Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7855
CASS
Sentenza 19 maggio 2003

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Il procedimento di opposizione a ordinanza - ingiunzione relativa all'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, ne' l'inapplicabilità della predetta sospensione può ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell'assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro , in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981 ( violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento dei contributi e premi),norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale ; ne consegue che l'osservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa va sempre valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei casi sopra indicati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato art. 35 della legge n. 689 del 1981. (Nella specie, in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto trattavasi di opposizione a sanzione amministrativa comminata per omissione contributiva in materia di lavoro, fattispecie per la quale, ai sensi dell'art. 35 l.689\812,non si applicava la sospensione dei termini nel periodo feriale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7855
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7855
    Data del deposito : 19 maggio 2003

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