Sentenza 13 giugno 2006
Massime • 1
Non costituisce atto abnorme l'ordinanza del Tribunale che dichiari la nullità del decreto di citazione e restituisca gli atti al P.M. ritenendo, per errore di fatto, che questi abbia violato il dovere di assumere l'interrogatorio degli indagati che ne avevano fatta espressa richiesta, dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis cod.proc.pen. (In motivazione la Corte ha osservato che si tratta di provvedimento nel caso di specie illegittimo per errore sul presupposto di fatto e in quanto tale impugnabile con la sentenza ai sensi dell'art.586 cod.proc.pen., ma non al di fuori del sistema, essendo viceversa astrattamente previsto dall'art. 552 comma secondo cod. proc. pen.).
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- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
- 2. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2006, n. 30369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30369 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 13/06/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 934
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 40631/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. DI BARI;
nei confronti di:
1) NA RI, N. IL 13/09/1975;
2) NA FR, N. IL 20/09/1946;
avverso ORDINANZA del 04/07/2005 Trib. Bari SEZ. DIST. di RUTIGLIANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GERACI V., di annullamento s.r. e, in subordine, di rimessione alle Sezioni Unite.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il P.M. presso il Tribunale di Bari propone ricorso per "violazione artt. 415 bis c.p.p., 177, 552 c.p.p. - abnormità processuale" avverso ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale, sezione di Rutigliano, in proc.to
contro
NA VE ed altro. L'ordinanza ha dichiarato la nullità del decreto di citazione, e disposto la restituzione degli atti al P.M..
Il Tribunale motiva che, avendo gl'indagati richiesto tempestivamente di essere sottoposti ad interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p., non sono stati invitati a renderlo. Il ricorso precisa che in effetti erano stati invitati a farlo avanti ad organo delegato di P.G.. In memoria difensiva si replica che gl'indagati volevano rendere interrogatorio, non avanti alla P.G., ma allo stesso P.M.; e non è sufficiente per l'adempimento che nella specie l'atto li invitasse a recarsi entro il 25 giorno a renderlo ai Carabinieri di Casamassima. In questa sede il P.G., previa analisi della giurisprudenza di questa Corte (S.U. 10.12.97, Quarantelli, Sez. 6^ 30.9.93, Russo ed altre a sostegno dell'abnormità del provvedimento assunto fuori degli obiettivi presupposti di fatto che lo legittimano, in quanto significa arbitraria la restituzione degli atti al P.M. e, per contro, Sez. 5^, 30.3.01 n. 1948 e 17.4.01, P.M. Lombardo, nonché Sez. 2^, 17.10.96, P.M. Tibollo, che escludono che l'inesistenza dei presupposti di fatto sia per se stessa idonea a significare oltre l'erroneità, l'abnormità del provvedimento), chiede l'annullamento senza rinvio, suggerendo in via subordinata la trasmissione degli atti alle S.U..
2 - Il provvedimento oggetto del ricorso, non impugnabile, non è abnorme.
Il cardine del sistema delle impugnazioni è nella regola di tassatività dettata dall'art. 568 c.p.p., comma 1. La regola si riferisce ovviamente ai provvedimenti rispondenti a modelli tipici, cioè disciplinati, come tali muniti di funzione riconoscibile. In questa luce il codice, oltre alla sentenza ed ai provvedimenti sulla libertà personale (giusto l'art. 111 Cost.), ed altri ablativi di diritti sostanziali (misure reali), prevede l'impugnazione a seconda dei casi. In particolare non prevede l'impugnazione autonoma delle ordinanze dibattimentali, ma ne autorizza quella differita, congiuntamente alla sentenza (art. 586 c.p.p.). In sintesi, non dispone rimedio espresso per i provvedimenti atipici, ovvero non disciplinati, che determinino la sorte del procedimento e perciò non sono impugnabili in una con la sentenza.
In questa luce il diritto vivente, per il principio di non contraddizione, ha inteso la ratio della regola di tassatività dell'impugnazione, di cui all'art. 568 c.p.p., anche sotto il profilo inverso. Il provvedimento del giudice non disciplinato da nessuna norma (atipico) che, come tale, non sia propedeutico allo sbocco obbligato del procedimento ed in particolare, dopo l'esercizio dell'azione penale, alla sentenza, si intende soggetto a ricorso in quanto affetto da abnormità, e può esserne richiesto annullamento al giudice di legittimità.
Ma, proprio perciò, la categoria dell'abnormità non si fonda sull'inosservanza di norma, che autorizzi l'emissione di un provvedimento a determinate condizioni di fatto. L'insussistenza di tali condizioni ne implica bensì illegittimità, ma non lo rende impugnabile con conseguente verifica di sussistenza delle stesse condizioni fuori di specifica previsione, ai sensi dell'ari. 568 c.p.p.. Il provvedimento è invece abnorme, e come tale può essere oggetto di ricorso per Cassazione, solo se non esiste la norma che attribuisca al giudice il potere - dovere di assumerlo, e perciò stesso non ne è prevista impugnazione. In tal caso il giudice di legittimità non è di fatti chiamato ad una valutazione sul merito (esistenza di determinate condizioni per la sua emissione, per definizione non disciplinate) del provvedimento, ma solo e proprio al rilievo di abnormità.
L'abnormità è, dunque, bensì indicata da una disfunzione del provvedimento che impedisce l'evoluzione naturale del procedimento, quale la sua regressione indebita. Ma tale disfunzione dipende dall'esercizio di un potere astrattamente non riconosciuto, non dalla mera assenza dei presupposti di fatto prescritti per poterlo esercitare. Se, difatti il potere è in sè riconosciuto, ancorché il giudice di merito lo eserciti in modo erroneo, il giudice di legittimità non può arrogarsi quello di sindacarne il provvedimento di cui non è prevista impugnazione, in ragione del suo effetto aberrante.
