Sentenza 13 marzo 2000
Massime • 3
Il legittimo impedimento del difensore, previsto come causa di rinvio del dibattimento, deve comportare l'assoluta impossibilità a comparire, sicché la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando solo delle scelte da parte del professionista che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto. Ne consegue che, dinanzi a una richiesta di rinvio motivata dalla contemporaneità di altri impegni professionali, il giudice ha il potere-dovere di bilanciare le esigenze della difesa con quelle di affermazione del diritto e della giustizia, potendo prevalere l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento per ragioni obiettive, come l'imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di custodia cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e altri.
In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che non hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l'espressione ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, idonei a configurare specifiche ipotesi di reato, ma deve essere riferita alla nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione. Ne consegue che, ai fini della configurabilità della citata contravvenzione non è richiesta la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento.
La revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano "ex tunc", e cioè dal momento dell'emanazione della misura, soltanto allorché sono pronunciati per motivi di legittimità, mentre hanno efficacia "ex nunc", e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorché conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosità sociale del prevenuto. Ne consegue che, nella seconda ipotesi, restando fermi gli effetti dell'originario decreto sino alla sua rimozione, la violazione degli obblighi con esso imposti, commessa antecedentemente alla revoca, integra il reato previsto dall'art. 9 della legge n. 1423 del 1956.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 13/03/2000
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.387
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.51800/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SG AN n. il 04.11.1959
avverso sentenza del 16.09.1999 CORTE D'APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con sentenza del 16 settembre 1999 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Pretore di Bari Sez. dist. di Putignano l'11 febbraio 1999 nei confronti di SG CO, concedeva all'imputato le attenuanti generiche e riduceva a mesi due, giorni dieci di arresto la pena allo stesso inflitta per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 9 L. 1423/56. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando:
inosservanza dell'art. 486 c.p.p., per essere stata illegittimamente rigettata la richiesta, tempestiva e documentata, di differimento del dibattimento di primo grado per impedimento professionale del difensore;
inosservanza degli artt. 521 c.p.p., 3 e 5 della legge n.1423/56, non potendo ravvisarsi violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione nell'ipotesi di accompagnamento occasionale e sporadico a persone pregiudicate;
inosservanza degli artt. 7 co.2 e 9 della legge n.1423/56, in quanto gli obblighi imposti all'imputato erano venuti meno per effetto del decreto della Corte di Appello di Bari in data 27-5-1998, con il quale era stato dichiarato nullo ed inefficace il provvedimento impositivo della sorveglianza speciale. Quanto al primo motivo di gravame, osserva la Corte che il legittimo impedimento, previsto come causa del rinvio del procedimento, deve comportare la assoluta impossibilità a comparire:
la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce un impedimento assoluto, determinando solo delle scelte da parte del difensore, che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto (Cass. Sez. I 11-4-1994 n. 4088). L'ordinamento non riconosce, cioè, al difensore, che alleghi un impedimento di natura professionale, un diritto assoluto al rinvio richiesto, ma attribuisce al giudice il potere - dovere di bilanciare le esigenze di difesa con quelle di affermazione del diritto e della giustizia, potendo prevalere l'interesse pubblico alla immediata trattazione del procedimento per ragioni obiettive, come l'imminente operatività della prescrizione del reato, la prossima scadenza dei termini di custodia cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e simili.
La relativa valutazione, di natura discrezionale, è insindacabile in sede di legittimità, allorché, come nel caso in esame, è adeguatamente motivata.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che il fatto di "associarsi abitualmente" alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va inteso nel senso letterale che l'espressione ha ordinariamente nella legislazione penale, richiamando uno spiccato profilo di comunanza di vita e di interessi, idoneo a configurare specifiche ipotesi di reato, ma deve essere ricondotto alla nozione di pericolosità sociale, che qualifica la materia delle misure di prevenzione come presidio avanzato della sicurezza pubblica e, dunque, alla probabilità di commissione di reati da parte di un soggetto del quale è stata accertata l'inclinazione a condotte illecite.
Se la soglia di tutela giuridica nelle misure di prevenzione è quella della pericolosità, è ad essa che vanno rapportati i divieti e gli obblighi derivanti dalla loro applicazione.
Ne consegue che la configurabilità del reato di cui all'art. 9 della legge n.1423/56, nell'ipotesi qui contestata, non esige la prova di costanti, assidue relazioni interpersonali, ben potendo lei reiterata frequentazione assumersi come sintomo univoco della "abitualità" di siffatto comportamento, che non è in altro modo dimostrabile ed attiene al fondamento essenziale della prescrizione imposta, volta ad evitare il pericolo dell'instaurarsi o del permanere di rapporti tra persone negativamente qualificate per la loro attitudine criminosa.
È, ugualmente, infondata l'ultima delle censure proposte dal ricorrente.
Invero, la revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione ad una misura di prevenzione soltanto se pronunciati per motivi di legittimità operano "ex tunc", cioè dal momento dell'emanazione della misura, mentre se conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venire meno la pericolosità sociale del prevenuto hanno efficacia "ex nunc", cioè dall'emanazione del provvedimento di revoca.
In questa seconda ipotesi, che ricorre nel caso in esame, come puntualmente e diffusamente indicato dalla Corte di merito, rimangono fermi gli effetti giuridici dell'originario decreto, con la conseguenza che la violazione degli obblighi imposti con lo stesso, commessa antecedentemente alla sua revoca, integra gli estremi del reato di cui all'art. 9 della legge n.1423/56. Pertanto, l'impugnazione va rigettata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2000