Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
In relazione alla sospensione fino al 31 dicembre 1993 del diritto di accedere al pensionamento di anzianità disposto dall'art. 1 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), la deroga a tale limitazione prevista dal secondo comma, lett. c), dello stesso art. 1, e relativa ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, non comprende i lavoratori autonomi, posto che la norma non prevede due esclusioni dalla sospensione, ognuna delle quali riferita a categorie diverse di soggetti (tutti i lavoratori, nella prima parte; i soli lavoratori subordinati, nella seconda parte), ma una duplice possibilità di esenzione, riferita, però, all'unica categoria di soggetti nominata, quella dei lavoratori subordinati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CH ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO CH, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VI CH, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 177/97 del Tribunale di VARESE, depositata il 02/05198 R.G.N. 695/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 aprile/6 giugno 1996 il Pretore di Varese rigettava la domanda con la quale il signor MI IE aveva richiesto il riconoscimento della decorrenza dall'1/1/1993 del trattamento pensionistico di anzianità da lui richiesto il 28/5/92, con esclusione del "blocco" disposto dall'art. 1 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella l. 14 novembre 1992, n. 438.
L'appello del signor IE, cui resisteva l'INPS, veniva accolto dal Tribunale di Varese con sentenza del 16 ottobre 1997/2 maggio 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che l'appellante, già lavoratore subordinato per 34 anni, ma poi lavoratore autonomo, quale coadiutore familiare, dal giugno 1991 al maggio 1992, non incorresse nel blocco, rientrando nella esclusione di cui al secondo comma, lettera c, del citato art.
1. del d.l. n. 384 del 1992. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Il pensionato resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 14 novembre 1992; del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e succ. modificazioni;
della legge 22 luglio 1966, n. 613; degli artt. 2118 e segg. c.c.; dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
tutti in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Sostiene che il secondo comma dell'art. 1 del d.l. n. 384 del 1992 - che prevede alcune esclusioni dal blocco, disposto dal primo comma, dei trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti - riguarda, alla lettera e, i soli lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi, quale era il IE, che, cessata l'attività lavorativa dipendente il 31 maggio 1991, era stato successivamente iscritto alla gestione speciale per gli esercenti piccole imprese commerciali in qualità di familiare coadiutore del titolare.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto, al primo comma, la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 1993, dei trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.
Il secondo comma prevede, poi, una serie di esclusioni dalla sospensione.
La questione sottoposta alla Corte riguarda l'interpretazione del disposto del citato secondo comma, in particolare delle esclusioni previste alla lettera C.
La norma così dispone:
"La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
.....c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
... (Omissis"..
Il Tribunale di Varese ha ritenuto che l'articolata terminologia adoperata dal legislatore nel comma in esame, con riferimento o ai "lavoratori" tout court, oppure ai lavoratori "dipendenti" (lettere b ed e), induce ad interpretare la esclusione della lettera c come riferita a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, atteso che anche il rapporto di lavoro autonomo si estingue.
Quanto al richiamo alternativo all'ipotesi che "...sia iniziato il decorso del periodo di preavviso", il Tribunale ha ritenuto che tale ipotesi, indubbiamente relativa al rapporto di lavoro subordinato, sia autonoma e non incida sulla portata della prima parte della disposizione, riguardante tutti i lavoratori. In altri termini secondo il Tribunale, la lettera e dell'art. 1, secondo comma, riguarda, nella prima parte, tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, "per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria"; e, nella seconda parte, con stacco concettuale evidenziato dalla punteggiatura e dalla congiunzione disgiuntiva "ovvero", i lavoratori dipendenti, per i quali "sia iniziato il periodo di preavviso". Tale interpretazione non è corretta.
La formulazione della norma induce a ritenere che la seconda parte della stessa ("ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto") si riferisce allo stesso (ed unico) soggetto menzionato all'inizio.
Il legislatore non ha previsto. alla ricordata lettera c, due esclusioni dalla sospensione, ognuna delle quali riferita a categorie diverse di soggetti (tutti i lavoratori, nella prima parte;
i soli lavoratori subordinati, nella seconda parte), ma una duplice possibilità di esenzione, riferita, però, alla unica categoria di soggetti nominata: i lavoratori.
L'interpretazione qui censurata legge la norma come se fosse così formulata: "La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
... ... .... c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero ai lavoratori per i quali sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
La diversa formulazione adoperata dal legislatore non consente però tale interpretazione.
I soggetti per i quali è prevista, alla lettera c, una duplice possibilità di esclusione dalla sospensione sono, come si è evidenziato sopra, menzionati solo all'inizio della disposizione, e sono i lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro, anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto.
È evidente che in tale categoria non può rientrare il titolare della piccola impresa commerciale o il suo familiare coadiutore, che non sono certo soggetti per legge (art. 2118 c.c.) ad un preavviso connesso alla risoluzione del rapporto;
anche se, in senso lato, può dirsi che anche il lavoro autonomo "si estingue" con la cessazione della attività.
Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'appello proposto da MI IE e la conferma della sentenza del 16 aprile/6 giugno 1996 del Pretore di Varese. Il signor IE non è tenuto al rimborso delle spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità nei confrontì dell'INPS, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto da MI IE avverso la sentenza 16 aprile/6 giugno 1996 del Pretore di Varese, che conferma;
nulla per la spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001