Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative, i regolamenti degli enti locali emanati nelle materie attribuite a detti enti si pongono sullo stesso piano dei regolamenti regionali e l'eventuale conflitto tra i medesimi va risolto in base al criterio della competenza, in quanto tra essi non esiste un rapporto di gerarchia - incompatibile con l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali - restando altresì esclusa l'applicabilità del principio stabilito dall'art. 4, secondo comma, delle preleggi, il quale, prevedendo la prevalenza dei regolamenti governativi, riguarda il caso di atti emessi da organi facenti parte di una stessa struttura amministrativa. (La S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione avverso ordinanze - ingiunzione emesse da un Comune della Regione Friuli Venezia - Giulia, per violazione del regolamento comunale di polizia rurale che vietava lo spargimento di liquami nelle zone di rispetto fluviale, escludendo che la materia dovesse ritenersi disciplinata da un regolamento regionale che non sanzionava la condotta contestata, in quanto aveva ad oggetto esclusivamente la disciplina delle tradizionali pratiche agricole di concimazione al fine della tutela dell'ambiente, mentre il regolamento comunale recava disposizioni più restrittive, poiché aveva ad oggetto anche la tutela del territorio agricolo e la bellezza dell'ambiente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO ZO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Ivone Cacciavillani del foro di Venezia, in forza di procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE di PIAZZOLA sul BRENTA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Graziani, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Zanon in forza di procura speciale in calce al controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Padova, in composizione monocratica, n. 66/2000 pubblicata il 23.3.2000.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 6.5.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.7.1999, IO ZZ proponeva davanti al Tribunale di Padova opposizione avverso sette ordinanze (protocollo numeri da 12267 a 12273), emesse tutte in data 11.6.1999 dal Sindaco del Comune di Piazzola sul Brenta (d'ora in avanti, per brevità, denominato semplicemente "Comune"), per mezzo delle quali gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34 del regolamento comunale di polizia urbana e rurale (allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 14 del 2.2.19 6 e d'ora in avanti, per brevità, denominato semplicemente "regolamento comunale"), dietro contestazione, per il periodo dal settembre 1996 al giugno- ottobre 1997, dell'attività di spargimento dei liquami zootecnici, provenienti dal suo allevamento suinicolo, in zona agricola di rispetto fluviale, così come indicata dal locale piano regolatore. Deduceva l'opponente:
a) la violazione dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione dell'infrazione;
b) la violazione degli artt. 3 e 4 del piano regionale di risanamento delle acque (d'ora in avanti, per brevità, denominato semplicemente "piano regionale"), approvato con deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) 26 giugno 1992, n. 3733, atteso che la delimitazione delle zone interessate dallo spargimento dei liquami era materia rimessa alla competenza regionale;
c) la violazione dell'art. 11 delle preleggi, essendogli stata addebitata l'inosservanza del sopra richiamato art. 34 quando egli invece, con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Padova, era stato autorizzato ad effettuare lo spargimento dei liquami;
d) la violazione degli artt. 1 e 18 della legge n. 689 del 1981, del principio del contraddittorio nonché del principio della riserva di legge, avendo il Sindaco fatto riferimento ad illeciti diversi da quelli originariamente contestati ad esso opponente;
e) la violazione, limitatamente alla sola ordinanza ingiunzione n. 12268, del già citato art. 34 del regolamento comunale, dai momento che, quando era stata accertata l'infrazione (alle ore 11,50), l'attività di spargimento dei liquami si era già conclusa. Si costituiva il Comune opposto, contestando i motivi dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, con sentenza del 19.1/23.3.2000, respingeva l'opposizione, assumendo:
a) che il potere regolamentare per le specifiche materie di competenza ed il conseguente potere sanzionatorio fossero stati riconosciuti ai comuni dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, laddove la successiva legge 8 giugno 1990, n. 142 aveva espressamente mantenuto in vigore gli articoli dell'abrogato (e sopra menzionato) testo unico del 1934 concernenti il potere regolamentare de quo in tema, tra l'altro, di polizia rurale e l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 aveva del pari previsto la sua applicabilità alle infrazioni dei regolamenti comunali e provinciali;
