Sentenza 19 gennaio 2011
Massime • 1
Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.
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Il reato di furto, previsto dall'art. 624 c.p., si configura qualora chiunque s'impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 154 a 516 euro. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625 Una particolare ipotesi di furto, notoriamente interessante e rilevante per la giurisprudenza in ordine all'individuazione del momento consumativo, si verifica nel caso in cui un soggetto sottragga della merce dagli scaffali di un supermercato, occultandola su di sè, superi la barriera …
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1. La sentenza che può leggersi in allegato affronta il seguente caso: un uomo sottrae della merce dagli scaffali di un supermercato, occultandola su di sé; supera la barriera delle casse, senza pagare il prezzo, e viene quindi fermato dagli addetti alla sorveglianza del punto vendita, che intervengono non appena suona l'allarme del sistema antitaccheggio. Il fatto è qualificabile come furto consumato o solo tentato? E, nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui l'uomo, suonato l'allarme, usi minaccia o violenza per assicurarsi il possesso della merce, ovvero l'impunità, la rapina impropria configurabile è tentata o consumata? 2. Quanto al furto, la questione è notoriamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2011, n. 7086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7086 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 19/01/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 150
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 18053/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
1) RI RO, N. IL 04/05/1971;
avverso la sentenza n. 4674/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 19/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG, in persona del sost. Proc. Gen. Dott. Izzo G., che ha chiesto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
La CdA di Torino, in parziale modifica della sentenza di rimo grado, ha riqualificato in tentato furto aggravato il delitto di furto aggravato ascritto a MA LE ed, esclusa l'aggravante della destrezza, ha rideterminato in meglio il trattamento sanzionatorio.
Ricorre per Cassazione il competente PG, deducendo violazione di legge, atteso che la condotta dell'imputato andava correttamente qualificata come furto consumato, atteso che lo stesso fu bloccato dopo la linea delle casse del supermercato e trovato in possesso di merce sottratta dagli scaffali.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ha ritenuto questa sezione (ASN 200823020-240493) che costituisce furto consumato, e non tentato, quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.
Invero, il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisarle all'atto dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma - a ben vedere - anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella borsa, in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare (ASN 200407235-RV 227347).
Invero, oltre alla amotio, la condotta sopra illustrata determina l'impossessamento della res (non importa se per lungo tempo o per pochi secondi) e, dunque, integra, in presenza del relativo elemento psicologico, gli elementi costitutivi del delitto di furto. Il superamento delle "linee di cassa" non rappresenta, - come, non senza polemica, si è sostenuto - una sorta di profanazione di un inesistente limes sacrale, ma semplicemente rende manifesta la volontà dell'agente di non pagare le cose che, operando nel sistema c.d. a self service, ha prelevato dagli scaffali.
Detto superamento, insomma, opera più sul piano della prova, che su quello della integrazione degli elementi tipici.
Conclusivamente: il fatto va riqualificato come furto consumato aggravato, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatolo, con rinvio ad altra sezione della CdA di Torino per la concreta rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto come furto consumato, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011