Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2019, n. 3281
CASS
Sentenza 12 novembre 2019

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In tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, è tenuto a rinnovare la valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con necessaria riduzione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena irrogata in misura superiore al minimo ma distante dal medio edittale, reputandola congrua anche in relazione alla nuova cornice edittale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2019, n. 3281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3281
    Data del deposito : 12 novembre 2019

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