Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 338
CASS
Sentenza 14 gennaio 2004

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, l'ente previdenziale che agisce in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., agisce quale successore a titolo particolare del danneggiato indennizzato ed è fruitore degli stessi effetti della intimazione ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 a suo tempo dal danneggiato proposta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, inizialmente "in bonis". Ne consegue che, ove tale assicuratore risulti fittizio, l'ente può rivolgersi al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 19, lett. b) della legge n. 990/1969 con atto equivalente per contenuto all'art. 22, surrogandosi al danneggiato che in buona fede abbia inoltrato la richiesta risarcitoria all'assicuratore apparente, secondo i comuni principi di affidamento e di buona fede.

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  • 1Sinistri, danneggiato deve informare l’assicurazione con raccomandata?Accesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 8 febbraio 2021

  • 2RCA: la previa comunicazione con raccomandata è sempre necessaria?Accesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 338
Data del deposito : 14 gennaio 2004

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