Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2014, n. 39433
CASS
Sentenza 14 maggio 2014

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La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell'art. 600-bis cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'offerta di denaro ad una minore per convincerla a compiere atti sessuali, poi non effettivamente compiuti, integra il tentativo del reato di cui all'art. 600-bis, comma secondo, cod. pen.).

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  • 1Offrire denaro per servizio fotografico per abusare della ragazza: è reato? (Cass.9080/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2021

    Il delitto tentato si caratterizza per l'idoneità degli atti univocamente diretti alla commissione del reato e la verifica di questo ineludibile elemento di tipicità non può essere sostituita dall'intenzione del soggetto agente aliunde ricostruita, concorrendo alla configurazione del tentativo soprattutto criteri di natura oggettiva. La direzione non equivoca degli atti, infatti, non indica un parametro probatorio, ma una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l'intenzione dell'agente. L'accertamento della idoneità degli atti, da compiersi secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2014, n. 39433
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39433
Data del deposito : 14 maggio 2014

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