Sentenza 18 luglio 2001
Massime • 1
Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità eseguita secondo la legge 22 ottobre 1971, n. 865, allorché l'attore lamenti che l'indennità offerta non corrisponde al valore intrinseco del bene espropriato (non tenendo conto dell'esistenza di una costruzione sul terreno), la domanda rientra nella competenza della corte di appello, in unico grado, ai sensi dell'art. 19 della stessa legge, trattandosi di pretesa fondata sulla legittima attività della pubblica amministrazione espropriante, e non già di pretesa risarcitoria, fondata su una condotta illecita della stessa, che è disciplinata dalle ordinarie regole sulla competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9755 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. GI LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
SI GI, SI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MAGNA GRECIA 30/A, presso l'avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato ENRICO PARACCIANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO FABIANI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso. - resistente -
avverso la sentenza n. 154/00 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 20/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/03/2001 dal Consigliere Dott. GI LOSAVIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO, con le quali si chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso e dichiarare la competenza della Corte d'Appello di Ancona con le conseguenze di legge.
Il Collegio, premesso che la Corte d'appello di Ancona con sentenza 20 maggio 2000 ha declinato la competenza a decidere sulla domanda proposta da GI SI, proprietario del bene espropriato e da PE SI, titolare di un asserito diritto di godimento esercitato sullo stesso bene, nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto - espropriante -, sull'asserito fondamento dell'art. 19 legge 865/1971, avendo giudicato che essi non avessero contestato la misura della indennità offerta, ma avessero proposto "esclusivamente una domanda di risarcimento del danno", rispetto alla quale doveva valere la regola della ordinaria competenza;
che tale sentenza è stata impugnata con istanza di regolamento di competenza da GI SI e PE SI i quali hanno prospettato la loro pretesa come opposizione alla stima della indennità di espropriazione offerta dal Comune espropriante in importo non comprensivo del valore intrinseco al bene espropriato e costituito dalla insistenza sul terreno di "una costruzione di tipo fortificato destinata a deposito di polveri da sparo per cartucce da caccia" utilizzata dal proprietario GI SI nell'esercizio di una attività di impresa artigianale (perciò venuta a cessare) e dal padre di lui PE SI, come deposito di polvere da sparo, strumentale alla propria attività commerciale di "armiere";
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della istanza sul ritenuto presupposto che gli attori hanno fondato la loro pretesa non già su una asserita condotta illecita del Comune di San Benedetto del Tronto - da illegittima occupazione -, ma sulla inadeguatezza delle indennità offerta, non comprensiva dei "valori" perduti, relativi allo utilizzo economico della "casamatta" insistente sul terreno espropriato, essendo dunque una tale pretesa conforme al modello di cui all'art. 19 legge 865/1971;
che nella memoria presentata a norma dell'art. 375, ultimo comma, c.p.c. il resistente Comune di San Benedetto del Tronto ha eccepito la tardività del ricorso, perché notificato oltre il trentesimo giorno dalla ricevuta comunicazione del dispositivo della sentenza impugnata;
e ha concluso - nel merito - per il rigetto della istanza;
ritenuto che la eccezione preliminare del Comune resistente non trova riscontro negli atti del procedimento, dal cui esame risulta che il dispositivo della sentenza impugnata fu comunicato al procuratore costituito nel giudizio di merito per gli attori il 29 maggio 2000 e dunque tempestiva è l'istanza di regolamento notificata il 27 giugno 2000 - entro il prescritto termine di trenta giorni -;
che l'istanza di regolamento è nel merito fondata;
che, infatti, gli attori hanno inteso far valere i loro pretesi diritti fondati sulla legittima attività della pubblica amministrazione espropriante, avendo in particolare il proprietario GI SI contestato la misura della indennità offerta, non adeguata alla natura effettiva del bene espropriato (e dunque al suo valore), sul quale insisteva un opificio - la polveriera - oggetto di una attività di impresa artigianale che, se rispondente a una legittima utilizzazione del bene (conforme cioè alla destinazione d'uso secondo lo strumento urbanistico: art. 16, comma 8, legge 865/1971), deve necessariamente essere considerata (Cass. Sez. Un. 8
giugno 1998, n. 5609) ai fini della determinazione del valore di mercato del bene (art. 39 legge 2359/1865);
che, quanto alla distinta pretesa di PE SI che si dice titolare di un diritto di godimento (di imprecisata natura) sullo stesso bene come casamatta - polveriera, essa pone un tema di legittimazione attiva, risolvibile a norma dell'art. 27, comma 3, legge 2359/1865 (Cass. sez. un. 8 giugno 1998, n. 5609);
che dunque deve affermarsi la competenza dell'adita Corte d'appello di Ancona rispetto a domande che per certo si pongono nell'ambito di previsione dell'art. 19 legge 865/1991;
che il Comune di San benedetto del Tronto - resistente al ricorso e soccombente - deve essere condannato al rimborso delle spese di questo giudizio a favore dei ricorrenti;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza della Corte d'appello di Ancona, cassa la sentenza impugnata e condanna il Comune di San Benedetto del Tronto al rimborso della spese di questo giudizio, a favore dei ricorrenti, liquidate in complessive lire 6.320.000 delle quali lire 6 milioni per onorari di avvocato. Roma, 7 marzo 2001.
Depositato in cancelleria il 18 luglio 2001