Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione, il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che prevede il limite massimo di due anni di pena detentiva e la necessità dell'accordo delle parti, opera solo nel caso in cui i reati siano stati tutti oggetto di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ma non opera nel caso in cui il ricorso per il riconoscimento della continuazione riguardi reati in parte oggetto di sentenza di patteggiamento, in parte oggetto di pronuncia ordinaria di condanna.
Commentario • 1
- 1. Continuazione con rito ordinario o abbreviato e sentenze di patteggiamentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2023
2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il ricorso suesposto era dichiarato inammissibile. In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, osservando, dopo avere fatto presente come fossero irrilevanti i passaggi intermedi della determinazione della pena, atteso che, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2007, n. 7374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7374 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/02/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 522
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 033006/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG ZI N. IL 04/03/1961;
avverso ORDINANZA del 09/05/2006 TRIB. SEZ. DIST. di VIAREGGIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Galati il quale ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
Rilevato che con ordinanza del 9.5.2006 il tribunale di Lucca - sez. distaccata di Viareggio, in funzione di giudice dell'esecuzione:
a) dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di continuazione fra i reati di furto di cui alle sentenze 1.9.97 n. 641 (d'ora in poi A) e 30.8.97 n. 640 (B) del pretore di Viareggio, in quanto, trattandosi di due patteggiamenti, era propedeutico chiedere il parere del P.M.;
b) rigettava le analoghe istanze per quel che riguardava i reati di furto di cui alle sentenze 9.3.1993, n. 113 (C) del pretore di Viareggio, 25.9.1996 n. 889 (D), 1.3.1996 n. 230 (E) sempre del pretore di Viareggio;
12.5.1993 n. 114 (F) del tribunale collegiale di Lucca, e 19.5.1991, n. 139 (G) del Gip di Lucca, in quanto non si ravvisava l'unicità del disegno criminoso, quanto piuttosto una personale proclività al compimento di reati contro il patrimonio. Che avverso l'ordinanza l'AL ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), sostenendo che, avendo la Corte Suprema già
pronunciato con sentenza 547/06, era preclusa al giudice di merito la pronuncia d'inammissibilità. Si doleva poi il ricorrente che l'impugnato provvedimento si ponesse in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte in punto continuazione, e anche di una poco approfondita indagine sul corpo degli atti processuali;
in poche parole, il giudice dell'esecuzione aveva omesso di accertare se sussisteva o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni, omettendo in particolare di prendere in considerazione il fatto che, all'epoca, l'AL era tossicodipendente con necessità di procurarsi illecitamente i mezzi economici necessari all'acquisto della droga.
Premesso che secondo l'indirizzo di questa Corte (Cass. 1^, 2.5 - 6 - 6 - 1997, n. 3126 - ric. Girau) il disposto dell'art. 188 disp. att. c.p.p. non opera nel caso in cui il ricorso per la continuazione riguarda reati in parte oggetto di sentenza di patteggiamento, in parte oggetto di ordinaria pronuncia di condanna, ma opera solo nel caso in cui tutti i reati siano oggetto di patteggiamento;
considerato che la disposizione relativa alla valutazione dell'incidenza sulla disciplina del reato continuato dello stato di tossicodipendenza (introdotto dalla L. n. 49 del 2006, nell'art. 671 c.p.p.) va intesa nel senso che il giudice non può omettere di valutarla se essa sia allegata o emerga dagli atti;
che, anche sotto diversi altri profili (si veda ad es., la parte in cui si esclude che il tempo di cinque mesi trascorso costituisca indizio negativo per ritenere sussistente la continuazione, senza però specificare il perché si veda anzi l'indicazione temporale che viene per tre volte erroneamente indicata in dieci anni - 1993 e 2003 - il che fa presumere che a questo lasso temporale abbia poi concretamente fatto mente locale il giudice dell'esecuzione per negare la continuazione) l'ordinanza appare meramente assertiva;
che quindi è fondata la doglianza del ricorrente.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al tribunale di Lucca - sez. distaccata di Viareggio.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007