Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 1
L'addetto a un servizio di riscossione del pedaggio per la sosta di autovetture in un parcheggio automatizzato di una azienda comunale (A.T.M.), svolgendo semplici mansioni d'ordine, implicanti elementari nozioni tecniche e interamente predefinite (riscontro dell'importo del pedaggio indicato dal computer e relativa riscossione) non riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. (Fattispecie in tema di peculato).
Commentario • 1
- 1. L'incaricato di pubblico serviziohttps://www.studiocataldi.it/
L'incaricato di pubblico servizio, per l'art. 358 del codice penale, è colui che, pur non essendo un pubblico ufficiale, svolge un servizio di pubblica utilità In questa pagina: Chi è l'incaricato di pubblico servizio L'articolo 358 del codice penale dispone che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Il secondo comma, novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per "pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/1998, n. 9880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9880 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 27/05/98
1. Dott. Ugo CANDELA Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe LA GRECA " N. 812
3. " Giangiulio AMBROSINI " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio COLLA " N.42196/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN AN
avverso la sentenza in data 5 giugno 1997 della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Gianfranco VIGLIETTA, che ha concluso per il rigetto del ricorso, Udito, per la parte civile, l'Avv. Trinchero Roberto che ha chiesto il rigetto del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 giugno 1997 la Corte di appello di Torino confermava la condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione inflitta a IG AN, ritenuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 314 c.p. perché nella qualità di operatore addetto al servizio di riscossione del pedaggio dei parcheggi automatizzati della A.T.M., e quindi quale incaricato di un pubblico servizio, in concorso con MB RE e RO RI si era appropriato di somme versate dagli utenti, facendo figurare nelle registrazioni una operazione o difforme o inesistente. In particolare, con il tasto di esclusione della convalidatrice, annullando operazioni eseguite, si era impossessato del relativo importo versato dagli utenti per un ammontare di oltre L. 121.500, in Torino dal 24.10.1992 (secondo la contestazione iniziale, poi limitata al periodo dal 14.11.1992) al gennaio 1993. Negli illeciti erano risultati coinvolti vari dipendenti, i quali solitamente operavano suddivisi in coppie, operanti in due turni giornalieri. Le operazioni venivano registrate al computer, generalmente a cura del "titolare" del servizio, cioè di colui che all'inizio del turno attivava la macchina con la propria tessera di riconoscimento.
Ad avviso della Corte di appello, deve anzitutto ritenersi che gli operatori indicati fossero veri e propri incaricati di un pubblico servizio e non addetti a semplici mansioni di ordine o alla prestazione di opera meramente materiale. Essi infatti erano investiti dell'attività di riscossione, custodia e versamento delle somme dovute dagli utenti, con diretta responsabilità della esattezza delle operazioni, riguardanti pubblico danaro. I giudici hanno ritenuto provata la responsabilità del IG sulla base delle chiamate in correità del MB e del RO, nonché delle risultanze contabili e dei tabulati dei turni di servizio. Infatti il MB, nell'interrogatorio reso al P.M. l'11.3.1993 (il cui verbale è stato acquisito ex art. 513 c.p.p.), ha dichiarato di ricordare che aveva diviso le somme indebitamente trattenute anche con il IG, oltre che con vari altri colleghi. il RO a sua volta, con dichiarazioni riportate nel verbale in data 16.2.1993, utilizzato dal P.M. per le contestazioni ed acquisito agli atti, e con più puntuali dichiarazioni rese al dibattimento, ha fornito precisazioni sui turni di lavoro e sui compagni con cui li aveva fatti (includendo il IG fra i compagni saltuari); ha affermato di aver diviso il danaro con tutti;
ha tratteggiato la personalità e le abitudini del IG in termini originali e spontanei.
D'altra parte dai documenti già richiamati è risultato che il IG aveva lavorato col RO per sei giorni (dall'11 al 16.1.1993), quando si registrarono appropriazioni per L. 132.000, e col MB per cinque giorni (dal 2 al 5.12.1992 e il 25.1.1993), quando si ebbe un ammanco di L. 790.000. Per di più, ulteriori appropriazioni - sia pure non rientranti nella imputazioni contestata - si ebbero tanto nei sei giorni in cui il IG lavorò da solo, quanto nelle occasioni in cui egli lavorò in coppia con il ON, il IP, il NC, il LA e il NA.
