Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 010-06 / 0 1 NON DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 14582/98 Cron.2121 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Maura LA TERZA Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere NVO TI ha pronunciato la seguente S EN TENZA 38072310S IT B e sul ricorso proposto da: BNOIZYSSTO KO VAZZUINS ZUHOO FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in ROMA VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio Rilasciata copia-legale al Sig. IPPOLITO. dell'avvocato IPPOLITO G, rappresentato e difeso per diritti L. ✓ dall'avvocato DEL RE ANDREA, giusta delega in atti;
.21 IL CANCELLIERE ricorrente 。
contro
VA AS;
. intimato 2000 avverso la sentenza n. 467/97 del Tribunale di PISA, 4595 depositata il 19/08/97 R.G.N. 1071/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Pisa, con sentenza in data 19 agosto 1997 ha respinto l'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la decisione del Pretore che aveva accertato la sussistenza del diritto del dipendente LV AS alla costituzione di rendita per ipoacusia professionale. Con la sentenza depositata, mentre in motivazione ha spiegato che la impugnazione doveva ritenersi fondata per il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della società appellante rispetto a domande come quella in concreto proposta, precisando quindi che erroneamente il dispositivo letto in udienza parlava di rigetto e non di accoglimento dell'appello. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società Ferrovie dello Stato con un unico motivo. Il LV non si è costituito. релет Motivi della decisione Con l'unico motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 132, 429, 430, 437 e 438 c.p.c.; nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.). Osserva che la decisione espressa nel dispositivo contrasta in modo insanabile con la motivazione, del che, del resto, dà atto lo stesso Tribunale precisando in quest'ultima che "il dispositivo letto in udienza, che riconosce sussistente il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, in accoglimento del motivo di appello, erroneamente parla di rigetto e non di accoglimento dell'appello". Richiamando numerose decisioni di questa Corte, assume che il rilevato contrasto concreta un'ipotesi di nullità della sentenza, insuscettibile di sanatoria mediante applicazione del principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione e tanto meno mediante il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Il ricorso è fondato. 3 In effetti il denunciato vizio risulta di immediato apprezzamento alla luce della semplice lettura della sentenza impugnata, la quale, nel dispositivo rigetta l'appello per difetto di legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato s.p.a., mentre in motivazione chiarisce che la estraneità dell'Ente rispetto alla domanda del LV giustificava l'accoglimento dell'impugnazione. Una siffatta situazione processuale integra un'ipotesi di insanabile contraddizione tra dispositivo e motivazione: contraddizione che, come ripetutamente insegnato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1255, 7 febbraio 2000 n. 1335, 23 aprile 1997 n.3528, 17 novembre 1995 n.11895) determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., non trovando applicazione il principio di integrazione del dispositivo con la motivazione e neppure potendo essere adottato il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 flouti c.p.c., trattandosi - in relazione a tale ultima possibilità - non già di errore attinente alla estrinsecazione del giudizio, bensì di errata decisione nel merito. Tanto per la ragione che, nel rito del lavoro, il dispositivo della sentenza non è (come, invece, nel rito ordinario) atto puramente interno, modificabile fin quando la sentenza medesima non venga pubblicata, ma atto di rilevanza esterna, poiché la sua lettura in udienza (art. 429, comma 1, c.p.c.) porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e poiché di esso le parti possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo (art. 429, comma 2, c.p.c.). Una volta quindi che il dispositivo sia stato letto in udienza, il giudizio ivi contenuto resta immodificabile ed insuscettibile di sanatoria attraverso una motivazione che, come nel caso concreto, tentasse di “rimediare” allo stesso adottando argomentazioni contrastanti con le statuizioni rese. Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della impugnata sentenza e rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro giudice, indicato nella Corte d'appello h di Firenze, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000 Il Cons.estensore Il Presidente Ѵйсенью вчинка falelloblete IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 25 GEN. 2001 I oggi, , D IL C ABORATORE) LLO SSA DI CANCELLERIA 10 , TA O B . I 3 T ESA 3 D R 5 'A STA I SP O . LL N N O E N P D 3 G I -7 IM O S -8 A N A D SE 1 D , E 1 E I T O A E ESEN ISTR G O T G IT E G L IR E R D A L Q. L E D 5