Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 1
La contemporanea detenzione di un'arma da guerra (nella specie, una pistola semiautomatica calibro nove Parabellum) e del relativo munizionamento configura l'unica ipotesi di reato di detenzione illegale dell'arma da guerra, con assorbimento del reato di cui all'art. 697 cod. pen. relativo alle munizioni, allorché le stesse non eccedano il quantitativo che ordinariamente si conserva e non siano di calibro diverso o in numero superiore a quello che può essere contenuto in un caricatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2018, n. 7983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7983 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
07983-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente - Sent. n. sez. 1217/2018 UP 24/10/2018- DOMENICO FIORDALISI Relatore - R.G.N. 13296/2018 FILIPPO CASA ROBERTO BINENTI ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA RB nato il [...] avverso la sentenza del 22/06/2017 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio quanto alla detenzione di munizioni di arma comune perché qualificato con 697 c.p. estinto per prescrizione e annullamento senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio in ordine alla ritenuta continuazione per le munizioni di arma da guerra udito il difensore T RITENUTO IN FATTO 1. ED EN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 22 giugno 2017, con la quale veniva condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione per aver detenuto il 18 novembre 2008, nell'abitazione di US EI e in un garage da lui condotto in affitto, una pistola semiautomatica calibro nove Parabellum, da considerarsi arma da guerra, con caricatore quattro cartucce calibro nove Parabellum da considerarsi munizioni da guerra, una confezione di 10 proiettili calibro 9X21, otto proiettili calibro 9X21, un'altra confezione con 40 proiettili calibro 9X21, 38 proiettili calibro 7,65, tutte munizioni comuni atte all'impiego (artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497). well'shitem A seguito di una perquisizione della polizia giudiziaria veniva rinvenuta aceasa di US EI Dorina, a Torino, una fotografia con US EI insieme a ED EN (col quale manteneva una relazione) e, dietro il battiscopa del mobile della cucina, 38 proiettili calibro sette 65 e 40 proiettili calibro 9X21, della pellicola trasparente, la polizia a questo punto si recava nell'autocarrozzeria dove ED EN lavorava, trovando una pistola con sei proiettili calibro 9X21, otto proiettili calibro 9X21 avvolte in una pellicola trasparente identica a quella trovata nella cucina e procedette all'arresto di entrambi. quindi 2.1. Col primo motivo di ricorso, ED EN deduce violazione degli artt. 10 della legge 497 del 1974, 697 e 157 cod. pen. per non aver ritenuto assorbito il reato di detenzione delle munizioni da guerra nove Parabellum nel reato di detenzione dell'arma da guerra nove Parabellum, in applicazione dei criteri della giurisprudenza di legittimità già espressi per le armi comuni da sparo. oncere vorento 2.2. Col secondo motivo, lamenta la mancata declaratoria dell'estinzione per daprescrizione del reato di detenzione delle munizioni, prea riqualificat e not in quello di detenzione di munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 697 codice penale, mentre in sentenza i giudici di merito hanno sanzionato la detenzione delle munizioni comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 497 del 1974. In questo ordine di idee, il ricorrente lamenta che il reato di cui all'articolo -n whednice 697 codice penale, nel quale andava riqualificata la detenzione delle munizioni comuni, si è già estinto per prescrizione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili nei termini di seguito spiegati.
2.1. La Corte condivide l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 29719 del 27/05/2003, Orlandi, Rv. 225870; Sez. 1, n. 17808 del 2/04/2008, Amato, Rv. 239852) con il quale si è stabilito che la detenzione contemporanea di un'arma da sparo e delle relative munizioni concreta un'unica ipotesi di reato, in quanto resta assorbito nel reato di detenzione illegale dell'arma quello di cui all'art. 697 cod. pen. relativo alle munizioni, purché le stesse non eccedano il quantitativo che ordinariamente si conserva e non siano di calibro diverso oppure non siano di numero superiore a quello che può essere contenuto in un caricatore. Nel caso di specie, il medesimo principio deve essere applicato ad una pistola da guerra ed alle 6 munizioni contenute nel caricatore che la correda, in quanto la norma incriminatrice è formulata allo stesso modo, con la conseguenza che la relativa condanna deve essere annullata.
2.2. Deve essere altresì annullata la parte della sentenza di condanna concernente la detenzione di tutte le munizioni comuni da sparo, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la detenzione delle comuni munizioni di calibro diverso da quello dell'arma detenuta, integra dinile. contravvenzione dell'art. 697 cod. pen. e non un autonomo reato di cui all'art. 10 legge n. 497/1974. Costituisce, infatti, principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 51450 del 15/07/2014, P.G. in proc. Iacono Dimitri, Rv. 261583) che la detenzione illegale perché non denunciata all'autorità di pubblica sicurezza- - di munizioni per arma comune da sparo, non integra il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 (come sostituiti dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14), bensì la fattispecie contravvenzionale sanzionata dall'art. 697 c.p., comma 1 (Sez. 1, n. 4506 del 5/05/1997, Rv. 207482): condotta penalmente sanzionata dalla L. n. 895 del 1967, art. 2 si riferisce infatti, mediante il richiamo al precedente art. 1, alle (sole) munizioni da guerra, mentre la norma di cui al successivo art. 7 estende la punibilità della condotta, a titolo di delitto, alla detenzione abusiva di armi comuni da sparo (o parti di esse) atte all'impiego, ma non anche al relativo munizionamento, che continua pertanto a soggiacere alla sanzione residuale di cui all'originaria contravvenzione del codice penale.
3. La erroneità della qualificazione giuridica del fatto, che ha comportato ricadute sul trattamento sanzionatorio, integra dunque il vizio di violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., 3 3 comma 1, lett. b), e determina l'annullamento parziale della sentenza impugnata, che va disposto senza rinvio, in quanto dalla stessa motivazione della sentenza si evince la parte di pena determinata dai giudici di merito in relazione alla detenzione delle munizioni suindicate, sicché, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., può essere rideterminata la pena complessivamente inflitta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai proiettili comuni da sparo perché, riqualificata la condotta ai sensi dell'articolo 697 codice penale, il reato è estinto per prescrizione;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al caricatore con cartucce cal. 9 Parabellum, perché assorbito il reato in quello di cui all'articolo 10 L. n. 497/1974 e per l'effetto ridetermina la pena inflitta in anni uno e mesi nove di reclusione. Così deciso il 24/10/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Francesco Maria Silvio Bonito Domenics Hordalist Bomb DEPOS IN CANCEL 21 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA +