Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell'art. 600-bis cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'offerta di denaro ad una minore per convincerla a compiere atti sessuali, poi non effettivamente compiuti, integra il tentativo del reato di cui all'art. 600-bis, comma secondo, cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Offrire denaro per servizio fotografico per abusare della ragazza: è reato? (Cass.9080/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2021
Il delitto tentato si caratterizza per l'idoneità degli atti univocamente diretti alla commissione del reato e la verifica di questo ineludibile elemento di tipicità non può essere sostituita dall'intenzione del soggetto agente aliunde ricostruita, concorrendo alla configurazione del tentativo soprattutto criteri di natura oggettiva. La direzione non equivoca degli atti, infatti, non indica un parametro probatorio, ma una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l'intenzione dell'agente. L'accertamento della idoneità degli atti, da compiersi secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2014, n. 39433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39433 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 14/05/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1327
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere - N. 3792/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.R. , nato il (OMISSIS) ;
nei confronti di:
C.F.G. , S.V. , S.A. (parti civili);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 14 novembre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona, del sostituto procuratore generale MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Iofrida Vincenzo, per l'imputato, e l'avv. Isoldi Antonio, in sostituzione dell'avv. Santa Monteforte, per la parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del Gip del Tribunale di Catania del 13 maggio 2013, resa a seguito di giudizio abbreviato, l'imputato è stato condannato, riconosciuta la continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, per: a) il reato di cui agli artt. 81 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 1), perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciando una tredicenne a lui affidata per ragioni di istruzione di fare picchiare suo padre e di metterle contro la madre, con la quale aveva una relazione extraconiugale, costringeva la minore a praticargli rapporti orali in due occasioni all'interno del suo studio professionale;
b) il reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1, riqualificato dal Gip come tentativo, perché,
offrendo denaro e altre utilità alla stessa minore per convincerla a intrattenere con lui rapporti sessuali, induceva la stessa alla prostituzione;
c) il reato di cui all'art. 600 ter cod. pen., perché, utilizzando la videocamera all'interno del suo studio professionale, e riprendendo a sua insaputa la minore mentre gli praticava un rapporto orale, produceva materiale pornografico utilizzando un soggetto minore degli anni 18; d) per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 600 quater c.p., commi 1 e 2, perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consapevolmente si procurava e deteneva nella propria disponibilità 307 supporti ottici contenenti materiale pedopornografico (31 video e 1600 immagini), con l'aggravante dell'ingente quantità. L'imputato è stato anche condannato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della minore persona offesa, rappresentata dai genitori, nonché in favore del padre della stessa persona offesa, con rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla madre della persona offesa in proprio.
Con sentenza del 14 novembre 2013, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il risarcimento del danno anche alla madre della persona offesa in proprio e ha aumentato l'entità del risarcimento per tutte le parti civili, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della minore.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, pur in presenza di relazioni peritali discordanti, perché la Corte d'appello si sarebbe limitata a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado. Vi sarebbe anche una contraddizione nella sentenza impugnata, laddove si afferma contemporaneamente che le motivazioni spese dal GUP in ordine al riconoscimento dell'imputabilità sono tratte dei contenuti della perizia d'ufficio e che lo stesso GUP ha invece riconosciuto la imputabilità sulla base di una molteplicità di concatenate valutazioni. Si sarebbe trascurato di considerare anche che i dati del perito erano completamente disancorati dalla condotta di vita, dall'inserimento in un contesto sociale e da altri indici rivelatori specifici in ragione del singolo soggetto, con l'utilizzazione del test di OR, la cui validità sarebbe esclusa dalla maggioranza della comunità scientifica.
2.2. - Si censurano, in secondo luogo, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato accoglimento della richiesta difensiva avente ad oggetto la riqualificazione giuridica del reato di cui alla lettera a) del capo di imputazione da violenza sessuale ad atti sessuali con minorenne. In particolare, la Corte d'appello avrebbe affermato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute confermate da altre fonti di prova, fossero sufficienti ad avvalorare la tesi sostenuta dall'accusa. Non vi sarebbe stata, più in generale, una valutazione sufficientemente rigorosa dell'attendibilità della persona offesa, nonostante il suo racconto si fosse arricchito - secondo la difesa - di particolari volti ad aggravare la posizione processuale dell'imputato, in presenza di un video dal quale risulterebbe che il rapporto sessuale fra i due era stato consensuale.
2.3. - In terzo luogo, si rileva la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo b) dell'imputazione, perché questo avrebbe dovuto essere ritenuto assorbito, per consunzione, nel capo a).
2.4. - Si deducono, con un quarto motivo di doglianza, la violazione della disposizione incriminatrice e la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo c), evidenziando che la produzione pornografica era destinata a restare nella sfera privata dell'imputato e non era invece destinata alla diffusione tramite la rete Internet. Vi sarebbe stata, anzi, secondo la difesa, la prova scientifica dell'impossibilità della diffusione dei file in questione.
