Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10768 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETO Oggetto ONE LAVE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigu ri Magistra 02 Dott. Giovanni PRESTIPINO President R.G. N. 476/00 Cron. 28374 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consiglier Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA SILVESTRI DIANA, elettivamente DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OSVALDO SABETTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 2002 Ever Moane speciall giusta delega in attidel Noton's C.F. The can 1229 de Rome del 25/1/2000, sep. 53181; -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 158/98 del Tribunale di RIETI, depositata il 28/12/98 - R.G.N. 976/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ener -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Rieti con sentenza n. 158/1998 depositata il 28 dicembre 1998, riformando l'impugnata decisione pretoriate, ha rigettato la domanda che la sig.ra AN VE aveva proposto nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (con ricorso 4 luglio 1992) per ottenere la condanna del convenuto, accertata la sussistenza di infortunio indennizzabile ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 dal quale le era derivata inabilità al 100 per cento, al pagamento delle conseguenti prestazioni economiche. Il giudice del gravame ha ritenuto in punto di fatto che la VE, dipendente della società RIP a.r.l. quale addetta alle pulizie presso i vari clienti della datrice di lavoro, si era recata il giorno 3 aprile 1991 al di fuori dell'orario di lavoro presso gli uffici della suddetta società per consegnare il cartellino delle presenze relative al trascorso mese di marzo, e, consegnato il cartellino,si era di propria iniziativa recata nel magazzino del materiale a prelevare prodotti occorrenti per le pulizie presso i committenti ove veniva comandata. Nel risalire una scala a chiocciola trasportando il pacco di materiale aveva accusato malessere, e, ricoverata in ospedale, le era stata riscontrata la patologia (rottura di aneurisma cerebrale) causa della dedotta inabilità. Il Tribunale, accertato ancora che l'approvvigionamento del materiale necessario per le pulizie non avveniva per iniziativa delle singole lavoratrici ma era effettuato da cinque furgoni della stessa società datrice di lavoro che giornalmente trasportavano il materiale presso i singolo committenti, ha ritenuto che la VE era incorsa nell'infortunio al di fuori dell'orario e del luogo di lavoro, visto che essa si era recata in azienda unicamente per consegnare il cartellino delle presenze, ed al di fuori altresì delle mansioni tipiche od accessorie del lavoro a lei affidato, giacché in via consuetudinaria rientrava tra i suoi compiti quello di Ever 3 prelevare nel magazzino dell'azienda il materiale di pulizia, compito appunto affidato agli autisti dei cinque furgoni utilizzati proprio a tal fine. Conseguentemente il giudice d'appello ha ritenuto ricorrere nel caso di specie un'ipotesi di rischio elettivo, essendo la situazione di rischio derivata da una scelta arbitraria della lavoratrice, la quale infatti, di propria iniziativa ed in assenza di qualsiasi autorizzazione ed in violazione altresì dell'organizzazione aziendale, aveva creato ed affrontato un rischio diverso da quello inerente al lavoro da svolgere. La soccombente VE chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, sollevata dall'Istituto controricorrente sul rilievo che tale procura, apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione, indica la impugnata sentenza del Tribunale di Rieti, sezione lavoro, con il n.401/1998, mentre l'esatto numero della sentenza impugnata è il 158/1998. È evidente che trattasi di mero errore,materiale, posto che anche dal contesto del medesimo ricorso si evince che il n. 401/1998 è invece quello della sentenza del Pretore di Rieti, emessa in primo grado nel presente procedimento. -nella speciePuò del resto osservarsi che la procura posta a margine dell'atto pure riferita in maniera espressa al ricorso su cui è apposta (la delega è in vero espressamente collegata al "procedimento cui si riferisce il presente ricorso"), nel quale l'impugnata sentenza del Tribunale è chiaramente indicata anche con l'esatta menzione del numero di iscrizione (158/19998) - costituisca, così come ribadito da costante giurisprudenza di questa Corte, corpo unico con l'atto cui si 4 riferisce e per questo sol fatto garantisce il requisito della specificità del mandato al difensore (cfr., tra le molte, Cas. 29 aprile 1999 n. 4299), ed evidenzia quindi nel contempo, nel caso di specie, anche la sua sicura riferibilità alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, appunto perché in quest'atto tale sentenza è esattamente ed univocamente indicata.
