Sentenza 20 febbraio 1998
Massime • 1
L'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen.. Perché ricorra tale dovere occorre però che le parti alleghino elementi concreti su tale aspetti oppure che essi emergano "ictu oculi" dagli atti , offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/1998, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 20/2/1998
1 - Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Ugo Candela Consigliere N. 216
3 - Dott. Tito Carribba Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 36335/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AC NI, nato ad [...] il [...], contro la sentenza emessa nei suoi confronti in data 7 luglio 1997 dal GIP presso il Tribunale di Bari.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI RN, imputato dei reati di oltraggio continuato aggravato dalla minaccia, resistenza e lesioni a pubblici ufficiali (Carabinieri della Stazione di Valenzano, presso i quali si era recato il 20 maggio 1997 per sporgere reclamo per presunti danni, graffi sulle portiere, causati alla sua autovettura da parte del carrozziere presso il quale aveva depositato detto veicolo già coinvolta in un incidente stradale), chiese col consenso del P.M. l'applicazione della pena di mesi 9 di reclusione.
Con sentenza in data 7 luglio 1997, il Gip presso il Tribunale di Bari applicò la suddetta pena patteggiata e richiesta dalle parti.
Il Gip notò nella parte espositiva della sentenza che le indagini condotte dai Carabinieri avevano portato a "nutrire qualche perplessità sull'equilibrio del RN, specie ove si consideri che quest'ultimo aveva violentemente protestato contro il carrozzerie ed il demolitore, i quali, a suo dire, gli avevano graffiato l'auto, che però esso RN aveva ceduto ai due perché venisse demolito".
Avverso detta sentenza il RN ha proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 70 c.p.p., 85, 89 e 133 c.p.) e deduce che la detta notazione avrebbe dovuto condurre il giudicante, ai sensi dell'art. 70 c.p.p., a condurre i necessari accertamenti intesi a verificare che l'imputato fosse effettivamente nelle condizioni di partecipare al processo. Tali accertamenti avrebbero consentito di valutare anche l'imputabilità di esso ricorrente, o quanto meno il vizio parziale di mente. Da ultimo il ricorrente deduce che il GIP non aveva tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. allo scopo di contenere la pena al minimo edittale.
La Corte ritiene che il primo motivo del ricorso non sia fondato.
L'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto per il giudice la verifica delle condizioni di cui all'art.129 c.p.p., tra cui però non è compresa l'imputabilità dell'autore del fatto, ma comporta anche l'accertamento dell'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto, oltre che della sua cosciente partecipazione al procedimento. L'obbligo, di ordine generale, di accertare l'imputabilità discende dal disposto dell'art.85 c.p. per il quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile e vale per qualsiasi tipo di processo, anche con riti speciali. La mancata allegazione da parte dell'imputato in proposito non significa rinuncia ne' egli potrebbe rinunciare all'accertamento dell'imputabilità che è inderogabilmente affidato al giudice. L'obbligo, inoltre, di sospendere e di accertare la cosciente partecipazione al processo, la cui mancanza renderebbe inficiata la volontà stessa di patteggiare, discende dall'art.70 c.p.p.- Perché ricorra detto obbligo, però, occorre che sorga il problema di tali accertamenti, il che può derivare soltanto dalla sussistenza di elementi concreti, allegati dalle parti oppure emergenti "ictu oculi" dagli atti e che offrano al giudice la ragione di ritenere la sussistenza dell'incapacità.
Nella fattispecie concreta è da rilevare che il GIP ha sollevato dei meri dubbi in ordine all'equilibrio derivanti dalla mera pretestuosità delle lamentele che l'imputato aveva rappresentato ai Carabinieri e non aveva quindi alcuna ragione di ritenere, allo stato degli atti ed in mancanza di allegazioni di parte, la insussistenza di detta capacità al momento dei fatti o la incapacità di validamente partecipare al processo. Il secondo motivo in ordine alla misura della pena è
inammissibile, in quanto questa nello speciale rito del patteggiamento è rimessa alla valutazione delle parti, essendo riservato al giudice soltanto il giudizio di congruità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1998