Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice dell'esecuzione non può scorporare la pena stabilità per uno o più reati costituenti oggetto di cumulo materiale nella prima sentenza ed includere i reati residui in un nuovo calcolo per la continuazione con uno o più reati di cui alla seconda sentenza, in quanto ciò comporterebbe un'inammissibile alterazione dell'accordo raggiunto in sede d cognizione e ratificato dal giudice di merito, in violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2016, n. 19630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19630 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
19630-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 15/09/2016 Sentenza n. 2787/2016 Registro generale n. 45097/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. ARTURO CORTESE Presidente Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALLOTTO MAURIZIO, n. il 13/05/1958; avverso l'ordinanza n. 1162/2013 del G.I.P. del Tribunale di Padova del 28/05/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo che chiedeva rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 01/06/2015 il G.I.P. del Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione della continuazione pro- posta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di LL Maurizio, avente ad oggetto i reati di cui a due sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal G.I.P. del Tribunale di Padova: a) 30/03/2010, irrevocabile il 17/12/2010 (applicazione della pena di anni quat- tro e mesi quattro di reclusione ed euro trentaduemila di multa per i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 riportati nei capi A) e C) della rubrica nonché di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967 indicato al capo B); b) 05/02/2013, irrevocabile il 07/11/2013 (applicazione della pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa per quattro violazioni di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 poste in continuazione tra lo- ro). La richiesta difensiva concerneva la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e C) della prima sentenza e tutti i reati oggetto della seconda sentenza. Il G.I.P., dando atto preliminarmente del parere contrario del P.M., respingeva detta richiesta, in quanto l'unificazione avrebbe comportato la determinazione di una pena rientrante nei limiti della soglia dei cinque anni di reclusione solo attra- verso l'esclusione dal calcolo della pena applicata per il reato sub B) della sentenza del 30/03/2010 (per il quale era stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa).
2. Il LL, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, per violazione di legge in riferimen- to agli artt. 73 e 76 cod. pen.. 444, comma 1, cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen.. Ad avviso del ricorrente non sussistevano preclusioni derivanti dal disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., in quanto la pena finale complessivamente proposta non superava il limite di anni cinque di reclusione;
inoltre, l'applicazione della disciplina del reato continuato veniva richiesta, per quanto attiene alla suddet- ta sentenza del G.I.P. del Tribunale di Padova del 30/03/2010, esclusivamente in relazione ai capi A) e C), per i quali era stata calcolata la pena complessiva di anni quattro e mesi sei finali, ex art. 444 cod. proc. pen. in modo autonomo rispetto al capo B); la pena per il reato di cui al capo B) era stata aggiunta in concorso mate- riale ed aveva formato oggetto di distinto computo ex art. 444 cod. proc. pen.. 3 La pena da applicarsi complessivamente per i reati ritenuti in continuazione era indicata dal ricorrente in anni cinque di reclusione, oltre la pena di mesi otto per il reato sub B) della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Padova del 30/03/2010 (ag- giunta in concorso materiale ed estranea alla richiesta formulata ex art. 671 cod. proc. pen.). Tale richiesta non era finalizzata a sostituire una pena con un'altra, in quanto la pena per il reato sub B), irrogata in concorso materiale, si cumulava e non si sostituiva con quella eventualmente aggiunta in continuazione. Non si poneva, peraltro, una questione di superamento della soglia massima di legge, perché la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. afferiva ad alcuni soltanto dei reati oggetto delle condanne, con l'effetto di mantenere la pena finale destinata ad essi (considerati nella loro natura unitaria ex art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.), nei limiti di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.. La soluzione invocata era finalizzata ad accedere all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. anche soltanto per alcune imputazioni. Tale diritto non po- teva dipendere dalla previa scelta del P.M. di esercitare in forma cumulativa o sepa- rata l'azione penale in caso di pluralità di imputazioni, perché ciò avrebbe potuto generare discriminazioni;
infatti, il potere del P.M. di procedere separatamente o cumulativamente era del tutto discrezionale. Il limite di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. operava sull'architettura dei singoli negozi processuali, giammai sulla pena complessivamente portata in senten- za e frutto come nel caso in esame delle più eterogenee componenti additive. Il - - sopravveniente accordo delle parti non ledeva la soglia di cui all'art. 188 cit. e non comportava alcuna conseguenza sull'ulteriore pena autonomamente patteggiata (per violazione alla legge sulle armi), che permaneva intatta ed eseguibile in con- corso materiale con quella di nuova determinazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che il LL formulava una richiesta di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in fase esecutiva tra i reati di cui a due sentenze di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.. La parte pubblica ha espresso parere contrario all'accoglimento di tale richiesta, per cui il ricorrente ha sostanzialmente invocato il disposto dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ultimo periodo, che consente al giu- dice dell'esecuzione di accoglierla ugualmente se ritiene ingiustificato il diniego del P.M.. La particolarità della vicenda è costituita dalla circostanza che nella prima di det- te sentenze la continuazione era stata riconosciuta tra reati in materia di stupefa- centi, ma esclusa in relazione ad un reato di violazione alla disciplina sulle armi;
per cui la pena per tale ultimo reato era sommata in virtù di cumulo materiale delle pe- ne previste con pena detentiva finale complessiva di anni cinque di reclusione oltre pena pecuniaria. Il ricorrente chiedeva di unificare tra loro i predetti reati di viola- zione alla disciplina sugli stupefacenti e quelli di cui ad una seconda sentenza di ap- plicazione di pena su richiesta delle parti. Orbene, con l'istanza di applicazione della continuazione, l'imputato ha proposto di scorporare la pena per i reati in materia di stupefacenti della prima di dette sen- tenze da quella applicata per il reato in materia di armi e di includerla in un nuovo calcolo per la continuazione con gli altri reati omogenei previsti dalla seconda sen- tenza, con determinazione di una pena complessiva per tutti i reati in materia di stupefacenti rientrante nella soglia massima di anni cinque di reclusione prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.. 3. Ebbene, tale articolata operazione di calcolo con scomputo della pena stabilita per uno o più reati rientranti nell'accordo di cui a sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ed unificazione in continuazione con reati di cui ad una diver- sa sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. non è consentita.
