Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 2
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, in cui il commissario liquidatore dispone di un potere officioso per la formazione dello stato passivo (senza, cioè, che vi sia necessità di apposita domanda di ammissione da parte dei creditori), al fine di stabilire in concreto quale sia il rimedio di cui dispone il creditore, il cui credito non venga ammesso per intero (come nel caso di mancata ammissione degli interessi), occorre verificare se il creditore stesso abbia proposto domanda di ammissione o anche soltanto formulato le sue osservazioni ai sensi dell'art. 207 legge fall.: in tal caso, egli non ha altro rimedio che l'opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fall., perché il provvedimento di esclusione, assunto anche implicitamente dal commissario, ha valore di rigetto, contro cui, per evitare la preclusione endofallimentare, occorre reagire ai sensi della norma da ultima richiamata; al di fuori di tali ipotesi, e cioè quando il credito non sia stato dedotto dal creditore, ovvero, anche in mancanza di domanda o osservazioni, non sia stato espressamente escluso d'ufficio, la proponibilità della domanda tardiva non incontra preclusione, perché il credito non è stato preso in considerazione.
L'ammissione tardiva al passivo fallimentare rappresenta, al pari di quella ordinaria, una fase del medesimo procedimento giurisdizionale, sicché le determinazioni prese in tale ultima sede hanno valore di giudicato interno rispetto alla domanda tardiva, la quale, pertanto, deve avere ad oggetto un credito del tutto diverso - sia per "petitum" che per "causa petendi" - da quello già ammesso, coprendo il giudicato endofallimentare sia il dedotto che il deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della domanda tardiva relativa agli interessi sul capitale richiesto in sede ordinaria, avendo le due pretese la medesima "causa petendi").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERCREDITO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Liguori Mario di Roma rep. 122042 del 16 ottobre 2000;
- ricorrente -
contro
AK INFORMATICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI SCAGLIARINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e
CELCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 606/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il resistente l'Avvocato Scagliarini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 25.5.93 la Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la B.N.L. chiedeva ammettersi al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, della S.C.R.L. CELCOOP il suo credito ipotecario per residuo mutuo, in L. 639.644.710. L'istanza veniva accolta dai Commissari i quali escludevano, tuttavia, gli accessori sul credito ipotecario, sia convenzionali che legali, in quanto non richiesti.
Avverso questo decreto la Sezione proponeva opposizione ex art. 98 l.f. innanzi al tribunale di Ravenna che la respingeva, con sentenza del 23.4./25.6.96, sostenendo che il credito per i detti accessori correttamente non era stato ammesso al passivo della procedura, poiché non era compreso tra le ragioni creditorie dedotte nella domanda di ammissione allo stato passivo, traendone il convincimento che l'opposizione non poteva essere esperita, ma, piuttosto, il ricorrente avrebbe dovuto formulare domanda tardiva ex art. 101 l.f..
Divenuta tale pronunzia definitiva in mancanza di gravame, la Sezione, con ricorso del 3.6.97, proponeva istanza di ammissione tardiva, avente ad oggetto il credito per gli interessi relativi al credito ipotecario già ammesso per il capitale, nella misura convenzionale fino al 31.12.93 e nella misura legale dal 1.1.94 sino alla vendita.
Modificatosi il rito a seguito della contestazione dei commissari liquidatori e della s.r.l. AK IN, assuntrice del concordato della Celcoop, il tribunale di Ravenna, accoglieva la domanda di ammissione, osservando che lo stretto vincolo che unisce l'obbligazione degli interessi a quella relativa al capitale non esclude che il credito che ad essi inerisce diventi oggetto di obbligazione autonoma, suscettibile di vicende autonome, così che possa agirsi per il suo adempimento indipendentemente da quella per il capitale e senza pregiudizio per la stessa, come del resto conferma la previsione normativa contenuta nell'art. 31 c.p.c. Sotto altro profilo rilevava che i commissari, per il principio posto dall'art. 112 c.p.c., non avrebbero potuto d'ufficio escludere il credito in questione.
La sentenza veniva impugnata dalla Celcoop e dalla KR innanzi alla corte d'appello di Bologna che, nel contraddittorio dell'appellata, accoglieva il gravame, dichiarando inammissibile la domanda proposta dalla creditrice.
