Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2004, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTESA GESTIONE CREDITI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso l'avvocato BENEDETTO GARGANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CROCETTA, giusta procura speciale per Notaio Salvatore D'Avino di Milano rep. n. 170295 del 23/01/01;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO DELLA MAMMUT SPA, in persona del curatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G. MAZZINI 27, presso l'avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FEDERICO PARODI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 421/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 08/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Gargani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Nicolais che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 21.11.1978 il fallimento della società UT s.p.a., dichiarato il 29.11.1975, convenne dinanzi al Tribunale di Genova il Banco Ambrosiano s.p.a. e, premesso che la fallita aveva avuto con la società convenuta tre rapporti di apertura di credito in conto corrente, uno ordinario sino a L. 40.000.000, uno per anticipazioni su fatture sino a L. 150.000.000 ed uno per anticipazioni su contratti sino a L. 75.000.000;
che alla data del 29.11.1973 essi presentavano saldi debitori rispettivamente di L. 71.339.054, L. 127.613.000 e L. 71.619.000; che nei successivi due anni lo scoperto del conto corrente ordinario era stato eliminato attraverso una serie di atti in parte anomali e in parte normali, (precisamente erano state accreditate in forza di cessioni di credito, tra il novembre 1973 e l'agosto 1974, L. 500. 828.000, a mezzo di mandati irrevocabili all'incasso, il cui importo, peraltro, avrebbe dovuto affluire sul conto anticipi fatture, mentre era stato accreditato sul conto ordinario, allo scopo di ridurre lo scoperto, senza creare alcuna effettiva corrispondente disponibilità per la fallita); tutto ciò premesso, tenuto conto della conoscenza da parte del convenuto dello stato di insolvenza della soc. UT, chiese in via principale la revoca ex art. 67 1^ c. n. 2 L. F., previo accertamento della simulazione dei relativi contratti, degli accreditamenti effettuati nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento sul conto ordinario, per L. 500.828.000 e, ai sensi dell'art. 67 cpv., di ogni altro accreditamento effettuato nell'anno anteriore sul conto ordinario e su quello per anticipazione su contratti;
il tutto con gli interessi di legge. Il Banco Ambrosiano resistette alla domanda, contestando in particolare l'anormalità delle operazioni e la scientia decoctionis. Il giudizio, interrotto per la avvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di Credito, fu riassunto nei confronti dello stesso (che eccepì il difetto di giurisdizione e la improponibilità della domanda) e nei confronti del "Nuovo Banco Ambrosiano", che negò la legittimazione passiva e richiamò le difese già svolte dal Banco Ambrosiano.
Questa Corte con ordinanza 17.11.1989 dichiarò inammissibili il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione del Banco in l.c.a. e nel giudizio, ancora una volta riassunto, si costituì il Banco Ambrosiano Veneto, denominazione assunta dal Nuovo Banco Ambrosiano a seguito della incorporazione della Banca Cattolica, il quale ribadì la eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il tribunale con sentenza non definitiva del 5.12.1995, respinse la eccezione di improponibilità - improcedibilità; dichiarò revocati gli accreditamenti effettuati sul conto ordinario nel biennio anteriore al 29.11.1975, a decurtazione della esposizione debitoria della fallita oltre il limite di affidamento di L. 40.000.000, e rimise le parti dinanzi al giudice istruttore per la quantificazione degli importi.
La decisione fu impugnata dal Banco Ambrosiano Veneto e in via incidentale dal fallimento e la Corte di Appello di Genova, dopo avere estromesso il Banco Ambrosiano in l. c. a., con sentenza 8.6.2000 respinse l'appello principale e in accoglimento dell'incidentale revocò gli accreditamenti per L. 500.828.000 effettuati sul conto corrente ordinario e condannò il Banco Ambrosiano Veneto a pagare tale somma con gli interessi e la rivalutazione per maggior danno.
Ha preliminarmente osservato la corte territoriale che era mancata una apertura di credito in senso proprio sul conto ordinario, in quanto la Banca non aveva assunto nessun impegno contrattuale di concedere crediti;
ed ha ancora ritenuto che fossero suscettibili di revoca gli accreditamenti effettuati su quel conto, pur se con danaro della banca, e che essi costituissero atti anomali., in quanto solutori compiuti con un processo satisfattivo non usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali.