3.1. Il calcolo di pena effettuato in tema di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. costituisce il frutto di un patto inscindibile delle parti (poi ratificato dal giudice). Nell'esercizio del potere discrezionale di prestare il consenso al calcolo operato dalla parte in sede di presentazione di istanza di patteggiamento in fase di cogni- zione (o di concordare direttamente la pena con l'imputato in caso di proposta con- giunta), il P.M. doverosamente effettua una valutazione complessiva di tutti i reati oggetto dell'accorso, sia quelli per i quali era stata riconosciuta la continuazione sia quelli unificati solo a titolo di concorso materiale. Tale accordo è immodificabile, in quanto costituisce il frutto di una valutazione del P.M. di carattere omnicomprensivo. Nel prestare il consenso alla richiesta di pat- teggiamento nel procedimento di cognizione, infatti, il P.M. considera molteplici pa- rametri valutativi, tra i quali principalmente la congruità della pena calcolata, la ti- pologia dei reati costituenti oggetto dell'accordo, l'interesse pubblico ad una defini- zione unitaria del procedimento e la convenienza nel non procedere nelle forme or- dinarie anche in rapporto alla prevedibile durata del processo. Soprattutto il P.M. esercita tale scelta discrezionale in funzione dell'inclusione nell'accordo anche dei reati, in origine costituenti oggetto di cumulo materiale. La scissione auspicata dalla difesa e alla quale il P.M. non ha prestato il proprio - consenso in fase esecutiva - comporterebbe uno smembramento dell'originario ac- cordo tra le parti, provocando una sua vera e propria sostituzione con uno struttu- 5 ralmente diverso. Da tale rinnovato calcolo invocato dalla difesa dovrebbe essere espunto il reato di violazione alla disciplina sulle armi, rientrante nell'accordo for- mulato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in fase di cognizione. Tale articolata operazione integrerebbe un vero e proprio illegittimo accordo so- stitutivo di quello raggiunto nell'ambito del primo giudizio di cognizione, completa- mente avulso dal precedente e con fissazione di pena finale non più collegabile a quella originariamente pattuita. Con la speciale previsione di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., d'altronde, il legislatore ha regolamentato la particolare ipotesi di riconoscimento della conti- nuazione in sede esecutiva tra più decisioni applicative di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Si tratta di una disposizione non affetta da alcuna palese irragione- volezza, ove la si legga in chiave sistematica ed in rapporto alla particolare essenza del rito in questione, rappresentato da un negozio giuridico processuale tra le parti (sul punto, ex multis, Sez. 1, 11/02/2014 n. 23643, Ejjabri, Rv. 262132; Sez. 1, 01/12/1995, dep. 1996 n. 6208, Talevi, Rv. 203658). Il principio cui si ispira la disciplina speciale di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. consiste nel necessario rispetto della volontà degli originari contraenti, che in- vece sarebbe violata in caso di accoglimento della proposta articolata dal LL, integrante una vera e propria alterazione dell'accordo raggiunto in sede di cognizio- ne e ratificato dal giudice del merito.
3.2. Peraltro, per effetto dell'inclusione nel nuovo accordo dei reati di cui alla successiva sentenza del 05/02/2013, la pena detentiva complessiva supererebbe il limite massimo di cinque anni di reclusione, stabilito in relazione al riconoscimento della continuazione in caso di sentenze di applicazione pena in fase esecutiva dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, detto limite non concerne i singoli reati ma è riferibile alle sentenze, i cui reati si intende unificare in sede di continua- zione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte cui si ritiene di aderire, infatti, uno dei requisiti per l'applicazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. tra plurime sentenze di patteggiamento è rappresentato dalla circostanza che la pena complessiva stabilita non superi il predetto limite quinquennale (Sez. 1, 18/06/2015 n. 41312, Genco, Rv. 264890; Sez. 5, 08/06/2012 n. 28532, Baratta, Rv. 253307; Sez. 1, 06/02/2007 n. 7374, Alongi, Rv. 236246). Si ritiene comunque di precisare che la violazione del limite quinquennale costi- tuisce solo un'ulteriore vizio della proposta di patteggiamento formulata dal Vallot- to, la quale va comunque ritenuta illegale alla luce del principio di diritto affermato al paragrafo 3.1.. 6 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe- se processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 settembre 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Arturo Cortèse Aldo Esposito Aldo Enh نا DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA