Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, anche quando le parti abbiano concordemente richiesto tale applicazione con riferimento a reati oggetto di distinte sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione conserva il potere di apprezzamento della ricorrenza dei requisiti previsti dal predetto art. 188 e dall'art. 81 cod. pen. inclusa l'identità del disegno criminoso preesistente la commissione delle singole violazioni, la cui assenza giustifica il rigetto della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 41312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41312 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
41 3 1 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1753/2015- ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 49567/2014- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO PP SANDRINI - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC PP N. IL 29/06/1974 : avverso l'ordinanza n. 11/2014 TRIBUNALE di MARSALA, del 11/03/2014 lette/samtite le conclusioni del PG Dott. Oster Cedouglo dhe herCashorgolo sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
chiesto l'amplamento dell'ordinanze bijugnate. F Udit i difensor Avv. of Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 11 marzo 2014 il Tribunale di Marsala, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata dal condannato IU NC e volta ad ottenere l'applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nella richiesta. A fondamento della decisione : rilevava che la distanza temporale e la diversa tipologia dei fatti illeciti impedivano di ravvisare l'unicità del disegno criminoso.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento al disposto dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.. Il Tribunale ha esaminato e deciso la richiesta alla stregua dei criteri indicati dall'art. 671 cod. proc. pen. senza tener conto che le parti avevano concordato la domanda secondo lo schema procedurale di cui all'art. 188 disp. attuazione cod. proc.pen.; pertanto, non avrebbe potuto determinare in via autonoma la pena, ma valutare l'accordo tra le parti oppure, in caso di ritenuta incongruità della pena, respingere l'istanza.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha concordato con il ricorrente e chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.La norma di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. introduce un'autonoma disciplina dell'istituto della continuazione quando ne sia chiesta l'applicazione in sede esecutiva in riferimento a reati giudicati con più sentenze di applicazione della pena a richiesta delle parti;
prevede quindi che il condannato ed il pubblico ministero possano chiedere al giudice dell'esecuzione l'unificazione dei reati per effetto della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando abbiano raggiunto un accordo sull'entità della sanzione sostitutiva o della pena, da rideterminare comunque in misura non superiore a complessivi cinque anni di pena detentiva limite previsto dalla legge per i - casi di patteggiamento e deducibile dall'art. 444 cod.proc.pen., comma 1, nel testo modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134 e dall'art. 188 disp. att. cod.proc.pen., a sua volta novellato dalla L. 2 agosto 2004, n. 205 che ha introdotto l'istituto del patteggiamento allargato plurimo-, ovvero a due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 444 cod. proc.pen.. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero il giudice, se lo ritiene ingiustificato, può accogliere egualmente la richiesta.
1.1 L'ordinamento quindi stabilisce per la fase dell'esecuzione un meccanismo pattizio, analogo a quello disciplinato dalla norma di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, caratterizzato dalla determinazione negoziale tra le parti della pena da applicare a titolo di concorso formale o continuazione, implicante l'adesione della 1 parte pubblica e per il giudice le facoltà alternative di recepire l'accordo delle parti, oppure di procedere egualmente alla unificazione dei reati nei termini indicati dall'interessato a fronte di un dissenso del P.M. ritenuto ingiustificato, ovvero, se il dissenso venga considerato giustificato, di respingere la richiesta. Il tema che pone l'impugnazione verte proprio sulle facoltà riconosciute al giudice dell'esecuzione, cui venga rivolta istanza ai sensi dell'art. 188 disp. att. citato.
1.1 Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo evidenziato come per l'applicazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non sia sufficiente allegare e dimostrare la sussistenza del solo presupposto della riconducibilità dei fatti criminosi ad un disegno criminoso unitario secondo la previsione generale dell'art. 671 cod. proc. pen., ma è preteso: a) che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di concorde richiesta dall'interessato e del P.M.; b) che, in assenza del precedente requisito, il disaccordo del P.M. sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione; c) che la pena complessiva stabilita non superi i limiti dell'art. 444 cod. proc. pen.; d) che la stessa riceva il riscontro di congruità da parte dal giudice dell'esecuzione (Cass. sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Imprice, rv. 194423; sez. 1, n. 6208 del 01/12/1995, Talevi, rv. 203658).
