Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di reati sessuali, la condotta in danno di persona di età inferiore agli anni sedici, posta in essere dall'ascendente o da altro soggetto con questa in rapporto qualificato (art. 609-quater, comma primo n. 2, cod. pen.), in cambio della promessa o dazione di denaro o di altra utilità, integra il reato previsto dall'art. 609 quater cod. pen., che assorbe la fattispecie meno afflittiva tipizzata all'art. 600 bis, comma secondo, cod. pen., che sanziona gli atti sessuali retribuiti con il minore degli anni diciotto, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2015, n. 53672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53672 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
5 3 67 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/10/2015 Composta da: Sent. n. sez. 1849/2015 SAVERIO FELICE MANNINO - Presidente - REGISTRO GENERALE RENATO GRILLO N.29489/2015 ON DE MA CA MA dal In case Rel. Consigliere - GIOVANNI LIBERATI Pose ha pronunciato la seguente 9 SENTENZA 0 sul ricorso proposto da: 18096 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI Jup TORINO nei confronti di: LA AS nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2015 del TRIB. LIBERTA' di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
quitlamauts lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Qeu hmoto RITENUTO IN FATTO -1. Con ordinanza del 25 maggio 2015 Il Tribunale di Torino Sezione per il Riesame pronunciando sull'appello interposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 22 aprile 2015 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari di quel Tribunale aveva respinto la richiesta di emissione della custodia cautelare in carcere per il reato di prostituzione minorile ex art. 600 bis comma 2° cod. pen. di cui al capo 2) della imputazione provvisoria, a carico di LA MA (indagato anche per i reati di violenza sessuale riqualificata in atti sessuali con minorenne e prostituzione minorile ex art. 600 bis comma 2° di cui ai capi 1), 3) e 4) della imputazione provvisoria per i quali la misura custodiale era stata, invece, emessa) rigettava l'impugnazione del Pubblico Ministero ribadendo la tesi dell'assorbimento della fattispecie contemplata dal comma 2° dell'art. 600 bis cod. pen. nella più grave ipotesi di cui all'art. 609 quater stesso codice stante la clausola di sussidiarietà nell'incipit del 2° comma dell'art. 600 bis del codice di rito.
1.1 Propone ricorso avverso il detto provvedimento il Pubblico Ministero censurando la detta decisione nella parte in cui si afferma l'assorbimento del reato di prostituzione minorile ex art. 600 bis comma 2° cod. pen. nel reato di atti sessuali con minorenni, trattandosi invece a suo avviso di fattispecie tra loro diverse, aventi oggettività giuridica diversi e dunque concorrenti tra loro e richiamando al riguardo giurisprudenza di questa sezione nel senso prospettato nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. Va premesso in punto di fatto che l'indagato LA MA (parroco presso l'oratorio salesiano "Belvedere” di Vercelli) risulta destinatario di una misura cautelare in carcere in relazione ad un episodio di violenza sessuale ex art. 609 bis e ter cod. pen. in danno dell'infrasedicenne R.R. allievo di quella scuola ' (condotta poi riqualificata dal G.I.P. in sede di applicazione della misura cautelare sotto il paradigma di cui all'art. 609 quater cod. pen.) e a due distinti episodi di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis comma 2° cod. pen. in pregiudizio di altrettanti minori degli anni diciotto. A carico dell'LA è stato anche contestato sempre con riferimento alla condotta in pregiudizio del minore l'ulteriore reato di cui all'art. 600 bis comma 2°R.R. cod. pen.. Come accennato in premessa, la richiesta di emissione della misura cautelare è stata accolta dal G.I.P. limitatamente a tre dei quattro capi di incolpazione provvisoria (con riqualificazione della fattispecie di cui al capo 1 in quella di cui all'art. 609 quater cod. pen.), con esclusione, invece, della condotta di cui al capo 2) (prostituzione minorile in danno del minore R. ) perché ritenuta assorbita nel più grave reato di cui all'art. 609 quater cod. pen. contestato al capo 1). Ha ritenuto il Tribunale del Riesame, in ciò condividendo il ragionamento del G.I.P., che la figura delittuosa contemplata nel comma 2° dell'art. 600 bis cod. pen., stante la clausola di sussidiarietà prevista nell'incipit del detto comma ("Salvo che il · fatto costituisca più grave reato") determini l'assorbimento della condotta di prostituzione minorile nella più grave ipotesi di atti sessuali con minorenne, laddove l'atto sessuale sia posto in essere dietro compenso in denaro o altre utilità.
