Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2014, n. 52981
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Sentenza 18 novembre 2014

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Il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio dettato dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve procedere alla rideterminazione della pena in favore del condannato a norma degli artt. 132 e 133 cod. pen., attenendosi al rispetto sia dei limiti edittali previsti dalla originaria formulazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla tipologia di condotta e di sostanza stupefacente oggetto di contestazione, sia delle valutazioni già effettuate in sentenza dal giudice della cognizione con riferimento alla sussistenza del fatto e al significato allo stesso attribuibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2014, n. 52981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52981
    Data del deposito : 18 novembre 2014

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