Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
Il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi pronunciata dal giudice di appello per la loro tardiva presentazione dopo che la prima udienza era stata rinviata per impedimento di uno degli imputati).
Commentario • 1
- 1. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2014, n. 29604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29604 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 17/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA ST - rel. Consigliere - N. 1960
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 32707/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU LE N. IL 06/06/1956;
PROFILO RM N. IL 02/03/1976;
PROFILO FA N. IL 20/01/1975;
PROFILO ON N. IL 18/02/1951;
PROFILO CO N. IL 25/09/1949;
avverso la sentenza n. 58/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FA PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso di UF, IL EL, IL ST, IL AN;
inammissibilità del ricorso di IL MO.
FATTO E DIRITTO
IL MO RI, IL EL, IL ST, IL AN e FU BA ricorrono avverso la sentenza 6.6.12 della Corte di appello di Lecce con la quale, in parziale riforma di quella in data 22.4.09 del locale tribunale, riconosciute a IL AT, IL EL e FU BA le circostanze attenuanti generiche, con il criterio della equivalenza, per il FU anche rispetto alla contestata recidiva, è stata ridotta la pena, per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata - relativo al fallimento della PA s.r.l, dichiarato con sentenza 18.1.2000 del Tribunale di Lecce -, ad anni tre di reclusione ciascuno, con conferma per IL MO RI e IL ST della condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre le pene accessorie di legge e la condanna al risarcimento dei danni in favore della curatela fallimentare.
Deduce IL MO, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in quanto, se pure incombe sull'imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale l'onere di giustificare la destinazione impressa ai beni non rinvenuti nel patrimonio della società al momento del fallimento, tuttavia occorre la certezza della effettiva esistenza dei beni nel patrimonio della fallita e poiché nella specie, al punto 2) dell'imputazione, era contestata la sottrazione dall'attivo fallimentare della somma di L. 2.595.975.120, di cui L. 931.243.000 "indicate quali costi per operai c/straordinari", l'avvenuta distrazione di tali ultime somme era stata desunta dai giudici unicamente in base alle indicazioni contenute in un sottoconto, denominato "operai c/straordinari", relativo agli anni 1998-99 e precisamente al saldo finale del "mastrino".
Senonché, poiché nella parte motiva della sentenza si affermava che "tra i costi del personale risultano registrati costi per straordinari che non trovano riscontro nei fogli presenze e nei libri retribuzioni dell'azienda" e che "nel conto cassa amministrazione risultano effettuate molte rilevazioni inverosimili di natura incerta", avendo i giudici ritenuto inattendibili tali indicazioni contabili, era illogico attribuire ad esse valore decisivo al fine di determinare l'entità delle somme ritenute distratte. Inoltre - prosegue il ricorrente - nei motivi di appello si era eccepito che in assenza di certezza circa la diversità tra le somme oggetto dei prelevamenti bancari (pari a L.1.631.187.901) e quelle di cui ai pagamenti desunti dal saldo finale del mastrino di sottoconto "operai c/straordinari" (pari a L. 931.243.000) non si sarebbe dovuta attribuire agli imputati la distrazione dell'intero importo indicato nella contestazione, importo la cui rilevanza era stata ritenuta decisiva per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L. Fall. e nel conseguente giudizio di bilanciamento. Si era anche evidenziato in sede di appello - prosegue ancora il ricorrente - che in riferimento alla contestazione della distrazione dell'importo di L. 33.544.219 in favore della CO.RI.ME., dal conto "cassa amministrazione" si evinceva l'esistenza di alcuni finanziamenti tra la PA s.r.l e la CO.RI.ME. s.r.l., determinati dall'esigenza di liquidità connessa all'attività d'impresa, e i rapporti tra le due società presentavano un saldo finale a debito della PA s.r.l. per L. 33.544.219, come risultava anche nella sentenza di primo grado, ma nella sentenza di secondo grado si era invece erroneamente affermato che la PA era rimasta creditrice della CO.RI.ME. per la suindicata somma, con distrazione del relativo importo.