2. Tale tesi non è stata condivisa dal Pubblico Ministero ricorrente che, rifacendosi ad una pronuncia di questa Sezione (sentenza 3.12.2010 n. 1860, S., Rv. 249311) ritiene che le due fattispecie possano tra loro coesistere, dovendosi quindi escludere il concorso apparente di norme.
3. Ad avviso del Collegio la decisione impugnata si ritiene del tutto condivisibile per le ragioni qui di seguito enunciate.
3.1 Punto di partenza il dato normativo rappresentato, nel caso di specie, dal comma secondo dell'art. 600 bis cod. pen. nel testo attualmente vigente dopo la riforma attuata con la L. 172/2012, secondo il quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000" 3.2 Costituisce jus receptum il fatto che la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità attraverso la quale si convinca un soggetto minore degli anni diciotto che abbia però raggiunto i quattordici anni, ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non primo - dell'art. 600 bis cod. pen. (S.U. 19.12.2013 n. 16207, S., Rv. 258757; conforme Sez. 3^ 14.5.2014 n. 39433, B. in proc. C., Rv. 260601).
3.3 Muovendo da tale premessa, la formula "Salvo che il fatto costituisce più grave reato" figurante nella parte iniziale del menzionato secondo comma dell'art. 600 bis cod. pen., fa sì che le condotte poste in essere in danno di soggetto minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di corrispettivo di denaro o altra utilità debbano essere sanzionate non già a norma del comma 2° suddetto ma ai sensi del più grave delitto di cui all'art. 609 quater comma 1° cod. pen. che - come noto - punisce con la pena prevista dall'art. 609 bis stesso codice la condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non abbia compiuto gli anni quattordici (n. 1) ovvero non abbia compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (n. 2).
3.4 La clausola di riserva ora menzionata impedisce infatti il concorso materiale tra le due figure delittuose in esame (atti sessuali con minorenne e prostituzione minorile ex comma 2° cod. pen.) nonostante la differenza solo parziale di oggettività giuridica e degli elementi 2 M costitutivi delle due figure delittuose in parola: ciò è frutto di una precisa scelta legislativa a monte che determina la punibilità della condotta di prostituzione laddove ricorrano gli estremi del delitto di atti sessuali con minorenni, a norma di tale ultimo articolo.
3.5 Peraltro va rilevato che la giurisprudenza richiamata dal Pubblico Ministero ricorrente (sentenza n. 1860/10 cit. seguita da altra più recente decisione di questa Sezione 16.6.2015, n. 32339, D.C. Rv. 264202) non pare adattarsi esattamente alla fattispecie, ferma restando, in ogni caso, la non uniformità di orientamento in materia.
4. Ricordato che l'art. 600 bis c.p. ha sostituito, per quanto qui rileva, l'art. 3 comma 1° n. 5 della L. n. 75/58, osserva il Collegio che questa Corte si è pronunciata in senso difforme rispetto all'indirizzo richiamato dal Pubblico Ministero ricorrente, affermando che il delitto di prostituzione minorile, che punisce la condotta di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, assorbe, dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme incriminatrici, il delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell'ambito delle attività di prostituzione di quest'ultimo, (così Sez. 3^, 14.4.2010 n. 18315, Rv. 247164; idem, 27.5.2009 n. 28640, S. ed altri, RV 244593). Si tratta di un orientamento che contrasta con la tesi del concorso materiale tra i due reati anche se gli argomenti addotti in quest'ultimo indirizzo interpretativo non sono stati condivisi nella menzionata decisione n. 1860/10, richiamandosi le regole ermeneutiche di cui all'art. 15 del codice penale e in particolare le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero, sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale" (S.U. 20.12.2005 n. 47164, Marino, Rv. 232303).
4.1 Né può bastare ad escludere il concorso apparente di norme la circostanza che prima della modifica legislativa che ha introdotto l'art. 600 bis c.p., fosse ammissibile il concorso di reati tra il favoreggiamento della prostituzione, all'epoca previsto dalla L. n.75 del 1958, ed il concorso in violenza sessuale di minore di quattordici anni.
