Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) - e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.) - la condotta di colui che, in qualità di dipendente di un supermercato, fermi un minore sospettato di essersi appropriato di un cioccolato, lo trascini con la forza negli uffici della direzione e ivi lo sottoponga a perquisizione personale al fine di reperire il bene sottratto, peraltro mai rinvenuto, considerato che ai fini dell'integrazione del reato in questione è sufficiente che vi sia in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarne la capacità di spostamento, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2010, n. 29755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29755 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1289
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 29644/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO.SA. N. IL (omesso) ;
2) CA.CO. N. IL (omesso) ;
3) P.E.G. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 609/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 15/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore delle parti civili avvocato Bonsegna Giuseppe, anche in sostituzione dell'avvocato Corleto Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori degli imputati avvocato Marcuccio Marcello per Po.Sa. e avvocato Pallara Angelo per Ca.Co. e P.E.G.
, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, Be.Gi. , minore degli anni quattordici all'epoca dei fatti, sospettato insieme alla sua amica Tr.Ch. di essersi appropriato di un pezzo di cioccolato Kinder che era esposto nel banco di un supermercato della CONAD, venne fermato, trascinato con la forza in direzione e sottoposto a perquisizione personale, che aveva, peraltro, esito negativo, da due dipendenti del supermercato, Ca.Co. e P.E. , su ordine del direttore dell'esercizio commerciale Po.Sa. . Il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, con sentenza emessa in data 10 ottobre 2007, condannava per tale fatto Po.Sa. , Ca.Co. e P.E.G. , oltre a Mu.El. , moglie del Po. , che per prima aveva nutrito sospetti sulla condotta dei due ragazzi ed aveva sollecitato l'intervento dei dipendenti, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, per il delitto di cui all'art. 605 c.p.. Con la stessa sentenza Be.Fr. , padre del piccolo Gi.
, che aveva denunciato i quattro per il delitto di sequestro di persona, veniva assolto dal delitto di calunnia perché il fatto non sussiste.
L'affermazione di responsabilità degli imputati era fondata sulle dichiarazioni dei due ragazzi Be.Gi. e Tr.Ch. ,
oltre che su quelle dei genitori dei giovani Be.Fr. e
Tr.Ga. e di alcuni clienti del supermercato, pa.ro.
e Sp.Ma. , dichiarazioni confortate dai due certificati medici in atti.
Il Tribunale riteneva testimonianze compiacenti e generiche quelle rese da alcuni altri clienti e da una dipendente del supermercato. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa in data 15 dicembre 2008, dopo avere rigettato una eccezione di carattere processuale, assolveva la Mu. per non aver commesso il fatto e confermava l'affermazione di responsabilità degli altri tre imputati, Po. , Ca. e P. .
Proponevano ricorso per cassazione Po.Sa. , Ca.Co. e P.E.G. .
Po.Sa. deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 420 ter c.p.p. e art. 159 c.p., n. 3 e dell'art. 24 Cost. in relazione al mancato rinvio di una udienza del Tribunale per impedimento del difensore per impegno professionale concomitante;
2) il vizio di motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione dell'art. 192 c.p.p., mancando i riscontri intrinseci ed estrinseci alle dichiarazioni dei due ragazzi e del padre del Be. , imputato del reato di calunnia. Il ricorrente, dopo avere esaminato le testimonianze, metteva in evidenza le contraddizioni emergenti dalle stesse, censurava la interpretazione dei certificati medici fornita dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione e richiamava la testimonianza del brigadiere Fa. intervenuto sul posto, che aveva dichiarato di non avere visto ferite;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 605 c.p. ed il vizio di motivazione sul punto, non essendo stati accertati gli elementi oggettivo e soggettivo di tale reato. Sosteneva poi il ricorrente che tutto al più sarebbe stato configurabile il delitto di cui all'art. 393 c.p. perché la finalità della condotta degli imputati era quella di controllare cosa nascondesse in tasca il ragazzo;
4) la violazione dell'art. 40 c.p. e art. 522 c.p.p. nonché dell'art. 604 c.p.p. perché il Po. era stato rinviato a giudizio per un reato commissivo ed era stato condannato per un reato omissivo. Chiariva il ricorrente di non avere mai dato ordine di spogliare il ragazzo.