Si era inoltre evidenziato - lamenta ancora IL MO - che cospicue somme tra quelle oggetto dei prelevamenti dai conti correnti bancari, di cui alla contestazione, erano state prelevate per cassa dai soci e che pur risultando, come ritenuto dal tribunale, nell'anno 1997 una differenza di L. 120.218.069 non restituita dai soci, tale somma non poteva ritenersi distratta poiché il rapporto dare-avere era proseguito anche nel 1998, anno in cui le restituzioni da parte dei soci avevano operato una compensazione e quindi non vi era stata alcuna sproporzione sì da far ritenere essersi trattato di distrazione, ma la Corte territoriale non aveva motivato sul punto, rinviando alle considerazioni svolte dal tribunale. Quanto poi alle dichiarazioni del teste LA NZ, capo officina, secondo cui non era stato svolto alcun lavoro straordinario per cui - secondo i giudici di appello - era incomprensibile come la società avesse potuto contabilizzare le supposte prestazioni lavorative "in nero", vi era stato un travisamento della prova, non essendo LA il soggetto deputato a segnalare le ore di straordinario all'amministrazione, mentre la teste Sava, ragioniere della PA s.r.l., aveva confermato la circostanza secondo cui era prassi effettuare pagamenti "in nero", i quali venivano annotati e contabilizzati nel "mastrino di sottoconto operai c/straordinari". Con il secondo motivo si deduce che, poiché il fallimento è elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, i giudici di merito avrebbero dovuto motivare adeguatamente sul fatto che la situazione di dissesto era stata rappresentata e voluta dall'imputato e si trovava in rapporto di causalità con le condotte distrattive.
Con il terzo motivo si lamenta motivazione apparente circa la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte contestate rappresentando al più irregolarità di natura formale, da cui non derivava l'impossibilità di ricostruire, usando l'ordinaria diligenza, il patrimonio o il movimento degli affari della fallita, atteso che la documentazione mancante (verbale di assemblea straordinaria del 31.5.99; vidimazione di alcuni volumi del libro giornale;
libro mastro degli anni 1996 e 1997; fatture;
documentazione bancaria) non assumeva rilevanza a tal fine, ma i giudici di appello si erano limitati a riproporre l'elenco delle irregolarità ravvisate dal consulente del p.m. e trasposte nel capo d'imputazione, attribuendo inoltre peso decisivo alla valutazione del ct. della difesa secondo cui i bilanci 1996 e 1997 erano stati sopravvalutati. Con il quarto motivo si deduce, infine, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per essere stati ritenuti inammissibili i motivi nuovi presentati nell'interesse di IL MO il 17.11.11 - con i quali si chiedeva il proscioglimento ex art. 649 c.p.p. e, in alternativa, l'applicazione dell'istituto della continuazione con altra sentenza irrevocabile -, perché proposti oltre il termine decadenziale di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, calcolato con riferimento alla prima udienza (del
19.10.11), senza però considerare che la stessa era stata rinviata per impedimento della coimputata IL EL, per cui l'udienza utile - essendo anche quelle del 19.10.11 e 25.11.11 state differite per il medesimo impedimento - era stata quella del 6.6.12, con il rispetto quindi del termine di legge.
Con memoria in data 22.5.14, IL MO RI, premesso che si era autoaccusato tramite una lettera diretta al p.m. in data 26.11.02, allorché erano stati tratti in arresto i suoi familiari e che ciò nonostante la Corte di appello, incorrendo in un errore di tipo percettivo o di interpretazione e lettura degli atti processuali, non gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche, per cui aveva "la sensazione che il giudizio formulato a conclusione di questo processo penale, riguardante la responsabilità penale di IL MO, sia di probabilità, non di certezza", ha chiesto a questa Corte "di verificare le suddette doglianze, con ogni conseguente statuizione;
in subordine voglia dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso". IL EL deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per essere stato il decreto di citazione per il giudizio di appello notificato a mani del padre IL MO e non presso il domicilio eletto presso lo studio del difensore, così come i verbali di udienza - notificati a mani di IL AN - del 25.11.11. e del 2.3.12 in cui si disponeva il rinvio per impedimento a comparire dell'imputata, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) poiché, pur essendo stato definito dai giudici IL MO come "il vero artefice dei fatti di bancarotta per cui è processo" ed avendo la sentenza impugnata dato atto che la figlia IL EL, così come gli altri imputati, si era "prestata" ad alternarsi con gli altri familiari nella carica di amministratore unico della società, era stata ciononostante attribuita ai familiari del predetto l'intera condotta distrattiva così come contestata, non sulla base di un'indagine volta a verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta per distrazione, ma sull'unica presunzione che la consapevolezza della sottrazione dell'intero importo non poteva che discendere dal legame di parentela, attribuendo in tal modo alla moglie e ai figli del IL condotte distrattive ritenute consumate in periodi antecedenti o successivi a quelli in cui essi aveva rivestito le rispettive cariche.
Con il terzo motivo si censura la mancata indicazione, da parte dei giudici territoriali, delle ragioni e degli elementi da cui potersi affermare che IL EL, con riferimento alla bancarotta documentale, aveva avuto coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento degli affari della fallita e non invece di semplicemente trascurare la tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze che da tale condotta potessero derivare, non avendo agito con dolo intenzionale. Con il quarto motivo si lamenta mancanza di motivazione, con riferimento alla aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte di ciascuno dei familiari di IL MO del grave danno patrimoniale determinatosi.
Con il quinto motivo si deduce violazione di legge per non avere i giudici di appello ritenuto maturato il termine prescrizionale, comunque ad oggi decorso.
Con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo si ripercorrono le censure già formulate nell'interesse di IL MO, rispettivamente ai punti 1), 2) e 3) del suo ricorso.
Nell'interesse di IL ST vengono articolati otto motivi identici a quelli formulati nell'interesse di IL EL, così come identici - ad eccezione di quello relativo alla pretesa nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello - sono quelli presentati, sempre dall'Avv. Gaetano Centonze, per IL AN.
FU BA, a mezzo dell'Avv. Michele Palazzo, deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere incorsi i giudici nella violazione delle norme giuridiche che disciplinano la cessazione dall'ufficio di amministratore nel ritenere che il FU aveva mantenuto la qualità di amministratore unico della PA s.r.l. fino alla data del fallimento e non già fino al 10.7.99, data in cui erano state accettate dai soci le dimissioni con delibera assembleare, in quanto l'omessa comunicazione della rinuncia all'incarico nel registro delle imprese non rivestiva alcun rilievo ai fini della validità dell'atto di rinuncia, essendo tale iscrizione di competenza del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2385 c.c., comma 3, con la conseguenza che al FU non potevano essere addebitati gli episodi relativi ad un periodo in cui non aveva ricoperto alcuna carica sociale. Inoltre - prosegue il ricorrente - i giudici di merito non avevano fornito la prova, al fine di ritenere l'amministratore di diritto responsabile per i fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione commessi dall'amministratore di fatto (IL MO), della sua piena, se pure generica, consapevolezza di tali finalità distrattive, finendo per affermarne una "responsabilità da posizione", non considerando che sia il curatore fallimentare che il consulente del p.m. avevano riferito che la distrazione aveva riguardato gli anni in cui il FU non rivestiva la qualità di legale rappresentante della società.
Osserva la Corte che i ricorsi non sono fondati.
