ne aveva chiesto il pagamento sulla base di una girata in bianco con firma illeggibile, apposta sotto il timbro della Manurdini s.p.a. Assumendo che il pagamento dell'assegno era illegittimo perché avvenuto sulla base di una serie non continua di girate e a seguito di girata apocrifa, per la divergenza tra la denominazione della prima girante e quella del soggetto in favore del quale l'assegno era stato emesso, la società attrice ha chiesto che la banca convenuta fosse condannata a restituirle l'importo addebitato sul proprio conto. La Banca LA di NO ha negato di avere responsabilità per quanto accaduto, sostenendo che l'ordine delle girate appariva regolare e che, comunque, la banca girataria per l'incasso aveva l'obbligo di controllare l'identità del presentatore. Peraltro, la società emittente non aveva indicato in cons. US LM 4 maniera leggibile e corretta la denominazione del beneficiario, non aveva scritto il luogo di emissione, non aveva apposta clausola di intrasferibilità e aveva inviato l'assegno per posta ordinaria e non a mezzo plico raccomandato e assicurato. Anche il RE IT, chiamato in causa su richiesta della banca convenuta, ha contestato la sussistenza della propria responsabilità e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa IM Imperatore, che si è costituito eccependo l'incompetenza del tribunale adito. Con sentenza del 12 aprile 1997 il tribunale di NO, dichiarata l'illegittimità del pagamento e il concorso di colpa dell'attrice, nella misura del 20 %, ha condannato la Banca LA di NO e il RE IT in solido a restituire alla EN l'importo dell'assegno, condannando altresì l'Imperatore a tenere indenne il RE IT dell'onere derivante da eventuali pagamenti che fosse stato costretto ad effettuare. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla corte d'appello di NO la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, premesso il principio di cui all'art. 1227 c.c., secondo il quale la violazione dell'obbligo di diligenza del danneggiato, che non si limita a imporre l'inerzia ma richiede anche una condotta positiva, può impedire in tutto o in parte la responsabilità del danneggiante e deve formare oggetto di eccezione in senso sostanziale, - ha ritenuto che la colpa della società traente fosse assai rilevante e tale che, in sua assenza, la vicenda non avrebbe avuto le conseguenze per le quali è causa. In 5 cons. Gi particolare, la EN aveva tenuto una condotta microscopicamente imprudente sia nella compilazione dell'assegno (indicazione del beneficiario con scrittura a mano di difficile, se non impossibile, decifrazione;
omessa indicazione della sede della società beneficiaria: omessa apposizione della clausola di non trasferibilità o dello sbarramento), che nella spedizione con posta ordinaria, invece che con plico raccomandato o assicurato. Conseguentemente la responsabilità concorrente della società traente doveva essere determinata nella misura del cinquanta per cento. Il restante cinquanta per cento della responsabilità doveva invece imputarsi, nella misura del venticinque per cento ciascuna, in mancanza di elementi idonei per procedere a una diversa quantificazione a carico dell'una o dell'altra, sia alla banca negoziatrice (RE AL), per l'omessa identificazione del presentatore dell'assegno, che alla banca trattaria (Banca AR di NO), per l'omesso controllo, in stanza di compensazione, della regolarità e continuità delle girate, con riferimento alla grossolana divergenza tra il nome del beneficiario indicato nella facciata anteriore dell'assegno ("Manierbiesi s.p.a." o anche "Manierbini s.p.a.", secondo la non chiara grafia dell'emittente) e la denominazione del primo girante ("Manurdini s.p.a."), risultante dal timbro a stampatello apposto sul retro dell'assegno. E' stato quindi disposto che lo storno e la restituzione in favore della EN venisse effettuato dalle banche in proporzione della percentuale di colpa a ciascuna attribuita. cons. US Salma Infine, compensate, le spese del doppio grado nella misura della metà, l'altra metà è stata posta a carico della EN, del RE IT e dell'Imperatore, in solido. Avverso la sentenza della corte d'appello di NO la EN ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale resistono con controricorso la Banca LA di NO, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, e il RE IT, che ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. La Banca LA di NO e il RE AL hanno depositato memorie. Motivi della decisione Il ricorso principale e i ricorsi incidentali della Banca AR di NO e del RE AL, proposti nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti.
