Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 645
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Sentenza 23 gennaio 1999

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La disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico (fattispecie relativa a clausola di contratto collettivo escludente il computo di indennità di presenza, corrisposta obbligatoriamente e continuativamente, nell'indennità di anzianità prevista dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. nel testo previgente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 645
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 645
    Data del deposito : 23 gennaio 1999

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