Sentenza 23 gennaio 1999
Massime • 1
La disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico (fattispecie relativa a clausola di contratto collettivo escludente il computo di indennità di presenza, corrisposta obbligatoriamente e continuativamente, nell'indennità di anzianità prevista dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. nel testo previgente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente
Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.p.A. RR & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 204, presso l'avv. Alessandro Bozza, che con l'avv. Michele Fiscella la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL IG già elettivamente domiciliata in Roma, via C. Ferrero da Cambiano n. 82, presso l'avv. Ottorino Giugni e rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Messina, giusta delega in atti ed ora d'ufficio c/o Cancelleria Corte di Cassazione
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1830 del Tribunale di Monza in data 13 ottobre 1995, depositata il 9 novembre 1995 (R.G. n. 67/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 ottobre/9 novembre 1995, il Tribunale di Monza ha rigettato l'appello proposto dalla RI & C. s.p.a. nei confronti della sig.ra IG UM, avverso la decisione con la quale il Pretore della stessa sede l'aveva condannata al pagamento in favore della ex dipendente UM della differenza i derivante dal computo nella indennità di anzianità della indennità di presenza di cui all'accordo aziendale del 18 giugno 1974.
Il giudice del gravame, disattesa la eccezione di prescrizione del credito dedotto in giudizio, ha rilevato che il compenso, questione era obbligatorio, continuativo e predeterminato ed ha escluso che la nullità della clausola inserita nell'accordo aziendale richiamato, e cioè la sua non computabilità nella indennità di anzianità, comportasse la nullità dell'intero accordo ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la soc. RI con quattro motivi.
L'altra parte resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, la quale ha dedotto la invalidità della procura conferita dalla società RI al proprio difensore a mezzo di persona di cui dal ricorso non era desumibile la identità, ne' i poteri rappresentativi. L'eccezione deve essere disattesa. Anche se nell'intestazione del ricorso per cassazione non è contenuta la indicazione della persona fisica che in qualità di legale rappresentante della società RI & C., ha proposto l'impugnazione, nella procura apposta in calce all'atto risulta una sottoscrizione leggibile rilasciata, sotto il timbro "RI & C. S.p.A. -Stabilimento Cologno M. - Un Consigliere Delegato" dal dott. Mariano, come pure espressamente riconosce la stessa controricorrente. Non vi possono essere dubbi perciò sulla individuazione della persona che ha rilasciato la procura e i considerato che la firma è identica a quella apposta nella procura conferita per i giudizi di merito, non vi possono essere neppure incertezze sulla sussistenza in capo al medesimo soggetto dei necessari poteri rappresentativi, se la UM in quei giudizi nessuna eccezione aveva formulato al riguardo, evidentemente ritenendo che il dott. Mariano aveva agito, per la procura da lui conferita a margine della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado (e quindi richiamata in quello di appello) senza l'indicazione della carica sociale ricoperta e dei poteri rappresentativi, quale legale rappresentante della stessa solo in base al riferimento in tal senso espresso nella intestazione della memoria di costituzione.
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2120, testo previgente, cod. civ., 1 e 5 legge 20 maggio 1982 n. 297, 2935 e 2948 n. 5 cod. civ. e deduce l'errore nel quale è incorsa la sentenza impugnata nel far decorrere la prescrizione dalla data della erogazione della indennità di anzianità, posto che il diritto di credito era sorto nel momento in cui era stata congelata l'indennità di anzianità, nulla rilevando il momento della cessazione del rapporto: avendo la UM agito in giudizio il 27 aprile 1994, a tale data era abbondantemente trascorso il termine di prescrizione breve stabilito dalla norma denunciata.
