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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11607 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA IN, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OB CO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell’Avv. Raffaele Bizzarro, anche in nome e per conto dell’Avv. TO DE CH, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale lo stesso Avvocato ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/12/2025, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello che era stato proposto da IN VA contro l’ordinanza del 30/10/2025 della Corte d’appello di Napoli con la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso VA di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata al VA con ordinanza del 17/09/2019 del G.i.p. del Tribunale di Napoli per essere egli gravemente indiziato dei reati di partecipazione all’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” di cui al capo 1) e di estorsione continuata e pluriaggravata (ai sensi degli artt. 112, primo comma, n. 1, 416-bis.1 e 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, Penale Sent. Sez. 2 Num. 11607 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 05/03/2026 cod. pen.) in concorso di cui al capo 24). Con l’ordinanza del 30/10/2025, la Corte d’appello di Napoli aveva: a) dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare in relazione al reato di partecipazione all’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” di cui al capo 1) per decorso dei relativi termini di durata massima;
b) rigettato la richiesta del VA di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo 24), con riguardo al quale i termini di durata massima della custodia cautelare non erano, invece, decorsi. 2. Avverso l’indicata ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. Raffaele Bizzarro e avv. TO DE CH, IN VA, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 13, 27 e 111 Cost. e agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.: «erronea applicazione della legge processuale, violazione di principi di rango costituzionale e vizio radicale di motivazione per contrasto con il diritto vivente in materia di presunzioni cautelari e di rifondazione del giudizio a seguito di caducazione del titolo associativo». Sulla premessa che, nel giudizio cautelare, «ogni automatismo presuntivo rappresenta un’eccezione che […] non è suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica», il VA deduce che la perdita di efficacia del titolo custodiale in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. avrebbe un’«efficacia conformativa necessaria», nel senso che imporrebbe «una vera e propria rifondazione del giudizio cautelare», il quale dovrebbe «essere condotto come se quel titolo non fosse mai esistito», pena la «violazione dei principi di legalità, tassatività e temporaneità delle misure restrittive della libertà personale». Ciò dedotto, il VA lamenta che il Tribunale di Napoli si sarebbe posto in contrasto con la qualificazione come iuris tantum, «aperta alla prova contraria», della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto avrebbe «prete[so] dall’indagato una prova positiva di dissociazione dal contesto criminale quale condizione necessaria per l’accesso a misure meno afflittive» e, in tale modo, avrebbe «trasforma[to] la presunzione relativa in una presunzione assoluta, invertendo illegittimamente l’onere motivazionale e imponendo alla difesa una probatio diabolica», in violazione non solo dell’art. 275 cod. proc. pen. ma anche degli artt. 3, 13 e 27 Cost., attesa l’introduzione di «un meccanismo di automatica privazione della libertà personale fondato su presupposti non più attuali e non individualizzati». Il Tribunale di Napoli avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sociale «su categorie concettuali – stabile inserimento, capacità di influenza, appartenenza strutturata – che trovano cittadinanza esclusivamente nell’ambito del reato associativo, che, una volta espunto il 416-bis dal panorama cautelare», non sarebbero «più giuridicamente utilizzabili» e la cui utilizzazione, in relazione al reato di estorsione, determinerebbe «una mutazione ontologica del giudizio cautelare, che non è più ancorato al fatto-reato, ma alla persona in quanto tale», in contrasto «con i principi fondamentali dell’ordinamento penale liberale». Il mantenimento della custodia cautelare in carcere «fondato su presunzioni assolute e su titoli estinti» determinerebbe «una torsione funzionale della misura», che da strumento processuale si trasformerebbe in anticipazione della pena.