Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Il procedimento di opposizione a ordinanza - ingiunzione relativa all'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, ne' l'inapplicabilità della predetta sospensione può ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell'assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro , in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981 ( violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento dei contributi e premi),norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale ; ne consegue che l'osservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa va sempre valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei casi sopra indicati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato art. 35 della legge n. 689 del 1981. (Nella specie, in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto trattavasi di opposizione a sanzione amministrativa comminata per omissione contributiva in materia di lavoro, fattispecie per la quale, ai sensi dell'art. 35 l.689\812,non si applicava la sospensione dei termini nel periodo feriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7855 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG ZO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ANDREA DE PACE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2570/99 del Pretore di LECCE, depositata il 28/04/99 15113/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 dicembre 1996. ZO GG proponeva opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Direttore della sede dell'INPS di Lecce gli ingiungeva di pagare, quale amministratore responsabile della ditta IBS, la somma di lire 4.2000.000 a titolo di sanzioni amministrative per la mancata registrazione sui libri contabili di alcuni dipendenti e per indebito conguaglio di sgravi relativamente ai periodi ivi indicati.
Il GG contestava le violazioni addebitate e le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, in quanto non tenevano in considerazione le effettive date di inizio e fine dell'attività sociale (rispettivamente, settembre 1991 e aprile 1993, data in cui assunse la gestione dell'attività il Comune di Scorrano). Chiedeva, pertanto, la revoca dell'ordinanza o, comunque, la riduzione della sanzione.
L'INPS si costituiva contestando le avverse deduzioni e pretese, richiamando due verbali dell'Ispettorato del lavoro ed un verbale ispettivo INPS da cui risultavano le inadempienze addebitate. Con sentenza del 31 marzo - 28 aprile 1999, il Pretore rigettava il ricorso, ritenendo le infrazioni provate dai richiamati verbali. Per la cassazione di tale decisione ricorre ZO GG con due motivi.
Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all'esame delle proposte censure è l'accertamento della tempestività del ricorso, poiché, come dedotto dalla parte resistente, nella specie, non sarebbe stato osservato il termine annuale di impugnazione, non essendo lo stesso da considerare soggetto al regime di sospensione derivante dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742. L'eccezione è fondata.
Il relativo quadro normativo di riferimento può identificarsi rilevando che: 1) l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 esclude dalla sospensione dei termini, tra le altre, le "controversie previste dagli artt. 429 e 459 ora 409 e 442 cod. proc. civ."; 2) l'art. 35 della legge n. 689 del 198 prevede, al quarto comma, che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dagli enti previdenziali per violazioni consistenti in omissioni contributive (comma 2) o eziologicamente connesse a tali omissioni (comma 3) si proponga al pretore in funzione di giudice del lavoro con il rito di cui agli artt. 442 e seg. cod. proc. civ.. In merito a questa disciplina, le sez. un. di questa Corte, componendo un contrasto tra le sezioni semplici, ha chiarito, con la sentenza 30 marzo 2000, n. 63, che il procedimento di opposizione a ordinanza - ingiunzione relativa all'applicazione di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 legge n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, ne' l'inapplicabilità della suddetta sospensione può' ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell'assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art. 35 legge n. 689 del 1981 (violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento di contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che l'osservanza del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa va sempre valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei casi sopra menzionati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato art. 35 legge n. 689 del 1981. Nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata risulta che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa per il pagamento di "oltre lire 4.000.000" a titolo di sanzioni amministrative per la mancata registrazione sui libri contabili di alcuni dipendenti e per indebito conguaglio di sgravi.
Pertanto, non appare dubbio che, nella fattispecie in esame, debba essere ravvisata la situazione contemplata dal richiamato art. 35, vale a dire quel particolare tipo di connessione fra violazione ed illecito consistente nell'omissione contributiva nel senso che questa può da quella derivare.
Ne discende che, nella specie, tenuto conto delle date di pubblicazione della (non notificata) sentenza impugnata (29 aprile 1999) e di notificazione del ricorso per Cassazione (31 maggio 2000), deve ritenersi non osservato il termine annuale di impugnazione, non dovendo questo essere maggiorato del periodo di sospensione. Ne discende anche - sia detto, per completezza, avendo l'INPS fatto cenno alla questione nelle proprie difese- un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, considerato che la materia in oggetto, comportando, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 cit., l'applicabilità del rito del lavoro, è esclusa dall'applicazione della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 23 della legge 689/81, che sancisce l'immediata ricorribilità in Cassazione della sentenza del pretore. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;
il che rende superfluo l'esame delle censure con lo stesso proposte. Essendo stato il ricorso proposto a ridosso della pubblicazione della menzionata sentenza delle sez. un. n. 63/2000, chiarificatrice delle affrontate questioni di rito, stimasi compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003