Con motivazione del tutto adeguata ed immune dai lamentati profili di illogicità e/o di contraddittorietà, i giudici territoriali, nel ricostruire le vicende della fallita PA s.r.l. (società il cui oggetto sociale era originariamente, nel 1991, la vendita di articoli in pelle, ma che nel 1993 era stato modificato riguardando attività nel settore edilizio), hanno dato conto delle risultanze degli accertamenti tecnico-contabili posti a base della decisione, raffrontandole con le argomentazioni difensive, segnatamente quelle del consulente di parte, dr. Mazzeo, ed enucleando così, alla luce del contenuto dell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, gli atti dispositivi pregiudizievoli per il patrimonio societario, le movimentazioni di denaro, in entrata e uscita, della PA s.r.l., nonché analizzando partitamente il ruolo avuto nelle condotte illecite dai singoli imputati, familiari (IL EL, IL ST, IL AN e IL MO) e/o stretti collaboratori (FU BA) di quel IL MO RI - amministratore di fatto e vero dominus della fallita - che da subito ha rivendicato (ribadendola nella varie sedi processuali) la responsabilità in via esclusiva per i reati ascritti ai suoi familiari, i quali "dovevano sottostare" alle sue disposizioni che erano chiamati ad eseguire.
Proprio con riferimento a IL MO ed al suo primo motivo di ricorso, non possono sussistere dubbi, in ordine alla ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, circa la sussistenza delle somme di denaro risultate distratte, avendo i giudici di merito evidenziato come dalla relazione del ct. del p.m., dott.ssa GG, fosse emerso che dall'analisi dei documenti e delle scritture contabili si riscontrava che la PA s.r.l. aveva erogato alla M.E.G. Industriale s.r.l. (società amministrata inizialmente da AB MA, genero di IL MO;
quindi, dall'8.7.2000 alla data del fallimento, 11.12.01, da FU BA, divenendo cessionaria di molti beni strumentali della PA, attrezzature industriali, mobili, macchine d'ufficio e computers, vendite tutte risultate simulate con evidente finalità distrattiva), per il lavoro eseguito da personale della PA, complessivamente, per retribuzioni e straordinari, L. 948.405.524, fatturando alla M.E.G. solo L. 564.724.490.
La differenza, quindi - hanno del tutto legittimamente ritenuto i giudici salentini, in mancanza di prova di una sua destinazione a fini aziendali (v. Cass., sez. 5, 15 dicembre 2004, n. 3400; Sez. 5, 12 maggio 2010) - doveva ritenersi distratta, dal momento che il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., al fine della affermazione di responsabilità dell'imputato (Cass., sez. 5, 10 giugno 1998, n. 2876). Sul punto, poi, a sostegno dell'ipotesi distrattiva, è stato ancora rimarcato dai giudici di merito come dalla relazione del curatore fallimentare della PA s.r.l. sia emersa proprio una commistione societaria tra la PA e la M.E.G., preordinata a canalizzare nella PA s.r.l. i costi (nel senso che la società continuava a pagare le retribuzioni ai propri dipendenti, oltre oneri accessori, tasse, ecc.) e su M.E.G. solo i ricavi", società, quest'ultima, costituita - non certo casualmente - solo tre giorni prima del contratto di locazione immobiliare, avente ad oggetto l'opificio industriale PA, del 15.10.98.
Inoltre - hanno ancora sottolineato i giudici salentini - dalla relazione della d.ssa GG, nella parte concernente l'analisi dei costi per il personale dipendente, erano risultati importi molto elevati registrati in un conto "operai conto straordinari", sia nell'esercizio 1998 che in quello del 1999, mentre dai fogli presenza e dai libri retribuzioni di impiegati e operai era risultato che nessuno dei lavoratori dipendenti aveva effettuato una sola ora di lavoro straordinario.