b) che la disciplina del piano regionale (con il relativo allegato D afferente lo spargimento sul suolo agricolo dei liquami derivanti da allevamenti zootecnici) e quella del regolamento comunale si ponessero su due piani completamente distinti, onde non sembrava sussistere la lamentata violazione del primo ad opera del secondo;
c) che l'opponente, pur se all'epoca delle infrazioni contestategli poteva ritenersi autorizzato, sino al 30.9.1998, allo spargimento dei liquami provenienti dai suoi allevamenti zootecnici nei terreni in oggetto, dalla data dell'entrata in vigore del regolamento comunale fosse ugualmente tenuto a rispettare anche le prescrizioni di quest'ultimo;
d) che nelle opposte ordinanze-ingiunzioni si fosse fatto riferimento sempre e solo all'illecito originariamente contestato, restando del tutto irrilevante che le medesime ordinanze avessero aggiunto, ad abundantiam, che l'attività accertata e sanzionata rientrava anche tra quelle vietate dal piano regionale, così come confermava la precisazione finale, contenuta nelle riferite ordinanze, circa i contenuti e gli scopi del regolamento comunale;
e) che incombesse all'opponente l'onere, non assolto, di fornire la prova che lo spargimento era stato ultimato entro la fascia oraria consentita (ore 6/11, 30 antimeridiane). Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per Cassazione il ZZ, deducendo tre motivi di gravame, illustrati da memoria, cui resiste il Comune con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione degli artt. 3 e 4 della d.G.R. n. 3733/1992 (piano regionale), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deducendo:
a) che nell'opposizione davanti al Tribunale si è rilevato come le ordinanze-ingiunzioni oggetto di causa si fondino, innanzi tutto, sulla pretesa violazione dell'art. 34, comma settimo, n. 4), del regolamento comunale, ai sensi del quale è fatto "divieto di spargimento dei liquami nelle zone agricole (sottozone E2-E3 di cui alla L.R. 24/1985) di rispetto fluviale e nelle aree di escavazione, questo per impedire infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali, così come previsto dall'art.
3 - allegato D d.G.R. 3733/92";
b) che, in realtà, la delimitazione delle zone interessate dallo spargimento dei liquami è materia rimessa alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge (ed. "Merli") n. 319 del 1976 (oggi superato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), secondo il quale alle regioni spetta la competenza di disciplinare "la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo", onde, in attuazione delle norme statali, la Regione Veneto ha adottato il piano regionale di risanamento delle acque (con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1989, modificato con d.G.R. n. 3733 del 1992), il quale, all'art. 3, vieta lo spargimento dei liquami nelle zone "A", tra le quali non risultano comprese le "zone di rispetto fluviale" individuate dagli strumenti urbanistici locali;
c) che una tale discrepanza ha la sua ragion d'essere nella differenza ontologica che sussiste tra le "Zone A" del piano regionale e le "zone di rispetto fluviale" di cui allo strumento urbanistico comunale, nel senso che le prime hanno una funzione prettamente ecologica, assolvendo alla finalità di tutelare le acque dall'inquinamento, mentre le seconde, regolate dall'art. 27 della legge urbanistica regionale (la n. 61 del 1985), rispondono ad una esigenza d'organizzazione dell'uso urbanistico del territorio, risultando cioè dirette a garantire la compatibilità tra l'attività edificatoria e la presenza dei corsi d'acqua;
d) che, alla luce di quanto sopra, si è denunziata in sede di opposizione l'illegittimità dell'art. 34 del regolamento comunale, il quale, in contrasto con la disciplina contenuta nell'art. 3 dell'allegato D al piano regionale, comprende tra le zone dove è vietato lo spargimento dei liquami anche le "zone di rispetto fluviale" di cui al piano regolatore generale;
e) che non si ritiene all'opposto condivisibile l'argomentare del Tribunale, il quale, pur in presenza di una espressa riserva di competenza regionale (ex art. 4 della legge n. 319 del 1976) in materia di delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo, giustifica l'intervento regolamentare del Comune nella medesima materia, ancorché quest'ultimo risulti in contrasto con la disciplina specialistica regionale, non potendosi invero ritenere che il corrispondente potere normativo dell'Ente sia libero dall'osservanza dei precetti legislativi, ovvero delle disposizioni gerarchicamente superiori oltre che speciali;
f) che, del resto, appare indubbia la maggiore idoneità, per la delimitazione delle aree sensibili all'inquinamento delle acque, dello strumento rappresentato dal piano regionale a fronte di quello costituito dal regolamento comunale, onde l'illogicità, la quale viene pure dedotta subordinatamente alle ragioni sopra illustrate, delle "zone di rispetto fluviale" quali fasce di rispetto appunto a tutela delle acque dall'inquinamento.