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. e agli artt. 275-bis, 292 e 299 cod. proc. pen.: «omessa valutazione di una misura legalmente tipizzata, elusione del principio di extrema ratio e radicale carenza di motivazione sul giudizio di adeguatezza». Il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di confrontarsi con la richiesta difensiva di applicazione della misura degli arresti domiciliari con i mezzi elettronici di controllo, «limitandosi a escludere apoditticamente l’idoneità della misura domiciliare nella sua forma tradizionale». Tale omissione motivazionale priverebbe l’ordinanza impugnata «della necessaria comparazione tra misure alternative», atteso che il «silenzio su una misura tipizzata dalla legge equivale, sul piano logico, a una rinuncia al giudizio di adeguatezza». Sulla premessa che il controllo con mezzi elettronici costituisce «un parametro imprescindibile nel giudizio di adeguatezza», il VA contesta che l’omessa valutazione di tale parametro integrerebbe un vizio della motivazione e svuoterebbe di contenuto «il principio del minore sacrificio necessario», in violazione dell’art. 275 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e agli artt. 274, lett. c), e 299 cod. proc. pen.: «erronea concezione del requisito dell’attualità del pericolo e trasformazione della custodia cautelare in misura di prevenzione impropria». Premette che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosa esprimerebbe la necessità che la prognosi di pericolosità «sia ancorata a elementi fattuali presenti e concreti, e non a valutazioni meramente retrospettive». Ciò considerato, il ricorrente deduce che il «decorso di oltre sei anni di custodia cautelare ininterrotta rappresenta un dato di eccezionale rilevanza» che il giudice della cautela non potrebbe «neutralizzare mediante il richiamo a precedenti penali risalenti». Secondo il VA, affermare che la pericolosità permane «immutata nonostante il lungo decorso del termine e la protratta detenzione» equivarrebbe «a postulare una pericolosità ontologica e permanente, incompatibile con la presunzione di non colpevolezza e con la funzione meramente strumentale della custodia cautelare», la quale verrebbe «piegata a una funzione di neutralizzazione preventiva, estranea al suo statuto normativo e costituzionalmente illegittima». 3 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata per essere connotata da «una motivazione del tutto apparente e perciò carente, del tutto dissociata dalla conformità del motivato alla realtà processuale, illogicità, contraddittorietà». Il Tribunale di Napoli avrebbe fondato il giudizio di attualità del pericolum libertatis su dei presupposti erronei. In primo luogo, non ricorrerebbe una cosiddetta “doppia conforme”, atteso che, rispetto alla sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Napoli aveva escluso la sua qualità di promotore, direttore e organizzatore dell’associazione di tipo camorristico e aveva ridotto la pena di sei anni. In secondo luogo, i suoi precedenti penali sarebbero «remoti» e la sua militanza «in diversa organizzazione» (si deve ritenere, nel clan “Cava” di Quindici) sarebbe un «fattore antagonista non confluente nella riportata trasmigrazione in altro clan, non solo in assenza di motivazione adeguata, idonea a sorreggere il dictum, ma addirittura in spregio alle realtà processuali ben cognite dalla stessa Corte di Cassazione, laddove il clan Cava non era per nulla alleato con il vecchio clan Partenio, ma apertamente antagonista». In terzo luogo, non sarebbe «stato per nulla riconosciuto che VA fosse stato il braccio destro, elidendo la qualifica di promotore, organizzatore e dirigente, per cui contraddittoriamente e illogicamente si introduce il dato». In quarto luogo, un altro elemento di contraddizione emergerebbe «laddove si parla di insistenza sullo stesso territorio e di acrimonia tra i IE ed il VA, in ciò non realizzando la realtà che il Nigro abbia accreditato una comunanza invece distante anni luce dalla realtà di un antagonismo e conflittualità da sempre esistiti e mai sopiti proprio per quei precedenti citati e risalenti ad anni lontanissimi». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per dei motivi – i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – che sono manifestamente infondati.