Contro tale decisione la Coopercredito S.P.A. ricorre per cassazione articolando due motivi d'impugnazione illustrati anche con memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. La KR ha resistito con controricorso, illustrato anch'esso con memoria difensiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame su punti decisivi, lamentando che la decisione impugnata viola il giudicato. Ed, invero, la sentenza del tribunale ravennate che rigettò l'opposizione, esperita originariamente avverso il provvedimento di esclusione degli interessi, e dichiarò, nel contempo, l'ammissibilità della domanda d'insinuazione tardiva in relazione al credito in contestazione, fa stato, e come tale è intangibile, su entrambe le suddette statuizioni. Ciò perché, il giudicato, assume ancora la ricorrente, si è formato su tutte le affermazioni che sorreggono la ratio "decidendi" della suddetta pronunzia, che si riferisce sia alla sorte dell'opposizione, sia all'esperibilità della domanda tardiva.
Trattasi di argomenti, connessi, che rappresentano presupposti entrambi necessari della decisone assunta dal tribunale, come tali, suscettibili di acquistare efficacia preclusiva.
La sentenza impugnata, prosegue la ricorrente, contravviene al principio dell'estensione del giudicato anche ai presupposti che sorreggono le singole statuizioni, e cade in contraddizione laddove afferma che i commissari non erano tenuti ex officio ad ammettere gli interessi, perché non richiesti, e dopo aver negato l'esistenza della preclusione scaturente dall'intangibilità del giudicato, dichiara l'improponibilità della domanda, perché avrebbe dovuto essere esaminata dai commissari di loro iniziativa. La corte territoriale, infine, omette l'esame del punto decisivo rappresentato dal fatto che gli interessi non furono oggetto di apposta istanza ed al commissario non competeva pronunziarsi al riguardo, sicché non vi era materia che potesse costituire oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fallimentare. Col 2 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 98 cpv e 101 della legge fallimentare, artt. 1282 c.c e 31 c.p.c, ed omessa motivazione ed esame di circostanze decisive.
Osserva che l'affermazione dell'esistenza del potere officioso del commissario in sede di accertamento del passivo, non determina, come ha, invece, erroneamente ritenuto la corte territoriale, che lo ha dilatato eccessivamente, l'ammissione d'ufficio del credito che non sia stato oggetto della domanda formulata dal creditore. Sotto tale profilo deve escludersi che la domanda, formulata ex art. 101 citato, sia priva del requisito della novità e sia perciò preclusa. La corte territoriale ha, inoltre, errato nell'individuare il petitum e la causa petendi della domanda tardiva, e in particolare, è inesatta l'indicazione di tale ultimo elemento, che ha ravvisato nel danno da ritardo considerato in astratto, e perciò ritenuto sempre eguale. La mora, invece, deve essere ricondotta a ciascun periodo di tempo, in cui si protrae il mancato pagamento, e concretizza, per ciascun periodo, situazione specifica e distinta. Il petitum, inoltre, non è identificabile, come ha erroneamente affermato la corte di merito, nel saggio degli interessi, ma nella somma di denaro spettante per detta causale. Calcolata in ragione di esso, ogni somma maturata, perciò, non può confondersi con quelle relative ai periodi già scaduti. Ciò rileva perché segna il tratto distintivo dell'azione esercitata rispetto alla domanda di insinuazione tempestiva.
Il resistente ha dedotto che anche nella procedura di l.c.a. si verifica la preclusione endo-fallimentare derivante dalla definitività dello stato passivo. Ha richiamato il precedente di questa corte n. 15102/01, che, in caso analogo, ha statuito che il discrimine fra insinuazione tardiva ed opposizione al passivo, è segnato dall'esame del credito in sede di formazione dello stato passivo, mentre il mero silenzio del commissario non configura implicito rigetto. Nel caso di specie, il commissario esaminò il credito in contestazione, tanto da farne oggetto di specifico provvedimento di esclusione, avverso cui la creditrice correttamente propose l'opposizione, unico rimedio esperibile.