Il motivo non è fondato.
Giova premettere, a titolo di ricapitolazione, che, nella specie, il quadro normativo di riferimento essenziale è costituito:
1) per un verso, dall'art. 34 del regolamento comunale di polizia rurale (denominato, per brevità, "regolamento comunale", come si è già detto), il quale, sotto la rubrica "Igiene delle stalle e spargimento liquami", reca al settimo comma, numero 4), il "Divieto di spargimento dei liquami nelle zone agricole (sottozone E2 - E3 di cui alla L.R. 24) di rispetto fluviale e nelle aree di escavazione, questo per impedire infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali, così come previsto dall'art.
3 - allegato D D.g.r. 3733/92", disponendo quindi, al comma successivo (ottavo), che "Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia ... dovrà essere preventivamente comunicato anche all'Amm.ne Com.le, così come il piano di concimazione di cui all'arto del D.g.r. 3733/92" e stabilendo infine, al comma ancora successivo (nono), le relative sanzioni "Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo";
2) per altro verso, dall'allegato D al piano regionale di risanamento delle acque (denominato, per brevità, "piano regionale", come si è già detto), il quale (allegato D), modificato con la pure citata deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 3733 del 1992, reca la rubrica "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici" e dispone, rispettivamente, sotto l'art. 3, primo comma, che "Ai fini della presente normativa il territorio regionale è suddiviso in quattro zone", tra le quali, per quel che qui interessa, la "Zona A", nonché, sotto l'art. 4, primo comma, che "Nelle zone di tipo A è vietato lo spargimento del liquame zootecnico", senza che le norme regionali da ultimo riportate minimamente prevedano, tra le zone dove è appunto "vietato lo spargimento del liquame zootecnico", le "zone agricole di rispetto fluviale".
Tanto premesso, si osserva:
a) che l'art. 34 del regolamento comunale (sulla cui base l'Ente in parola ha esercitato il potere di irrogare le sanzioni oggetto di causa) si fonda, da un lato, sul riconoscimento costituzionale delle autonomie locali contenuto negli artt. 5 e 128 della Costituzione e, più in particolare, sul dettato dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (il quale, applicabile ratione temporis, prima cioè
dell'abrogazione intervenuta con l'art. 274, lettera "Q", del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consentiva ai comuni e alle province, nel rispetto della legge e dello statuto, di adottare regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e "per l'esercizio delle funzioni"), nonché, dall'altro lato, vuoi sul disposto dell'art. 106 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (recante approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), là dove questo sanziona le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali che non trovino la loro sanzione in altre espresse disposizioni legislative, senza essere stato quindi abrogato dalla richiamata legge n. 142 del 1990, il cui art. 64, lettera c), lo ha fatto anzi espressamente salvo (Cass. 13 dicembre 1995, n. 12779; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1865), vuoi sul disposto degli artt. 16, secondo comma e 17, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, là dove questi, per i casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali, hanno fatto espresso riferimento alle modalità di pagamento previste dall'art. 107 del regio decreto n. 383 del 1934 ed hanno individuato, in particolare, nel sindaco il destinatario dei rapporti relativi alle infrazioni ai regolamenti comunali;