Ha, ancora, rilevato che la decisione di primo grado sul punto, che aveva indicato le ragioni per le quali l'azione del fallimento aveva avuto ad oggetto gli atti di accreditamento e non i mandati all'incasso o i pagamenti di terzi, non era stata censurata, ne' poteva valere il richiamo operato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., alle questioni, domande ed eccezioni sollevate in primo grado. Quanto alla natura solutoria delle anticipazioni della banca, la corte di inerito, ribadita la mancanza di aperture di credito e tenuto conto della formulazione dei mandati all'incasso conferiti dalla fallita, nonché delle concrete modalità di utilizzazione delle somme anticipate, ha rilevato che le anticipazioni alla UT erano andate, prima ancora del rilascio dei mandati, a coprire pregresse passività o a far fronte a nuove scoperture del conto;
e il fatto che l'operazione fosse servita a restituire alla banca alcune somme anticipate, la qualificava come mezzo anomalo e ciò anche se le anticipazioni non avevano avuto un immediato effetto solutorio, laddove erano state superiori, come importo, al saldo debitorio precedente ad esse, posto che erano servite a coprire la emissione di assegni bancari o la richiesta di assegni circolari, effettuate lo stesso giorno dell'accreditamento, per le quali il conto ordinario non avrebbe avuto altrimenti capienza;
sicché l'anticipazione si era tradotta in uno strumento destinato a realizzare il ripianamento della esposizione anziché in una concessione di credito e di mezzi finanziari.
Con riguardo al rilievo che i principi giurisprudenziali in tema di anormalità dell'atto, riferibili, secondo l'opinione dell'istituto di credito, all'effetto complessivo dell'operazione unitariamente considerata ed invece dal primo giudice applicati alle rimesse singolarmente considerate, la sentenza impugnata ha osservato che la valutazione dell'effetto complessivo dell'operazione può aversi anche in relazione ad una singola rimessa revocabile ex art. 67 1^ c. n. 2 L. F., essendo esistito un collegamento tra mandato, addebito sul conto anticipi su fatture, giroconto ed accreditamento dell'importo sul conto ordinario, estinzione delle relative passività, riscossione delle somme di cui al mandato e parziale incameramento per l'80% delle somme da parte della banca;
ed ha aggiunto che l'anomalia del mezzo stava nel fatto che la estinzione del debito era sì avvenuta con danaro, ma al compimento di un processo satisfattivo non usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali.
Una volta ritenuta la inesistenza di aperture di credito, la corte di merito ha giudicato fondata la pretesa di integrale revoca delle somme affluite nel periodo sospetto, pari a L. 500.828.000, importo non contestato.
Propone ricorso per Cassazione con tre motivi la società Intesa Gestione Crediti s.p.a., quale mandataria ad negotia e procuratrice della Banca Intesa s.p.a., incorporante del Banco Ambrosiano Veneto;
resiste con controricorso il fallimento della soc. UT, che ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunzia con il primo mezzo la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 190 c.p.c. e dei principi in tema di specificazione dei motivi di impugnazione e di formazione del giudicato interno;
nonché la contraddittorieta e illogicità della motivazione.
Premesso che il primo giudice aveva dichiarato che gli accreditamenti sul conto della fallita, costituiti dalle somme anticipate dalla banca per sconto di fatture, per le quali era stato alla banca conferito mandato all'incasso, erano stati effettuati con mezzi anormali, in conformità a quanto stabilito con sentenza 13.7.1994 n. 6569 di questa Corte, nel senso che con la concessione di credito sul conto anticipi su fatture era stato estinto lo sconfinamento in altra linea di credito;
e che la sentenza era stata impugnata dal Banco Ambrosiano sostenendosi che il precedente giurisprudenziale invocato non potesse essere applicato, perché riferibile ad ipotesi di concessione di credito finalizzata, attraverso mandati all'incasso, ad estinguere una debitoria, mentre nella specie la revocatoria aveva riguardato accrediti costituiti da somme anticipate dalla banca stessa, lamenta che la corte di appello abbia affermato che la sentenza del tribunale non era stata impugnata nella parte in cui aveva deciso la assoggettabilità a revoca degli accreditamenti in quanto tali.
