Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 875
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Sentenza 21 gennaio 2004

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In materia di sanzioni amministrative, i regolamenti degli enti locali emanati nelle materie attribuite a detti enti si pongono sullo stesso piano dei regolamenti regionali e l'eventuale conflitto tra i medesimi va risolto in base al criterio della competenza, in quanto tra essi non esiste un rapporto di gerarchia - incompatibile con l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali - restando altresì esclusa l'applicabilità del principio stabilito dall'art. 4, secondo comma, delle preleggi, il quale, prevedendo la prevalenza dei regolamenti governativi, riguarda il caso di atti emessi da organi facenti parte di una stessa struttura amministrativa. (La S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione avverso ordinanze - ingiunzione emesse da un Comune della Regione Friuli Venezia - Giulia, per violazione del regolamento comunale di polizia rurale che vietava lo spargimento di liquami nelle zone di rispetto fluviale, escludendo che la materia dovesse ritenersi disciplinata da un regolamento regionale che non sanzionava la condotta contestata, in quanto aveva ad oggetto esclusivamente la disciplina delle tradizionali pratiche agricole di concimazione al fine della tutela dell'ambiente, mentre il regolamento comunale recava disposizioni più restrittive, poiché aveva ad oggetto anche la tutela del territorio agricolo e la bellezza dell'ambiente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 875
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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