Ca.Co. e P.E.G. , con un unico ricorso, deducevano il vizio di motivazione e la violazione di legge, in particolare dell'art. 192 c.p.p. e artt. 605 e 610 c.p.. I ricorrenti mettevano in evidenza le numerose imprecisioni delle testimonianze poste a fondamento della condanna, nonché i contrasti esistenti tra le diverse versioni dei fatti. Precisava, poi, che fu il Po. a chiamare i Carabinieri e che essi Ca. e P. non intendevano esercitare alcuna potestà pubblica.
Deducevano poi i ricorrenti la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dagli esami testimoniali dei Carabinieri e ritenevano che nei fatti fosse, tutto al più, ravvisabile il delitto di cui all'art. 610 c.p. e non quello di cui all'art. 605 c.p.. I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da Po.Sa. , Ca.Co. e P.E.G. non sono fondati.
È infondato il primo motivo di impugnazione di Po.Sa. . Il difensore si è doluto del mancato rinvio della udienza da parte del Tribunale, essendo esso difensore impegnato in altro procedimento penale, e ha censurato la motivazione adottata dalla Corte di merito per giustificare il rigetto della istanza.
Le censure non sono condivisibili.
La Corte di merito ha correttamente rilevato che l'udienza dinanzi al Tribunale del 10 ottobre 2007 era stata fissata sin dal mese di gennaio dello stesso anno, cosicché il difensore avrebbe potuto far presente al Tribunale collegiale ove si celebrava l'altro processo tale impegno professionale.
Non risulta che ciò sia stato fatto ed in ciò consiste la inidoneità della documentazione di altro impegno professionale denunciata dalla Corte di merito.
Bisogna ricordare che la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando soltanto delle scelte del professionista che il giudice può e deve valutare (vedi Cass., Sez. 1, 13 marzo - 22 maggio 2000, n. 5978). Ciò impone al professionista la produzione di adeguata documentazione che consenta al giudice di compiere le necessarie valutazioni ed operare un bilanciamento tra le esigenze della difesa e quelle di affermazione della giustizia. Tra gli elementi valutati dalla Corte di merito vi è stato anche il fatto che per il processo di cui trattasi era stato nominato un sostituto processuale, fatto che impediva di disporre il rinvio per impedimento processuale. Il ricorrente ha sostenuto che non di sostituto processuale si trattava, ma di mero delegato, presumibilmente, a presentare la istanza di rinvio. Anche a volere ammettere la bontà dell'assunto difensivo, bisogna rilevare che non è possibile limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro impegno di natura professionale, ma è necessario fornire l'attestazione della assenza di un codifensore nell'altro procedimento, spiegare i motivi che impongono la presenza nell'altro processo e prospettare le specifiche ragioni per le quali non è possibile una sostituzione nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei (vedi Cass., Sez. 1, 11 febbraio - 18 marzo 2004, n. 13351, CED 228160; vedi anche Cass., Sez. 6^, 7 giugno - 22 settembre 2005, n. 33939). Ebbene, nel caso di specie, non risulta perché era impossibile la nomina di un sostituto processuale - ammesso che il così detto delegato non fosse tale - in uno dei due procedimenti contemporanei. Corretta è, pertanto, la decisione della Corte di merito, essendo, peraltro, consentito a questa Corte di integrare la motivazione del giudice di secondo grado, specialmente quando si tratti di eccezione di carattere processuale.
Anche il secondo motivo di impugnazione del Po. ed il motivo di impugnazione di Ca.Co. e P.E.G. sono infondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché i ricorrenti in effetti hanno sollecitato la Corte di legittimità a rivalutare il materiale probatorio raccolto dai giudici di merito, cosa non consentita.
