Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, l'ente previdenziale che agisce in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., agisce quale successore a titolo particolare del danneggiato indennizzato ed è fruitore degli stessi effetti della intimazione ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 a suo tempo dal danneggiato proposta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, inizialmente "in bonis". Ne consegue che, ove tale assicuratore risulti fittizio, l'ente può rivolgersi al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 19, lett. b) della legge n. 990/1969 con atto equivalente per contenuto all'art. 22, surrogandosi al danneggiato che in buona fede abbia inoltrato la richiesta risarcitoria all'assicuratore apparente, secondo i comuni principi di affidamento e di buona fede.
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- 1. Sinistri, danneggiato deve informare l’assicurazione con raccomandata?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 8 febbraio 2021
- 2. RCA: la previa comunicazione con raccomandata è sempre necessaria?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L, in persona del Dirigente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati LUIGI LA PECCERELLA, MARCELLO BRITTI, che lo difendono, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, con sede in Torino, in persona del vice Direttore Generale Dott. Sergio Chiaberto, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GARCEA, che la difende unitamente agli avvocati LUIGI ANTONIELLI D'OULX, FABRIZIO BENINTENDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
OC NA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1136/99 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione Terza Civile emessa il 4/6/99, depositata il 20/08/99; RG. 237/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;
udito l'Avvocato CRISTOFORO TARANTINO (per delega Avv. Luigi Peccerella);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17 dicembre 1992 l'INAIL conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la società Reale Mutua assicurazioni quale impresa designata per il Piemonte dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e ne chiedeva la condanna in solido con la convenuta AN OC, proprietaria del veicolo e responsabile civile, al rimborso della somma di L. 179.777.651 ovvero della diversa somma accertata, oltre interessi in relazione a quanto da essa Inail corrisposto a titolo indennizzatorio al lavoratore LE De CH, coinvolto nell'incidente causato dall'autocarro di proprietà della OC, assicurato presso la spa Assicurazioni San Marino.
La evocazione in lite della Società Reale nella qualità di impresa designata conseguiva al fatto che nel corso del giudizio promosso in precedenza dall'Inail contro la OC e la società san Marino, questa ultima, non più in bonis, tramite il Commissario liquidatore aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere stata autorizzata all'esercizio della assicurazione RCA dal Ministro della industria, bensì dalla Regione siciliana, sulla base di leggi invalidate dalla Corte costituzionale (sentenze 634/68 e 144/1989). Poiché l'autocarro della OC doveva ritenersi sprovvisto di assicurazione, la società designata era convenuta ai sensi dell'art. 19 lettera b della legge 1969 n. 990.
La società Reale Mutua si costituiva ed eccepiva la prescrizione e nel merito sosteneva di non essere tenuta al pagamento. Con sentenza del 15 maggio 1997 il Tribunale di Torino condannava il responsabile civile OC al pagamento in favore dell'Inail della somma di lire 177.777.651 oltre interessi;
condannava la società Reale Mutua a rimborsare all'Inail il massimale di legge pari a 15 milioni, oltre svalutazione del marzo 1977 e con interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.
La decisione era appellata dall'impresa designata che ne chiedeva la riforma, in particolare eccependo la improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 22 della legge 1969 n. 990 per non avere l'ente adottato le formalità ivi previste al tempo della evocazione in lite;
restava contumace la OC, resisteva l'Inail chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 agosto 1999, così decideva: in totale riforma della sentenza del tribunale... dichiara improponibile la domanda di surroga avanzata dall'Inail nei confronti della società Reale Mutua di assicurazioni e di OC AN;
condanna l'Inail a restituire la somma di lire 187.402.237 oltre interessi legali dalla data del pagamento;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre l'INAIL con unico articolato motivo di impugnazione, cui resiste la Società Reale con controricorso;
la OC non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Deduce l'Inail nell'unico motivo l'error in iudicando in ordine alla eccezione sulla improponibilità della domanda di surroga, sostenendosi che la comunicazione di pendenza della lite, inviata ante causam dall'ente alla impresa designata nella qualità aveva il valore di atto equipollente alla richiesta di risarcimento prevista con le forme dell'art. 22 della legge 1969 n. 990.
Si sostiene che la forma preventivamente richiesta dall'art. 22 al fine di evitare premature domande giudiziali non è vincolata, e che per comune giurisprudenza sono ammissibili ed efficaci atti equipollenti idonei al perseguimento dello scopo e che tale era l'atto comunicato alla impresa in data 16 marzo 1990, anteriormente alla citazione e rispettando i termini dello spatium deliberandi. Si assume inoltre che il richiamo improprio fatto nella comunicazione all'art. 25 e non allo articolo 22 non era tale da inficiare la equivalenza ed il raggiungimento dello scopo dell'atto, posto che l'impresa, nel costituirsi aveva eccepito la prescrizione e nel merito la inaccoglibilità della domanda per essere stato estinto il credito del De CH nei confronti dei responsabili del danno. Si deduce inoltre il vizio della motivazione su tale punto decisivo. Entrambi i rilievi, il primo sul valore dell'atto equivalente, ed il secondo sulla delimitazione delle eccezioni in appello da parte della Impresa, evidenziano sia l'error in iudicando che il difetto della motivazione su punto decisivo (come dedotto nel ricorso). Ed in vero la Corte Torinese, ignorando i principi giurisprudenziali sulla possibilità che la comunicazione di pendenza in giudizio notificata alla Reale Mutua assicurazioni in data 16 marzo 1990, per il suo contenuto, potesse assolvere alla funzione di cui al citato art. 22 ha omesso di esaminare il contenuto specifico dell'atto, limitandosi a considerare unicamente la diversa finalità che corre tra le due norme dell'art. 22 e dello art. 25 secondo comma della legge 1969 n. 990.
Ma se vale il principio della equivalenza (cfr. Cass. 25 gennaio 1995 n. 844, Cass. 1999 n. 10896, Cass. 1995 n. 844) in relazione alla idoneità del contenuto dell'atto, il giudice dell'appello non solo avrebbe dovuto motivare adeguatamente sulla sua idoneità o non idoneità, ma avrebbe dovuto considerare anche la condotta dell'impresa assicurativa, che ha accettato il contraddittorio sin dal primo grado allorché ha eccepito la prescrizione del diritto o la estinzione del credito. Tale condotta rendeva evidente che la comunicazione fatta dall'INAIL ante causam, aveva determinato la decisione di costituirsi in giudizio da parte della Impresa designata per il Fondo di Garanzia.
Il secondo rilievo, sulla deduzione delle eccezioni da parte dell'impresa, interessa in relazione alla delimitazione del devolutum in appello. Ed in vero l'INAIL appellata era esonerata dall'invio della lettera raccomandata ai sensi del citato articolo 22, per la ragione che surrogandosi al danneggiato, ai sensi dell'art. 1916 c.c. o dell'art. 28 della legge 1969 n. 990, agiva per il recupero delle indennità corrisposte al danneggiato, subentrando nella medesima posizione giuridica del detto danneggiato. Pertanto l'ente previdenziale aveva la facoltà di avvalersi dell'avvenuto adempimento della formalità prevista dall'art. 22 e degli effetti che ne derivano in ordine alla proponibilità della azione (cfr. Cass. 25 marzo 1995 n. 3570 23 agosto 1990 n. 8617, 22 luglio 1991 n. 8168). Non risulta che la Reale Mutua abbia contestato che il danneggiato surrogato, non avesse spedito al raccomandata nei termini di legge.
In sostanza, l'ente previdenziale che agisce in surroga, agisce quale successore a titolo particolare del danneggiato indennizzato ed è fruitore degli stessi effetti della intimazione ex art. 22 a suo tempo da quest'ultimo proposta all'assicuratore del danneggiante, inizialmente in bonis. Ove poi, per sventura, tale assicuratore risultasse fittizio, l'ente potrà rivolgersi al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 19 lettera b) con atto equivante per contenuto all'art. 22 surrogandosi al danneggiato che in buona fede aveva inoltrato la richiesta risarcitoria allo assicuratore apparente, secondo i comuni principi di affidamento e di buona fede. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004