1.1.1 Si è quindi sottolineato il rapporto di "complementarietà logica" rintracciabile tra l'istituto previsto dall'art. 188 e la più generale disciplina dell'applicazione della pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen., implicante il vincolo del rispetto, per le parti di limiti sanzionatori invalicabili, stabiliti dal legislatore, e per il giudice del contenuto dell'accordo negoziato tra le parti stesse, da recepire e trasfondere in pronuncia giudiziale, oppure da respingere a fronte della necessità del proscioglimento dell'imputato, oppure della non condivisa qualificazione giuridica del fatto o comparazione tra circostanze, ovvero ancora del giudizio d'incongruità della pena. Non è comunque consentito in sede di cognizione un intervento di modifica in via ufficiosa del patto da parte del giudice, né mediante applicazione di pena diversa da quella concordata, né mediante l'introduzione nel trattamento sanzionatorio applicato in concreto di elementi decisori ulteriori, quali l'unificazione per continuazione con altri reati, estranei alla prospettazione comune delle parti. In altri termini, il giudice cui sia rivolta istanza di patteggiamento nel giudizio di cognizione si trova di fronte a due sole opzioni: ratificare la richiesta, oppure respingerla, senza poter operare di propria iniziativa "una revisione discrezionale della pena proposta e delle "voci" che hanno concorso alla sua quantificazione definitiva" (Cass. sez. 3, n. 110 del 17/01/1994, P.M. in proc. Badaoui, rv. 196957; negli stessi termini: sez. 4, n. 35164 del 19/06/2003, P.G.in proc.Di Dio, rv. 226176; sez. 1, n. 9193 del 03/02/2005, Lamkia, rv. 231215; sez. 3, n. 9888 del 14/01/2009, Perrella, rv. 243097; sez. 4, n. 18669 del 31/01/2013, Pacitto, rv. 255927).
1.1.2 Deve dunque verificarsi se in simmetria di facoltà e conseguenti limitazioni, anche al giudice dell'esecuzione sia consentito accogliere o respingere il patto tra le parti in modo tale da poter negare i presupposti applicativi della continuazione o del concorso formale, ovvero individuare la pena per il reato continuato ai sensi degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. secondo le regole generali e gli ordinari poteri valutativi, 2 propri del giudice dell'esecuzione, travalicando la misura massima di cinque o di due anni di pena, oppure adottando un procedimento di computo ed un risultato finale difformi da quelli indicati concordemente dalle parti. Ebbene, per l'illegalità della decisione in situazioni di autonoma individuazione a parte del giudice dell'esecuzione della pena per il reato continuato si è già espressa in casi analoghi la giurisprudenza di questa sezione con orientamento che, sebbene non unanime, merita di essere condiviso (Cass. sez. 1, n. 12461 del 18/2/2005, Liberti rv. 231261; sez. 1, n. 18794 del 27/03/2013, Dumitru, rv. 256028; sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, Costanzo, rv. 259892).
1.2 Deve verificarsi poi se sia altresì precluso in fase esecutiva un intervento decisorio che, a dispetto delle concordi valutazioni delle parti processuali, respinga la richiesta e neghi l'unificazione tra reati oggetto di distinte sentenze di patteggiamento per insussistenza dell'elemento unificante dell'identità del disegno criminoso.
1.2.1 Invero, un siffatto divieto non è ricavabile dalla formulazione testuale della norma;
ci si deve interrogare se la sua operatività sia desumibile mediante F l'interpretazione logico-sistematica, condotta col raffronto con l'analogo strumento : processuale, valevole per provvedimenti di condanna aventi forma e contenuto diversi dalla sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti, disciplinato dall'art. 671 cod. proc. pen.. La struttura di siffatta disposizione presenta nei vari commi in cui si articola il conferimento al giudice dell'esecuzione di ampi poteri di apprezzamento discrezionali delle fattispecie illecite già giudicate e di riscontro degli elementi qualificanti l'istituto della continuazione, pur delimitati dalla previsione di alcune condizioni insuperabili, poteri e limitazioni che sono assenti nell'art. 188. In particolare, non è dato rinvenirvi: -il vincolo negativo, costituito dalla già disposta esclusione della continuazione nel giudizio di cognizione;
-l'indicazione, tra gli elementi significativi, incidenti sull'applicazione della continuazione, della commissione di più reati "in relazione allo stato di tossicodipendenza"; -il limite quantitativo della pena determinabile in misura non superiore alla somma di quelle inflitte in ciascuna sentenza o ciascun decreto;