1. Con il primo motivo, deducendo la violazione degli articoli 1176, 1227, 2055 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver fatto applicazione nella specie del principio di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato mediante il rinvio all'obbligo del danneggiato di attivarsi per evitare l'aggravamento del danno e all'onere del danneggiante di proporre eccezione, in senso sostanziale), mentre la norma applicabile avrebbe dovuto essere quella del primo comma. Con il secondo motivo, che, essendo strettamente connesso, può essere congiuntamente esaminato, la ricorrente deduce la violazione degli articoli : cons. 7 1175, 1176, 1223, 1227, 2041, 2043 e 2055 c.c. e dell'art. 41 e seg. r.d. n. 1736 del 1933 nonché vizio di motivazione. Anche a ritenere che la corte territoriale abbia sostanzialmente fatto applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c., la ricorrente sostiene che avrebbe errato nel ritenere la sua concorrente responsabilità perché: a) nessuna norma o principio giuridico le imponeva di apporre sull'assegno la clausola d'intrasferibilità; b) comunque, detta omissione si pone rispetto al mandato per l'incasso come mero antecedente storico, non essendoci adeguata motivazione invece sulla natura di concausa di detta circostanza di fatto;
c) l'obbligo del banchiere di controllare la regolarità e continuità delle girate è massimo proprio quando non c'è clausola di non trasferibilità e, pertanto, la pretesa imprudente omissione della clausola non diminuisce la responsabilità del banchiere;
d) l'irrilevanza giuridica del proprio comportamento sarebbe dimostrata dall'aberrante conclusione alla quale è pervenuta la sentenza impugnata per la parte in cui, non ostante abbia ritenuto l'Imperatore non legittimato a chiedere il pagamento, per la mancanza di una serie continua di girate, lo ha poi condannato a tenere indenne il RE IT solo nei limiti del venticinque per cento della somma illegittimamente incassata;
e) l'errore nell'indicazione della ragione sociale della beneficiaria "s.pa." invece che "s.r.l.", era irrilevante;
f) nessuna norma fa obbligo di indicare la sede della beneficiaria;
g) è contraddittorio imputare allo stesso tempo la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità e l'omesso sbarramento, perché lo sbarramento presuppone la trasferibilità; h) la spedizione a mezzo posta ordinaria cons.US Salme с 8 non costituisce comportamento imprudente perché anzi i furti sono più frequenti sui plichi raccomandati o assicurati.
2. I motivi non sono fondati. La ricorrente, infatti, pur prendendo le mosse da una esatta premessa in ordine alla effettiva portata dell'art. 1227, richiamato per la responsabilità extracontrattuale dal successivo art. 2056 c.c. (la disposizione, come è noto, disciplina due ipotesi distinte: il 1° comma concerne il rapporto fra causa ed evento, regolando il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, al fine di una riduzione proporzionale del risarcimento;
il 2° comma concerne il rapporto tra evento e danno, ossia il contenuto dell'obbligazione di risarcimento, che può essere negato se il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, ossia quando il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri un'autonoma condotta colposa del danneggiato), perviene all'erronea conclusione che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente fatto applicazione del secondo comma. Al di là di alcune incertezze lessicali, di mero rilievo formale (nella motivazione vengono scambiati i termini di "danneggiante” e “danneggiato"), e dell'improprio richiamo di alcuni concetti (quali l'obbligo di diligenza del danneggiato e l'onere del danneggiante di proporre eccezione in senso proprio per far valere la violazione, da parte del danneggiato, dell'autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede) propri della disciplina dettata dal secondo cons. US LM 9 comma dell'art. 1227 c.c., tutte le argomentazioni utilizzate sono volte a dimostrare che la ricorrente ha tenuto una condotta colposa nel momento anteriore al verificarsi dell'evento dannoso, idonea, quale concausa, a cagionarlo, e non anche un comportamento successivo alla produzione del danno stesso.
3. Quanto poi all'individuazione degli elementi di colpa sui quali la corte territoriale ha fondato il giudizio di (cor)responsabilità della ricorrente e la determinazione dell'entità della stessa, è chiaro che il sindacato che questa Corte può svolgere è limitato alla sufficienza e alla correttezza logico-giuridica della motivazione, mentre è estraneo all'oggetto del presente giudizio ogni controllo sull'accertamento dei fatti e sulla quantificazione delle percentuali di responsabilità imputabili ai diversi soggetti che hanno causato il danno. Ora, nessuna delle critiche mosse dalla ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata coglie nel segno. Irrilevante è, innanzi tutto, che nessuna norma o principio giuridico imponga di apporre la clausola di intrasferibilità o lo sbarramento di assegni di rilevante importo, perché, al fine di ritenere integrata la colpa del danneggiato,è sufficiente l'accertamento di una generica imprudenza. E non può dubitarsi che sia ragionevole il giudizio di imprudenza che nella specie la corte territoriale ha espresso, in relazione sia all'entità dell'assegno che al fatto che lo stesso è stato inviato alla beneficiaria a mezzo del servizio postale. Del pari non è irrazionale l'affermazione che, per spedire a mezzo del servizio postale un assegno (non al portatore) di rilevante entità, sia preferibile 10 cons. US SA l'utilizzazione del plico raccomandato o assicurato, rispetto alla posta ordinaria, se non altro perché, nel caso di plico raccomandato, a parte la possibilità di acquisire un agevole mezzo di prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione, sussiste una limitata possibilità di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione o sparizione del plico dall'ente gestore del servizio e un risarcimento senza limiti nel caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'amministrazione postale (v. Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 74), e, per la posta 'assicurata', l'amministrazione è tenuta all'integrale risarcimento del valore dichiarato dal mittente (art. 102 del regolamento di esecuzione del codice postale, emanato con d.p.r. 29 maggio 1982 n. 655). Quanto all'erronea indicazione della ragione sociale della beneficiaria (s.p.a., invece che s.r.l.) e all'omessa indicazione della sede della stessa, è sufficiente osservare che si tratta di circostanze non decisive, ai fini del giudizio di (cor)responsabilità della ricorrente. Inconferente è poi il rilievo secondo cui gli errori od omissioni dell'emittente non escludono l'obbligo della banca di controllare la regolarità e la continuità delle girate, perché è proprio sull'accertamento di tale obbligo e della relativa violazione che si fonda la dichiarazione di responsabilità delle banche. Del tutto generica e apodittica è, infine, l'affermazione che l'omessa apposizione della clausola di intrasferibilità costituirebbe un mero antecedente storico, ma non una concausa idonea a produrre l'evento dannoso. cons. US Salme 11 4. Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli articoli 2055, 1292, 1293, 1294, 1298 c.c. e 324, 339 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia riformato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva condannato le banche in via solidale, disponendo che storno (da parte della Banca AR di NO) e restituzione (da parte del RE IT) dovessero avvenire pro quota, in violazione del principio di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria gravante su una pluralità di danneggianti e del giudicato interno formatosi in mancanza d'impugnazione sul punto della solidarietà. Il motivo non è fondato. La corte territoriale, infatti, ha confermato le disposizioni di merito della sentenza del tribunale, e, pertanto, anche la condanna solidale delle banche in favore della EN. La distinzione delle percentuali di responsabilità di ciascuna banca invece diretta, in accoglimento parziale delle impugnazioni proposte dalle banche stesse, a disciplinare i rapporti interni e quindi l'eventuale regresso.
5. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 100, 112 e 346 c.p.c. nonché vizio di motivazione, lamentando che sia stato ritenuto assorbito dall'accoglimento dell'appello della Banca AR di NO anche il proprio appello incidentale diretto a ottenere che lo storno e la ripetizione dovessero avvenire dalla data dell'addebito e con condanna al risarcimento del Ma Salme cons. US LM 12 maggior danno, ex art. 1224, secondo comma c.c., documentato dal saggio degli interessi convenzionali addebitati dalla banca. Il denunciato vizio di omessa pronuncia non sussiste perché la corte territoriale ha espressamente dichiarato di rigettare l'appello incidentale della EN. D'altra parte il vizio di motivazione è stato dedotto in modo talmente generico da non consentirne l'esame.
6. Con il quinto motivo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione lamenta di essere ststa condannata, in solido con il RE IT e l'Imperatore, al pagamento della metà delle spese processuali. Il motivo è manifestamente infondato. Come è noto il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, come nella specie, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
7. Il ricorso incidentale della Banca AR di NO, essendo condizionato all'accoglimento del ricorso principale, resta assorbito.
8. Con il primo motivo del ricorso incidentale il RE IT, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 38 del r.d. n. 1736 del 1933 e vizio di motivazione, sostiene che solo la Banca LA di NO, in quanto 13 cons. US LM banca trattaria, sarebbe responsabile dei danni perche solo sulla stessa gravava l'obbligo di controllare la regolarità delle girate. Il motivo è infondato perché la sentenza impugnata non ha posto a fondamento della responsabilità del RE IT un'illegittima estensione del dovere di controllare la regolarità e continuità delle girate, ma la violazione dell'autonomo dovere, indubbiamente gravante sulla banca negoziatrice, di identificare il presentatore del titolo. In ordine al secondo motivo, con il quale si lamenta l'esclusione della condanna alle spese della Banca AR di NO, deve osservarsi che, per quanto già osservato sul quinto motivo del ricorso principale, non è sindacabile in questa sede l'apprezzamento del giudice del merito, che, in caso di soccombenza reciproca, decida quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione. In conclusione il ricorso principale e il ricorso incidentale del RE IT debbono essere respinti, mentre il ricorso incidentale della Banca AR di NO deve essere dichiarato assorbito. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale del RE IT, dichiara assorbito il ricorso incidentale della Banca AR di NO. Compensa le spese del presente giudizio. cons. US LM 14 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 marzo 2002. Il presidente From K L'estensore CORTE SUPREMA DI CASCATION Prima S er UNITED inDepositate earleria Aruysa bianchi al 17 GE 1 2003 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 S H E serie 4 al n. . €470,743....// 11 "Z°GEN" IL FUNZIONARIO 15 cons. US LM