Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2002, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
IN02585/02 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE S Oggetto assicurazion SEZIONE TERZA CIVILE assicurazione offligators r.C. de dincologout Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stradoly Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 13797/99 Dott. Ugo Consigliere FAVARA 18216/99 Dott. Paolo Rel. Consigliere VITTORIA - 6232 Cron. 688 Dott. Michele -Consigliere LO PIANO - Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere Ud.16/10/01 - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 'sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L.
1.55 AD IA, AD RE IN PR E NQ di' 122 FEB 2002 IL CANCELLIERE rappresentante del fratello AD TE, nonchè AD SS, RO RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo CANCELLEY dell'avvocato ENRICO BOTTAI, che li difendestudio disgiuntamenteanche all'avvocato GIUSEPPE LOVADINA, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro " NI NELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA - 2001 ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato 1764 MICHELE COSTA, che lo difende anche disgiuntamente -1- all'avvocato SILVIA DANTINI, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
SS, WINTERTHUR ASSIC SPA, NI ZU NO, ZU UD, ZU BE, GR IL, OL RI;
intimati e sul 2° ricorso n° 18216/99 proposto da: WINTERTHUR ASSIC SPA, corrente in Milano, in persona Dott. Giovanni Battista del legale rappresentante ZZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CORBO', che lo difende unitamente agli avvocati PIERO BAROLO, FRANCESCO CEFALY, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AD TE, AD RE, AD IA, AD SS, RO RE, ZU NO, ZU UD, ZU BE, GR IL, OL RI;
- intimati avverso la sentenza n. 883/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 18/03/98 e depositata il 26/05/98 (R.G. 851/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica -2- udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Enrico BOTTAI;
udito l'Avvocato Grogoria IANNOTTA (per delega Avv. Michele COSTA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. 1° e 4°, il rigetto del 2° e 3°, e l'assorbimento degli altri. -3- Svolgimento del processo 1. Il 26.8.1989 un'autovettura di proprietà di NE LI, guidata da RO LI, finiva fuori strada. NO AD e FA FA, che si trovavano a bordo del veicolo, riportavano gravi lesioni, a seguito delle quali il secondo decedeva. 2. - Nei confronti di NE ed RO LI, oltre che della società ER Assicurazioni, erano promossi davanti al tribunale di Treviso due giudizi per il risarcimento dei danni. Uno di questi da RE AD, come procuratore generale del fratello NO, nel quale intervenivano i genitori e i fratelli. L'altro dagli eredi di FA FA. Riuniti i due giudizi, il tribunale, con sentenza 14.2.1994, accoglieva la domanda
contro
RO LI, che, tenuto conto delle somme già versate, condannava al pagamento della somma complessiva di L.
2.859.325.240 a favore di NO AD e di L. 282.970.000 a favore degli eredi FA;
accoglieva anche la domanda contro la ER, condannata in solido con RO LI al pagamento della somma di L. 300.532.512 a favore di NO AD. Il tribunale rigettava invece la domanda proposta
contro
NE LI, osservando che non ne era stata provata alcuna colpa e che la presunzione di colpa posta a carico del proprietario dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. non opera a favore di chi è trasportato sul veicolo;
rigettava anche la domanda proposta dai genitori e fratelli di NO AD. 3. - La decisione veniva impugnata dai consorti di lite AD. L'appello veniva dichiarato inammissibile. La corte d'appello di Venezia, nella sentenza 12.7.1999, lo dichiarava proposto oltre il termine stabilito dall'art. 326 cod. proc. civ. 4. - I consorti di lite AD hanno chiesto la cassazione della sentenza con ricorso, poi illustrato da memoria. Hanno resistito NE LI e la ER, che ha anche proposto ricorso incidentale. Motivi della decisione Il ricorso principale ed il ricorso incidentale hanno dato 1. - luogo a distinti procedimenti, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Il ricorso principale contiene sei motivi. I primi quattro vertono sulla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello; il quinto ed il sesto sul mancato esame dei motivi che vi erano stati svolti a proposito della responsabilità del proprietario del veicolo e del diritto dei prossimi congiunti al risarcimento del danno alla propria serenità. Il ricorso incidentale contiene due motivi. Vertono sul merito e sulle spese del primo grado del giudizio. Dei primi quattro motivi del ricorso principale, fondato ed 2. assorbente è il quarto. I ricorrenti vi deducono la violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., oltre agli artt. 221 e 225 cod. proc. civ.). Lo fanno con riguardo alla situazione di fatto ed al principio di diritto di cui subito si dirà. 2.1. - L'appello, come risulta dalla sentenza impugnata, era stato notificato l'1.6.1994. I giudici di secondo grado lo hanno giudicato tardivo. Ciò in base alla relazione di notifica della sentenza stesa sull'originale restituito ai signori LI, dal quale appariva che la sentenza fosse stata notificata ai AD il 28.4.1994, nel domicilio eletto presso il difensore avvocato G. Lovadina, in Treviso, via Giacomelli 16, a mani di Pozzobon Marisa. Se non che dalla relazione di notifica stesa sulla copia della consegnata al difensore dei AD risultava che la sentenza notifica, nello stesso luogo e con consegna alla stessa persona, era stata eseguita il 3.5.1994 e, rispetto a questa data, il termine dell'art. 326 cod. proc. civ. sarebbe stato osservato. Orbene - come è stato affermato dalle sezioni unite nella 614, ma già in precedenza da altre sentenza 1 settembre 1999 n. in caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto decisioni - restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo • deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata;
e, nel caso di 5 difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere di impugnazione l'onere di proporre la querela di falso, al . fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte>. I giudici di secondo grado, quindi, invece di arrestarsi al fatto che le due relazioni esibivano dati contrastanti e passare a valutarne gli effetti, indottivi dalle difese svolte dai AD, si sono soffermati a considerare la nullità della notificazione e la rispondenza al reale dei dati che emergevano dalla relazione che si trovava sulla copia della sentenza restituita ai LI. Ma, siccome la questione della tempestività dell'impugnazione va esaminata di ufficio, il giudice avrebbe dovuto deciderla in base alla esatta applicazione della legge ai dati acquisiti al processo. 3. - Il ricorso principale è accolto sulla base del motivo appena esaminato. Il ricorso incidentale è assorbito. La sentenza impugnata è cassata. Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in diversa sezione della corte d'appello di Venezia. Il giudice di rinvio, nel decidere la questione se l'appello è stato proposto tempestivamente, applicherà il principio di diritto • prima enunciato. Gli è rimesso di provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Venezia. Dicito in Roma, il 16.10.2001-. Il relatore ed estensore Il Presidente. Gators Fiducia Pooco - Depositata in CancelleriaIL CANCELLIERE C1 goggi, li 27.2.02 Gina Caso IL CANCELLIERE C1 O N E K Gina Casoli 109T 129,11 20,66 456T TOT. 149,77 AGENZIA DELE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1...A.GA.2002 Serie 4. 3977 .... versate €. 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77....) p. Dirigente Area Servizi Dott.ssa Maria Grazia OI FILIPPO) Responsabile Serwis As Cafizini AGO (Dr. M. RACCO 002/ 1Оидел 7