Sentenza 14 giugno 2013
Massime • 1
In tema di appello avverso i provvedimenti "de libertate", il termine di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in epoca anteriore, dal diverso momento in cui tale conoscenza è venuta in essere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2013, n. 30330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30330 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/06/2013
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2216
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 5612/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KA AR N. IL 01/02/1990;
avverso l'ordinanza n. 16/2013 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 18/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Brescia, giudice del riesame, dichiarava inammissibile, perché intempestivo, l'appello proposto in data 11.1.2013 da GJ RK avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Brescia, in data 16 novembre 2012, aveva aggravato in suo danno la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere.
A sostegno della decisione il tribunale poneva la erroneità della tesi difensiva, secondo la quale il provvedimento impugnato, l'ordinanza innanzi richiamata del 16.11.2012, non era stata mai notificata al difensore, di guisa che per questi non era mai decorso il termine di giorni dieci, prescritto dall'art. 309 c.p.p., commi 1 e 3, dall'esecuzione ovvero dalla notificazione del provvedimento, per la proposizione dell'appello. Tale erroneità veniva sostenuta col richiamo al principio di diritto affermato da questa Corte con la pronuncia 10953/2011, in forza del quale il termine ad impugnare di cui innanzi decorre altresì dalla effettiva conoscenza dell'atto da parte del difensore, conoscenza nel caso in esame dimostrata, ad avviso del tribunale, a far tempo dal 30.11.2012, epoca in cui il medesimo difensore ha proposto appello al Tribunale della libertà avverso l'ordinanza, del 19.11.2012, reiettiva della richiesta difensiva di ripristino della misura degli arresti domiciliari. In tale contesto infatti la difesa ha sviluppato una ampia attività difensiva sintomatica della piena conoscenza dell'atto oggetto del gravame per cui è causa.
2. Ricorre per cassazione il GJ, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse denuncia la illegittimità dell'ordinanza anzidetta per violazione di legge, in particolare osservando di non aver mai avuto la possibilità di conoscere integralmente l'ordinanza impugnata e che nell'occasione richiamata dal tribunale come dimostrativa della sua conoscenza, il difensore agì sulla base di una conoscenza indiretta e cioè sulla base di una supposizione del motivo dell'aggravamento contestato.
3. Il ricorso è infondato.
Ribadisce la Corte che, in tema di appello avverso i provvedimenti de liberiate, il termine di gg. 10 entro il quale il difensore può proporre il gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata, ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in epoca precedente, dal diverso momento in cui tale conoscenza si è verificata (Cass. 6.2.95, Matofiori;
Cass., sez. 5^, 3.2.2011, n. 10953, citata dal Tribunale). Ed è quanto verificatosi nel caso di specie come motivatamente illustrato dal giudice territoriale, atteso che il difensore ebbe a presentare in data 30 novembre 2012 appello innanzi al Tribunale della libertà avverso l'ordinanza del 19 novembre precedente, ordinanza con la quale la corte distrettuale bresciana aveva rigettato la richiesta difensiva di ripristino della misura degli arresti domiciliari. In tale contesto, ha avuto modo di chiarire ulteriormente il giudice a quo, la difesa ha sviluppato appieno il suo compito, anche merce produzione di attività difensive svolte ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., di guisa che del tutto comprovata risulta la conoscenza piena del provvedimento tardivamente appellato e delle ragioni a sostegno.
4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2013