Sentenza 31 maggio 2013
Massime • 1
Nel caso di rapporti sessuali consenzienti e retribuiti con minore, se vi è stata induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, si applica sempre il disposto dell'art. 600-bis, comma primo, a prescindere dall'età della vittima; se è mancata l'attività di induzione al meretricio, la condotta va punita: a) se si tratta di minore degli anni quattordici, ai sensi dell'art. 609 quater; b) se il minore ha età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, ex art. 609 bis, comma terzo; c) se ha età tra i sedici e i diciotto anni ex art. 609 bis comma secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2013, n. 29988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29988 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 31/05/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2012
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 50508/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP CIVITAVECCHIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
GIP ROMA;
con l'ordinanza n. 5588/2012 GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 03/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto determinarsi la competenza del GIP del Tribunale di Roma. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 16 ottobre 2010 il G.I.P. del Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza a prendere cognizione del procedimento nr. 6865/2012 R.N.R. a carico di C.R.,
indagato dei delitti di cui agli artt. 600-bis e 609-quater cod. pen., commessi in danno della minore B.A., ritenendo non configurabile il delitto di cui all'art. 600-bis cod. pen., nella previsione di cui al secondo comma, per avere avuto la vittima al momento dei fatti età inferiore ai quattordici anni, il che consentiva di qualificare le condotte ai sensi dell'art. 609-bis, ter e quater cod. pen., in attuazione della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 600-bis cod. pen., comma 2, che eccettua espressamente il caso in cui il fatto costituisca più grave reato.
2. Resiste alla declinatoria di competenza il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, il quale con ordinanza resa il 3 dicembre 2012 ritiene di poter ravvisare il delitto di cui all'art. 600-bis cod. pen., comma 1, che radica la competenza del G.I.P. del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 51. cod. proc. pen., comma 3-quinquies e solleva, pertanto, conflitto negativo di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento di cognizione, promosso a carico dello stesso imputato in ordine ai medesimi fatti di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del G.I.P. del Tribunale di Roma.
2. Quanto alla regola di determinazione della competenza, a carico del C. è stata elevata l'accusa, rubricata ai sensi dell'art.600-bis cod. pen., di avere indotto alla prostituzione la minore infraquattordicenne P.A., figlia della di lui convivente, mediante la corresponsione di denaro, la promessa di future elargizioni pecuniarie e di regali, nonché l'aiuto nel farle ottenere maggiore libertà negli orari di rientro a casa: tanto si ricava dalla formulazione dell'imputazione che riflette le dichiarazioni accusatorie rese dalla P. al P.M. nel verbale del 12 luglio 2012 e da tali presupposti il G.I.P. che ha sollevato il conflitto, condividendo le prospettazioni del Procuratore della Repubblica dello stesso Tribunale, ha desunto elementi per ipotizzare il compimento da parte dell'indagato di un'azione di convincimento e persuasione della minore per ottenerne prestazioni sessuali dietro corrispettivo, condizionante i di lei processi volitivi, al fine di vincerne remore e resistenze e di ottenerne la spontanea collaborazione senza necessità di ricorrere a forme di violenza fisica o di minaccia.
3. Tali presupposti non sono negati dal G.I.P. del Tribunale di Roma, il quale - piuttosto concentra la propria disamina sui profili di diritto della vicenda e sulla qualificazione giuridica della vicenda criminosa.
3.1 Al riguardo, ritiene questa Corte di dover condividere i rilievi sviluppati nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto, in quanto dagli elementi probatori raccolti durante le indagini preliminari è stato configurato dal P.M. procedente il delitto di cui all'art. 600- bis cod. pen., comma 1, la cui fattispecie astratta richiede il compimento di atti sessuali con minore di età dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o altra forma di utilità e di un'azione persuasiva da parte del soggetto agente, in grado di influire sulla volontà e di indurre il minore alla prostituzione con lo stesso o con altri. Pertanto, correttamente si è ritenuto da parte del giudice remittente, sulla scorta dell'orientamento interpretativo espresso da questa Corte (Cass., sez. 3, n. 4235 del 11/01/2011, F., rv. 249316), che l'elemento differenziante la fattispecie criminosa in esame da quella di cui ai commi 2 e 3 dello citato articolo consista nella previsione nel caso di cui primo comma dell'opera di convincimento, di sollecitazione, ossia di induzione alla prostituzione di un soggetto minore, anche infraquattordicenne, o del favoreggiamento e dello sfruttamento del meretricio, profilo oggettivo che nelle altre ipotesi di reato non è richiesto, essendo il relativo delitto integrato dal mero compimento retribuito di un atto sessuale con minore consenziente, avente età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in assenza di qualsiasi attività di induzione alla prostituzione.
