Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
Non integra il reato di ricettazione, per difetto del reato presupposto, la ricezione di supporti audiovisivi privi di contrassegno Siae. (Fattispecie di condotta posta in essere prima del 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, che ha reso nuovamente opponibile ai privati l'obbligo di apposizione del contrassegno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2011, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/11/2011
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2519
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 4607/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 17 novembre 2009 dalla corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
udita nella pubblica udienza del 29 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermò la sentenza 29.1.2007 del giudice del tribunale di Taranto, che aveva dichiarato IT EL colpevole dei reati di cui all'art. 648 cod. pen. e L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. d), per avere detenuto per la vendita CD e DVD privi del contrassegno Siae, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo l'insussistenza del reato, ed in particolare manifesta illogicità della motivazione e mancanza di prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il giudice di primo grado ha espressamente escluso che l'imputato avesse duplicato i supporti in questione (e quindi che ricorresse il reato - peraltro non contestato - di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. c),) e lo ha quindi condannato esclusivamente per il reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. d), e per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., ossia unicamente per avere ricevuto e detenuto per la vendita supporti privi del contrassegno Siae.
Deve quindi ricordarsi che la Corte di Giustizia Europea con sentenza resa ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE, emessa l'8 novembre 2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert, sulla questione relativa alla compatibilità della normativa italiana che prevede l'apposizione del contrassegno Siae con la direttiva Europea 83/189/CEE del 28 marzo 1983, la quale aveva istituito una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche :I ha statuito che l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, rientra nel novero delle "regole tecniche", ai sensi della suddetta normativa, che devono essere notificate dallo Stato alla commissione delle Comunità Europea, la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la compatibilità dell'obbligo con il principio di libera circolazione delle merci, con la conseguenza che qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale. La giurisprudenza di questa Corte ha poi costantemente affermato che la sentenza Schwibbert stabilisce un principio generale, secondo il quale la violazione dell'obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione di contrassegno Siae successiva alla direttiva 83/189/CEE per supporti di qualsiasi genere (cartaceo, magnetico, plastico, ecc.) e di ogni contenuto (musicale, letterario, figurativo, ecc), rende inapplicabile l'obbligo del contrassegno stesso nei confronti dei privati (ex plurimis, Sez. 3^, 12.2.2008, n. 13816, Valentino;
Sez. 7^, 6 marzo 2008, Boujlaib). Nell'ordinamento italiano l'obbligo di apposizione del contrassegno Siae per i supporti non cartacei è posteriore alla istituzione, con la direttiva 83/189/CEE, della procedura di comunicazione. Lo Stato italiano aveva comunque un obbligo di nuova notifica, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/34/CEE, a seguito della modifica apportata al progetto di regola tecnica ed alla inclusione di nuovi supporti nell'ambito dell'obbligo originario di apposizione del contrassegno. Conseguentemente, in quanto disciplinato da norme comunque successive al 31 marzo 1983, l'obbligo del contrassegno Siae doveva essere previamente notificato alla Commissione Europea, il che invece all'epoca dei fatti contestati notoriamente non era avvenuto.
L'obbligo di apposizione del contrassegno Siae, pertanto, non poteva essere fatto valere nei confronti dei privati e deve perciò essere disapplicato dal giudice nazionale. Deve quindi ritenersi che, non essendo in vigore un obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, la detenzione, commercializzazione, noleggio, ecc. di supporti privi di detto contrassegno non aveva rilevanza penale. Ne deriva altresì che non può ritenersi che abbia rilevanza penale nemmeno la ricezione di supporti soltanto privi del contrassegno Siae.
Conformemente all'indirizzo maggioritario seguito da questa Sezione relativamente alla formula da adottare (v. Sez. 3^, 12.2.2008, n. 13816, Valentino, cit.) dalla imputazione di ricezione e da quella di detenzione a fine di vendita di supporti privi del contrassegno Siae l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012