In particolare, il suddetto conto evidenziava per il 1998 la somma complessiva di L. 674.498.000 e per il 1999 quella di L. 256.745.000, per un totale di L. 931.243.000 e tale conto era stato movimentato come contropartita dal conto "cassa amministrazione", risultando che si era trattato di denaro contante che era stato dato ai dipendenti, ma poiché, anche attraverso la prova testimoniale - hanno precisato i giudici territoriali - era emerso che solo sei dipendenti (AU, EL, De MM, AZ, CO e CE) avevano confermato tale circostanza, decisamente esclusa dagli altri operai (complessivamente ammontanti a 150, secondo il mastrino "conto straordinari", che risultavano aver percepito compensi extra rispetto alla busta paga), tra i quali il capofficina LA NZ, che aveva escluso di aver svolto lavoro straordinario, negando l'autenticità delle firme apposte sulle relative ricevute, vi era stata in tal modo - hanno non certo illogicamente concluso i giudici di merito - la distrazione di denaro anche perché non era stato rinvenuto il libro "prima nota cassa", da ritenersi distrutto proprio per rendere anche per questo verso impossibile la reale ricostruzione dei costi e mascherare proprio la distrazione delle relative somme. Ancora sul punto, i giudici salentini, nell'esaminare le dichiarazioni della teste AS NA, impiegata di amministrazione che si era occupata del pagamento del personale della PA negli anni 1997-98 e 99, hanno rimarcato come la stessa abbia affermato significativamente di aver ricevuto disposizioni circa i pagamenti al personale da tutti gli amministratori che si sono succeduti alla PA (IL AN, IL ST, FU BA, nonché IL MO prima del suo arresto), per poi genericamente sostenere, senza indicare i nominativi ne' gli importi, che era prassi per la società effettuare pagamenti in nero, per cui del tutto correttamente i giudici hanno sul punto ritenuto attendibili tali dichiarazioni solo nella misura in cui avevano trovato conferma nelle conformi dichiarazioni dei sei operai suindicati e per i relativi limitati importi. Infondata è anche la doglianza, relativa alla contestazione della distrazione dell'importo di L. 33.544.219 in favore della CO.RI.ME. (di cui era amministratore unico IL MO e soci lo stesso IL MO e la PA International s.r.l., mentre procuratrice era IL AN), dal momento che anche dalla sentenza di primo grado, correttamente confluita quindi anche sul punto in quella qui impugnata, risulta non - come vorrebbe il ricorrente - che la PA era rimasta debitrice della somma suindicata, ma che al termine dell'esercizio del 1998 vi era stato un saldo attivo di L. 33.544.219 in favore della PA s.r.l., somma anch'essa sottratta quindi - come correttamente evidenziato dai giudici di merito - alla gestione della PA s.r.l. ed utilizzata per fini estranei all'azienda.
Generica si presenta poi la censura di IL MO relativa alla pretesa avvenuta reintegrazione del patrimonio societario in conseguenza del prelevamento per cassa effettuato dai soci, reintegrazione ritenuta non proporzionata dai giudici per difetto, con conseguente relativa distrazione illecita delle somme risultanti dalla differenza (L. 120.218.069) non restituita dai soci. Infondato è anche il secondo motivo, essendo giurisprudenza nettamente maggioritaria di questa Corte quella secondo cui ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (v., da ultimo, Cass., sez. 5, 12 febbraio 2013, n. 27993), come pure infondato è il terzo motivo, essendo non certo apparente la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che, oltre alle considerazioni sopra svolte in punto di bancarotta documentale commessa per eseguire le suindicate attività di distrazione del patrimonio aziendale della PA s.r.l., i giudici hanno evidenziato come non si sia trattato di mere irregolarità di natura formale - come sostiene IL MO -, ma di tenuta artefatta delle scritture contabili che ha comportato per gli organi fallimentari notevole difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, superata solo con la particolare diligenza impiegata dagli stessi, che aliunde erano riusciti a ricostruire detta documentazione anche con acquisizioni presso terzi.