In realtà il tribunale aveva ritenuto revocabili gli accreditamenti non in quanto tali, ma in quanto facenti parte di una complessa operazione rivolta a ripianare una posizione debitoria, erroneamente applicando principi affermati per altre fattispecie e cioè per la revoca di cessioni di credito e di creazione di credito apparente per ripianare diverse posizioni debitorie;
e la sentenza era stata impugnata con specifici motivi, illustrati nelle conclusionali. Con il secondo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 1^ c. n. 2 L. F. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Censura la ricorrente l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui deve essere preso in considerazione l'effetto complessivo delle operazioni bancarie dedotte in giudizio,che era quello di ridurre, tramite la concessione di credito solo apparente, lo scoperto di conto provocato dalla utilizzazione dell'affidamento oltre i limiti dello stesso;
sicché "accreditando sul conto corrente l'importo delle anticipazioni concesse in correlazione al conferimento del mandato irrevocabile all'incasso e portando tale importo in detrazione dello scoperto medesimo, la banca finiva per soddisfare le proprie ragioni creditorie, utilizzando una disponibilità finanziaria della quale il cliente in tal modo non veniva in nessun momento a beneficiare effettivamente;
l'anticipazione si traduceva così in uno strumento destinato a realizzare il rientro nei limiti del fido, anziché - quale dovrebbe essere per sua natura - in una concessione di credito e di mezzi finanziari".
Rileva l'errore di siffatto ragionamento e del richiamo a giurisprudenza di questa Corte (Cass. 8703/1998), secondo cui il fine di estinguere una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei negozi utilizzati, conferisce all'operazione complessivamente realizzata un carattere di anormalità e tale è anche l'atto terminale di estinzione del debito.
Diversa essendo la fattispecie esaminata dalla richiamata decisione, non troverebbe ragione di essere applicato quel principio, posto che oggetto della presente controversia erano state le rimesse in conto corrente costituenti anticipazioni effettuate dalla banca, con le quali essa non aveva ottenuto ne' intendeva ottenere il ripianamento della propria esposizione debitoria, che in effetti non era stata ripianata e nemmeno ridotta, ma anzi aumentata.
Con il 3^ mezzo sono denunziate la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 1^ c. n. 2 e 2^ c. L. F., degli artt. 1846 e 1858 c.c. e la illogica e contraddittoria motivazione.
Contesta la ricorrente che gli argomenti utilizzati per concludere che le rimesse, aventi carattere solutorio, erano state atti anomali, fossero applicabili alla fattispecie, non trattandosi, come già prospettato nel secondo mezzo, di somme ricavate a seguito di negozi funzionalmente collegati con lo scopo di ripianare il credito della banca e perché detto credito non era stato affatto ripianato;
scopo delle rimesse e anticipazioni era stato invece di consentire alla soc. UT di avere credito e di attingere a quel conto e non di ripianare o ridurre lo scoperto.
Denunzia poi la contraddizione della sentenza impugnata, la quale, dopo avere affermato che la funzione unitaria consistente nel ripianamento del credito della banca costituiva il collegamento dei vari negozi e dei pagamenti risultati da essi, che aveva qualificato anomali, abbia sostenuto che le rimesse non perdono la loro individualità e vanno considerate ciascuna separatamente dall'altra, in funzione dell'effetto di avere ridotto lo scoperto in quel momento;
argomento che serve a dimostrare il carattere solutorio, non la anormalità del mezzo impiegato, per essa occorrendo la unitarietà dell'intento e del risultato e cioè la eliminazione di un credito;
tutti mancanti, perché le parti avevano inteso semplicemente consentire l'ulteriore utilizzo del conto corrente mantenendo ed anzi elevando lo scoperto.
In realtà la Banca aveva operato nella assoluta normalità, anticipando somme su presentazione di fatture, in relazione alle quali otteneva mandati all'incasso ed incassando le somme anticipate consentiva al cliente di operare sul conto attingendo ad ulteriore credito: così ponendo in essere niente più che un rapporto di sconto come previsto dall'art. 1858 c.c.. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.
La corte di merito, dopo avere affermato che erano mancate in assoluto aperture di credito, ha ritenuto revocabili gli accreditamenti eseguiti sul conto ordinario, perché compiuti con un procedimento satisfattivo non usuale, osservando che lo scopo di estinguere una precedente passività, come motivo rispetto alla causa dei singoli negozi, conferisce alla intera operazione, formata dai negozi collegati, carattere di anormalità che qualifica in quei termini anche l'atto estintivo del debito.