Il primo motivo è infondato La corte bolognese ha sostenuto che la prima sentenza di rigetto dell'opposizione, emessa dal tribunale ravennate, adito in sede di opposizione a stato passivo ex art. 98 legge fallimentare, ha efficacia vincolante in giudizio con riguardo alle sole argomentazioni, esposte nella sua motivazione, che sono riferibili al tema controverso devoluto alla sua indagine, e cioè all'opposizione, ma non nella parte in cui ha ritenuto che, per far valere la sua ragione di credito, la Sezione avrebbe dovuto proporre domanda d'insinuazione tardiva. Ad avviso della corte di merito, quest'ultimo è un argomento superfluo, estraneo al "thema decidendum", che si è risolto in una mera esortazione al creditore. Non è, pertanto, suscettibile di divenire cosa giudicata, poiché non rappresenta una statuizione, e non può, perciò, avere effetto preclusivo, in ordine al suo riesame, scaturente dall'autorità del giudicato. Indi, non essendovi ostacolo impeditivo della verifica sull'ammissibilità della domanda tardiva, portata al suo esame, ha pronunziato in merito, escludendola.
Suddetti argomenti, esposti in maniera puntuale e congruente, non si prestano alle critiche mosse nel motivo in oggetto.
La decisione impugnata non si pone in contrasto con il principio del giudicato.
È esatta, infatti, l'affermazione della corte di merito secondo cui il giudicato sostanziale non si forma sulle argomentazioni che rappresentano mere osservazioni, non aventi attinenza col tema controverso. Ed infatti, l'autorità del giudicato ex art. 2909 c.c. è oggettivamente circoscritta alla funzione della pronunzia diretta a dirimere la lite, entro i limiti delle questioni dedotte dalle parti, e non si estende alle affermazioni che eccedono la necessità logico-giuridica della decisione, che sono, destinate a costituire "obiter dictum", come tale non vincolante (ex multis Cass. 4686/97, 9775/97). In questa cornice la corte territoriale ha collocato le affermazioni contenute nella decisione in discussione, perché si riferiscono ad un argomento estraneo all'oggetto della controversia, e rappresentano, a suo avviso, mera esternazione di riflessioni prive di connessione col tema d'indagine devolutogli. Ne discende, per logico precipitato, il difetto di portata decisoria, e, dunque, l'inettitudine al giudicato.
Tanto basta ad escludere il vizio denunciato, il cui esame va circoscritto entro il limite dell'enunciata violazione di legge. In questa sede, la rimeditazione sull'interpretazione in fatto dell'argomento di cui si discute, è preclusa, perché, in sostanza, introdurrebbe indagine che attiene al merito.
È pacifico, nell'orientamento di questa corte, che l'accertamento dell'essenza della motivazione, e di conseguenza, della riferibilità delle parti del discorso logico, in cui essa si articola, al contenuto della decisione, è indagine devoluta in via istituzionale al solo giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente e razionalmente motivato, non è sindacabile in questa sede.
Si è, al riguardo, reiteratamente sostenuto che se due giudizi abbiano identità di parti e si riferiscano entrambi al medesimo rapporto giuridico, quando sia intervenuta in ordine ad uno di essi sentenza passata in giudicato, spetta al giudice dell'altro stabilire quali siano le questioni di fatto e di diritto, relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe, ormai definitivamente accertate, in ordine alle quali la sua indagine sia ormai preclusa (per tutte Cass. 10498/01, 10503/01, 4295/01, 6883/01). Il giudice del gravame, nel caso di specie ha esercitato tale suo potere, procedendo all'apprezzamento sui limiti oggettivi del giudicato, addotto dalla ricorrente a sostegno della sua domanda, e, quindi, ha individuato la statuizione che ha acquistato autorità sostanziale ormai definitiva, attraverso un percorso logico lineare e coerente, ed illustrato con motivazione, come si è detto, esaustiva e puntuale, con cui ha dato conto delle ragioni per le quali, secondo il suo avviso, il tribunale di Ravenna non si pronunziò sulla domanda tardiva, che, neppure era stata formulata e divergeva dal tema controverso, ma intese solo chiarire che il rimedio che la parte aveva a disposizione era diverso da quello azionato, fornendo così suggerimenti che ha qualificato mere "esortazioni".
Tale interpretazione, come si è detto, è correttamente motivata, e non è, sotto altri profili, censurabile.
Anche il secondo motivo è infondato.