2.5. - Quanto al capo d) dell'imputazione, relativo alla detenzione di materiale pedopornografico, non si sarebbe considerata la tesi difensiva secondo cui non era sussistente l'aggravante dell'ingente quantità. Secondo il ricorrente, il semplice elemento quantitativo non è sufficiente per la sussistenza dell'aggravante, perché il conteggio dei file ritrovati si riferirebbe a dati duplicati o triplicati a seguito di procedure di backup, e tra i file salvati ve n'erano molti dal contenuto lecito.
2.6. - Con un sesto motivo di doglianza, si lamentano la carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Non si sarebbe considerato, in particolare, che il rapporto sessuale non era stato violento e completo e che la minore aveva vissuto la sessualità in modo completo già poco dopo. Non si sarebbe considerata, inoltre, la personalità dell'imputato, vittima di abusi sessuali in tenera età. 3. - All'udienza di discussione davanti a questa Corte il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso non è fondato. Nondimeno, la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata, previa riqualificazione del reato di cui al capo b), ai sensi dell'art. 56 c.p. e art. 600 bis c.p., comma 2. 4.1. - Il primo motivo di doglianza - riferito alla motivazione della sentenza circa il riconoscimento della piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, pur in presenza di relazioni peritali discordanti - è inammissibile, perché diretto a contrastare, attraverso mere indimostrate asserzioni, il corretto costrutto logico argomentativo delle sentenze di primo e secondo grado. Limitandosi a quanto evidenziato dalla Corte d'appello, è sufficiente qui osservare, del resto, che il dato accertato dal perito d'ufficio sulla scorta dell'osservazione psichiatrica e degli stessi fatti posti in essere non è inficiato dalle contrarie argomentazioni desumibili dalla consulenza di parte. Non può dirsi, infatti, che l'attribuzione della piena capacità di intendere e di volere è basata sul solo test di OR - sulla cui l'inattendibilità la difesa svolge, ancora una volta, considerazioni del tutto prive di sostegno argomentativo - ne' che il modello scientifico di riferimento sia scorretto laddove non include la pedofilia tra le cause di diminuzione della capacità di intendere e di volere. Nessuna contraddizione intrinseca emerge, poi, dalla sentenza di secondo grado in quanto tale, perché la Corte d'appello richiama integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziandone l'analiticità e l'organicità.
4.2. - Inammissibile, per analoghe ragioni, è il secondo motivo di doglianza, con cui si censurano la carenza e la manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato accoglimento della richiesta difensiva avente ad oggetto la riqualificazione giuridica del reato di cui alla lett. a) del capo di imputazione da violenza sessuale ad atti sessuali con minorenne.
La Corte d'appello - ponendosi in totale continuità con il GUP anche sotto tale profilo - evidenzia che la mancanza del consenso della minore ai rapporti sessuali, con particolare riferimento alla minaccia che l'imputato le avrebbe fatto di far picchiare il padre e di inimicarle la madre, è stata ben tratteggiata dalla minore stessa, attraverso un racconto attendibile, privo di contraddizioni, dettagliato, completo e logico nella spiegazione degli accadimenti. Tale racconto trova, poi, ampia conferma nel video che ritrae uno dei due episodi di rapporto orale narrati della persona offesa - e dal quale i giudici di merito evincono che tale rapporto non era stato consensuale - e nel materiale a contenuto pornografico rappresentante la relazione tra l'imputato alla madre della minore, oltre all'ingente materiale pedopornografico.
4.3. - Del tutto generico è il terzo motivo di impugnazione, con cui si rileva la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo b) dell'imputazione, perché questo avrebbe dovuto essere ritenuto assorbito, per consunzione, nel capo a). 4.3.1. - La difesa trascura del tutto di muovere puntuali critiche alla motivazione della sentenza impugnata, in particolare sotto il decisivo profilo della diversità degli episodi cui fanno riferimento il capo a) e il capo b). Come ben evidenziato dai giudici di primo e secondo grado - senza che tale affermazione sia stata oggetto di sostanziale contestazione da parte del ricorrente - vi sono stati due episodi (quelli di cui al capo a) in cui i rapporti sessuali sono stati estorti con minaccia e vi sono stati successivi episodi (quelli di cui al capo b) nei quali, senza che vi fossero violenza o minaccia, l'imputato aveva tentato di avere rapporti sessuali con la minore promettendole denaro o altre utilità. La coincidenza fra tali gruppi di episodi che porterebbe - secondo la difesa - alla consunzione degli uni rispetto agli altri risulta, dunque, puntualmente smentita dai giudici di merito.