Il principio è reso evidente da S.U. 28807/02, Manca, nel caso dell'affidamento al giudice del rimedio all'impedimento della costituzione del rapporto processuale, pur dopo il corretto esercizio dell'azione penale. L'omessa o irrituale notifica del decreto di citazione, in sè valido, non autorizza la restituzione degli atti al p.m., ma impone al giudice di ridisporla ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p.. Ne segue che il provvedimento di restituzione degli atti al p.m. è in tal caso abnorme, e può essere rimosso da questa Corte, de iure.
In conclusione il termine "abnorme" va inteso alla lettera, ovvero per qualificare ontologicamente un provvedimento "fuori della norma", ancorché si adotti per traslato anche agli effetti in concreto aberranti di un provvedimento disciplinato, e perciò "contro norma". Quest'ultimo è bensì illegittimo, ma non impugnabile in mancanza di espressa previsione di legge, seppure dalla sua illegittimità derivi la stessa obiettiva disfunzione di analogo provvedimento non autorizzato. Diversamente l'abnormità non si rapporta alla regola tassativa dell'art. 568 c.p.p., suscettibile bensì di lectio estensiva, ma non analogica. E, all'evidenza, la mancata previsione d'impugnazione di un atto disciplinato significa che il legislatore lo ha sottratto scientemente alla verifica di legittimità di cui all'art 111 Cost., comma 7, già 2 Cost.. Ma l'art. 101 Cost. non autorizza il giudice di legittimità a sostituirsi al legislatore nel decidere la ricorribilità di un provvedimento disciplinato, se non prevista, men che la ratio dell'art. 568 c.p.p.. 3 - Nel caso, il codice ha affidato al giudice il rilievo del vizio intrinseco del decreto di rinvio a giudizio, per la mancanza di requisiti strutturali dell'atto. Di seguito la L. n. 479 del 1999 ha introdotto nell'art. 415 bis c.p.p., l'obbligo per il p.m. di avviso di chiusura delle indagini e di avvertire difesa ed indagato di falcoltà conseguenti. Il vizio, sotto quest'ultimo profilo non concerne la struttura del decreto, ma ha ad oggetto un suo presupposto indefettibile. E l'art. 552 c.p.p., comma 2, impone al giudice del dibattimento (come l'art. 416 al g.u.p. in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio) di rilevare la nullità del decreto di citazione diretta, anche per il vizio derivato da mancanza dell'avviso di chiusura delle indagini o dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, alla persona sottoposta alle indagini, che l'abbia chiesto in termini, per inosservanza dell'art. 415 bis c.p.p.. Orbene, se il giudice ha il potere di restituire gli atti in caso di nullità del decreto, ma tanto decide per errore di fatto, ritenendo per incompiuta lettura degli atti l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 415 bis c.p.p. presupposto dal decreto, il vizio del provvedimento di restituzione non significa affatto la sua atipicità. E tanto, ancorché il provvedimento faccia regredire il processo alla fase d'indagine. Questo tipo di errore, seppure è evidente la disfunzione del provvedimento, non si correla difatti ad una mancata previsione del potere di disporre, necessaria per qualificarlo abnorme, ma solo alla sua illegittimità. E a questo punto si osservi che, in concreto, la disfunzione del provvedimento è un effetto alternativo al rigetto dell'eccezione fondata di nullità a regime intermedio, che renderebbe l'ordinanza soggetta ad impugnazione differita (art. 586) in una con la sentenza. Il provvedimento di accoglimento dell'eccezione, ovvero di rilievo di nullità con conseguente restituzione degli atti al p.m., che il ricorso in oggetto sostiene abnorme, non può dunque definirsi "fuori di norma", ma in ipotesi "contro norma". E questa, si badi, non è quella che lo prevede, nella specie dettata dall'art. 552 c.p.p., comma 2, ma quella che concerne il presupposto della sua emissione,
L'art 415-bis c.p.p., ovvero un adempimento del p.m.. Ne segue che la qualificazione di "abnormità" è impropriamente applicata al provvedimento del giudice previsto in alternativa dalla legge, e mira invece alla verifica di inesistenza della nullità dell'atto del p.m. che, ove esclusa, avrebbe reso l'ordinanza del giudice soggetta ad impugnazione differita dell'imputato. Ma la ratio della mancata previsione di impugnazione è del tutto travisata se ancorata all'art. 415 bis c.p.p. e non all'art. 552 c.p.p., comma 2, per se stesso.
Il legislatore ha previsto il rischio di incorreggibilità dell'errore del giudice, commesso per eccesso garantistico se si vuole, nel rimettere gli atti al p.m. ai sensi dell'art. 552 c.p.p., in ragione dell'economia complessiva del procedimento, per la quale è obiettivamente imperseguibile la strada inversa, ovvero di impugnazione immediata del p.m. nel caso del rilievo di nullità del decreto, e differita dell'imputato, nel caso di mancato rilievo).
3 - Nella specie l'ordinanza reca letteralmente: "dichiara la nullità del decreto di citazione, in quanto gl'imputati non sono stati invitati a rendere interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p., pur avendolo richiesto nei termini di legge. Dispone la restituzione degli atti al P.M.".
È evidente che l'atto risponde in tutto alla previsione di cui all'art. 552 c.p.p., comma 2. E, seppure in effetti gl'imputati erano stati invitati a rendere interrogatorio alla P.G. per delega del P.M., l'errore è inverificabile in questa sede al fine dell'annullamento richiesto, perché il provvedimento è per sè non impugnabile, in ipotesi illegittimo, ma non abnorme.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2006