La corte territoriale, nel merito, ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che trova applicazione anche nella procedura di l.c.a., secondo cui il ricorso alla dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 l.f., nel caso in cui abbia ad oggetto una ragione di credito che sia priva del requisito della novità, valutabile sotto il duplice profilo del "petitum" e della causa "petendi", non è ammissibile, coprendo il giudicato endofallimentare il dedotto e il deducibile. In applicazione di tale premessa teorica, ha, in concreto, accertato che la domanda tardiva, portata al suo esame, ha ad oggetto il credito per gli interessi che accedono al credito ipotecario, che fu oggetto della domanda di ammissione tempestiva, accolta solo in parte, e, dunque, ha la medesima fonte della suddetta obbligazione principale. Di qui il difetto del requisito indicato della novità, e la conseguente inammissibilità della domanda.
Infine, richiamato, a conferma, il principio secondo cui il commissario, nella l.c.a., in sede di formazione dello stato passivo, disponendo di un potere officioso, deve ammettere il credito nella sua intierezza e in ogni sua componente, ivi compresi gli accessori, ha precisato che, in caso di esclusione di una delle voci che compongono detto credito, al creditore è concesso solo il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 98 l.f..
Il ragionamento è corretto, oltre che puntualmente argomentato. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, il creditore che partecipi alla fase della formazione dello stato passivo, alla quale il commissario può procedere senza necessità di apposita domanda di ammissione, ma anche solo sulla base delle scritture contabili, e che formuli domanda di ammissione, ovvero proponga le sue osservazioni ex art. 207 co. 3 legge fallimentare, nel caso in cui la ragione di credito;
addotta, nella sua intierezza ovvero nelle sue articolazioni, venga esclusa dallo stato passivo, non ha altro rimedio a disposizione che l'opposizione ex art. 98 l.f. Il principio è stato già espresso da questa corte nella sentenza n. 15102/2001, richiamata dal resistente, e trova puntuale applicazione nel caso di specie.
Al fine di stabilire in concreto quale sia il rimedio, di cui dispone il creditore, il cui credito non venga ammesso per l'intero, come nel caso degli interessi, occorre, dunque, verificare quale sia il ruolo da esso svolto nel procedimento di formazione dello stato passivo, se, cioè, propulsivo, ovvero, anche, solo collaborativo, perché, in questi casi, il provvedimento di esclusione, assunto anche implicitamente dal commissario, ha valore di rigetto, contro cui, per evitare la preclusione endofallimentare, occorre proporre opposizione ex art. 98 l.f.. Al di fuori di tali ipotesi, e cioè quando il credito non è stato dedotto dal creditore, ovvero, anche in mancanza di domanda o osservazioni non è stato espressamente escluso d'ufficio, la proponibilità della domanda tardiva non incontra preclusione, perché ciò vuoi dire che non è stato preso in considerazione.
Nella specie il credito controverso venne richiesto e fu, comunque, espressamente escluso, sicché non residuava alla ricorrente rimedio diverso dall'opposizione.
Nonostante la portata decisiva di tale rilievo, occorre aggiungere, quanto alla denunzia di erroneità della pronunzia d'inammissibilità della domanda tardiva, che in realtà, secondo la ricorrente, non difetterebbe del requisito della novità, va rilevato che tale proprietà non deriva tout court, come afferma suddetta ricorrente facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado, dal fatto che il credito per gli interessi non è privo di autonomia, come dimostra la previsione dell'art. 31 c.p.c. Non vi è dubbio che, una volta sorte, tali prestazioni pecuniarie possano perdere il collegamento, che le caratterizza, con il credito principale, cui sono legate inscindibilmente nel solo momento genetico, e possano, perciò, avere sorte diversa, come dimostrano sia la detta norma processuale, che l'inettitudine della domanda relativa al capitale ad interrompere la prescrizione per gli interessi.
Ciò che interessa nella chiave prospettica in esame è, però, altro aspetto, e cioè la loro accessorietà al credito per il capitale, che ne rappresenta la connotazione tipica, che è requisito che scaturisce dall'unicità del titolo da cui entrambi provengono, che rende i due crediti omogenei, e che, in chiave processuale, determina la condivisione della medesima causa petendi, e costituisce un elemento di unificazione fra le due obbligazioni più intenso del vincolo di accessorietà, invocato dalla ricorrente, poggiante sulla previsione dell'art. 31 c.p.c. che valorizza la mera subordinazione fra le domande che li riguardano, ma non tiene conto della comunanza del rapporto sostanziale che, però, nel contempo non esclude.