È risultata infatti del tutto carente - hanno evidenziato i giudici di merito - la documentazione relativa ai rapporti con le banche, secondo quanto risultante dalla relazione della dott.ssa GG, con particolare riferimento all'assenza degli estratti conto dell'esercizio 1999, delle matrici degli assegni e delle contabili di numerose operazioni di versamento e prelevamento effettuate, senza che neanche la consulenza di parte del dr. Mazzeo sia riuscita a colmare tale carenza. Lo stesso c.t. della difesa, poi - hanno rimarcato i giudici territoriali -, nella sua relazione aveva sostanzialmente confermato l'ipotesi accusatoria, affermando che i bilanci del 1996 e del 1997 si erano chiusi sì con un sostanziale pareggio di bilancio, ma solo per rappresentare una situazione economica sufficiente ad assicurarsi la continuità degli affidamenti bancari, per cui le "gravi perdite" evidenziate nei bilanci 1998 e 1999 erano da spalmare per tutto il periodo di attività della società (1996-1999) e ciò significava - ha concluso sul punto il consulente della difesa - che i bilanci 1996 e 1997 e le relative scritture contabili erano stati "truccati" per occultare un passivo superiore a quello dichiarato.
Ove a ciò si aggiunga - come correttamente posto in rilievo anche dai giudici salentini - che il reato di bancarotta fraudolenta documentale è integrato anche allorché le condotte fraudolente abbiano avuto ad oggetto scritture contabili anche diverse da quelle la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 2214 c.c., alle quali fa esclusivo riferimento l'art. 217, comma 2, L. Fall., ma non anche l'art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall.. (v. Cass., sez. 5, 20 aprile 2012, n. 22593), ne deriva l'infondatezza totale del terzo motivo di ricorso di IL MO.
Quanto al quarto ed ultimo motivo, legittimamente i giudici di appello hanno dichiarato inammissibili, per tardività, i motivi nuovi, depositati nell'interesse di IL MO il 17.11.11, nelle more cioè tra la prima e la seconda udienza, a nulla rilevando l'intervenuto rinvio della prima udienza (celebratasi il 19.10.11, presente IL MO) per impedimento della coimputata IL EL, dal momento che il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato (v. Cass., sez. 6, 29 settembre 2009, n. 42627). Infondati sono il primo motivo di IL EL e quello di IL ST.
All'udienza del 19.10.11 IL ST è stato dichiarato contumace ed il difensore nulla ha osservato, limitandosi a richiedere, per IL EL, un rinvio per impossibilità della stessa a comparire, per ragioni di salute.
All'udienza del 25.11.11 è stato disposto un ulteriore rinvio, sempre per ragioni di salute riguardanti IL EL, la quale, infine, alla udienza del 6.6.12 è stata dichiarata contumace senza alcuna osservazione da parte della difesa.
In tale situazione, pertanto, pur se il decreto di citazione in appello è stato notificato a IL EL e a IL ST, il 3.8.11, "per ciascuno dei due a mani del padre convivente IL MO" e non presso il domicilio eletto, si è verificata una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata allorché risulti provato - come nella specie - che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente - cioè nel giudizio di appello -, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1; alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p.; alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p. (v. Sez.un., 27 marzo 2008, Micciullo, n.19602; Sez.un., 27 ottobre 2004, Palumbo). Anche il secondo e il terzo motivo riguardante IL EL sono privi di pregio, essendo stata adeguatamente argomentata dai giudici di merito la sussistenza anche dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta in capo agli amministratori formali della fallita, sia IL EL che gli altri imputati essendosi "prestati" - hanno specificato i giudici - ad alternarsi nella carica di amministratori della PA s.r.l., senza che facesse difetto la consapevolezza in ciascuno della distrazione delle somme, anche alla luce degli intrecci societari artatamente creati all'uopo dal dominus IL MO -come sopra descritti -, tra i quali la PA International.
A tale ultima società, amministrata da IL AN, erano infatti interessati, anche come quotisti, IL EL e IL ST, e la ragione sociale era stata voluta simile a quella della PA s.r.l. - ha sottolineato la Corte salentina - proprio perché si confondessero le informazioni bancarie, negative per la PA.
Lungi pertanto da affermazioni automatiche di responsabilità, i giudici territoriali hanno compiutamente indicato le ragioni e gli elementi da cui potersi affermare che tutti gli amministratori avevano avuto coscienza e volontà di rendere oltremodo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio societario e di concorrere nell'attività distrattiva posta in essere nei termini di cui all'imputazione.