4.3.2. - Nondimeno, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, deve rilevarsi che la qualificazione del fatto di cui al capo b) ai sensi dell'art. 56 c.p. e art. 600 bis c.p., comma 1, fatta propria dai giudici di primo e secondo grado,
nel senso del tentativo di induzione alla prostituzione, non risulta corretta, alla luce di quanto chiarito dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 19 dicembre 2013, n. 16207 , rv. 258757. Con tale pronuncia si è, infatti, superato un precedente contrasto interpretativo, affermando che la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma 2 e non di quella di cui all'art. 600 bis cod. pen., comma 1. E la diversa condotta di induzione alla prostituzione minorile, di cui al comma primo dello stesso articolo, può riguardare anche l'attività di mercimonio esercitata nei confronti di un solo soggetto, purché terzo rispetto all'induttore. In altri termini, si è evidenziato che l'induzione, per essere tale, deve essere diretta a fare si che il minore abbia rapporti sessuali con un soggetto diverso dall'induttore, perché altrimenti si risolve nel compimento di rapporti sessuali con minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica. Stando al capo di imputazione fatto proprio dai giudici di merito, in cui si fa riferimento all'offerta di denaro o utilità economiche da parte dell'imputato alla minore per convincerla a compiere con lui atti sessuali poi non effettivamente compiuti, deve, in conclusione, rilevarsi che la stessa deve essere sussunta nell'ipotesi di reato di cui all'art. 56 c.p. e art. 600 bis c.p., comma 2, con la conseguenza che la sentenza deve essere sul punto annullata, per la rideterminazione del relativo aumento per la continuazione sulla pena base, già individuata in quella applicata per il più grave dei due episodi di violenza sessuale di cui al capo a).
4.4. - Inammissibile, sia per genericità sia perché meramente diretto a prospettare una ricostruzione del quadro probatorio, è il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata considerazione del fatto che la produzione pornografica fosse destinata a restare nella sfera privata dell'imputato e non destinata alla diffusione tramite la rete Internet.
Con motivazione pienamente logica e coerente e, dunque, insindacabile in questa sede, il GUP e la Corte d'appello hanno valorizzato il contesto complessivo nel quale i fatti sono stati commessi, giungendo alla conclusione che, pur essendo il materiale pedopornografico riferito al rapporto sessuale con la persona offesa rimasto su un CD, nondimeno vi erano nel computer dell'imputato più programmi di file sharing, oltre a un'ingente quantitativo di immagini e video a contenuto pedopornografico. Nè il fatto che il file fosse dotato di password può essere ritenuto rilevante, perché la stessa password era eliminabile dall'imputato in ogni momento e non era, dunque, idonea ad evitare il pericolo di diffusione del materiale prodotto. Nello stesso ricorso, si afferma, poi, che esisterebbe una non meglio specificata "prova scientifica dell'impossibilità della diffusione del file in questione", senza precisare in alcun modo cosa tale prova consisterebbe.
4.5. - Anche il quinto motivo di impugnazione, relativo alla motivazione circa l'ingente quantità del materiale di cui al capo d) detenuto dall'imputato è inammissibile. Nel ricorso ci si limita, infatti, a generiche asserzioni circa la ripetitività di alcuni file, che sarebbero stati salvati più volte sul computer dell'imputato, senza direttamente prendere in considerazione e confutare la valutazione fatta dai giudici di merito sulla base dello schema riassuntivo analiticamente riportato alle pagg. 392-394 del fascicolo del pubblico ministero, dal quale emerge comunque un quantitativo notevole di file pedopornografici, pur in presenza anche di immagini non pedopornografiche.
4.6. - Inammissibile, per genericità, è il sesto motivo di doglianza, con cui si lamentano la carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
Anche sotto tale profilo le deduzioni si difensive si riducono a semplici asserzioni, relative ad elementi già ampiamente presi in considerazione dai giudici di merito, quali le modalità della minaccia e la natura del rapporto sessuale, o a difficoltà personali dell'imputato meramente affermate. Correttamente, del resto, il GUP e la Corte d'appello hanno valorizzato la spregiudicata condotta processuale dell'imputato, che ha cambiato ripetutamente versione dei fatti, senza mai arrendersi neanche di fronte all'evidenza, oltre alla natura particolarmente odiosa delle minacce perpetrate e al contesto di complessiva violenza nel quale l'imputato operava, approfittando della relazione extraconiugale con la madre della vittima e producendo sia con questa che con la vittima stessa materiale pornografico.
5. - In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato di cui al capo b) dell'imputazione, che deve essere riqualificato ai sensi dell'art. 56 c.p. e art. 600 bis c.p., comma 2, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di
Catania, per la rideterminazione del relativo aumento di pena. Il ricorso deve essere nel resto rigettato. La semplice riqualificazione del reato risulta del tutto irrilevante ai fini delle statuizione civili;
con la conseguenza che il ricorrente deve essere anche condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 2500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 56 c.p. e art. 600 bis c.p., comma 2, così riqualificata l'imputazione di cui al capo b), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 2500,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014