1.1. Prendendo le mosse dal primo motivo, si deve rilevare che il VA è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per essere sussistenti, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza del delitto di estorsione aggravata, tra l’altro, ex art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., reato per il quale opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – che è prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Ne discende che del tutto correttamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto che tale doppia presunzione fosse applicabile nel caso di specie. Sempre con riguardo al primo motivo, si deve ritenere parimenti corretta e condivisibile 4 la valorizzazione, da parte del Tribunale di Napoli, del fatto che il VA era stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli alla pena di ventuno anni di reclusione, oltre che per il reato di estorsione pluriaggravata di cui al capo 24), anche per il reato di partecipazione all’associazione camorristica armata clan “Nuovo Partenio” di cui al capo 1), e, in particolare, la valorizzazione del fatto che, poiché il VA era risultato essere colui che “sovrintendeva” proprio alle attività estorsive che venivano compiute dalla suddetta associazione criminale, ne discendeva logicamente che l’estorsione pluriaggravata per la quale egli si trovava ristretto in carcere non costituiva «un episodio isolato, ma […] il segno della sua intraneità». A proposito della condanna del VA alla pena di ventuno anni di reclusione, si deve peraltro rammentare come la Corte di cassazione abbia reputato che condanne anche in primo grado dell’imputato a rilevanti pene detentive per gravi reati potessero giustificare la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere (Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007, Granata, Rv. 237001-01. Successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016, Granata, Rv. 237001-01).
1.2. Ciò osservato, con riguardo alla doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., applicabile nel caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato i seguenti princìpi, che il Collegio, condividendoli, intende ribadire: a) in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); b) in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante – ai sensi del terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. – per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236- 01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); c) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla 5 norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02); d) la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692-01).
1.3. Richiamati tali condivisi princìpi, si deve rilevare come il Tribunale di Napoli abbia argomentato come: a) l’estorsione pluriaggravata di cui al capo 24) si dovesse logicamente ritenere non episodica ma espressione dell’intraneità del VA al clan camorristico “Nuovo Partenio”; b) la gravità delle condotte commesse dal VA e il contributo che egli aveva dato a una radicata organizzazione criminale di tipo mafioso fossero dimostrative della sua pericolosità sociale e della necessità di arginarla con la più grave misura della custodia cautelare in carcere;
c) in mancanza di elementi dai quali si potesse desumere il distacco del VA dal menzionato sodalizio criminale e la rescissione dei contatti con i suoi membri, il mero decorso del tempo non si potesse ritenere idoneo a fare ritenere elise le esigenze cautelari;
d) a fronte della pericolosità della condotta estorsiva commessa da un soggetto intraneo a un sodalizio camorristico ai danni degli imprenditori e commercianti del territorio di operatività dello stesso sodalizio, si dovessero ritenere logicamente non rilevanti né la riqualificazione del fatto come partecipazione all’associazione camorristica, né il tempo trascorso;
e) la ricordata entità della pena inflitta dalla Corte d’appello di Napoli (ventuno anni di reclusione) e la pervicacia criminale del VA – il quale era già stato un esponente del clan “Cava” di Quindici e aveva precedenti anche per un’altra estorsione commessa nel 2007 – nonostante i subìti periodi di carcerazione, ne confermassero la professionalità criminale e la pericolosità. Tale motivazione appare del tutto conforme ai princìpi precedentemente affermati e risulta del tutto logica, sicché essa resiste a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente, le quali, lungi dall’evidenziare delle effettive violazioni di legge o delle effettive contraddizioni o illogicità motivazionali, appaiono piuttosto dirette a ottenere una rivalutazione nel merito sia della pericolosità sociale sia della scelta della misura idonea a fronteggiarla, il che non è possibile fare in questa sede di legittimità.
