Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7289 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
4 7 C 3 L . L N ) O , B E 1 E C 9 E 9 A 1 N - P O 1 I I 1 Z - D 1 A E 2 R T . C REPUBBLICA ITALIANA S I L I D 9 G E 3 U I R E G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A 6 D 4 E . E 07289 /03 N T T . T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N T R E Oggetto S S I A E ( Danni da circolazione stradale, furto del mezzo SEZIONE TERZA danneggiato e richiesta ex art. 22 legge 990/69 S g.n agis cati: Composta R.G.N. 5439/01 GIULIANO Presidente Dott. Angelo Consigliere Dott. Italo PURCARO TRIFONE Rel. Consigliere Cron. 16215 Dott. Francesco MALZONE Consigliere Rep. Dott. Ennio Ud. 12/12/02 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIO ALBANESE, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ASSITALIA ASSIC SPA, FESTA DOMENICO;
intimati avversO la sentenza n. 20427/00 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione VII Civile, emessa il 08/07/00 e depositata il 14/07/00 (R.G. 3326/00); 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2516 udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco 1 M TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 14.7.2000 il giudice di pace di Napoli dichiarava improcedibile la domanda con la quale VA CO aveva convenuto in giudizio IC ST e la compagnia di assicurazione Assita- lia Ass.ni spa per ottenerne la condanna al risarcimen- to dei danni, che assumeva erano stati cagionati all'autovettura di sua proprietà a seguito dello scon- tro con il ciclomotore di proprietà del convenuto, as- sicurator.c.a. con la predetta società. Il giudice di pace, nella contumacia di IC ST, considerava che la domanda, introdotta con atto di citazione notificato il 28.11.1999, era da ritenere improcedibile, in quanto, pure essendo stata, in data 8.6.1999, inviata la raccomandata con richiesta di dan- ni ex art. 22 della legge n.990 del 1969 alla società di assicurazione, a questa, al momento della sua messa in mora, non era stata data la effettiva possibilità di confrontare se i danni reclamati erano stati effettiva- mente riportati dal veicolo dell'attore, detto mezzo essendo stato rubato in data 5.3.1999, come da denuncia 2 при di furto del proprietario. Rilevava in proposito il giudice adito che l'attore, rispetto a sinistro stradale avvenuto il 27.10.1998, bene avrebbe potuto effettuare la richiesta di danni alla società di assicurazione in tempo antece- dente al furto, verificatosi a distanza di cinque mesi dall'incidente. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso VA CO, che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza. Non hanno svolto difese gli intimati IC Fe- sta e la società Assitalia Ass.ni spa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve questa Corte ex officio veri- ficare se è consentito il proposto mezzo di impugnazio- ne e detta verifica -con riguardo a sentenza emessa dal giudice di pace in controversia di valore superiore ' c.p.c.comma 2, e in giudizio a quello ex art. 113 che non è, perciò, di equità necessaria- si risolve nel senso della inammissibilità del ricorso in questa sede, trattandosi di controversia per la quale contro la de- cisione di primo grado del giudice di pace il mezzo di impugnazione esperibile doveva essere l'appello. Invero, con la citazione introduttiva del giudizio l'attore aveva reclamato la condanna dei convenuti 11 al 3 при risarcimento dei danni a cose in favore dell'attore che si quantifica in importo inferiore ai 2 milioni oltre all'indennità da sosta tecnica, alla rivalutazione mo- netaria ed agli interessi legali, il tutto entro i li- miti della competenza per valore del Giudice adito Ne consegue, in virtù del principio del cumulo (art. 10, 2° comma, c.p.c.), che, al fine di determina- re il valore della causa, occorre tener conto del fatto che alla domanda di risarcimento di danni а cose, espressamente contenuta nei limiti di valore del giudi- zio di equità necessaria, bisogna sommare l'altra di condanna alla indennità da sosta tecnica (non precisata nel suo ammontare e da presumere, ex art. 14, 1° comma, c.p.c., di valore sino al massimo previsto per la com- petenza del giudice di pace) nonché la ulteriore doman- da di interessi e rivalutazione monetaria;
richiesta questa che, in difetto di specifica ed obbligatoria in- dicazione circa la decorrenza degli importi aggiuntivi soltanto dalla domanda giudiziale, deve considerarsi come avente ad oggetto i suddetti importi dalla veri- ficazione dell'evento dannoso e, perciò, essa pure di valore presunto sino al limite massimo della competenza del giudice adito. Perché la domanda nel suo complesso si fosse potu- ta considerare di valore non eccedente il limite dei 4 pr due milioni di lire sarebbe stato necessario che l'attore avesse contenuto il tutto nei limiti dell'importo suddetto, giacché la diversa indicazione "entro i limiti di competenza del giudice adito" com- porta la individuazione di detto limite in quello pre- visto dal secondo comma dell'art. 7 c.p.c. In virtù di quanto innanzi, il valore della con- troversia in oggetto risulta superiore a quello previ- il giudizio di equità necessaria, per cui av-sto per verso la sentenza di primo grado il rimedio esperibile doveva essere l'appello e non il ricorso per cassazio- il quale deve, perciò, essere dichiarato inammissi- ne, bile. Poiché nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede, non deve essere emessa alcuna pronuncia in ordine alle spese.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Nulla per le spese. ) E 4 7 C 3 . A O P N L , I L 1 Roma, 12 dicembre 2002. O D 9 B 9 E 1 E - C E 1 I 1 N - D O 1 I U I Presidente 2 I Z Il Consigliere est. . A G L R зши T AN Mentions 9 E S 3 I N . G E T E 6 R S 4 I ( . A T D T CANCELLIRECT E R T A N E S nocenzo sta E DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Bartista 5