Infine, l'imputato insieme al collega LÈ aveva accompagnato il MB, che si era recato a minacciare l'altro dipendente NC, che stava collaborando con la direzione dell'azienda all'accertamento degli illeciti. Detta partecipazione risultava dalle dichiarazioni rese dal NC e da quanto il GI ha detto essergli stato riferito dal MB.
2. il IG ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 l. 7 agosto 1997, n. 267, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. La decisione di condanna si è basata soprattutto sulla chiamata in correità del MB, dalla stessa Corte di appello definita generica, seppure connotata dal carattere della spontaneità, di per sè insufficiente ma riscontrata dalle dichiarazioni del RO, non confermate in dibattimento. Senonché il MB a sua volta in sede dibattimentale si è avvalso della facoltà di non rispondere;
quindi le sue dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p., nel testo allora vigente, in modo tale da non consentire l'esercizio del diritto di difesa, con violazione dell'art. 24 Cost. Se venisse meno questa chiamata in correità, nessun efficace apporto probatorio darebbero le dichiarazioni del RO. A questi casi la lacunosa disciplina transitoria non pone rimedio, non contemplando il caso dei procedimenti in relazione ai quali sia ancora possibile ricorrere per cassazione ovvero il ricorso sia ancora pendente. La corrispondente categoria di imputati risulta dunque irragionevolmente discriminata, con violazione anche dell'art.3 Cost.;
b) erronea applicazione dell'art. 358 c.p. Il caso in esame è assimilabile a quello dell'assuntore della gestione di un apparecchio telefonico pubblico, già ritenuto non qualificabile come pubblico servizio da Cass., sez. VI, 5.11.1991;
c) erronea applicazione dell'art. 192.3 c.p.p. e mancanza di motivazione. Data l'inattendibilità dei c.d. riscontri documentali, la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta soltanto sulla base delle dichiarazioni di MB e RO. Ma le dichiarazioni del primo hanno una efficacia probatoria affievolita, non essendosi egli sottoposto al riscontro dibattimentale, mentre le dichiarazioni del secondo, in origine del tutto generiche, in dibattimento sono state corrette in senso favorevole all'imputato, del quale il RO ha escluso qualsiasi responsabilità. Sul punto la motivazione non chiarisce le ragioni per le quali la Corte ha riconosciuto efficacia probatoria alle richiamate dichiarazioni;
d) manifesta illogicità della motivazione. Sia con il MB che con il RO il IG, che era un novizio, lavorò come "secondo", quindi senza operare sui tasti. Ciò nonostante, senza un'adeguata motivazione, la Corte ha affermato che i due operatori agirono d'accordo;
e) erronea applicazione dell'art. 110 C.P. e carenza di motivazione. I giudici di merito hanno ritenuto in modo apodittico il concorso morale del IG nell'azione minatoria del MB nei confronti del NC.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La proposta questione di legittimità costituzionale, con la quale si deduce il contrasto delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 6 della l. 7 agosto 1997, n. 267, con gli artt. 3 e 24 Cost., deve ritenersi manifestamente infondata a seguito di Cass., SS.UU. 25 febbraio 1998, Gerina e altro. La sentenza, infatti, ha statuito che la nuova disciplina trova applicazione anche nel caso di ricorso pendente davanti alla Corte di cassazione, così come sostenuto dal ricorrente.
2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che la Corte di appello ha erroneamente applicato l'art. 192.3 c.p.p. e comunque ha omesso di motivare la propria decisione. Per un verso infatti si doveva tener conto che il MB non si è sottoposto al riscontro dibattimentale e che il RO in dibattimento ha corretto le proprie dichiarazioni in senso favorevole all'imputato; per l'altro la Corte avrebbe dovuto chiarire le ragioni per cui riconosce efficacia probatoria alle chiamate in correità. Il motivo è infondato.
I giudici, nel ritenere utilizzabili le dichiarazioni del MB, si sono attenuti alla lettura meramente testuale dell'art. 6 menzionato.
In conformità a quanto statuito dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le medesime dichiarazioni devono ora ritenersi inutilizzabili.