1.4. Con riguardo, in particolare, alla mancata valutazione dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo: a) da un lato, si deve ribadire che, come si è già ricordato, la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. 6 proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, cit.; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, cit.; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, cit.); b) dall’altro lato, che il Tribunale di Napoli ha comunque motivato l’inadeguatezza di tale misura degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo, argomentando, non illogicamente, come tale misura non impedirebbe al VA di riallacciare i legami criminali che egli aveva intrattenuto in modo tanto stabile da connotare la sua condotta come quella di partecipazione al clan camorristico. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OB CO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell’Avv. Raffaele Bizzarro, anche in nome e per conto dell’Avv. TO DE CH, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale lo stesso Avvocato ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/12/2025, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello che era stato proposto da IN VA contro l’ordinanza del 30/10/2025 della Corte d’appello di Napoli con la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso VA di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata al VA con ordinanza del 17/09/2019 del G.i.p. del Tribunale di Napoli per essere egli gravemente indiziato dei reati di partecipazione all’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” di cui al capo 1) e di estorsione continuata e pluriaggravata (ai sensi degli artt. 112, primo comma, n. 1, 416-bis.1 e 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, Penale Sent. Sez. 2 Num. 11607 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 05/03/2026 cod. pen.) in concorso di cui al capo 24). Con l’ordinanza del 30/10/2025, la Corte d’appello di Napoli aveva: a) dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare in relazione al reato di partecipazione all’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” di cui al capo 1) per decorso dei relativi termini di durata massima;
b) rigettato la richiesta del VA di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo 24), con riguardo al quale i termini di durata massima della custodia cautelare non erano, invece, decorsi. 2. Avverso l’indicata ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. Raffaele Bizzarro e avv. TO DE CH, IN VA, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 13, 27 e 111 Cost. e agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.: «erronea applicazione della legge processuale, violazione di principi di rango costituzionale e vizio radicale di motivazione per contrasto con il diritto vivente in materia di presunzioni cautelari e di rifondazione del giudizio a seguito di caducazione del titolo associativo». Sulla premessa che, nel giudizio cautelare, «ogni automatismo presuntivo rappresenta un’eccezione che […] non è suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica», il VA deduce che la perdita di efficacia del titolo custodiale in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. avrebbe un’«efficacia conformativa necessaria», nel senso che imporrebbe «una vera e propria rifondazione del giudizio cautelare», il quale dovrebbe «essere condotto come se quel titolo non fosse mai esistito», pena la «violazione dei principi di legalità, tassatività e temporaneità delle misure restrittive della libertà personale». Ciò dedotto, il VA lamenta che il Tribunale di Napoli si sarebbe posto in contrasto con la qualificazione come iuris tantum, «aperta alla prova contraria», della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto avrebbe «prete[so] dall’indagato una prova positiva di dissociazione dal contesto criminale quale condizione necessaria per l’accesso a misure meno afflittive» e, in tale modo, avrebbe «trasforma[to] la presunzione relativa in una presunzione assoluta, invertendo illegittimamente l’onere motivazionale e imponendo alla difesa una probatio diabolica», in violazione non solo dell’art. 275 cod. proc. pen. ma anche degli artt. 3, 13 e 27 Cost., attesa l’introduzione di «un meccanismo di automatica privazione della libertà personale fondato su presupposti non più attuali e non individualizzati». Il Tribunale di Napoli avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sociale «su categorie concettuali – stabile inserimento, capacità di influenza, appartenenza strutturata – che trovano cittadinanza esclusivamente nell’ambito del reato associativo, che, una volta espunto il 416-bis dal panorama cautelare», non sarebbero «più giuridicamente utilizzabili» e la cui utilizzazione, in relazione al reato di estorsione, determinerebbe «una mutazione ontologica del giudizio cautelare, che non è più ancorato al fatto-reato, ma alla persona in quanto tale», in contrasto «con i principi fondamentali dell’ordinamento penale liberale». Il mantenimento della custodia cautelare in carcere «fondato su presunzioni assolute e su titoli estinti» determinerebbe «una torsione funzionale della misura», che da strumento processuale si trasformerebbe in anticipazione della pena.