Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1871
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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La certezza dell'impossibilità assoluta del compimento dell'opera, quale presupposto per far luogo a retrocessione, si può desumere da una nuova e diversa destinazione impressa ai beni espropriati, che però deve presentarsi con caratteri di definitività e incompatibilità con l'attuazione dell'opera progettata (caratteri che difettavano nella fattispecie, in cui è stato ritenuto non esser venuto meno l'originario proposito di destinare l'immobile a edilizia economica e popolare, per un semplice atto preparatorio, costituito dalla delibera di cessione del compendio espropriato ad un privato, non seguito da formale contratto di vendita).

Non sono ravvisabili i presupposti della retrocessione di beni espropriati, per la realizzazione di un'opera diversa da quella programmata nella dichiarazione di pubblica utilità, nella delibera comunale di restauro e risanamento di beni entrati nel patrimonio comunale in quanto a suo tempo inseriti in un p. e. e. p. e poi espropriati, non essendo estraneo agli scopi dell'edilizia residenziale pubblica, in seguito alle modifiche apportate all'art. 3 legge 18 aprile 1962 n. 167, dall'art. 32 legge 22 ottobre 1971 n. 865, il recupero e il risanamento degli immobili degradati, anche in virtù degli strumenti e dei finanziamenti utilizzabili in base alla legge 5 agosto 1978 n. 457.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1871
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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