3.2 La giurisprudenza di legittimità si è occupata anche di delineare i confini tra le diverse previsioni dell'art. 600-bis cod. pen. e quella dell'art. 609-quater cod. pen. nei casi in cui il minore che compia atti di meretricio non abbia raggiunto i quattordici anni di età, ipotesi non disciplinata espressamente dalla prima disposizione;
si è dunque affermato che quando il soggetto agente ponga in essere attività di induzione alla prostituzione, oppure di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile, sia le fattispecie di cui all'art. 600-bis, commi 2 e 3, sia quella dell'art. 609-quater restano assorbite in quella più grave e punita più severamente dell'art. 600-bis cod. pen., comma 1, che sanziona testualmente con la pena della reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 a 154.937,00 Euro "chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione" (Cass. 3, n. 28640 del 27/5/2009, S. ed altri, rv. 244593; sez. 3, n. 33470 del 4/7/2006, Cantoni, m. 235787; sez. 3, n. 18315 del 14/4/2010, R.S., rv. 247164) e ciò in ragione del fatto che tali disposizioni di legge sono egualmente dirette a tutelare la libertà individuale, - nonostante la collocazione sistematica in diverse sezioni del medesimo capo per la natura plurioffensiva dei reati previsti dall'art. 600-bis cod. pen., e condividono la medesima finalità di salvaguardare l'integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale nella prospettiva del suo corretto e sano sviluppo. Pertanto, la lettura sistematica della norme sopra indicate e la considerazione del disposto di cui all'art. 600-sexies cod. pen, il quale al comma 1, stabilisce un aumento di pena se il fatto è commesso ai danni di un minore degli anni quattordici soltanto per i reati di cui all'art. 600-bis, comma 1, e non per quelli di cui ai commi 2 e 3, comporta che nel caso di rapporti sessuali consenzienti e retribuiti con un minore, se vi sia stata induzione alla prostituzione o favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione si debba applicare sempre il disposto dell'art. 600- bis, comma 1, a prescindere dall'età della vittima minorenne, se sia mancata l'attività di induzione al meretricio la condotta va punita con la reclusione da cinque a dieci anni se si tratta di minore degli anni quattordici ai sensi dell'art. 609-quater, con la reclusione da due a cinque anni se il minore ha età compresa tra i quattordici ed i sedici anni ex art. 609-bis, comma 3, e con la reclusione da sei mesi a tre anni e della multa non inferiore ad Euro 5.164,00 se ha età fra i sedici ed i diciotto anni ex art. 609-bis, comma 2. 4. L'applicazione al caso di specie dei superiori condivisibili principi induce a ritenere erronea la decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma, dal momento che dalla descrizione in punto di fatto della condotta illecita addebitata si ricava lo svolgimento della stessa in un lasso di tempo protratto durante il quale la stessa aveva sempre avuto età inferiore ai quattordici anni e la sua commissione da parte del soggetto convivente della di lei genitrice, rientrando nell'ambito di previsione del combinato disposto dell'art.600-bis cod. pen., comma 1 e art. 600-sexies cod. pen., commi 1 e 2,
fattispecie penale di maggiore gravità rispetto a quella degli artt. 609-bis, ter e quater cod. pen.
Da quanto esposto ed in applicazione del disposto dell'art. 51 cod. proc. pen. comma 3-quinquies, discende che va determinata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Roma, cui si dispone la trasmissione degli atti per il prosieguo.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013