Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 5978
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Sentenza 13 marzo 2000

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Il legittimo impedimento del difensore, previsto come causa di rinvio del dibattimento, deve comportare l'assoluta impossibilità a comparire, sicché la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando solo delle scelte da parte del professionista che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto. Ne consegue che, dinanzi a una richiesta di rinvio motivata dalla contemporaneità di altri impegni professionali, il giudice ha il potere-dovere di bilanciare le esigenze della difesa con quelle di affermazione del diritto e della giustizia, potendo prevalere l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento per ragioni obiettive, come l'imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di custodia cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e altri.

In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che non hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l'espressione ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, idonei a configurare specifiche ipotesi di reato, ma deve essere riferita alla nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione. Ne consegue che, ai fini della configurabilità della citata contravvenzione non è richiesta la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento.

La revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano "ex tunc", e cioè dal momento dell'emanazione della misura, soltanto allorché sono pronunciati per motivi di legittimità, mentre hanno efficacia "ex nunc", e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorché conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosità sociale del prevenuto. Ne consegue che, nella seconda ipotesi, restando fermi gli effetti dell'originario decreto sino alla sua rimozione, la violazione degli obblighi con esso imposti, commessa antecedentemente alla revoca, integra il reato previsto dall'art. 9 della legge n. 1423 del 1956.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 5978
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5978
    Data del deposito : 13 marzo 2000

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