-il richiamo alla disposizione del quarto comma dell'art. 81 cod. pen. ossia all'obbligo di determinazione in misura non inferiore al terzo della pena base per il reato di maggiore gravità dell'aumento della quantità di pena per i reati satellite quando commessi da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen., comma 4; -l'applicabilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, -l'adottabilità di ogni altro provvedimento conseguente. Tali rilievi paiono indicare una diversa perimetrazione da parte del legislatore delle facoltà decisorie, conferite al giudice dell'esecuzione, nel caso l'istanza per l'applicazione della continuazione o del concorso formale riguardi reati oggetto di sentenza di patteggiamento. In realtà, la conclusione reca in sé inevitabilmente il germe del contrasto con i precetti costituzionali, dal momento che vincola il giudice a recepire in via automatica l'accordo negoziato tra le parti sol perché assolve ai requisiti pretesi espressamente dall'art. 188 citato, e gli nega il potere, da esercitarsi in via autonoma e 3 discrezionale, seppur condizionato dall'onere di giustificazione, di riscontro del principale presupposto sostanziale dell'istituto, ossia dell'identità del disegno criminoso a monte delle plurime violazioni per le quali la pena è stata patteggiata in distinti procedimenti. Siffatta interpretazione, proposta da alcune posizioni dottrinali, non può essere avallata, dal momento che porrebbe l'autorità giudiziaria in una posizione di subordinazione alle indicazioni, ancorchè convergenti, delle parti in una situazione di palese contrasto con il disposto dell'art. 101 Cost., che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge e condurrebbe a risultati configgenti anche con il potere di valutare la congruità della pena in modo da garantirne la funzione rieducativa, prescritta dall'art. 27 Cost., comma 3; inoltre, comporterebbe altresì effetti irragionevoli e distonici con i principi generali dell'ordinamento processuale, dal momento che vincolerebbe all'accoglimento di un patto solo perché frutto dell'incontro della volontà delle parti anche in casi in cui sia palesemente insussistente la condizione che la legge pretende per l'applicazione della continuazione, sia in sede di cognizione, che in quella esecutiva.
1.2.2 Di tale disarmonia si è avveduta anche la Corte Costituzionale la quale con l'ordinanza nr. 37 del 5/2/1996 ha dichiarato manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;
richiamando quanto già argomentato con la precedente sentenza nr. 313 del 1990 che aveva escluso un intervento giudiziale di tipo "notarile" a fronte della richiesta di patteggiamento avanzata dalle parti, ha dunque affermato che, anche in caso l'istanza per l'unificazione di reati a titolo di continuazione o concorso formale riguardi illeciti giudicati con separate sentenze di patteggiamento, al giudice dell'esecuzione spetta "non soltanto il potere-dovere di verificare in concreto la sussistenza di tutti i presupposti cui l'ordinamento subordina l'applicazione della disciplina del reato continuato, fra i quali anche, attesi i limiti inerenti alla fase, la mancanza della condizione ostativa espressa dall'art. 671, comma 1, cod. proc.pen., ma anche quello di valutare la congruità della pena indicata dalle parti ai fini di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione".
1.2.3 Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto: anche quando le parti raggiungano un accordo per l'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra reati sui quali siano state pronunciate distinte sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione conserva il potere di apprezzamento dei requisiti pretesi dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. ed in generale dall'art. 81 cpv. cod. pen., inclusa dunque la ricorrenza dell'identità del disegno criminoso preesistente la commissione delle singole violazioni;
pertanto, la carenza di tale presupposto giustifica rigetto della domanda, ancorchè frutto dell'incontro delle volontà delle parti.
2. Tutto ciò premesso, nel caso di specie il NC aveva chiesto applicarsi la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili di patteggiamento, dopo avere concordato col P.M. la misura della pena, rientrante nei limiti previsti dall'art. 188 sopra citato. Per contro, il Tribunale ha ritenuto di dover respingere l'istanza, negando i presupposti applicativi della continuazione, senza peraltro considerarla in riferimento allo speciale procedimento ed ai requisiti pretesi dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.: 4 altri termini, per quanto deducibile dal provvedimento in verifica, la domanda del NC è ✓ stata trattata e decisa con i poteri cognitivi ordinari, conferiti al giudice dell'esecuzione dall'art. 671 cod. proc. pen. e non in base al diverso parametro normativo, indicato dalle parti. Da ciò è disceso anche un vizio motivazionale, nel senso che il provvedimento, sebbene analitico rispetto ai dati fattuali disponibili, nel respingere il patto raggiunto dalle parti presenta un vizio giustificativo laddove non ha considerato che alcuni reati, pur nella loro eterogeneità, erano stati già unificati tra loro per continuazione e non ha conclusion spiegato le ragioni per cui le medesime non dovessero essere applicate anche per l'ulteriore violazione non doverse, sotto Tale profilo, ratificarsi l'accordo delle parti. Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame, che dovrà essere condotto alla stregua dei criteri e del parametro normativo sopra enunciati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Marsala. буття Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015. Il Consigliere estensore Presidente Monica Boni DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 OTT 2015 CANCELLIERE Pietro Dimen 15