Ed, infatti, il ricorrente Po. ha riportato ampi brani delle testimonianze rese dai due ragazzi al fine di farne emergere le contraddizioni e gli altri due ricorrenti hanno parlato di deposizioni falsate e contraddittorie;
ora, pur volendo prescindere dal fatto che non è assolutamente possibile una valutazione parziale degli elementi probatori sulla base soltanto dei passaggi delle testimonianze prodotte dalle parti, va ribadito che non rientra nei compiti del giudice di legittimità rivalutare il materiale probatorio, spettando alla Corte di legittimità soltanto di verificare se le valutazioni dei giudici di merito siano o meno sorrette da una motivazione immune da manifeste illogicità. Orbene, pur prescindendo da tale pur corretto rilievo, va detto che non sono ravvisabili i vizi denunciati dal ricorrente. È in primo luogo errato affermare, come ha fatto il ricorrente Po. , che le deposizioni delle parti lese costituite parti civili debbano essere sorrette da riscontri esterni ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che le parti lese, ancorché costituite parti civili, sono testimoni a tutti gli effetti, che si assumono le responsabilità conseguenti ad una falsa testimonianza e che prestano giuramento con la formula di rito. Siffatte testimonianze evidentemente non sono parificabili alle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p.. È necessario che il giudice valuti l'attendibilità intrinseca dei testimoni - parti lese.
La Suprema Corte nell'affermare tali principi ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che chi si sia costituito parte civile può essere portatore di uno specifico interesse anche economico ed ha, pertanto, stabilito che la valutazione di attendibilità sia compiuta con il massimo rigore.
Ebbene nel caso di specie i giudici del merito, uniformandosi a tali indirizzi, hanno compiuto una valutazione attenta delle dichiarazioni dei due ragazzi ed hanno giustificato le imprecisioni, o anche le contraddizioni tra le versioni dei due, per il lungo tempo - circa sette anni - trascorso dal fatto, quando i due testimoni avevano appena tredici anni.
Alcune divergenze appaiono poi del tutto marginali;
stabilire, infatti, se i due ragazzi siano andati quel giorno nel supermercato due volte o una sola volta è circostanza che giustamente è stata ritenuta ininfluente per la ricostruzione dell'episodio dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.
In ogni caso il fatto che Be.Gi. sia stato preso per il collo da due persone e trascinato nella stanza della direzione è cosa che i giudici hanno affermato in base alle dichiarazioni dei due testimoni - parti lese, confortate dal fatto che effettivamente sul collo del ragazzo Be. vennero riscontrate sia dai medici del pronto soccorso che da quelli della divisione di pediatria dell'ospedale di Nardò due giorni dopo delle escoriazioni del tutto compatibili con il tipo di aggressione praticata - esiti di graffi in sede retronucale e sul dorso -, ed a quelle di due testimoni del tutto indifferenti quali pa.ro. ed il marito Sp.Ma.
, presenti ai fatti perché clienti CONAD, secondo i quali il ragazzo non venne gentilmente invitato in direzione, ma venne preso di peso e portato con la forza nella stanza.
I rilievi in ordine alle annotazioni contenute nelle certificazioni mediche indicate sono di puro merito, perché tali documenti vanno valutati ed interpretati dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione;
siffatta valutazione, essendo sorretta, come già notato, da una motivazione immune da manifeste illogicità, non è censurabile in questa sede di legittimità.
Quanto alla posizione di Be.Fr. , di cui ha trattato il solo Po. , ed alla valutazione delle sue dichiarazioni il ricorrente non coglie nel segno.
È pacifico che Be. , padre del ragazzo, era imputato nel medesimo processo del delitto di calunnia;
lo stesso, pertanto non venne sentito quale testimone, ma come imputato assistito da un difensore;
le sue dichiarazioni, quindi, sono state correttamente assunte ed erano liberamente valutabili dai giudici. Questi ultimi, in effetti, hanno ritenuto pienamente attendibile il Be.Fr. , tanto è vero che lo hanno assolto perché il fatto non sussiste dalla accusa di calunnia.