4.2 E' dunque solo in forza della non coincidenza tra l'interesse protetto da tale fattispecie criminosa e quello tutelato dall'art. 609 quater c.p.. e sulla diversa collocazione sistematica delle due norme (la prima inclusa nella sezione prima dei delitti contro la libertà individuale e la seconda nella sezione seconda riguardante in delitti contro la libertà personale) che si regge la tesi del concorso materiale tra le due figure delittuose in esame, dimenticando però l'esistenza di quella clausola di riserva espressa che rispecchia una precisa volontà del legislatore volta ad assoggettare ad una punizione più grave la condotta dell'agente caratterizzata da atti sessuali con minorenne dietro compenso di denaro che altrimenti verrebbe punita due volte in modo del tutto irragionevole. 3 ク 5. A ben vedere gli argomenti che inducono il Collegio a ribadire l'indirizzo espresso dalla di questa Sezione 14.4.2010 n. 18315 cit. sono ben più persuasivi di quelli ⚫ sentenza prospettati con l'orientamento opposto.
5.1 Ed infatti l'art. 600 bis cod. pen. costituisce norma a più fattispecie che, come regola generale, prevede che nell'ambito dell'attività di prostituzione minorile, il compimento degli atti sessuali con il minore venga autonomamente sanzionato esclusivamente con riferimento al cd. "cliente" identificato nel soggetto che intrattiene direttamente il rapporto sessuale con il minore. Tuttavia, come già accennato, mentre il comma 1° dell'art. in parola ha per oggetto le condotte di induzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione minorile, i successivi commi puniscono direttamente il compimento degli atti sessuali con il minore la cui età sia superiore a quella di quattordici anni, secondo cadenze modulate sull'età del minore stesso.
5.2 Ne consegue che la collocazione sistematica delle due disposizioni nel medesimo articolo e l'incipit del comma 2° ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") rendono evidente l'ipotesi dell'assorbimento della fattispecie di prostituzione minorile in quella di atti sessuali con minorenne che prevede una sanzione ben più grave rispetto a quella indicata nei commi seguenti del menzionato art. 600 bis cod. pen.. In aggiunta va precisato che il menzionato comma 2° della norma in esame non disciplina il caso che l'attività di prostituzione riguardi soggetto minore degli anni quattordici (vds. sul punto Sez. 1^ 31.5.2013 n. 299888 cit.). E' stato anche osservato, a tale proposito, che all'epoca di entrata in vigore della L. n. 269 del 1998, con la quale è stata introdotta nel codice la disciplina dell'art. 600 bis c.p., già era previsto sulla base delle modifiche introdotto dalla legge n. 66/96 - il reato di cui all'art. 609 quater cod. pen. il quale sanziona punisce in qualsiasi caso il compimento di atti sessuali con il minore infraquattordicenne (così Sez. 3^ n. 18315/10 cit.), con la conseguenza che, per quanto attiene alla sanzionabilità degli atti sessuali compiuti sul minore nell'ambito della attività di prostituzione del minore infraquattordicenne, le disposizioni dell'art. 600 bis, comma 2 e seguenti del codice penale, vadano necessariamente coordinate con quella dell'art. 609 quater cod. pen.
6. Nella decisione della 1^ Sezione n. 29988/13 Confl. Comp. in proc. C., più volte citata, è stato ribadito, nell'ambito della attività di prostituzione minorile, l'assorbimento nel comma 1° delle altre fattispecie previste dai commi 2° e 3° dell'art. 600 bis cod. pen.; il che, tuttavia, non esclude la possibilità di assorbimento delle condotte di cui al secondo comma della norma sopraricordata nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 609 quater cod. pen. Peraltro in entrambi i casi si tratta pur sempre di "delitti contro la libertà individuale" che, sebbene collocati, come già visto, in due diverse sezioni del medesimo capo (delitti contro la libertà personale e delitti contro la libertà individuale), hanno quale denominatore comune il fine di tutelare l'integrità psico-fisica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo di essa. Argomenti oltretutto non ignorati dalla più attenta dottrina penalistica che ha S sottolineato come la disposizione dell'art. 600 bis c.p., comma 2 sia stata realizzata proprio ⚫ sulla falsariga di quella dell'art. 609 quater cod. pen.
7. Conclusivamente va ribadito il principio di diritto secondo il quale il reato di prostituzione minorile che sanziona la condotta di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di minore di anni diciotto di cui al comma 2° dell'art. 600 bis cod. pen., è assorbito, per effetto della clausola di riserva espressa contenuta nell'incipit del comma suddetto, nel più grave delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell'ambito dell'attività di prostituzione di quest'ultimo.
8. Il ricorso del Pubblico Ministero, sulla base di tale considerazioni, va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo Saverio Felice Mannino Peu to fill крашива In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altrui dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs.vo 196/03, in quanto imposto dalla legge. SELENA DEPOS 10 DIC 2016 IL 5