b) che l'art. 3 dell'allegato D al piano regionale, a propria volta, si fonda sopra il dettato dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), il quale demandava altresì alle regioni il compito di emanare la normativa integrativa e di attuazione delle norme tecniche statali, "in particolare per la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo", onde le "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici" che la Regione Veneto ha ritenuto di emanare, esercitando la potestà normativa conferitale, attraverso l'inserimento di tali norme nel piano regionale anzidetto come specifico allegato appunto. Ciò posto, vale notare in primo luogo che, se pure nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'ente territoriale minore possa ravvisarsi una gerarchia di fonti per effetto della quale allo statuto dell'ente medesimo è assegnata una posizione di preminenza sui regolamenti di questo (come traspare dal disposto del sopra riportato art. 5 della legge n. 142/1990), al di fuori di tale ambito appare preferibile ritenere, secondo quanto affermato da molteplice ed autorevole dottrina, che le fonti recepite in virtù del riconoscimento dell'autonomia degli enti territoriali minori assumono di regola una medesima efficacia, che è quella delle fonti secondarie, onde gli atti normativi adottati da questi enti nelle materie corrispondenti alle funzioni amministrative loro attribuite si pongono sullo stesso piano dei regolamenti statali o regionali e gli eventuali conflitti che si determinino fra norme derivanti dagli uni e dagli altri debbono essere risolti in base al criterio della competenza (secondo il quale la superiorità gerarchica delle fonti condizionanti, statali o regionali, è sempre circoscritta da una "riserva di competenza", costituzionalmente voluta a favore delle fonti condizionate, regionali o provinciali o comunali secondo le diverse ipotesi, pur se manca, a favore delle province e dei comuni, un'elencazione costituzionale di materie loro riservate), essendo da escludere vuoi che fra i regolamenti di enti territoriali diversi esista un rapporto di gerarchia fondato sulle dimensioni territoriali dell'ente (come pure si riteneva un tempo), giacché ciò è incompatibile con il riconoscimento della loro autonomia, vuoi che nei rapporti reciproci possa trovare applicazione l'art. 4, secondo comma, delle preleggi, il quale viene in considerazione soltanto fra regolamenti di autorità diverse appartenenti ad una medesima gerarchia, laddove, del resto, al livello delle norme secondarie, non sono previsti raccordi del genere di quelli stabiliti da norme costituzionali (ad esempio, riguardo alle leggi regionali) fra l'ordinamento statale e gli ordinamenti di enti autonomi ispirati alla differenza derivante dal carattere sovrano del primo e non dei secondi, ne' simili raccordi appaiono comunque necessari, dato che a realizzarli provvedono le leggi statali e regionali, cui tutte le norme secondarie sono subordinate.
Secondariamente, appare meritevole di venire condiviso l'assunto posto a fondamento della sentenza impugnata, là dove il giudice del merito ha messo in risalto come la disciplina del piano regionale (con il relativo allegato) e quella del regolamento comunale si collochino "su due piani completamente distinti", onde, evidentemente, l'insussistenza, oltre che del rapporto di sovraordinazione gerarchica della prima rispetto alla seconda, giusta quanto sopra accennato, altresì del rapporto di specialità dell'una rispetto all'altra, così come invece preteso dal ricorrente. Infatti, la sopra richiamata legge n. 319 del 1976, recando "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", già nel testo originario rinviava ad ulteriori, futuri provvedimenti normativi statali e regionali, a differenza degli scarichi in senso stretto direttamente disciplinati, la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sui suoli agricoli, demandando, come si è visto, alle regioni, con l'art. 4, primo comma, lettera e), il compito di emanare la normativa integrativa e di attuazione delle norme tecniche statali, "in particolare (per) la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo". Sulla base di tali previsioni di legge, la Regione Veneto, secondo quanto pure accennato, riteneva di esercitare la potestà conferitale inserendo le "Norme per lo smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici" come specifico allegato (D) al piano regionale di risanamento delle acque previsto, sotto la lettera a), dal già citato art. 4, primo comma, della legge n. 319/1976 ed approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 962 del ^.9.1989.