Orbene davvero non si comprende quali siano le ragioni delle doglianze del ricorrente in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni del Be. ai fini della formazione del libero convincimento dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione, avendo essi spiegato, in modo del tutto ragionevole, per quali ragioni quanto dichiarato dallo stesso corrispondeva alla verità. Del tutto irrilevante è poi il fatto che il brigadiere Fa. non si sia accorto delle ferite riportate dal giovane Be.Gi. perché il compito del carabiniere intervenuto non era certo quello di sottoporre a visita medica il ragazzo, quanto quello di verificare cosa fosse accaduto in quell'esercizio commerciale. Dal momento che non si trattava di lesioni appariscenti, avendo il giovane riportato soltanto escoriazioni, e non essendovi fuoriuscita di sangue è ben possibile che il brigadiere nulla abbia notato di specifico. La circostanza è, pertanto, ininfluente. Non appare per nulla decisivo in siffatto contesto, e specificamente per quel che si è detto a proposito della testimonianza Fa. , la mancata valutazione delle testimonianze rese dai Carabinieri, di cui si sono doluti i ricorrenti Ca. e P. .
Del resto è noto che il giudice nella motivazione della sentenza ha il dovere di esaminare tutto il materiale probatorio e di indicare in motivazione soltanto le ragioni che legittimano la decisione, non essendo suo dovere confutare tutti gli argomenti difensivi o esaminare specificamente tutte le deposizioni ritenute ininfluenti, dovendosi ritenere tutti gli argomenti di segno contrario alla decisione implicitamente disattesi.
Per concludere sul punto appare del tutto irrilevante la circostanza, fatta presente dai ricorrenti Ca. e P. , che fu il Po. a chiamare i Carabinieri.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione del Po. e l'ultima parte del motivo di impugnazione di Ca. e P. . I giudici del merito nel ricostruire i fatti hanno accertato che Be.Gi. venne portato con la forza nella stanza della direzione dell'esercizio commerciale ed ivi venne sottoposto a perquisizione personale al fine di reperire il pezzo di cioccolata - mai rinvenuto - che avrebbe, secondo i suoi accusatori, sottratto dal banco di esposizione della merce.
Non vi è dubbio che tale fatto sia inquadrabile nella fattispecie legale descritta dall'art. 605 c.p.. Depongono in tal senso non solo la esistenza di un precedente sostanzialmente specifico richiamato dalla Corte di merito, secondo il quale deve rispondere di sequestro di persona colui il quale, anziché denunciare all'autorità chi sospetta autore di un furto, lo abbia privato della libertà personale per indurlo alla confessione o alla rivelazione del luogo ove ha rilasciato la refurtiva (vedi Cass., Sez. 5^, 13 marzo 1993, n. 2429), ma anche il fatto che ai fini della integrazione del delitto de quo è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo ad un altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve (vedi Cass., Sez. 5^, 24 gennaio - 22 febbraio 2005, n. 6488, CED 231422).
Esiste, pertanto, l'elemento oggettivo del delitto contestato, dal momento che Be.Gi. venne privato della sua libertà di movimento per un certo arco di tempo.
Quanto alla pretesa insussistenza dell'elemento psicologico del delitto de quo, lamentata essenzialmente dal Po. , va detto che del tutto infondati sono gli argomenti del ricorrente dal momento che il sequestro di persona non richiede un dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella volontà di privare il soggetto passivo della sua libertà personale (vedi Cass., 25 giugno 1987, Bruno) ed essendo irrilevante lo scopo perseguito dall'agente (così Cass., Sez. 5^, 15 novembre 1999-4 febbraio 2000, n. 5443). Ciò significa, peraltro, che anche il fine di esercitare un preteso diritto non esclude l'elemento soggettivo del delitto contestato. D'altronde nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 383 c.p.p., peraltro soltanto genericamente evocato dal ricorrente Po. , perché non si trattava di una ipotesi di reato perseguibile di ufficio, non era consentito l'arresto obbligatorio in flagranza e per di più si trattava di minore degli anni quattordici non imputabile penalmente. Tenuto conto di quanto si è detto, del tutto corretta appare la decisione della Corte di merito che ha escluso che nei fatti fosse ravvisabile, come preteso dal Po. , il delitto di cui all'art. 393 c.p. e non quello ritenuto perché per aversi esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che l'agente agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non per illegittimamente esercitare, come hanno fatto i tre ricorrenti, una potestà pubblica. Del pari infondata è la tesi di Ca. e P. , secondo i quali nei fatti sarebbe, tutto al più, ravvisabile il delitto di violenza privata.
