Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14880 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
c.c. 78111 BB ICA ITALIANA E ION C.C. REGISTRAZ + 6 8 EL PO 26/4/19 -IN 14880/03 E RI B A LL. R. D P. A ESENTE D. T A EL U IB B D SI TA OTR SEN 3 I IA RTE SUPREMA DI CASSAZIONE A . R Oggetto N E T A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 20981/01 Dott. Mario CICALA Consigliere 24737/01 Cron. 30064 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Stefano SCHIRO' Rep. Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere Ud. 08/01/03 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 78111 N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministror tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CC.6409 ricorrente e da AGENZIA DOGANE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12, presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2003 12
contro
-1- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 24737/01 proposto da: UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 14%, presso lo studio dell'avvocato BASILIO FORTI, che lo difende unitamente agli avvocati ATHENA LORIZIO, PAOLA MARIANI, ALESSANDRO PESCE, giusta procura in calce;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 217/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 04/05/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso pricipale, il rigetto del ricorso incidentale;
udito, per il ricorrente incidentale, 1 'Avvocato LORIZIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso -2- incidentale, il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale. -3- Svolgimento del processo L'Amministrazione Finanziaria dello Stato con atto in data 24.1.1997 ingiungeva alla Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato(in avanti,per brevità, Unioncamere) - quale garante ai sensi della Convenzione TIR del 1975 dell'importazione di merci provenienti dalla Germania e dirette in Grecia attraverso la Dogana di Tarvisio con carnet n.9661870 di pagare la somma di £.179.281.740,a causa del mancato appuramento del carnet (e cioè della mancanza di prova della presa in carico dello stesso) presso le competenti Autorità greche. L'opposizione proposta dalla Unioncamere avverso tale ingiunzione veniva rigettata dal Tribunale di Trieste con sentenza in data 9.4.1999, dichiarativa della legittimità della pretesa erariale. L'appello della soccombente Unioncamere, articolato su una pluralità di doglianze anche in punto di diritto veniva accolto con sentenza n.217/01,depositata il 4.5.2001, dalla Corte di Appello di Trieste sul rilievo che la merce" certamente comunitaria" era entrata nel territorio italiano e ne era poi uscita secondo il percorso indicato nella prescritta documentazione TIR: sicchè, la circostanza del mancato arrivo della merce in Grecia,non dava titolo all'A.F. di esigere il pagamento di alcun dazio e diritto doganale sulla merce stessa. La Corte di merito dichiarava quindi non dovuta la somma di cui alla opposta ingiunzione. Ricorrono congiuntamente per cassazione il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane,con due mezzi. Si è costituita e resiste con controricorso l'intimata Unioncamere, la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, rinnovando quattro doglianze in punto di legittimità già esposte avanti il Giudice di merito e rimaste assorbite dalla decisione di quest'ultimo. Motivi della decisione Preliminarmente, devono essere riuniti, ai sensi dell'art.335 cpc,il ricorso principale e quello incidentale,proposti contro la medesima sentenza. La ricorrente Amministrazione Finanziaria con un unico articolato motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 163 § 2 lett.a) del Codice Doganale Comunitario- Reg.CEE n.2913/1992; dell'art.2 della Convenzione TIR;
dell'art. 1 del Reg.CEE n.719/1991del Consiglio del 21.3.1991(abrogato e trasfuso nell'art.451 Reg.CEE n.2454/1993, recante disposizioni di 1 attuazione del Codice doganale comunitario) e dell'art.2697 c.c; inoltre, erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si duole che sia stata ritenuta infondata la pretesa erariale pur non essendovi prova: che la merce trasportata in regime TIR fosse di origine comunitaria;
che la merce fosse uscita dal territorio italiano e che il trasporto avesse avuto esito regolare,posto che la dogana greca di destinazione non aveva confermato nè la presa in carico del carnet né l'arrivo della merce. Quanto alla Unioncamere, la stessa con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato deduce violazione e falsa applicazione delle norme in tema di notificazione dell'ingiunzione doganale e in particolare degli artt. 137 e ss.cpc( richiamati dagli artt. 82 DPR 43/1973, TU delle disposizioni legislative in materia doganale nonché dall'art.2 del RD 639/1910); nonché degli artt.67 e 130 DPR n.43/1988. Si duole che sia stata riconosciuta valida la notificazione dell'ingiunzione a mezzo del servizio postale anziché con il rispetto delle norme del codice di rito e che comunque l'ingiunzione non sia stata annullata in quanto emessa sulla base di una normativa (TU 639/1910) abrogata dal DPR 43/1988. Con un secondo motivo, l'Unioncamere deduce violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione delle convenzioni internazionali e in particolare dell'art.2,comma secondo L.218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato,e degli artt.31-33 della Convenzione di Vienna del 23.5.1969 sul diritto dei trattati,resa esecutiva in Italia con L. 112/1974 ed in vigore dal 27.1.1980. Con un terzo motivo, l'Unioncamere si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.
8.7 della Convenzione TIR del 1975. Con un quarto motivo, infine, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1944 c.c.- norma cui la sentenza impugnata fa riferimento a sostegno del convincimento della inesistenza di un beneficium excussionis del garante in sede diversa da quella esecutiva trattandosi, ad avviso della Unioncamere, di norma - non applicabile in materia di dazi doganali. Il ricorso principale, benché formalmente strutturato in primis come violazione di legge,si risolve in realtà in censure in punto di fatto non consentite in questa sede. ه ل Invero,i Giudici di appello,con richiamo alle prove raccolte in corso di causa hanno accertato che la merce,introdotta in Italia attraverso la dogana di Tarvisio,effettivamente non risulta essere giunta in Grecia. Peraltro, hanno ritenuto la irrilevanza di fatto e giuridica di tale circostanza in punto illegittimità della pretesa erariale, avendo accertato con puntuale richiamo alla documentazione in atti - trattarsi di merce di sicura provenienza comunitaria, anche perchè attestata dalla dogana tedesca di partenza e perché sul carnet TIR è dato riscontrare il timbro della dogana di NA : il tutto in conformità al percorso indicato nella documentazione di scorta al trasporto,prevedente appunto anche il transito per NA e,di seguito,l'imbarco per la Grecia. Osserva la Corte che, alla stregua di tale accertamento in punto di fatto, del quale i Giudici di merito hanno offerto adeguata spiegazione e che pertanto non è dato di porre in discussione in questa sede,sulla base della diversa valutazione ed interpretazione delle risultanze di causa che la ricorrente A.F. prospetta - deve escludersi ai sensi dell'art. 12 del Trattato istitutivo della CEE,( "I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale."),la legittimità della pretesa erariale, basata sull'asserita natura non comunitaria della merce oggetto di trasporto TIR. Deve quindi altresì escludersi la configurabilità delle dedotte violazioni di legge,prospettate proprio in relazione all'assunta natura non comunitaria della merce. L'inammissibilità del ricorso principale comporta,ex art.334 cpc,la declaratoria di inefficacia di quello incidentale, in quanto proposto tardivamente, oltre il termine breve per impugnare( Cass.ss.uu.3111/1982;Cass.408/1996; Cass.7505/1994),decorrente dalla data 19.6.2001 - di notifica della sentenza di appello al procuratore costituito della controparte. Quanto alle spese del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale ed inefficace quello incidentale. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore лоشم асчис DEPOSITATO 1 CANCE CANCELLIERE. --6 OTT. 2003 Amaldy Casey I CANCELLIERE 01 Oggi Amoble A ll in