Ed ha aggiunto che anche il pagamento in danaro, e quindi l'accreditamento, può essere revocato ai sensi dell'art. 67 1^ comma n. 2 L. F., se sia stato corrisposto al compimento di un processo satisfattivo non usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali;
rilevando che non è di per sè sottratto a revocatoria ai sensi della norma predetta, pur se fatto con risorse della banca, allorché ricorrano le condizioni di anormalità.
Ha, poi - con riguardo alla deduzione dell'Istituto di credito, che l'oggetto della domanda di revoca non era costituito da cessioni di crediti (che dovrebbero costituire i mezzi anomali di pagamento), bensì dalle somme anticipate dalla banca in virtù di apertura di credito, sicché non sarebbero questi i mezzi anomali di pagamento ricadenti nell'area dell'art. 67 1^ c. n. 2 L. F. - osservato che i primi giudici avevano spiegato le ragioni per le quali il fallimento aveva fatto riferimento agli atti di accreditamento e non ai mandati all'incasso o ai pagamenti di terzi ed ha rilevato: "in atto di appello la banca non ha censurato espressamente la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'assoggettabilità a revocatoria degli accreditamenti".
Di quest'ultimo passaggio argomentativo la ricorrente si duole, sostenendo che il tribunale aveva ritenuto revocabili gli accreditamenti non in quanto tali, ma in quanto facenti parte di una complessa operazione rivolta al ripianamento di una posizione debitoria, applicando principi affermati a proposito di revoca di cessioni di credito e di creazione di credito apparente per ripianare diverse esposizioni ed ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata impugnata con specifici motivi in tutte le sue parti. Sul fondamento di siffatto assunto non può esservi dubbio alcuno, sebbene esso si appalesi inconferente rispetto al thema decidendum, dal momento che la corte di merito non ha tratto ne' ha manifestato di voler trarre conseguenze giuridiche dalla affermazione fatta, vertendo la questione sulla anomalia della complessa operazione, sulla quale essa ha incentrato la propria attenzione - in relazione a quanto prospettato con la domanda introduttiva del giudizio e con i motivi di impugnazione - e alla quale ha offerto utili elementi di sostegno, nello sviluppo successivo della motivazione, del tutto tralasciando il punto svolto in premessa, giacché non era degli accreditamenti in quanto tali e cioè in quanto atti ordinari di costituzione di risorse finanziarie e della loro revocabilità che si doveva discutere, ma della valenza, quali elementi di un complesso di negozi, a costituire, a causa della loro anomalia, oggetto della revoca ex art. 67 1^ comma n. 2 L. F..
Il motivo è, pertanto, inammissibile, non essendo idoneo ad incidere sulla portata del decisum.
Quanto al secondo - il cui esame va compiuto, come del resto la stessa ricorrente propone, allorché passa ad illustrare il mezzo successivo, congiuntamente a quello del terzo, avendo ad oggetto entrambi la natura solutoria ed il carattere anomalo dell'operazione - la censura si appalesa fondata nella parte in cui contesta la solutorietà di alcune rimesse.
A riguardo, la sentenza impugnata, dopo avere considerato che non esisteva alcun contratto di apertura di credito, rileva che in quattro della nuove operazioni di anticipi su fatture gli importi anticipati ed accreditati sul conto erano stati inferiori al saldo debitore, mentre in relazione ad altre cinque gli anticipi erano stati superiori ad esso;
e subito dopo aggiunge "peraltro la disponibilità così creata viene utilizzata lo stesso giorno (tenuto conto della entità del saldo debitore) con la emissione di assegni bancari o con la richiesta di assegni circolari"; sicché, "tenuto conto sia della formulazione dei mandati all'incasso, che - soprattutto - delle concrete modalità di utilizzazione delle somme anticipate, è evidente che le somme anticipate alla UT andarono a coprire (in tutto o in parte) pregresse passività e in qualche caso, vennero immediatamente utilizzate per far fronte a nuove scoperture del conto".
