Sentenza 16 giugno 2015
Massime • 1
Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, sia per la differente oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'elemento aggiuntivo e dominante del mercimonio del corpo rende la fattispecie di cui all'art. 600-bis cod. pen. ontologicamente diversa da quella di cui all'art. 609-quater c.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2015, n. 32339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32339 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 32339/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Ден UDIENZA PUBBLICA DEL 16/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIA SQUASSONI Presidente N. 2677/2015 Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 16165/2015 Dott. SANTI GAZZARA - Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI Rel. Consigliere - 1 Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - In caso di diffusione del ha pronunciato la seguente presente pro imento omettere le calità e SENTENZA gli altri dati sul ricorso proposto da: cativi, a norma rt. 52 anto:d.lgs. 196/05 D.C.V. N. IL (omissis) disposto d'ufficio avverso la sentenza n. 3623/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, de a richiesta di parte 11/11/2014 imposto dalla legge fle visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Carduc che ha concluso per я ідето Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. O S C U R A T A " 16165/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 novembre 2014 la Corte d'appello di Firenze, a seguito di appello proposto da D.C.V. avverso sentenza del 10 luglio 2012 con cui il Tribunale di Pistoia l'aveva condannata alla pena di cinque anni di reclusione per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 609 quater c.p. (capo B) e 3 n.8, 4 n.3 I. 75/1958 (per avere fatto toccare a uomini, a pagamento, i genitali della figlia di quattro o cinque anni), in parziale riforma, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, rideterminava la pena in quattro anni di reclusione.
2. Ha presentato ricorso l'imputata, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 15 c.p. in relazione agli articoli 3 l. 75/1958 e 609 quater c.p.: si sarebbe verificato un concorso apparente di norme, in quanto il delitto di prostituzione minorile assorbe il delitto di atti sessuali con minore. Il secondo motivo lamenta la mancata declaratoria di prescrizione quanto ai reati costituiti da fatti accertati negli anni 1996 e 1997, con violazione dell'articolo 2 c.p. per mancata applicazione dell'articolo 157 c.p. nel testo previgente alla riforma della I. 251/2005 che sarebbe stato più favorevole all'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1 Il primo motivo adduce che "il delitto di prostituzione minorile che punisce la condotta di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile assorbe, dando luogo ad un concorso meramente formale di norme incriminatrici, il delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell'ambito dell'attività di prostituzione di quest'ultimo" (come si vedrà infra, il ricorrente riporta così una massima giurisprudenziale). Si tratta della riproposizione di una questione già presentata ai giudici di merito, e che la Corte d'appello ha disatteso, rilevando che i due reati "rispondono ad interessi diversi che richiedono comportamenti differenti". In tal modo, evidentemente, la corte territoriale si è schierata con quell'orientamento che nega l'assorbimento a motivo della diversa oggettività giuridica e dei diversi elementi costitutivi dei due reati in questione (Cass. sez. III, 3 dicembre 2010-21 gennaio 2011 n. 1860; e cfr. pure Cass. sez. III, 19 marzo 2009 n. 21181). reati di cui agli articoli 609 quater e 600 bis c.p., e opta quindi per l'assorbimento di entrambia Sussiste, effettivamente, anche un altro orientamento che sostiene il concorso apparente fra i O S C U RA TA nel reato di prostituzione minorile (Cass. sez. III, 14 aprile 2010 n. 18315: "Il delitto di prostituzione minorile, che punisce la condotta di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, assorbe, dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme incriminatrici, il delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell'ambito delle attività di prostituzione di quest'ultimo"; conforme la precedente Cass. sez. III, 27 maggio 2009 n. 28640). Tale orientamento, peraltro che pure ha ricevuto una recente conferma in un ulteriore arresto, Cass. sez. I, 31 maggio 2013 n. 29988 non appare condivisibile a questo collegio: dichiarando di fondarsi su un elemento comune rappresentato dalla tutela della libertà individuale, esso pretermette la ben diversa conformazione e il ben diverso impianto costitutivo in cui questo viene leso nei due reati. Infatti, se nel caso dell'articolo 609 quater c.p. è lesa proprio la libertà individuale in sé - nella species della libertà nella gestione della vita sessuale che viene in gioco senza intrusione di ulteriori, significativi - elementi In quello che attualmente è l'articolo 600 bis c.p. si è inserito un altro elemento dal significato assolutamente rilevante, se non dominante: l'atto sessuale viene effettuato a pagamento. Accanto alla questione del consenso, pertanto, si profila quella del mercimonio del corpo, per cui l'impostazione delle due fattispecie diverge, e l'articolo 600 bis non può assorbire l'articolo 609 quater, in quanto il plus che lo connota non lo rende una fattispecie includente, bensì una fattispecie ontologicamente diversa. In conclusione, il primo motivo risulta infondato.
3.2 Fondato è invece il secondo motivo, nel senso che tutti i reati sussunti nel capo C si sono effettivamente prescritti anteriormente alla sentenza impugnata (cioè dal 26 febbraio 2011 al 25 gennaio 2013) in quanto commessi tra gli anni 1996 e 1997. Per quanto riguarda, invece, i reati di cui al capo B, risalenti agli stessi anni, è maturata la prescrizione per quelli commessi nell'anno 1996. Ne consegue che per i residui reati del capo B, cioè quelli risalenti all'anno 1997, occorre rideterminare la pena. In conclusione, rigettato il primo motivo, deve essere annullata senza rinvio la sentenza per maturata prescrizione quanto ai reati di cui al capo C e ai reati commessi nell'anno 1996 di cui al capo B, con conseguente rinvio ad altra sezione della corte territoriale per la rideterminazione della pena per i residui reati di cui al capo B. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/2003 in quanto disposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati del capo di imputazione C sono estinti per prescrizione e quelli del capo di imputazione B sono estinti per prescrizione limitatamente a quelli commessi nell'anno 1996. Annulla con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. O S C U R A T A In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto dalla legge. Così deciso in Roma il 16 giugno 2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente Chiara Graziosi Claudia Squassoni lledre lo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 LUG 2015