Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10894
CASS
Sentenza 7 agosto 2001

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Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, giacché, a norma dell'art. 45 del regio decreto n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 del citato regio decreto, a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Ente Nazionale per le Strade, per il quale è previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2, quarto comma, D.Lgs. n. 143 del 1994).

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la retrocessione parziale si distingue dalla retrocessione totale, non solo perché nella prima l'opera pubblica programmata in base alla dichiarazione di pubblica utilità ha trovato esecuzione mediante l'impiego di beni espropriati per quello scopo, sebbene parte o taluni di essi non siano stati materialmente impegnati, ma anche perché, rispetto ai beni non ancora utilizzati e che l'espropriato avrebbe interesse a riacquistare, tuttora può esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell'opera realizzata, sicché tali beni possono essere restituiti solo se la P.A. abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell'opera nel suo complesso. Ove, tuttavia, i beni non ancora utilizzati siano investiti da una successiva diversa dichiarazione di pubblica utilità ed in funzione di questa siano espropriati, per la parte in cui ne viene programmata una utilizzazione diversa da quella di essere impiegati in funzione dell'opera già realizzata vengono meno sia la possibilità di considerarne l'utilità in funzione della prima opera sia la necessità della dichiarazione dell'autorità; ne consegue che, rispetto a tali beni residui, è applicabile il meccanismo di tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla retrocessione, secondo lo schema della retrocessione totale, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario. (Nella specie, la Corte d'appello, in un caso nel quale l'opera programmata con la prima dichiarazione di pubblica utilità consisteva nell'allargamento della sede stradale e nella costruzione di un'area di servizio, accertata l'esecuzione della prima parte dell'opera e l'impossibilità della realizzazione della seconda parte a causa del fatto che l'area non utilizzata per la stazione di servizio aveva ricevuto una diversa destinazione nell'ambito di un nuovo procedimento d'espropriazione, aveva ritenuto che il diritto alla retrocessione dell'area residua fosse sorto come effetto diretto della nuova destinazione impressa all'area, escludendo che vi fosse spazio di esplicazione per il potere della p.a. di stabilire se l'area residua servisse alla parte dell'opera già realizzata; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito, dichiarando, in una situazione anteriore al sistema di riparto di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e all'art. 7 della legge n. 205 del 2000, la giurisdizione del giudice ordinario).

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  • 1Appello, eccezioni, eredità, accettazione, beneficio d'inventario, rilevabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 giugno 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10894
Data del deposito : 7 agosto 2001

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