2. Ciò posto va rilevato, nel merito dell'impugnazione, che la ricorrente VE denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 nonché vizio di motivazione. Essa deduce, con una prima censura, che la controparte avrebbe dovuto fornire elementi utili a suffragare la tesi del rischio elettivo, e rileva che le emergenze istruttorie non confortavano tale tesi;
esamina ed interpreta la deposizione di TI EN e la menta che il Tribunale non abbia svolto congrua ed esaustiva motivazione circa gli elementi di prova emersi al riguardo. Con una seconda censura la ricorrente sostiene che l'infortunio deve ritenersi verificato in occasione di lavoro in quanto accaduto mentre l'assicurata compiva attività strettamente connessa al lavoro di pulizia e costituente di questo il necessario antecedente. Il motivo è infondato e va disatteso. Le svolte censure attengono prevalentemente, in vera sostanza, alla valutazione alle fasi di merito, mononende critiche ed ohhiszioni delle risultanze istruttorie acquisite all'apprezzamento in fatto enunciato al riguardo del Tribunale, e non integrano quindi, come tali, vere e proprie denunzie di vizi riconducibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c., riguardante le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in sede di legittimità. Neppure è nella specie ravvisabile una violazione dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 1124 del 1965 con riferimento alla nozione di “occasione di lavoro". Ed in vero va ricordato, richiamando ampia giurisprudenza di questa forte, che ai fini della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del detto art. 2, 5 воли l'occasione di lavoro sussiste ogni qualvolta l'evento lesivo risulti ricollegabile, ed in modo non meramente marginale, alla esposizione dell'infortunato al rischio indotto dagli elementi, inerenti all'ambiente od alle macchine od alle persone, costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta: rilevando, a tal fine, non soltanto la prestazione lavorativa in senso stretto, ma anche le attività complementari, ad essa prodromiche od accessorie, purché si trovino anch'esse, naturalmente, in rapporto di occasionalità necessaria con l'infortunio. L'evento lesivo deve dunque porsi in obbiettiva ed obbligata connessione con lo svolgimento delle mansioni proprie e tipiche dell'attività lavorativa cui l'assicurato è addetto, ovvero con attività accessorie, ma che pur sempre siano e necessariamente connesse 0 strumentali rispetto immediatamente all'espletamento delle suddette tipiche incombenze: sussistendo così una situazione di rischio specifico, proprio od anche improprio, determinata dall'attività lavorativa. Resta quindi estranea alla configurazione dell' “occasione di lavoro" l'ipotesi del rischio generico od elettivo, che non è connessa alle specifiche mansioni lavorative né è in alcun modo riferibile alle abituali e prevedibili modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative proprie dell'assicurato, trovandosi detto rischio, rispetto a queste, in collegamento esterno e meramente marginale e non funzionale: e configurandosi in particolare il rischio elettivo allorquando si verifichi una particolare situazione di pericolo di sinistro nella quale l'assicurato venga trovarsi non già in ragione ed in funzione dell'espletamento dei compiti lavorativi a lui affidati, ma per una scelta personale e volontaria motivata da ragioni ed intenzioni sue proprie, ben distinte da quelle finalizzate all'adempimento delle obbligazioni su di lui facenti carico in necessaria connessione con il rapporto di lavoro (cfr. in argomento, tra le molte, Eass. 3 6 febbraio 1995 n. 1269; 1 settembre 1997 n. 8269; 7 marzo 1998 n. 2572; 20 maggio 1998 n. 5047; 2 ottobre 1998 n. 9796; 19 aprile 1999 n. 3885; 18 settembre 2000 n. 12325; 30 maggio 2001 n. 7367). Il Tribunale si è attenuto ai principi di diritto ora enunciate, ed ha motivato la decisione, rispondente dunque alla corretta interpretazione del citato art. 2 (D.P.R. n. 1124/1965), in maniera ampia., esauriente e del tutto congrua e sufficiente. In particolare là dove ha precisato - come già concisamente riportato nella parte narrativa della presente sentenza che l'infortunio ( consistito nella rottura di - aneurisma cerebrale provocata da sforzo fisico) ebbe a verificarsi mentre la VE non stava espletando una prestazione lavorativa costituente specifico oggetto delle sue mansioni e neppure stava compiendo un'operazione accessoria, propedeutica o strumentale ad essa. La predetta infatti, fuori dal suo orario di lavoro e in luogo diverso da quello dove prestava normalmente la sua attività di pulitrice (il che avveniva nei locali dei clienti della società datrice di lavoro dove essa svolgeva le mansioni di addetta alle pulizie), volle di propria iniziativa, ed esorbitando dalle sue mansioni, trasportare a mano del materiale, e svolgere in tal modo un'attività che era invece affidata ad altri dipendenti, e cioè ai conducenti dei furgoni appositamente destinati al trasporto dei materiali presso i vari luoghi ove le pulizie dovevano essere effettuate. Il Tribunale ha altresì specificato, nella valutazione in fatto da lui effettuata, che la VE non era stata autorizzata a tanto e neppure aveva svolto un' incombenza a lei affidata per consuetudine, o prassi, e si era anzi posta, così operando, in contrasto con la organizzazione aziendale. Il giudice d'appello ha quindi dato corretta applicazione ai criteri sopra ricordati, costantemente enunciati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di rischio elettivo, concludendo appunto che nella specie la lavoratrice aveva compiuto una 7 محمد scelta arbitraria affrontando un rischio - cui si collegò l'infortunio - diverso da quello inerente al lavoro che essa aveva l'incarico di svolgere e costituente l'oggetto delle sue mansioni.
3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per pronunciare condanna della ricorrente, soccombente, al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Istituto assicuratore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. вить "Мискто Così deciso, in Roma, il 22 marzo 2002. Al Presidente Il Cons. estensore Pl-ll IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria : 23 LUG. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 8