Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale cui il Giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, disponga che il P.M. proceda ad un supplemento di indagine nelle forme, alternativamente menzionate, di una nuova consulenza tecnica o di una perizia da assumersi in incidente probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2010, n. 38704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38704 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 28/09/2010
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1153
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 30956/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMP PRESSO TRIBUNALE DI TREVISO;
nei confronti di:
1) OL SC, N. IL 16/06/1968;
2) LI IO;
avverso l'ordinanza n. 7170/2009 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del 06/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG per la inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ricorre avverso il provvedimento con il quale il GIP presso lo stesso tribunale - nell'ambito di procedimento avente ad oggetto richiesta di archiviazione relativa ad indagini riguardanti LA AN indagato per il reato di cui all'art. 590 c.p. - dopo aver manifestato dubbi circa la consulenza medico legale a cui il pubblico ministero si era richiamato nel motivare la richiesta di archiviazione, ha disposto testualmente che "il pubblico ministero proceda a una nuova consulenza o perizia nelle forme dell'incidente probatorio, volta ad accertare se nel caso di specie siano ravvisabili profili di colpa in capo all'indagato. Fissa per l'espletamento dell'incombente il termine di giorni 120". Deduce il ricorrente l'abnormità di tale provvedimento nella parte in cui il giudice ha indicato al PM le modalità esecutive dell'indagine attraverso cui dirimere le perplessità legittimamente sollevate dalla persona offesa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, così sostituendosi all'organo inquirente ed assumendo decisioni che competono a quest'ultimo.
Il ricorso non è fondato.
Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, un provvedimento è abnorme allorché, per la singolarità dei suoi contenuti, si ponga del tutto al di fuori dell'ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., unico strumento capace di rimuoverne gli effetti. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. S.U. n. 17/98). Tanto premesso, osserva la Corte che la situazione di abnormità non si è verificata nel caso di specie, atteso che a norma dell'art. 409 c.p.p. il GIP, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, può disporre un supplemento di indagini, "indicando" quelle che ritenga necessarie e fissando un termine per il compimento.
Nella specie, il provvedimento impugnato è rimasto entro questi limiti. Il giudice infatti, dopo aver rilevato che la consulenza in atti non era esente da vizi logici (vizi dettagliatamente precisati nell'ordinanza) ha ritenuto necessario un supplemento di indagine al riguardo, supplemento che, data la natura della questione di cui si discuteva (regolarità del controllo del distacco della placenta e della cavità uterina successivamente ad un parto) richiedeva necessariamente l'intervento di uno specialista nelle forme, alternativamente menzionate, di una nuova consulenza o di perizia da assumersi con incidente probatorio.
L'ordinanza in questione rientra dunque nei limiti dei poteri che il codice assegna al Gip e il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010