Infatti - e segnatamente con riferimento a IL EL - è stato rimarcato che costei aveva rivestito la qualifica di amministratrice unica nel significativo periodo (dal 30.4.97 al 2.7.98) in cui mancava il libro mastro, la documentazione bancaria era del tutto insufficiente ed i bilanci erano stati falsificati per occultare le passività e continuare ad usufruire del credito bancario, per cui non certo illogicamente è stato ritenuto che IL EL, con le proprie condotte commissive e/omissive, abbia offerto il proprio consapevole e volontario contributo alla "causa" voluta in principalità dal padre IL MO, la sottrazione cioè di ingenti risorse dall'attivo della PA s.r.l. e la tenuta della contabilità in maniera tale da impedire o comunque rendere oggettivamente difficoltosa la ricostruzione della vita e del patrimonio della fallita.
Generico, oltre che manifestamente infondato per quanto fin qui evidenziato, si presenta il quarto motivo con il quale IL EL lamenta mancanza di motivazione circa l'attribuzione dell'aggravante di cui al art. 219, comma 1 L. Fall., come pure manifestamente infondato è il quinto motivo con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione, per essere maturato il relativo termine massimo di anni 12 e mesi 6 già al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.
Tenuto conto, infatti, della contestata aggravante, la pur maggiormente favorevole disciplina di cui al novellato art. 157 c.p., fa sì che il termine massimo prescrizionale venga a scadenza solo il 18.10.18.
Quanto, infine, ai motivi sub 6), 7) e 8), valgono le stesse considerazioni svolte, rispettivamente, con riferimento ai motivi sub 1), 2) e 3) di IL MO.
Il primo motivo di IL ST è analogo al primo di IL EL, mentre le censure proposte ai punti 2) e 3), concernenti il profilo soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta ed il ruolo rivestito dall'imputato all'interno della fallita, sono sfornite di pregio perché a fronte delle medesime doglianze svolte dal difensore nell'interesse di IL EL ai punti. 2) e 3)
dell'impugnazione, la Corte di merito ha evidenziato come IL ST abbia amministrato la PA s.r.l. dal 12.9.95 al 30.4.97, riassumendo poi la carica di a.u. il 2.7.98, pressoché coevamente all'arresto del padre, negli anni cioè in cui mancavano i libri mastro ed i bilanci erano stati falsificati, continuando a tenere in modo parziale la documentazione bancaria, per cui, anche per le considerazioni più sopra svolte, correttamente è stato ritenuto concorrente, quanto meno ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., in violazione dell'obbligo di vigilanza gravante sull'amministratore di diritto, negli illeciti commessi dall'amministratore di fatto volti a far conseguire alla famiglia IL i benefici delle indicate distrazioni di denaro.
In particolare, nel rilevare la incompletezza della documentazione relativa alle operazioni effettuate con la Banca Commerciale Italiana di Lecce, con la Banca del Salento di Lecce e con il Banco Ambrosiano Veneto di Galatina, per la mancanza delle matrici degli assegni e delle contabili di numerosissime operazioni di versamento o prelevamento effettuate, i giudici hanno evidenziato come dalla relazione della d.ssa GG sia emerso, con riferimento alla documentazione relativa al conto corrente tenuto dalla PA presso la B.C.I. di Lecce, che vi erano numerosi documenti (contabili e ordini di bonifico) recanti la firma di IL ST sotto il timbro "amministratore unico", ma relativi a periodi (febbraio-aprile e maggio 1998) in cui il medesimo non era a.u. della PA s.r.l., per esserlo invece IL EL.
