Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
In tema di coassicurazione, qualora il contratto contenga la clausola di delega, non è necessario che la società delegataria dichiari di agire per conto delle società deleganti affinché si producano in loro favore gli effetti interruttivi della prescrizione connessi alla richiesta di pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti, costituendo tali effetti conseguenza naturale della clausola.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6812 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PA VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO CRISTINI, difeso dall'avvocato RODOLFO MELONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TORO ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B MARTINI 6, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI DE PALMA, difesa dall'avvocato RICCARDO ROSSOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CAM ASSICURAZIONI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, PHOENIX SOLEIL ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 190/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione 3^ Civile, emessa il 06/02/98 e depositata il 18/02/98 (R.G. 529/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Rodolfo MELONI;
udito l'Avvocato Luigi Ranucci (per delega Avv. R. ROSSOTTO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZI AO proponeva opposizione avverso il decreto in data 7.4.1992, con il quale il presidente del tribunale di Torino gli aveva ingiunto di pagare alle società RO e IT lire 3.900.000 ciascuna ed alle società CAM e Phoenix lire 2.600.000 ciascuna a titolo di quota delle rate di premio assicurativo scadute il 2.5 ed il 2.11.1990.
A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) il giudice adito era incompetente per valore e per territorio;
2) il diritto al pagamento delle rate del premio si era prescritto;
3) il contratto di assicurazione si era risolto ai sensi dell'art. 1901, comma 3, c.c.. Le società assicuratrici resistevano all'opposizione, che il tribunale dichiarava inammissibile.
Su gravame dello ZI la corte di appello di Torino, con sentenza resa il 6.2.1998, rigettava l'opposizione, dichiarando estinto il rapporto assicurativo a far data dal 3.11.1990. La Corte ha ritenuto che il tribunale adito fosse competente per valore, avuto riguardo all'ammontare delle rate pretese, e per territorio, tenuto conto del luogo di pagamento del premio (Torino, sede della società RO), e che non si fosse perfezionata la fattispecie prescrittiva dedotta, considerato che il termine aveva subito interruzione per effetto delle richieste di pagamento della RO.
Ma proposto ricorso per cassazione lo ZI, affidandone l'accoglimento a quattro motivi, illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso la società RO;
le altre assicuratrici non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La memoria è stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c. ed è inammissibile (Cass. 26.7.1997, n. 6996).
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte di merito abbia rigettato il motivo di gravame relativo all'eccezione di incompetenza per valore.
Dal contratto di coassicurazione correttamente ravvisato nella specie - sostiene - nasce una pluralità di rapporti che fanno capo ai singoli assicuratori e conservano la reciproca autonomia anche quando sia stipulata clausola di delega.
Conseguentemente - prosegue ove i coassicuratori propongano domanda di pagamento del premio, si viene a creare una situazione di pluralità di domande connesse per il titolo e non già di domande per l'adempimento "pro quota" di una unica obbligazione;
situazione alla quale non risulta applicabile il disposto dell'art. 11 c.p.c. ed ai fini della competenza il valore va stabilito separatamente ed autonomamente per ciascuna domanda.
2.2 Il motivo non può essere accolto.
2.3 La norma contenuta nell'art. 11 c.p.c., secondo cui, se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione, costituisce eccezione alla regola in tema di cumulo soggettivo desumibile dal combinato disposto degli artt. 10 e 103 c.p.c., in base alla quale ai fini della competenza per valore non si sommano le singole domande proposte da un solo attore nei confronti di più convenuti (litisconsorzio facoltativo passivo) o da più attori nei confronti di un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo).
La norma presuppone sul piano sostanziale che si tratti di un unico rapporto obbligatorio, frazionato tra più obbligati o verso più creditori, e sul piano processuale che l'adempimento per quote sia chiesto in giudizio "ab origine" e, cioè, con un'unica domanda. Esula, pertanto, dall'ambito di applicazione della norma l'ipotesi in cui tra i creditori ed il debitore sussistano autonome e distinte ragioni obbligatorie, se pure dipendenti da identico titolo, dovendosi in tale ipotesi considerare separatamente le domande ai fini della competenza per valore (Cass. 24.8.1998, n. 8397, Cass. 18.9.1993, n. 9596; Cass. 12.10.1993 n. 10062).
Ora, nel caso qui ricorrente di coassicurazione e, cioè, di garanzia assunta da più assicuratori per quote determinate, si ha l'esistenza di più e separati rapporti assicurativi con la configurazione in capo a ciascuno degli assicuratori del diritto di esercitare l'azione per il pagamento della propria quota del premio, senza che rilevi in contrario la stipulazione di clausola di delega, svolgendo la medesima efficacia extraprocessuale (Cass. 14.6.1982, n. 3613; Cass. 11.6.1990, n. 5673), per cui tanto se la domanda sia proposta separatamente da ciascun coassicuratore quanto se lo sia unitamente da tutti la competenza si determina dalla singola quota e non dall'intero premio.