Mediante la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 3733 del 1992, l'allegato in parola è stato quindi modificato, significandosi espressamente nel relativo preambolo, a conferma del fatto che la ratto esclusiva del piano regionale di risanamento sia costituita dalla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela delle acque dall'inquinamento, che "Tale pratica ... pur rientrando nelle tradizionali pratiche agricole di concimazione, non esistendo più un rapporto diretto tra allevamento e coltivazione dei fondi, può determinare situazioni di rischio ambientale in particolare per la qualità delle acque superficiali e sotterranee". Per converso, ben più ampio si palesa l'ambito operativo in funzione del quale il Consiglio Comunale di Piazzola sul Brenta ha approvato il regolamento di polizia rurale, il quale, in apertura, secondo l'incensurato apprezzamento di fatto del giudice di merito, dichiaratamente individua la propria "ratio" nell'esigenza "di regolare la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate", prefiggendosi così, altrettanto palesemente, lo scopo di contribuire a realizzare "l'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne", tanto da provvedere, poi, attraverso le singole norme, a garantire quest'ultima sotto i profili della salubrità, dell'igiene, della sicurezza e della tranquillità. Considerata, quindi, l'"esclusività" dell'intento dichiaratamente perseguito dal legislatore regionale e la diversa (e più ampia) prospettiva di tutela alla base della normativa comunale, anche in ragione delle peculiari caratteristiche del territorio (ovvero di una zona che, di nuovo secondo l'incensurato apprezzamento del giudice di merito, include "le risorgive del Brenta, ecosistema unico nel suo genere nella sua bellezza, ove il fiume scorre in diramazioni prive di argini che lambiscono i prati e i campi"), si palesa meritevole di venire condivisa la conclusione di detto giudice secondo cui, mentre i divieti stabiliti dall'allegato D al piano regionale appaiono inderogabili, quali sbarramenti ritenuti imprescindibili rispetto alla realizzazione del risultato voluto, le attività ivi consentite (come appunto lo spargimento dei liquami "nelle zone agricole di rispetto fluviale") risultano tali soltanto relativamente ai fini di siffatta realizzazione, onde la legittimità di una regolamentazione comunale più "restrittiva" a tutela, o a contemperamento, delle più variegate esigenze alla base della specifica realtà territoriale, in funzione delle quali (segnatamente consistenti nella necessità di mediare tra il normale esercizio dell'agricoltura - comprendente anche la pratica dello smaltimento dei liquami degli allevamenti zootecnici - e la conformazione della zona rurale del territorio comunale) è stato in via istituzionale riconosciuto e conservato il relativo potere regolamentare.
Deve perciò ritenersi che, allo scopo "non solo" di rispettare il piano regionale (secondo quanto traspare dallo stesso richiamo a detto piano - ed in particolare all'art. 3 dell'allegato D - contenuto nell'art. 34, settimo comma, n. 4, del regolamento comunale), ma "anche" di conservare la bellezza dell'ambiente, la quale non può andare disgiunta dalla sua salubrità, nonché di assicurare l'igiene della vita sociale nelle campagne, il citato regolamento abbia introdotto il divieto di spargimento dei liquami "nelle zone agricole (sottozone E2 - E3 di cui alla L.R. 24/1985) di rispetto fluviale", recependo, per l'individuazione dei terreni "vietati" (tra cui quelli in cui l'odierno ricorrente ha effettuato lo spargimento dei suoi liquami, i quali rientrano "tutti" nel perimetro destinato dal P.R.G. del Comune alla formazione del "Parco del Brenta"), i criteri dettati, ancorché ad altri fini, dall'art. 27 della legge regionale n. 61 del 1985, siccome ritenuti idonei a soddisfare "anche" l'insieme delle esigenze di cui sopra. In definitiva, è da ritenere che la complessiva formulazione dell'art. 34 del regolamento medesimo e la stessa diversità, rispetto al piano regionale, dei criteri adottati per la delimitazione della specifica zona di rispetto, stiano a significare che la normativa comunale risulta dettata "anche" in applicazione di tale piano, ma "non soltanto" in vista del raggiungimento dei relativi scopi, secondo quanto ulteriormente traspare dal fatto che il regolamento ha altresì prescritto che lo spargimento dei liquami deve essere, oltre che comunicato alla Provincia (art. 5 della d.G.R. 3733/1992), preventivamente comunicato anche air Amministrazione Comunale, così come il piano di concimazione di cui all'art. 6 della riferita d.G.R. 3733/1992, al fine di poter intervenire in tempo per assicurare il rispetto da parte del singolo operatore "anche" delle più ampie restrizioni comunali.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione dell'art. 11 delle preleggi, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deducendo:
a) che, in sede di opposizione, si è denunziata la violazione del principio di irretroattività delle leggi (ed, a maggior ragione, dei regolamenti), significandosi come, secondo l'Amministrazione del Comune, il ZZ sarebbe stato responsabile dell'inosservanza dell'art. 34 del regolamento comunale per avere effettuato l'attività di spargimento dei liquami in "zona di rispetto fluviale", senza, tuttavia, che detta Amministrazione abbia considerato l'autorizzazione rilasciata allo stesso ZZ nel 1993, per quegli specifici terreni e con effetto sino al 30.9.1998, dalla Provincia di Padova, giusta comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 5 del piano regionale;
b) che, nella specie, l'applicazione del regolamento comunale del 1996 all'attività di spargimento autorizzata dalla Provincia nel 1993 (e sino al 1998) comporta di fatto l'applicazione di una nuova norma (per di più di rango regolamentare) ad un rapporto precedentemente sorto ed ancora in vita, incidendo così sull'efficacia originaria del relativo fatto generatore, nel senso che, se grazie all'autorizzazione provinciale del 1993 il ZZ era stato abilitato ad effettuare lo spargimento sui terreni di proprietà sino al 1998, a causa dell'applicazione del regolamento comunale del 1996 la citata autorizzazione è stata gravemente incisa, con relativa limitazione dei suoi effetti abilitativi;
c) che le ordinanze in esame risultano, quindi, fondate su una illegittima applicazione retroattiva delle disposizioni regolamentari de quibus, onde dovevano essere annullate per violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi;
d) che il giudice del merito, le cui argomentazioni circa l'operatività su "piani distinti" della regolamentazione regionale rispetto a quella comunale vanno disattese alla luce delle contestazioni di cui sopra, non ha minimamente considerato l'effetto inibitorio retroattivo che l'art. 34, comma settimo, del regolamento comunale produce sull'autorizzazione provinciale già rilasciata al ZZ e da questo già formalmente comunicata al Comune. Il motivo non è fondato.