A parte il fatto che, come chiarito dalla giurisprudenza, il delitto di violenza privata ha carattere sussidiario e generico, in quanto diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme giuridiche, va detto che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nella violenza privata la coazione dell'agente lede soltanto la libertà psichica limitatamente ad un singolo atto del processo di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona la coazione si risolve nella restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di movimento e di scelta del luogo ove stare.
Infondato è, infine, anche il quarto motivo di impugnazione del Po. , con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 40 c.p. e art. 522 c.p.p.. La tesi del ricorrente è infondata in diritto perché per aversi violazione del principio di correlazione tra accusa e quanto ritenuto in sentenza è necessaria una immutazione del fatto radicale, ovvero una trasformazione, nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (vedi Cass., Sez. 2^, 16 ottobre - 10 dicembre 2007, n. 45993, CED 239320). Una tale trasformazione del fatto non è ravvisabile quando venga modificato il titolo di attribuzione di un determinato fatto al soggetto agente, quando nella contestazione sia stato chiaramente indicato, come nella specie, il fatto attribuito all'imputato. Al Po. era stato, infatti, contestato di essere concorso nel sequestro di persona in danno del piccolo Be.Gi. , essendo irrilevante se tale concorso si sia verificato per avere il Po. partecipato alla azione oppure per avere il ricorrente omesso di impedire l'evento, pur essendo a tanto tenuto. Inoltre la violazione del principio di correlazione è del tutto inesistente quando, come è accaduto nel caso di specie, l'imputato, presente, peraltro, al processo, sia venuto a trovarsi nel corso del processo nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (vedi Cass., Sez. 4^, 4 febbraio - 9 aprile 2004, n. 16900, CED 228042). Ma la questione sottoposta al vaglio di questa Corte è pure infondata in fatto perché dalla sentenza impugnata si desume che fu il Po. a sollecitare il dipendente P. a portare il ragazzo in direzione e fu sempre il Po. a dare ordine di spogliarlo per perquisirlo.
Il ricorrente, con un lungo motivo in fatto nel quale ha riportato le dichiarazioni di vari testimoni al fine di far rivalutare tali prove dalla Corte di legittimità, cosa palesemente non consentita, ha nel ricorso riportato la sua deposizione nella quale, tra l'altro, aveva detto "gli dissi - ad En..Pa. - di convincere questo ragazzo ad andare nell'ufficio"......; è fuori dubbio, quindi, che fu proprio il ricorrente a dare disposizione di condurre il ragazzo in ufficio perché, di fronte alle contestazioni della El..Mu. , il ragazzo gridava.
I giudici hanno chiarito, come già detto, che il così detto convincere altro non era che l'ordine di portare il ragazzo in ufficio.
Quindi altro che reato omissivo perché qui vi è la descrizione della partecipazione attiva del Po. al fatto reato;
d'altronde se non vi fosse stato l'ordine del direttore, i dipendenti non avrebbero di propria iniziativa portato via il ragazzo sottoponendolo poi ad una perquisizione.
Il ragazzo fu visto con i pantaloni abbassati e la camicia alzata;
quindi è pacifico che venne perquisito;
il Po. era presente e non impedì che ciò accadesse. La seconda parte della condotta potrebbe anche essere omissiva per non avere il Po. impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico, in quanto titolare dell'esercizio commerciale, di impedire, ma la prima parte, come si è dinanzi chiarito, fu certamente commissiva;
il delitto di sequestro di persona si era in quel momento già consumato. Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
I ricorrenti sono tenuti alla refusione delle spese delle parti civili liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna parte civile.
I dati personali debbono essere oscurati per disposizione di legge, essendo coinvolti nella vicenda processuale minori degli anni diciotto all'epoca dei fatti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla refusione delle spese delle parti civili, liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna parte civile;
Dispone l'oscuramento dei dati per disposizione di legge, essendo coinvolti minori. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010