Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO CA, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.M.T. - AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SCAVONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 835/00 del Tribunale di CALTAGIRONE, depositata il 03/11/00 - R.G.N. 714/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. EL RE ricorreva al Pretore di Catania e, premesso che era stato dipendente prima della SCAT (Società Catanese Trasporti) e successivamente della Azienda Municipale Trasporti (AMT) di Catania e che l'AMT nel calcolargli l'indennità di buonuscita non aveva tenuto conto di un periodo lavorativo presso la SCAT (e che, a tale titolo gli spettava la differenza di L. 3.192.567,) e aveva altresì omesso, nel calcolo di suddetta indennità, di conteggiare l'aumento di L. 30.000 mensili e l'indennità giornaliera di L. 750 previsti dall'Accordo Nazionale per gli Autoferrotranviari del 21 maggio 1981 (per cui a tale titolo gli spettava l'ulteriore importo di L. 1.391.637); rilevato inoltre che l'indennità di fine rapporto gli era stata corrisposta con ritardo chiedeva che l'Azienda convenuta venisse condannata a corrispondergli la somma di L.
4.584.204 per differenze di indennità di buonuscita con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dal 31 maggio 1982 al soddisfo, nonché la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'indennità di fine rapporto liquidatagli, dalla data di cessazione dello stesso sino a quella in cui tale indennità era stata corrisposta.
Il Pretore, accogliendo parzialmente la domanda, condannava l'AMT al pagamento delle differenze di indennità di buonuscita richieste con gli interessi e la rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.
Avverso la decisione di primo grado proponevano appello sia il lavoratore che l'AMT ed il Tribunale di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Pretore, condannava l'AMT a pagare al ricorrente per differenze di indennità di buonuscita la somma di L.
1.191.465 nonché la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati dal 30 novembre 1988 (data di cessazione del rapporto) al 26 aprile 1989 e gli ulteriori interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a tale titolo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Catania il lavoratore proponeva ricorso alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8279/97, lo accoglieva cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Caltagirone.
Il ricorrente riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Caltagirone che condannava l'Azienda a pagare al ricorrente, oltre alla somma di L.
1.191.465 già riconosciuta dal Tribunale di Catania, l'ulteriore importo di L.
3.l92.567oltre rivalutazione ed interessi sull'intero importo di L.
4.384.032 dalla data di risoluzione del rapporto all'effettivo soddisfo. Riteneva invece domanda nuova quella relativa al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali sull'indennità di buonuscita maturata fino al 31 maggio 1982 con il meccanismo previsto dall'art. 1 comma 4^ e dall'art. 5 della legge 297/82. Avverso la decisione del Tribunale di Caltagirone il sig. RE propone ricorso formulandolo in due motivi illustrati da successiva memoria.
L'Azienda Municipale Trasporti resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della legge 297/82, dell'art. 12 c.p.c., dell'art. 394 c.p.c. con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Caltagirone ritenuta domanda nuova la richiesta di rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta per differenze dell'indennità di buonuscita maturata alla data del 31 maggio 1982 (data dell'entrata in vigore della legge 297/82 di riforma del trattamento di fine rapporto) secondo il meccanismo previsto dall'art. 1, comma 4^ e dell'art. 5 della legge 297/82, mentre egli sin dal ricorso introduttivo aveva chiesto che l'azienda venisse condannata al pagamento di rivalutazione e interessi sulle richieste differenze relative alla buonuscita dal 31 maggio 1982 al soddisfo. Il ricorrente sostiene inoltre che il giudice del rinvio aveva violato anche i principi di cui all'art. 394 in quanto la Corte di Cassazione accogliendo il primo motivo proposto dallo stesso ricorrente aveva cassato la sentenza del Tribunale di Catania per omessa pronuncia su di un punto della controversia, rilevando che "nei caso in esame il punto (nodale) che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare e accertare era se il RE aveva diritto ad un incremento della differenza dell'indennità di buonuscita maturata dal 31 maggio 1982 secondo il particolare meccanismo di calcolo previsto dal 4^ comma dell'art. 1 della legge n. 297 del 1982 più volte richiamata , oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c. sull'importo della differenza (incrementata secondo i criteri sopra specificati) dalla data di risoluzione del rapporto (30.11.1988) al saldo". Il ricorrente sostiene che il giudice di rinvio doveva limitarsi soltanto al riesame dei punti che la sentenza di appello non aveva esaminato e che la Corte di cassazione aveva ritenuto meritevoli di nuova considerazione, essendogli preclusa la possibilità di prendere in considerazione questioni, conoscibili anche d'ufficio e non rilevate nel giudizio di legittimità, con la conseguenza che il Tribunale di Caltagirone avrebbe dovuto determinare la rivalutazione e gli interessi maturati sulla differenza di indennità di anzianità dal 31 maggio 1982 alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con i criteri di rivalutazione previsti dalla legge 297/82. Il ricorso è fondato.
La Corte di cassazione, con la sentenza del n. 8279/1997, rilevando che il Tribunale si era limitato a condannare l'Azienda Municipale Trasporti di Catania a corrispondere la rivalutazione e gli interessi legali dovuti ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito al saldo, omettendo di pronunciarsi sulla "rivalutazione e gli interessi legali previsti dall'art. 1, 4^ comma, della legge n. 297/82" (diversi dai primi), ha implicitamente e necessariamente ritenuto, quale presupposto logico giuridico della decisione, che tale domanda fosse stata regolarmente proposta nel giudizio di merito: altrimenti non avrebbe dovuto rinviare la causa al Tribunale di Caltagirone perché decidesse sul punto, ma avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda non proposta nel ricorso introduttivo della causa.
Va rilevato in proposito che il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, come delineato dall'art. 394 c.p.c., preclude di sollevare in esso le questioni rilevabili d'ufficio, ma non considerate in sede di legittimità, salvo che attengano allo jus superveniens, per cui queste non possono essere più esaminate non sol nel successivo giudizio di rinvio, ma neanche nel giudizio di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio (Cass. 27 agosto 1991 n. 9015; 10 dicembre 1996 n. 10972; 4 giugno 1996 n. 5131):
sicché il giudice del rinvio doveva limitarsi a decidere sul punto indicato dalla sentenza rescindente n. 9279/1997, riguardo al quale la Corte di Cassazione aveva rilevato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Catania, omessa pronuncia che presupponeva una domanda validamente proposta.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso e la conseguente cassazione della sentenza impugnata assorte Tesarne del secondo motivo col quale, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 336, 1^ comma, e 385 c.p.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. il ricorrente censura la sentenza impugnata riguardo alla pronuncia sulle spese giudiziarie.
La causa viene rinviata per nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Catania che, nel deciderla, dovrà attenersi al seguente principio: le questioni rilevabili d'ufficio ma non considerate dalla Corte che, in sede di legittimità, ha disposto il giudizio di rinvio, non possono essere più esaminate ne' in sede di rinvio, ne' nel corso del controllo di legittimità cui le parti hanno sottoposto la sentenza del giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004