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. e agli artt. 275-bis, 292 e 299 cod. proc. pen.: «omessa valutazione di una misura legalmente tipizzata, elusione del principio di extrema ratio e radicale carenza di motivazione sul giudizio di adeguatezza». Il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di confrontarsi con la richiesta difensiva di applicazione della misura degli arresti domiciliari con i mezzi elettronici di controllo, «limitandosi a escludere apoditticamente l’idoneità della misura domiciliare nella sua forma tradizionale». Tale omissione motivazionale priverebbe l’ordinanza impugnata «della necessaria comparazione tra misure alternative», atteso che il «silenzio su una misura tipizzata dalla legge equivale, sul piano logico, a una rinuncia al giudizio di adeguatezza». Sulla premessa che il controllo con mezzi elettronici costituisce «un parametro imprescindibile nel giudizio di adeguatezza», il VA contesta che l’omessa valutazione di tale parametro integrerebbe un vizio della motivazione e svuoterebbe di contenuto «il principio del minore sacrificio necessario», in violazione dell’art. 275 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e agli artt. 274, lett. c), e 299 cod. proc. pen.: «erronea concezione del requisito dell’attualità del pericolo e trasformazione della custodia cautelare in misura di prevenzione impropria». Premette che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosa esprimerebbe la necessità che la prognosi di pericolosità «sia ancorata a elementi fattuali presenti e concreti, e non a valutazioni meramente retrospettive». Ciò considerato, il ricorrente deduce che il «decorso di oltre sei anni di custodia cautelare ininterrotta rappresenta un dato di eccezionale rilevanza» che il giudice della cautela non potrebbe «neutralizzare mediante il richiamo a precedenti penali risalenti». Secondo il VA, affermare che la pericolosità permane «immutata nonostante il lungo decorso del termine e la protratta detenzione» equivarrebbe «a postulare una pericolosità ontologica e permanente, incompatibile con la presunzione di non colpevolezza e con la funzione meramente strumentale della custodia cautelare», la quale verrebbe «piegata a una funzione di neutralizzazione preventiva, estranea al suo statuto normativo e costituzionalmente illegittima». 3 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata per essere connotata da «una motivazione del tutto apparente e perciò carente, del tutto dissociata dalla conformità del motivato alla realtà processuale, illogicità, contraddittorietà». Il Tribunale di Napoli avrebbe fondato il giudizio di attualità del pericolum libertatis su dei presupposti erronei. In primo luogo, non ricorrerebbe una cosiddetta “doppia conforme”, atteso che, rispetto alla sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Napoli aveva escluso la sua qualità di promotore, direttore e organizzatore dell’associazione di tipo camorristico e aveva ridotto la pena di sei anni. In secondo luogo, i suoi precedenti penali sarebbero «remoti» e la sua militanza «in diversa organizzazione» (si deve ritenere, nel clan “Cava” di Quindici) sarebbe un «fattore antagonista non confluente nella riportata trasmigrazione in altro clan, non solo in assenza di motivazione adeguata, idonea a sorreggere il dictum, ma addirittura in spregio alle realtà processuali ben cognite dalla stessa Corte di Cassazione, laddove il clan Cava non era per nulla alleato con il vecchio clan Partenio, ma apertamente antagonista». In terzo luogo, non sarebbe «stato per nulla riconosciuto che VA fosse stato il braccio destro, elidendo la qualifica di promotore, organizzatore e dirigente, per cui contraddittoriamente e illogicamente si introduce il dato». In quarto luogo, un altro elemento di contraddizione emergerebbe «laddove si parla di insistenza sullo stesso territorio e di acrimonia tra i IE ed il VA, in ciò non realizzando la realtà che il Nigro abbia accreditato una comunanza invece distante anni luce dalla realtà di un antagonismo e conflittualità da sempre esistiti e mai sopiti proprio per quei precedenti citati e risalenti ad anni lontanissimi». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per dei motivi – i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – che sono manifestamente infondati.