Osserva, poi, che accreditando sul conto corrente scoperto l'importo delle anticipazioni concesse in relazione al conferimento di mandati irrevocabili all'incasso e portando tale importo in diminuzione dello scoperto medesimo, la banca aveva finito per soddisfare le proprie ragioni di credito, utilizzando una disponibilità finanziaria della quale il cliente in tal modo non veniva in nessun momento a beneficiare effettivamente, traducendosi l'anticipazione in uno strumento destinato a realizzare il rientro della esposizione anziché in una concessione di credito e di mezzi finanziari. Quindi rileva che sulla scorta degli estratti conto era emersa la inesistenza della libera disponibilità delle somme, essa essendosi tradotta nella riduzione dello scoperto preesistente o nella possibilità di compiere già nella giornata dell'accreditamento operazioni che la situazione del conto corrente non avrebbe altrimenti consentito;
e poiché per il rientro operato nelle quattro occasioni, in cui gli accreditamenti erano stati inferiori al saldo debitore, la UT non aveva assolutamente fruito di alcuna anticipazione, non vi era dubbio che l'effetto del ripianamento delle passività erano stati essi a produrlo e non le somme incassate in virtù dei mandati, la cui riscossione era stata successiva. Tale sequenza di atti, conclude la corte territoriale, realizza una operazione complessa, in cui la estinzione del debito verso la banca era operata dagli accreditamenti, ancorché effettuati prima della riscossione delle somme di cui ai mandati;
"in sostanza, anziché attendere il momento di tale riscossione (e solo allora effettuare l'accredito avente in realtà affetto solutorio) in questo caso l'attribuzione di disponibilità strettamente connessa con tale riscossione era anticipata e sempre anticipatamente produceva però un effetto solutorio delle pregresse passività del conto. In questo modo, sia pure con una anticipazione temporale che implicava la temporanea messa a disposizione di somme della banca (in attesa delle riscossione), la banca ha sostanzialmente ottenuto la restituzione delle somme di fatto anticipate (sotto forma di scoperto) alla UT prima del rilascio dei mandati e già il fatto che l'operazione servisse a restituire alla banca alcune somme già anticipate la qualifica come un mezzo di pagamento non usuale".
Le argomentazioni che precedono, laddove esprimono le ragioni della anomalia, non meritano le censure proposte, corrispondendo la ricostruzione del fatti - sulla quale non è consentito il sindacato di questa Corte e che comunque non ha trovato significativi dissensi della ricorrente - al paradigma dell'atto solutorio anomalo;
solutorio, perché il conto difettava di aperture di credito e tutte le rimesse, in quanto dirette ad eliminare o ridurre le scoperture precedenti non potevano che iscriversi nella tipologia degli atti estintivi del debito;
anomalo, perché collegato ad una serie complessa di atti, in cui il risultato della estinzione era programmato ed è stato raggiunto con un procedimento inusuale nella comuni transazioni commerciali e bancarie, per le considerazioni e i rilievi che i giudici di merito hanno, con motivazione congrua, proposto.
Per la parte che attiene alle operazioni che la corte di merito ha identificato come idonee a ripianare la esposizione - quelle cioè in cui gli accreditamenti furono inferiori al saldo debitore - l'assunto avversativo della ricorrente che non avevano avuto quel risultato - perché la "banca non ha ottenuto ne' intendeva ottenere il ripianamento della propria esposizione debitoria, la quale nel periodo preso in considerazione non è stata ripianata e neppure ridotta, ma a volte è anche aumentata" - è apodittico e va disatteso.
Del pari va disattesa la affermazione che costituisce il fondamento del terzo motivo di censura, con il quale, allo scopo di escludere l'anormalità dei mezzi estintivi del debito, si deduce che non si era trattato di somme ricavate da negozi funzionalmente collegati con lo scopo di ripianare il credito della banca, ma di anticipazioni idonee a consentire alla UT dì avere credito e di attingere a quel conto;
assunto, quanto il precedente, privo di sostegni argomentativi, opposti a quelli della sentenza impugnata, che dal raccordo tra i vari segmenti del procedimento negoziale, collocati in sequenza - produzione di fatture;
mandati in rem propriam;
anticipazioni; addebiti sul conto anticipi su fatture;
giroconto e accreditamenti sul conto ordinario;
estinzione delle passività a quest'ultimo relative;
riscossione; estinzione dell'addebito sul conto anticipi - ha desunto la funzione solutoria ed il carattere anomalo della stessa.
Nè ha pregio quanto la ricorrente deduce, con il terzo mezzo, circa la presunta contraddittorietà della motivazione, laddove la sentenza impugnata, dopo avere affermato che la anomalia si ricava dalla funzione unitaria che aveva collegato i vari negozi e i pagamenti risultanti da essi, ha poi ritenuto che le rimesse non perdono la loro individualità e vanno considerate separatamente dall'atto in funzione dell'effetto di avere ridotto lo scoperto in quel momento. Evidenzia la Banca che per concludere che si tratta di rimesse anomale occorre l'ulteriore elemento della unitarietà dell'intento e del risultato e cioè la eliminazione di un credito, che nella specie sarebbe mancata.