Dai principi sopra esposti si è discostata la sentenza impugnata allorquando ha determinato il valore della causa dall'intero premio invece che dalle singole quote di esso, ritenendo conseguentemente la competenza del tribunale in luogo di quella del pretore.
Tuttavia, essendo stato nel frattempo soppresso l'ufficio del pretore, l'ingiunzione a questo punto non potrebbe che essere emessa dal giudice (il tribunale), di cui si postula l'incompetenza, così come innanzi allo stesso giudice si dovrebbe svolgere il giudizio di opposizione, ed in questa situazione - per il principio di economia processuale - risulta impossibile una diversa statuizione sulla competenza.
3.1. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., sostenendo che la corte di merito avrebbe dovuto accogliere invece che rigettare il motivo di gravame concernente la competenza per territorio, considerato che 1) la polizza è stata emessa a Torino, ma il contratto è stato stipulato ad Arezzo, sicché il "forum. contractus" si identifica con questa ultima città; 2) la clausola, con la quale la RO è stata incaricata dell'esazione dei premi, non è stata sottoscritta dalle altre società assicuratrici ed è priva di effetti nei loro confronti, con la conseguenza che la competenza territoriale è o del giudice del luogo, in cui è stato stipulato il contratto, o di quello della sede delle singole assicurazioni.
3.2. Il motivo non è fondato.
3.3. Affermando che "il tribunale di Torino era competente quanto meno perché a Torino, sede della RO, avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento del premio da parte dello ZI", la sentenza impugnata ha fatto chiaramente riferimento alla clausola di delega, che conferiva alla RO il potere di esigere l'intero premio, e la legittimazione ad eccepire l'eventuale mancanza di sottoscrizione della clausola sicuramente idonea a radicare la competenza a Torino non spetta all'assicurato, bensì alle singole società deleganti, le quali si sono avvalse della clausola.
4.1. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1901 c.c., 112 c.p.c., lamenta che la corte di merito abbia confermato il decreto ingiuntivo, nonostante che abbia dichiarato risolto il contratto, e non abbia considerato che la domanda di pagamento proposta con l'istanza per ingiunzione è stata limitata in corso di causa a lire 6.500.000.
4.2. Neppure questo motivo è fondato.
4.3. Per quanto concerne la risoluzione è sufficiente considerare che la relativa pronuncia non ha alcuna incidenza sul pagamento del premio, che, come affermato dalla sentenza impugnata, si riferisce a periodo diverso ed avrebbe dovuto essere pagato in due rate semestrali scadenti il 2.5 ed 2.11.1990.
Per quanto attiene alla riduzione della domanda, nel confermare che essa può anche provenire dal difensore, ancorché privo di mandato "ad hoc", rientrando nei poteri conferiti con la procura (Cass. 7.3.1998, n. 2572), va rilevato che - così come risulta dagli atti che è possibile esaminare direttamente, essendo stato denunciato "error in procedendo" - in sede di precisazione delle conclusioni il difensore delle società assicuratrici ha chiesto "la conferma del decreto ingiuntivo" e che l'avere chiesto in grado di appello, in linea subordinata, la condanna al pagamento di una sola semestralità del premio (lire 6.500.000), dopo avere chiesto, in linea principale, il rigetto del gravame, non implica riduzione della domanda, ancorché la sentenza di primo grado fosse di inammissibilità.
5.1. Con il quarto motivo il ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1911 e 2952 c.c., sostiene che la corte di merito ha erroneamente riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di pagamento proveniente dalla RO, oltre che nei confronti della stessa, nei confronti delle società assicuratrici, non avendo la RO indicato di agire anche nell'interesse delle dette società e non avendo le stesse sottoscritto la clausola di delega.
5.2. Il motivo è infondato.
5.3. Qualora il contratto di assicurazione contenga la clausola di delega, non è necessario che la società delegataria dichiari di agire per conto delle società deleganti affinché si producano in loro favore gli effetti interruttivi della prescrizione connessi alla richiesta di pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti, costituendo tali effetti conseguenza naturale della clausola. Quanto, poi, alla sottoscrizione della clausola di delega va rilevato che, a prescindere dalla legittimazione ad eccepirne la mancanza, i giudici di merito non hanno compiuto accertamento al riguardo perché non richiesti ed i limiti del presente giudizio sono di ostacolo all'accertamento non compiuto.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
7. Le spese vanno compensate, concorrendo giusti motivi;
occorre in proposito rilevare che, se è vero che il controricorso è inammissibile in quanto dalla sua epigrafe risulta che la procura è stata rilasciata in calce al ricorso per cassazione e ciò non è sufficiente a dimostrare che è anteriore alla notifica del controricorso (Cass. 27.1.1998, n. 788), è ancor vero che la intimata RO ha svolto attività difensiva all'udienza sulla base di quella procura idonea allo scopo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002