1.1. Prendendo le mosse dal primo motivo, si deve rilevare che il VA è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per essere sussistenti, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza del delitto di estorsione aggravata, tra l’altro, ex art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., reato per il quale opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – che è prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Ne discende che del tutto correttamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto che tale doppia presunzione fosse applicabile nel caso di specie. Sempre con riguardo al primo motivo, si deve ritenere parimenti corretta e condivisibile 4 la valorizzazione, da parte del Tribunale di Napoli, del fatto che il VA era stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli alla pena di ventuno anni di reclusione, oltre che per il reato di estorsione pluriaggravata di cui al capo 24), anche per il reato di partecipazione all’associazione camorristica armata clan “Nuovo Partenio” di cui al capo 1), e, in particolare, la valorizzazione del fatto che, poiché il VA era risultato essere colui che “sovrintendeva” proprio alle attività estorsive che venivano compiute dalla suddetta associazione criminale, ne discendeva logicamente che l’estorsione pluriaggravata per la quale egli si trovava ristretto in carcere non costituiva «un episodio isolato, ma […] il segno della sua intraneità». A proposito della condanna del VA alla pena di ventuno anni di reclusione, si deve peraltro rammentare come la Corte di cassazione abbia reputato che condanne anche in primo grado dell’imputato a rilevanti pene detentive per gravi reati potessero giustificare la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere (Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007, Granata, Rv. 237001-01. Successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016, Granata, Rv. 237001-01).
1.2. Ciò osservato, con riguardo alla doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., applicabile nel caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato i seguenti princìpi, che il Collegio, condividendoli, intende ribadire: a) in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); b) in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante – ai sensi del terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. – per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236- 01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); c) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla 5 norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02); d) la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692-01).
1.3. Richiamati tali condivisi princìpi, si deve rilevare come il Tribunale di Napoli abbia argomentato come: a) l’estorsione pluriaggravata di cui al capo 24) si dovesse logicamente ritenere non episodica ma espressione dell’intraneità del VA al clan camorristico “Nuovo Partenio”; b) la gravità delle condotte commesse dal VA e il contributo che egli aveva dato a una radicata organizzazione criminale di tipo mafioso fossero dimostrative della sua pericolosità sociale e della necessità di arginarla con la più grave misura della custodia cautelare in carcere;
c) in mancanza di elementi dai quali si potesse desumere il distacco del VA dal menzionato sodalizio criminale e la rescissione dei contatti con i suoi membri, il mero decorso del tempo non si potesse ritenere idoneo a fare ritenere elise le esigenze cautelari;
d) a fronte della pericolosità della condotta estorsiva commessa da un soggetto intraneo a un sodalizio camorristico ai danni degli imprenditori e commercianti del territorio di operatività dello stesso sodalizio, si dovessero ritenere logicamente non rilevanti né la riqualificazione del fatto come partecipazione all’associazione camorristica, né il tempo trascorso;
e) la ricordata entità della pena inflitta dalla Corte d’appello di Napoli (ventuno anni di reclusione) e la pervicacia criminale del VA – il quale era già stato un esponente del clan “Cava” di Quindici e aveva precedenti anche per un’altra estorsione commessa nel 2007 – nonostante i subìti periodi di carcerazione, ne confermassero la professionalità criminale e la pericolosità. Tale motivazione appare del tutto conforme ai princìpi precedentemente affermati e risulta del tutto logica, sicché essa resiste a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente, le quali, lungi dall’evidenziare delle effettive violazioni di legge o delle effettive contraddizioni o illogicità motivazionali, appaiono piuttosto dirette a ottenere una rivalutazione nel merito sia della pericolosità sociale sia della scelta della misura idonea a fronteggiarla, il che non è possibile fare in questa sede di legittimità.
1.4. Con riguardo, in particolare, alla mancata valutazione dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo: a) da un lato, si deve ribadire che, come si è già ricordato, la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. 6 proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, cit.; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, cit.; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, cit.); b) dall’altro lato, che il Tribunale di Napoli ha comunque motivato l’inadeguatezza di tale misura degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo, argomentando, non illogicamente, come tale misura non impedirebbe al VA di riallacciare i legami criminali che egli aveva intrattenuto in modo tanto stabile da connotare la sua condotta come quella di partecipazione al clan camorristico. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7