La corte territoriale ha rilevato che per la valutazione dell'effetto complessivo dell'operazione - tenuto conto dello scopo di estinguere la precedente passività - è sufficiente anche una singola rimessa soggetta a revocatoria, ai sensi dell'art. 67 1^ comma n. 2 L. F., dato che in questo caso esiste un collegamento tra mandato all'incasso e tutti gli atti consecutivi dapprima indicati;
e tale argomentazione merita di essere pienamente condivisa, conforme essendo al disposto normativo richiamato, alla natura dell'atto, che resta anomalo pur se singolarmente considerato, una volta che sia inserito nel quadro di una operazione che è atipica rispetto ai mezzi ordinari di estinzione delle obbligazioni, e alla ratio, che la informa, della tutela aggravata dei creditori concorsuali. Fondato è, invece, come prima si è anticipato, il secondo mezzo nella parte in cui censura la sentenza, laddove ha accomunato nella stessa sorte gli accreditamenti che avevano ripianato pregresse passività a quelli che avevano comportato acquisizione di risorse impiegate lo stesso giorno, attraverso la emissione di assegni bancari, ovvero la richiesta di assegni circolari;
in particolare con riferimento alla affermazione che la libera disponibilità delle somme anticipate si traduceva nella riduzione dello scoperto preesistente e nella possibilità di compiere già nella giornata dell'accreditamento operazioni che la situazione del conto corrente non avrebbe altrimenti consentito.
La sentenza impugnata da, infatti, atto che in relazione a cinque operazioni gli importi anticipati furono superiori al saldo debitorio, precisando che la disponibilità così creata era stata utilizzata il giorno stesso;
ma anche a queste, che non avevano avuto un immediato effetto estintivo di debiti, perché superiori al saldo passivo precedente, ha attribuito natura solutoria e carattere anomalo, invocando all'uopo una pronunzia di questa Corte (Cass. 8703/1998) "in un caso in cui la corte territoriale aveva ritenuto che le parti avessero precostituito un modo atipico e non usuale di ottenere la soddisfazione di ogni futuro credito".
Aggiunge la corte genovese che "pur tenendo conto delle differenze rispetto alla fattispecie qui in esame.... è evidente la funzione solutoria di un versamento che estingua in parte un precedente debito e serva a coprire l'emissione di assegno bancario o la richiesta di emissione di assegni circolari, quando per tali operazioni effettuate lo stesso giorno dell'accreditamento il conto ordinario non avrebbe avuto altrimenti capienza".
Siffatta affermazione risulta viziata sul piano della violazione di legge e non è congrua sul piano motivazionale.
Quanto al primo aspetto, non par dubbio che un versamento che ecceda lo scoperto del conto non possa avere natura solutoria, per la parte, appunto, che lo eccede, la solutorietà dell'atto supponendo la preesistenza del debito. L'assunto contrario costituisce dunque violazione dell'art. 67 L. F., come la ricorrente lamenta. Ma ancor più viziata è la motivazione, che utilizza impropriamente un arresto di questa Corte, che aveva considerato incluse nell'operazione e suscettibili di revoca anche le anticipazioni effettuate dalla banca dopo il rilascio dei mandati, oltre a quelle che erano state ad esso anteriori;
fattispecie ben diversa, come la stessa sentenza impugnata ammette, rispetto a quella in esame, in cui, quando la anticipazione avvenne, una parte creò senza dubbio disponibilità effettive per la fallita, tant'è che le utilizzò con assegni, che non rileva abbiano avuto la stessa data dell'accreditamento se, come è pacifico, gli assegni bancari tratti e quelli circolari emessi seguirono la rimessa.
Per tale aspetto il secondo motivo va accolto.
La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione a tale accoglimento, e rinviata alla Corte di Appello di Genova, altra Sezione, che si conformerà al principio di diritto secondo cui "la rimessa su conto corrente bancario scoperto ha natura solutoria esclusivamente per la parte che estingue la passività e non anche per la eccedenza, in ordine alla quale non rileva il momento del suo utilizzo, una volta che esso segua l'accreditamento".
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso;
rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova altra Sezione, anche per le spese di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004