Dall'incensurato apprezzamento del giudice di merito risulta infatti:
a) che una volta che l'allevatore ha presentato il suo "piano di concimazione" alla Provincia, questo, trascorsi novanta giorni senza risposta, deve intendersi approvato (art. 6 dell'allegato D al piano regionale), con conseguente autorizzazione quinquennale per il suo autore al trasporto e allo spargimento dei liquami zootecnici nei terreni e secondo i quantitativi ivi previsti;
b) che in tali termini, e sol quindi per il fatto di avere presentato alla Provincia il 30.9.1993 un piano di concimazione che lo prevedeva essendo del resto trascorso il tempo prescritto, l'odierno ricorrente, all'epoca delle contestategli infrazioni, poteva ritenersi "autorizzato", nei terreni in oggetto, allo spargimento dei liquami provenienti dai suoi allevamenti zootecnici sino a tutto il 30.9.1998.
Peraltro, segnatamente in relazione alle osservazioni svolte circa il primo motivo di gravame, appare palese come la riferita autorizzazione potesse valere con riguardo esclusivamente alle disposizioni del piano regionale, non già rispetto alla normativa di cui al regolamento comunale, onde merita di essere condivisa la conclusione dell'anzidetto giudice là dove quest'ultimo ha ritenuto l'insussistenza di qualsivoglia violazione dell'art. 11 delle preleggi, sul rilievo che il medesimo ricorrente, dal momento dell'entrata in vigore del sopra indicato regolamento (anteriore alla commissione degli illeciti in contestazione), nell'ambito del territorio comunale fosse tenuto a rispettare "anche" le prescrizioni del medesimo regolamento, siccome legittimamente emanate in considerazione di esigenze territoriali di valenza più ampia rispetto al mero disinquinamento delle acque ed, in quanto tali, annoverabili tra quelle per il cui assolvimento era stato riconosciuto e conservato al Comune il relativo potere regolamentare. Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione degli artt. l e 18 della legge n. 689 del 1981, del principio del contraddittorio, del principio di riserva di legge, degli artt. 3, primo comma (e 6 del d.P.R. n. 236 del 1988) e 5, secondo comma, della d.G.R. n. 3733/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché difetto e contraddittorietà di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deducendo:
a) che dal testo dell'ordinanza pare di capire che la condotta del ricorrente sarebbe stata in contrasto, oltre che con l'art. 34 più volte citato, anche con l'art. 5, secondo comma, della d.G.R. n. 3733/1992, il quale vieta espressamente lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua, nonché con gli artt. 3, primo comma, della d.G.R. n. 3733/1992 e 6 del d.P.R. n. 236/1988, poiché si ricade in zona di rispetto di 200 metri da punti di prelievo di acquedotti pubblici, laddove è di tutta evidenza che, nell'ordinanza-ingiunzione, il Sindaco ha fatto riferimento ad illeciti diversi da quelli originariamente contestati al ZZ, cui non è stato mai comunicato alcunché, donde la lamentata illegittimità dell'ordinanza medesima stante la non corrispondenza della "contestazione" rispetto alla "condanna", Con conseguente violazione del diritto di difesa dell'ingiunto, laddove non appare condivisibile l'assunto del Tribunale nella parte in cui questo, pur riconoscendo la fondatezza delle censure dell'opponente circa la novità delle contestazioni aggiunte nelle ordinanze, ha ritenuto tale circostanza comunque irrilevante ai fini del decidere;