Se, dunque, il creditore ha facoltà di agire separatamente per l'uno e per gli altri, o sinanche di rinunciare agli accessori, questo non significa che, se propone domande giudiziali separate, queste non abbiano in comune siffatto elemento.
Ciò solo basta ad escludere il requisito della novità in discussione.
Secondo l'insegnamento consolidato di questo S.C., l'ammissione tardiva rappresenta, al pari di quella ordinaria, una fase del medesimo procedimento giurisdizionale, sicché le determinazioni prese in tale ultima sede, rispetto alla domanda tardiva hanno valore di giudicato interno. Suddetta ultima domanda, dunque, deve avere ad oggetto un credito del tutto diverso da quello già ammesso, sia per petitum che per causa petendi (per tutte Cass. 13590/01). Nel caso di specie, come appare incontroverso emergendo dal testo della sentenza impugnata, il commissario ammise al passivo della procedura di l.c.a. della Celcoop, il credito principale. La domanda di ammissione si riferiva alla somma di L. 639.622.710 "in via privilegiata ipotecaria", e tale somma, come dall'estratto conto esistente nel fascicolo dell'istante, era comprensivo del capitale L. 611.111.112-, e degli interessi convenzionali maturati sino alla data del 2.4.93. Il commissario ammise il credito, ma escluse gli interessi, ritenendoli non richiesti.
Il creditore non introdusse la verifica tardiva, che avrebbe avuto ad oggetto un credito per una prestazione omogenea, per identità di causa petendi, al credito già esaminato, ma, scelse bene la via dell'opposizione ex art. 98, e su di essa avrebbe dovuto insistere. Non avendo, invece, impugnato la sentenza del tribunale di Ravenna che rigettò tale rimedio, egli provocò il giudicato in ordine all'opposizione stessa, che ha precluso definitivamente ogni indagine sulla correttezza del provvedimento del commissario, e, dunque, sulla spettanza o meno dei detti accessori.
Nella specie, in conclusione, riguardo al credito in discussione si è verificata una doppia preclusione, di cui l'una è il necessario corollario dell'altra. Il giudicato, esterno, formatosi, per effetto della mancata impugnazione della statuizione relativa all'opposizione, che fu oggetto del decisum della sentenza del tribunale di Ravenna, rilevabile d'ufficio (Cass. S.U. 10977/01), e, comunque, dedotto dal controricorrente nella memoria difensiva, a sua volta ha reso ineludibile la formazione del giudicato interno, ed.
endofallimentare, rendendo definitivo lo stato passivo, e, per l'effetto, consolidando irrimediabilmente l'esclusione, esatta o errata che fosse, degli interessi controversi, da cui è a sua volta derivata la preclusione di ogni successiva verifica avente ad oggetto le pretese che, in via diretta o mediata, erano state inserite nell'elenco. Non rilevano, in questa chiave di lettura, le doglianze mosse dalla ricorrente sulla specificità di ogni singolo rateo, maturato in ragione degli interessi calcolati ai tassi indicati, che, peraltro, qualifica erroneamente moratori. Gli accessori di cui si discute sono quelli previsti dall'art. 2855 c.c., e sono interessi corrispettivi, cioè maturano quali frutti civili del capitale per il solo fatto della scadenza del credito principale art. 1282 c.c., e prescindendo dalla mora, che altro non è che il ritardo colpevole del debitore nel pagamento, non dedotto nella presente controversia, ne' configurabile nella specie e, neppure rilevante nell'economia della presente decisione. I singoli ratei, come ha sostenuto la decisione in esame, rilevano solo per comodità di calcolo, e non rappresentano specifici aspetti del credito dotati di propria individualità, che li differenzia fra di loro e rispetto all'obbligazione principale, e conferisce loro il requisito della novità sotto il profilo del petitum. Piuttosto costituiscono articolazione dell'unica ragione di credito, quella scaturente dal credito per il capitale, collegata alla sua fruttuosità, onde non possono ipotizzarsi tante domande quante sono le rate scadute, ma unica domanda che le ha ad oggetto tutte, pur nella diversa determinazione aritmetica scaturente dall'applicazione del, saggio, legale o convenzionale, per ogni singolo rateo. Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione, integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per l'intero le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2003