Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11607
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge processuale e violazione di principi costituzionali in materia di presunzioni cautelari

    Il Tribunale ha correttamente applicato la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di estorsione aggravata, ritenendo la condotta non episodica ma espressione dell'intraneità al clan camorristico.

  • Rigettato
    Omessa valutazione di una misura legalmente tipizzata e elusione del principio di extrema ratio

    La regola generale sull'obbligo di motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico non si applica ai delitti per cui opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. Inoltre, il Tribunale ha motivato l'inadeguatezza della misura domiciliare, ritenendo che non impedirebbe al ricorrente di riallacciare legami criminali.

  • Rigettato
    Erronea concezione del requisito dell’attualità del pericolo e trasformazione della custodia cautelare in misura di prevenzione impropria

    La pericolosità sociale del ricorrente è dimostrata dalla gravità delle condotte, dal contributo a un'organizzazione criminale e dalla sua professionalità criminale, confermata da precedenti specifici, rendendo la custodia cautelare necessaria.

  • Rigettato
    Motivazione apparente, illogica e contraddittoria

    Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e non evidenziano violazioni di legge o illogicità motivazionali, ma mirano a una rivalutazione nel merito della pericolosità sociale e della scelta della misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11607
    Data del deposito : 26 marzo 2026

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