Sentenza 15 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza del termine minimo di ventiquattro ore previsto dall'art. 10, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, per l'avviso al difensore della data fissata per l'audizione del consegnando, integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al momento dell'audizione, a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2012, n. 6255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6255 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/02/2012
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 241
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 3899/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO CR CI N. IL 06/01/1978;
avverso l'ordinanza n. 1/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 09/01/2012 e l'ordinanza della stessa Corte del 3-1-2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
FATTO
1.- Con ordinanza del 3 gennaio 2012 il Consigliere delegato della Corte di Appello di Ancona convalidava l'arresto di IS TI IA, effettuato dalla P.G. in data 01.01.2012, in quanto colpito mandato di arresto Europeo 1/C/EA/20100712 n. 686, emesso il 09.12.2009 dal Tribunale di Gherla, per l'esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, emessa dal predetto Tribunale il 18.05.2009 per il reato di truffa (art. 215 c.p. romeno), commesso nel febbraio 2008 in Gherla (Romania). Con
lo stesso provvedimento veniva applicata nel confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere.
2.- Con successiva ordinanza pronunciata in data 9 gennaio 2012 la Corte di Appello di Ancona, preso atto del consenso prestato dall'interessato e dell'inefficacia della sua successiva revoca, accoglieva la richiesta di consegna del cittadino romeno IS TI IA, avanzata dall'autorità giudiziaria romena col succitato mandato di arresto Europeo.
2.- Propone ricorsi per cassazione il consegnando a mezzo del difensore avverso l'ordinanza cautelare e l'ordinanza di consegna. 3.- In ordine al primo provvedimento, deduce:
a.- la nullità dello stesso per mancanza di motivazione in ordine al pericolo di fuga;
b.- il mancato rispetto, per l'avviso al difensore, del termine minimo di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 10, comma 2. 4,- In ordine all'ordinanza di consegna, deduce che:
a.- la decisione è stata assunta prima ancora che fosse pervenuto alla Corte territoriale il MAE dell'autorità romena;
b.- al detto MAE non era comunque allegata la richiamata sentenza di condanna;
c.- la Corte territoriale non era in condizione di conoscere le fonti di prova del fatto.
DIRITTO
I ricorsi sono destituiti di fondamento.
Si osserva, invero, sulle doglianze di cui sopra:
- sub 3.a., che il provvedimento cautelare non può considerarsi privo di motivazione, in quanto reputa la custodia cautelare come unica misura idonea a garantire la consegna, e tale valutazione deve considerarsi logica e recante un implicito ma univoco apprezzamento sulla sussistenza del pericolo di fuga, se letta in correlazione alla presa d'atto del consenso prestato dall'interessato alla consegna, implicante il dovere di decidere sulla richiesta di consegna in tempi brevissimi (L. n. 69 del 2005, art. 14, comma 4);
- sub 3.b., che il termine di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 10, comma 2, non sembra applicabile alla speciale procedura di cui alla
L. n. 69 del 2005, artt. 12 e 13 e, in ogni caso, la sua violazione, integrando una nullità a regime intermedio, andava denunciata al momento dell'audizione del consegnando, a sensi dell'art. 181 c.p.p., comma 2;
- sub 4.a., che al verbale d'arresto trasmetto dalla P.G. alla Corte territoriale in data 01.01.2010 era allegata la segnalazione nel S.Y.S., recante le indicazioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, da ritenersi, in relazione alla procedura in esame (svoltasi a sensi della L. n. 69 del 2005, artt. 11, 12, 13 e 14) equivalente al M.A.E., a sensi del coordinato disposto dell'art. 13, comma 3, e art. 14, comma 4 della legge citata, letto alla luce dell'art. 9, comma 3, e art. 8 della Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002;
- sub 4.b., che, in tema di mandato di arresto europeo, è legittima la decisione di consegna anche se non sia stata allegata o acquisita in via integrativa la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora (come nel caso di specie) la documentazione in atti contenga gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa (Sez. F, Sentenza n. 33389 del 13/08/2009, Duroj, Rv. 244754; conformi: N. 15223 del 2009 Rv. 243081, N. 33600 del 2009 Rv. 244388);
- sub 4.c., che la stessa non appare pertinente in relazione alla procedura in esame, basata su sentenza esecutiva (art. L. n. 69 del 2005, ex art. 17, comma 4). Al rigetto delle impugnazioni consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli incombenti informativi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012