La censura è infondata. Per costante giurisprudenza di Corte (v. per tutte Cass. 18 novembre 1997 n. 11470) il diritto al trattamento di fine rapporto, così come - anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 quello alla indennità di anzianità, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione. Di questo principio il giudice del merito ha fatto corretta applicazione, osservando che il diritto alla indennità in questione, sia pure maturatosi gradualmente, nasce soltanto al momento della cessazione del rapporto e che anteriormente a tale momento esso non può essere esercitato, non sussistendo alcun diritto alla erogazione della indennità, ma soltanto agli accantonamenti delle relative somme. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 36 Cost., 2099 e 2120 (nella precedente formulazione) cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., critica la sentenza impugnata per avere considerato la indennità di presenza come erogazione avente natura retributiva, contro la espressa volontà dei contraenti.
Il motivo prima che infondato è inammissibile. Insistendo nell'affermare che la indennità in questione, voluta dalle parti che avevano stipulato l'accordo aziendale come incentivo per i lavoratori ad essere presenti sul posto di lavoro, non costituiva retribuzione, la ricorrente si è limitata a dedurre genericamente la erroneità della sentenza impugnata che ha computato quel compenso nella retribuzione assunta a base di calcolo della indennità di anzianità, senza spiegare le ragioni della censura proposta e senza adempiere perciò all'obbligo fissato dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. osserva inoltre il Collegio che il giudice del merito evidenziando che il compenso in questione aveva carattere obbligatorio, era corrisposto con continuità ed era predeterminato, si è attenuto al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui va incluso nella retribuzione base per il calcolo dell'indennità di anzianità ogni elemento di natura retributiva, determinato o determinabile, avente carattere fisso, obbligatorio e continuativo (cfr. Cass. 19 luglio 1997 n. 6648). Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1419 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Assume che la clausola non era invalida nella parte relativa alla esclusione della indennità di presenza dal calcolo della indennità di anzianità. Deduce che, diversamente, essendo le modalità di computo del compenso strettamente collegate e connesse alla creazione del titolo dell'erogazione, doveva essere affermata non la nullità parziale della clausola, ma l'annullamento dell'intera clausola con la quale era stata attribuita l'erogazione medesima.
Relativamente al primo profilo della censura, se ne deve rilevare la inammissibilità, in quanto la statuizione della sentenza del Pretore avente ad oggetto la nullità della clausola non risulta essere stata impugnata.
Riguardo al secondo profilo, il Tribunale ha osservato che non solo la soc. RI non aveva fornito la prova della circostanza dedotta come essenziale ai fini della formazione del consenso, e cioè che essa non avrebbe mai concluso l'accordo in assenza della parte affetta da nullità, ma che era da escludersi la nullità dell'intero accordo aziendale, dovendosi applicare l'art. 1419, secondo comma, cod. civ., che impedisce i nel caso di inserzione automatica di clausole ex lege la valutazione di interdipendenza fra le varie pattuizioni. Nè la ricorrente può utilmente invocare l'annullamento dell'accordo per errore di diritto, dovendosi qui ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13 maggio 1983 n. 3293), secondo cui la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2120 e 2121 (precedente formulazione) cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e si duole che il Tribunale non si sia pronunciato sulla tesi di "onnicomprensività" dell'emolumento in questione: per la espressa volontà delle parti contraenti di escludere quella erogazione dalla base di computo di altri istituti contrattuali, si doveva ritenere che le parti medesime avessero inteso il conglobamento di tutti i diritti di credito del lavoratore, derivanti dalle norme di legge e contrattuali, nell'importo determinato per la semplice presenza sul posto di lavoro.
Neanche questo motivo può essere accolto. La censura per la parte concernente la violazione degli artt. 2120 e 2121 (precedente formulazione) cod. civ. è una ripetizione della doglianza proposta con il secondo mezzo di annullamento e si deve perciò rinviare a quanto innanzi esposto. È inammissibile invece il denunciato vizio di motivazione, poiché l'omesso esame di tesi giuridiche prospettato da una delle parti, non riferendosi all'accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, non integra gli estremi del difetto di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione (Cass. 10 maggio 1996 n. 4388, Cass.14 giugno 1991 n. 6752). Il ricorso va dunque rigettato e la società ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, è tenuta alla rifusione nei confronti dell'altra parte delle spese di questo giudizio di legittimità, determinate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire 31.000, oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1999