Sentenza 24 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL042 95 /0 1 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 15751/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Rel. Consigliere Cron.9222 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 30/01/01 ConsigliereDott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CORBO ALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente avverso la sentenza n. 6042/97 del Tribunale di 489 -1- NAPOLI, depositata il 29/11/97 R.G.N.41167/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Il Ministero dell'Interno, con ricorso depositato il 14 2 96, proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Napoli depositata il 29 11 95, rilevando l'erroneità della decisione del primo giudice, che aveva riconosciuto il diritto di LI CC all'assegno di invalidità, con ,decorrenza dall'1 6 1991 sino al dicembre dello stesso anno pur risultando insussistente il requisito socio-economico. La controparte resisteva, chiedendo il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 29 11 97, accoglieva l'appello, rigettando la domanda. Il CC ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 legge n. 118/1971 e degli artt. 5 e 19 1. n. 482/1968. Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cpc. doveva provare ' infracinquantacinquenne Avendo il tribunale ritenuto che l'attore ' ' a mezzo di iscrizione o domanda di l'incollocazione (requisito del beneficio richiesto) iscrizione alle speciali liste di collocamento, il ricorrente afferma, invece, che l'incollocazione può essere desunta dal giudice anche da presunzioni semplici. Il motivo è infondato. Esso, così come proposto, è privo di ogni carattere di decisività. Infatti, il ricorrente non ha minimamente specificato che, nella fattispecie, ricorrerebbero circostanze da cui desumere gravi presunzioni in ordine all'asserita incollocazione. L'affermato errore di diritto della sentenza impugnata può assumere rilievo solo se idoneo,una volta accertato, a ribaltare o a modificare in una qualche sua parte la sentenza impugnata, determinando l'accoglimento anche parziale, del ricorso. Stal 2 Poiché nel caso di specie,all'opposto, non è stata indicata alcuna presunzione che possa deporre in favore dell'asserita incollocazione , per cui, in assenza di ogni qualsiasi accenno di specificazione, se ne deve ritenere l'insussistenza, ne consegue che il ricorso va rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione ex art. 152 disp.att. cpc.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 30 gennaio 20001 Aun neta Il Presidente: byliche frault Il Cons. est.: M. Shille IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 24 MAR. 2001 DI T A P U IL CANCELLIERE T R Ple O C 6 3 1 , 2 . O 5 A T L T R . , O A N A ' B S L E 3 L I P E D 7 S - D I 8 A I - T N S 1 S C 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E O D O L T R E T T I T S A R N I I L E G L D S E E E R O D