b) che nell'atto di opposizione si è lamentato come, nelle premesse delle opposte ordinanze-ingiunzioni, si leggesse che il provvedimento "in ogni caso è espressione legittima del potere del Comune in materia di polizia rurale di reprimere, così come previsto nel regolamento, comportamenti lesivi di interessi pubblici rilevanti, quali, nel caso di specie, l'igiene e la salubrità delle zone agricole soggette a vincolo fluviale", laddove non è chi non veda l'estrema genericità e la novità della contestazione rispetto a quanto dedotto nell'atto di accertamento, senza che, sul punto, il Tribunale abbia detto alcunché, attribuendo invece, del tutto apoditticamente, a tali generiche affermazioni il valore di "precisazione finale circa i contenuti e gli scopi del regolamento comunale";
c) che, nel merito, si è altresì rilevata, in sede di opposizione, l'infondatezza delle contestazioni "aggiunte" dall'Amministrazione, nel senso che la mancata individuazione dei fondi che sarebbero stati oggetto di spargimento illecito non rende possibile una efficace tutela della posizione del ZZ, vuoi sotto il profilo che i fondi destinatari di liquami provenienti dall'impianto del ricorrente sono molto lontani dal punto di prelievo dell'acquedotto pubblico, vuoi sotto il profilo che i terreni interessati dallo spargimento ed oggetto delle sanzioni in questione non sono mai stati ne' gelati ne' saturi d'acqua, vuoi, infine, sotto il profilo che non è dato comprendere da quali elementi concreti ed empirici l'Amministrazione abbia tratto il proprio convincimento circa l'inesistente danno arrecato all'igiene e alla salubrità dell'ambiente dagli spargimenti effettuati dal ricorrente.
Il motivo non è fondato.
Per quanto attiene, infatti, alle doglianze riportate sotto la lettera a), si osserva che va esente da censure, siccome frutto di un apprezzamento di fatto espresso attraverso una motivazione immune da vizi logico-giuridici, l'assunto del giudice di merito secondo cui è del tutto irrilevante che le ordinanze-ingiunzioni oggetto di causa, "dopo" avere espressamente ritenuto fondata la contestata violazione dell'art. 34, settimo comma, del regolamento comunale, abbiano poi aggiunto, ad abundantiam, che, comunque, l'attività accertata e sanzionata "rientrava anche tra quelle vietate dal piano regionale". Analogamente è a dirsi riguardo alle doglianze riportate sotto la lettera b), sottraendosi a censura l'assunto del giudice a quo secondo cui, nelle anzidette ordinanze, si è fatto riferimento sempre e solo all'illecito originariamente contestato, nel senso esattamente che la precisazione finale, contenuta nelle medesime ordinanze, circa i contenuti e gli scopi del regolamento comunale, lungi dall'ampliare la portata dell'originaria contestazione, costituiva invece solo la sua conferma.
Circa, infine, le doglianze di cui alla lettera c), si osserva:
1) che le prime due attengono alla contestazione che si è sopra detto essere stata aggiunta ad abundantiam (e risultare, perciò, irrilevante, al pari delle censure qui esaminate), là dove, cioè, è stato assunto nelle ordinanze-ingiunzioni oggetto di causa che la condotta posta in essere dall'odierno ricorrente "rientrava anche tra quelle vietate dal piano regionale";
2) che, quanto alla terza, è di per sè sufficiente la realizzazione dei presupposti risultanti dall'incensurato apprezzamento del giudice di merito, il quale ha riconosciuto che i terreni di volta in volta interessati dallo spargimento dei liquami rientravano tutti "nella zona di rispetto fluviale" di cui al P.R.G. del Comune, costituendo la tutela dell'igiene e della salubrità delle aree agricole una delle ragioni (come si è visto) per cui la normativa comunale vieta lo spargimento dei liquami nelle zone appunto di rispetto fluviale, senza che tuttavia necessiti l'effettivo intervento di un danno corrispondente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di Cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 100,00 per esborsi ed euro 800,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali (nella misura forfettaria del dieci per cento sull'importo dell'onorario medesimo) e gli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 800,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004