Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2011, n. 7086
CASS
Sentenza 19 gennaio 2011

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Renato Luigi Calabrese, il 19 gennaio 2011. Il ricorso è stato presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, il quale contestava la riqualificazione del reato di furto aggravato in tentato furto aggravato, sostenendo che la condotta dell'imputato dovesse essere considerata come furto consumato. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la corretta qualificazione del reato e il momento consumativo del furto, in particolare se il superamento della barriera delle casse di un supermercato costituisse un elemento sufficiente per configurare il furto come consumato.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il furto si considera consumato nel momento in cui l'agente supera la barriera delle casse con merce sottratta, indipendentemente dal controllo del personale di sorveglianza. La Corte ha argomentato che l'impossessamento della merce si realizza anche prima del superamento della cassa, quando l'agente nasconde la merce, dimostrando la volontà di non pagare. Pertanto, ha riqualificato il fatto come furto consumato aggravato, annullando la sentenza impugnata e rinviando per la rideterminazione della pena.

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Massime1

Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.

Commentari4

  • 1Brevi note sul momento consumativo del furto in supermercato
    Maria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Furto al supermercato: alcuni orientamenti della Cassazione
    Mariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/

    Il reato di furto, previsto dall'art. 624 c.p., si configura qualora chiunque s'impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 154 a 516 euro. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625 Una particolare ipotesi di furto, notoriamente interessante e rilevante per la giurisprudenza in ordine all'individuazione del momento consumativo, si verifica nel caso in cui un soggetto sottragga della merce dagli scaffali di un supermercato, occultandola su di sè, superi la barriera …

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  • 3Sul momento consumativo del furto e della rapina impropria in
    Natalia Jurisch · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza che può leggersi in allegato affronta il seguente caso: un uomo sottrae della merce dagli scaffali di un supermercato, occultandola su di sé; supera la barriera delle casse, senza pagare il prezzo, e viene quindi fermato dagli addetti alla sorveglianza del punto vendita, che intervengono non appena suona l'allarme del sistema antitaccheggio. Il fatto è qualificabile come furto consumato o solo tentato? E, nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui l'uomo, suonato l'allarme, usi minaccia o violenza per assicurarsi il possesso della merce, ovvero l'impunità, la rapina impropria configurabile è tentata o consumata? 2. Quanto al furto, la questione è notoriamente …

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  • 4Supermercato, furto, monitoraggio, intervento difensivo immediato, tentativoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2011, n. 7086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7086
Data del deposito : 19 gennaio 2011

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