Sentenza 27 aprile 2015
Massime • 1
L'atto di rinuncia all'impugnazione trasmesso alla cancelleria del giudice "ad quem" via telefax è affetto da invalidità, dovendosi rispettare per la sua presentazione le forme di cui all'art. 589, comma terzo, cod. proc. pen. - tra le quali non è contemplata l'utilizzazione del fax - idonee a garantire sia la provenienza della rinuncia dal soggetto legittimato sia la sua conformità all'originale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2015, n. 35521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35521 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2015 |
Testo completo
35 52 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 935/2015 - Presidente N. Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Consigliere - CLAUDIO D'ISA Dott. REGISTRO GENERALE N. 36892/2014 - Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG NG N. IL 26/11/1926 avverso la sentenza n. 60/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE che ha concluso per l' ou tstrike all versрибе Привет Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Наи Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.
1. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato quello emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo con la quale LI NG è stato giudicato responsabile del reato di omicidio colposo in danno di Lo UR MA e pertanto condannato alla pena ritenuta equa nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per quattro anni. Secondo la ricostruzione fatta propria dai giudici di merito l'imputato percorreva alla guida di una Fiat Punto la via Orvieto, in Palermo, quando investiva la Lo UR che stava attraversando la strada sulle strisce : pedonali da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del LI. In particolare la Corte di appello, condividendo la ricostruzione del giudice di primo grado - secondo la quale l'imputato, accortosi delle intenzioni del pedone, aveva dapprima rallentato la marcia e poi aveva accelerato nel tentativo di anticiparne il movimento nello stesso frangente in cui il pedone affrettava il passo perché dalla corsia opposta arrivava un'altra auto -, disattendeva la prospettazione che l'appellante formulava nei motivi aggiunti, che peraltro il giudice di secondo grado riteneva tardivamente proposti, la quale rappresentava una dinamica del sinistro diversa, incentrata sull'attraversamento della strada da parte del pedone da destra verso sinistra e la conseguente non visualizzazione della Lo UR da parte dell'automobilista per la presenza di un cassonetto che ne schermava la visuale. La Corte di appello, sulla scorta delle dichiarazioni del teste CI NI e dei rilievi tecnici eseguiti da RG NI, ha ribadito la dinamica del sinistro accertata dal primo giudice e quindi la circostanza dell'essere avvenuto l'attraversamento della donna da sinistra verso destra con piena visuale da parte dell'automobilista, il quale aveva investito il pedone a causa di un'improvvisa accelerazione laddove, alla vista della Lo UR, egli avrebbe dovuto rallentare l'andatura fino a fermarsi per dare la precedenza al pedone. La Corte di appello ha anche rigettato le censure che investivano la durata della sanzione della sospensione della patente di guida, rilevando che l'età avanzata del LI e le modalità dei fatti dimostrano che questi ormai è soggetto stabilmente inidoneo alla guida.
2. Avverso la decisione appena descritta ricorre per cassazione l'imputato con atto sottoscritto personalmente.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale per aver la Corte di Appello omesso di farsi carico delle censure contenute nell'atto di appello e travisato la prova in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, atteso che dalle testimonianza richiamate non emergono elementi chiari ed inequivoci a carico dell'imputato. Omessa é la motivazione anche in 2 H merito al prospettato concorso di colpa della vittima;
viziata é la valutazione della prova stante la divergenza e contraddittorietà delle dichiarazioni del CI e del RG;
insufficiente é la motivazione del rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
errata l'affermazione della tardività dei motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. In via preliminare deve darsi conto del fatto che in data 27.4.2015 é pervenuta rinuncia all'impugnazione. Siffatta rinuncia, siccome presentata a quest'Ufficio a mezzo telefax, non vale a dare certezza della provenienza della dichiarazione. La giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che le norme riguardanti la presentazione o la spedizione dell'atto di impugnazione applicabili, in forza dell'art. 589, comma terzo, cod. proc. pen., anche all'atto di rinuncia prevedono, a pena di inammissibilità, forme particolari, idonee a - garantirne non solo la ricezione, ma anche, e soprattutto, la provenienza, e ciò non si realizza con il telefax, la cui utilizzazione non è contemplata dalle suddette norme. Ne consegue che l'incertezza della provenienza dell'atto di rinuncia dal soggetto ad essa legittimato è causa di invalidità di esso, a nulla rilevando che le sanzioni processuali previste in tema di impugnazione non siano espressamente previste anche per essa. Il mezzo di comunicazione costituito dal telefax non é idoneo a garantire la provenienza della rinuncia dal soggetto legittimato e la sua conformità all'originale. (Sez. 1, n. 5292 del 25/09/1997 - dep. 14/10/1997, Vicino, Rv. 208591).
3.2. Il ricorrente svolge una serie di rilievi invero aspecifici;
detto altrimenti, si enunciano omissioni, travisamenti, insufficienze motivazionali, senza dare puntuale indicazione dei passi della decisione che presenterebbero quelle connotazioni e senza esplicitare la decisività del rinvenuto vizio. Quel che si propone é sostanzialmente una ricostruzione alternativa a quella operata dalla sentenza impugnata, fondata su una differente lettura dei materiali di prova e sulla critica di un omesso approfondimento istruttorio. Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto 3 H dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare о da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Alla Corte di Appello erano già state proposte la doglianza concernente la mancata affermazione di un concorso di colpa della vittima (che avrebbe accelerato improvvisamente il passo dopo aver mostrato di voler far passare l'auto del LI prima di concludere l'attraversamento della strada) e la richiesta di rinnovazione istruttoria con l'espletamento di perizia sulla dinamica e sulle cause del sinistro. Le argomentazioni utilizzate dal Collegio distrettuale per respingere l'una e l'altra (se l'imputato avesse rallentato l'andatura avrebbe fronteggiato anche il movimento in accelerazione del pedone, necessitato dall'arrivo di un altro auto nella corsia opposta e comunque non particolarmente rapido, vista l'età della Lo UR;
la non decisività di nuove indagini peritali) non sono state confutate dal ricorrente, che ha quindi formulato un ricorso aspecifico. Ogni questione concernente il giudizio della Corte di Appello in merito alla tardità dei motivi nuovi di appello risulta priva di rilevanza perché il giudice territoriale, dopo aver enunciato il giudizio di tardività ha comunque preso in esame quanto sostenuto in quei motivi.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 300,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/4/2015. Il Consigliere estensoreigliere Il Presidente Salvatore Dovere Carlo Giuseppe Brusco leu IL FUNZIONARIA GIUDIZIARIO Dott Giovan Riello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 AGO. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Do ni Relio : .