Per i punti da 4) a 8) del ricorso non possono poi che valere le medesime considerazioni svolte sui medesimi punti con riferimento alla posizione di IL EL, considerazioni che devono essere ripetute nella loro interezza anche in relazione al ricorso presentato da IL AN. OS - come evidenziato dai giudici salentini - è stata amministratrice dal 4.11.98 al 18.2.99, nel periodo in cui, dopo che sotto la amministrazione di IL ST era stato disposto di cedere in affitto alla M.E.G. s.r.l. l'opificio industriale della PA s.r.l., si era ingiustificatamente continuato a corrispondere la retribuzione agli operai per il lavoro anche straordinario, pur essendo tutti i dipendenti della PA in cassa integrazione, impartendo inoltre a AS AN disposizioni (analoghe a quelle impartite dagli altri amministratori) di effettuare pagamenti "in nero" agli operai (con conseguente distrazione delle relative somme) e di tenere quindi una contabilità parallela non ufficiale, contribuendo in tal modo anch'essa - ha conclusivamente e correttamente osservato la Corte di appello - alla sottrazione delle ingenti risorse all'attivo della PA s.r.l. e alla tenuta della contabilità in maniera da rendere oltremodo difficoltosa la ricostruzione delle vicende patrimoniali della medesima.
Da ultimo, infondato è anche il ricorso di FU BA in quanto, pur volendo considerare che il medesimo abbia ricoperto la carica di amministratore unico della fallita dal 18.2.99 al 10.7.99 - essendo in tale data state accettate dall'assemblea dei soci le sue formali dimissioni -, i giudici di merito non ne hanno statuito la colpevolezza ricollegandola - come asserito dalla difesa del ricorrente - a una mera responsabilità da posizione, ma hanno indicato gli elementi sintomatici della sua colpevolezza in ordine ai due profili della bancarotta fraudolenta.
FU - hanno precisato i giudici di secondo grado -, non solo ha eseguito le disposizioni del IL MO, anche allorché questi era detenuto, ma ha presentato e sottoscritto il bilancio in data 31.5.99 ed ha proposto il piano di riorganizzazione aziendale risultato del tutto sfavorevole per la PA s.r.l..
Infatti, la PA con tale piano - hanno sottolineato i giudici salentini - era venuta a perdere ogni capacità operativa e pur tuttavia aveva continuato a retribuire i propri dipendenti che prestavano la propria attività lavorativa in favore di terzi, con conseguente distrazione delle relative somme dal patrimonio della fallita.
Inoltre, sempre sotto l'amministrazione del FU era stato riproposto, nel marzo del 1999, il contratto con la M.E.G. a condizioni - hanno specificato i giudici di merito - ancora più sfavorevoli per la PA, essendo stata prevista la cessione in comodato gratuito alla M.E.G. dell'opificio industriale con contratto d'appalto delle maestranze della PA s.r.l..
L'amministrazione del FU si è quindi posta in linea di continuità con le precedenti, reiterandone la portata distrattiva, tanto da cedere alla M.E.G. molti dei suoi beni strumentali - come era emerso dall'esame delle relative fatture, analizzate dalla c.t. GG - con vendite simulate, prova evidente - hanno non certo illogicamente ritenuto i giudici - dell'intento distrattivo, beni che poi erano stati recuperati ed acquisiti all'attivo fallimentare. Inoltre, FU era riuscito a non far figurare nei "mastrini" del 1999 il nominativo dei lavoratori che avrebbero percepito denaro per retribuzioni e lavoro straordinario, non rendendo reperibili gli estratti conto bancari del 1999, contribuendo in tal modo, sempre consapevolmente, a rendere altresì pressoché impossibile ogni controllo ed agevolando anche con tali modalità la sottrazione del denaro dalla cassa e dalle banche.
Peraltro - hanno significativamente concluso sul punto i giudici salentini - l'adesione al programma criminoso preordinato ad occultare contabilmente la distrazione di denaro e a far conseguire alla famiglia IL i benefici delle predette distrazioni, aveva fruttato al FU sia la permanenza nel posto di lavoro che un aumento di stipendio, passato da L.
1.400.000 dell'ottobre 1998 a L. 2 milioni durante il periodo della sua amministrazione. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014