La stessa sentenza peraltro ha chiarito che una simile valutazione non si ripercuote sulla decisione di merito, quando la responsabilità degli imputati sia stata affermata anche sulla base di prove la cui validità e utilizzabilità vadano confermate. Proprio in questi termini si prospetta il caso di specie. La Corte di merito invero ha ritenuto provati i fatti contestati anche sulla base delle dichiarazioni del RO, che si è presentato al dibattimento e ha confermato quanto già riferito durante le indagini preliminari. La deposizione è dettagliatamente analizzata nella sentenza impugnata, che, i con argomenti pertinenti e privi di errori, ne ha ritenuto la piena e probante validità, senza riscontrare le incongruenze affermate dal ricorrente. A tale punto deve arrestarsi il sindacato di questa Corte, non essendo alla stessa consentito di rivalutare le prove, sostituendo il proprio all'apprezzamento che compete al giudice di merito. Nella sentenza non si trascura, d'altra parte, di verificare - a norma dell'art. 192.3 c.p.p. - la sussistenza di elementi idonei a dare riscontro al coimputato. Detti elementi sono individuati nella documentazione prodotta dall'accusa, consistente nella trasposizione grafica delle registrazioni del computer usato dal personale addetto alla riscossione di quanto dovuto per il posteggio delle autovetture. Non vi è dubbio che tali documenti siano utilizzabili come prova, in quanto consistono nella mera trasposizione meccanica delle risultanze rinvenibili nel mezzo informatico e sono quindi indiscutibilmente rappresentativi delle operazioni compiute dagli addetti.
Anche di queste risultanze la Corte di appello ha fatto un analitico esame, rettamente argomentando in ordine alle conseguenze probatorie che possono ricavarsi dalla documentazione. Deve dunque concludersi nel senso che la prova della responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla base di elementi raccolti e valutati in conformità a quanto dispongono l'art. 6 della legge citata e l'art. 192.3 c.p.p. Tali conclusioni valgono anche con riguardo a quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso, relativo al ruolo di "secondo" addetto svolto dal IG, nonché al quinto, relativo al concorso del IG nell'azione minatoria compiuta dal MB nei confronti del NC. Con riguardo ad entrambi i punti la sentenza ha adeguatamente e correttamente motivato, dando piena e non censurabile ragione delle conclusioni raggiunte.
3. Per contro risulta fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 358 c.p., per essere stata ritenuta la qualità di incaricati di pubblico servizio degli addetti alla riscossione del pedaggio dovuto per la sosta delle autovetture.
Dalla stessa sentenza risulta che le operazioni affidate ai medesimi consistevano nel riscontro dell'importo del pedaggio indicato dal computer e nella relativa riscossione. Si trattava quindi di operazioni richiedenti elementari nozioni tecniche e interamente predefinite nelle loro caratteristiche e nel loro svolgimento, tali quindi da non comportare alcun impegno organizzativo o ideativo e da non richiedere alcuna iniziativa. Di conseguenza, gli addetti alla riscossione del pedaggio di un parcheggio, organizzato come quello considerato nella sentenza impugnata, svolgono semplici mansioni di ordine e non rivestono - a norma della seconda parte del secondo comma dell'art. 358 c.p. - la qualifica di incaricati di pubblico servizio (analogamente, in differenti fattispecie: Cass., sez. VI, 5 novembre 1991, Amadori e altro;
23 settembre 1994, Frau;
14 marzo 1996, Pio Mauro;
13 giugno 1997, Mesiano e altri).
La conclusione comporta che il fatto va qualificato come delitto di appropriazione indebita continuata, perseguibile di ufficio per essere aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11, c.p. Ne consegue l'annullamento della sentenza in ordine alla entità della pena e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE qualificato il fatto come delitto di appropriazione indebita continuata e aggravata di cui agli artt. 61 n. 11, 81 cpv. e 646, 1^ e 3^ comma cod. pen., annulla l'impugnata sentenza in ordine alla entità della pena e rinvia per la sua rideterminazione ad altra sezione della Corte di appello di Torino;
Condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile costituita la somma di L. 2 milioni = per diritti ed onorari di difesa oltre Iva e C.P.A.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1998