Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
In tema di accertamenti tecnici non ripetibili, l'imputato che non abbia tempestivamente formulato riserva di promuovere incidente probatorio, ai sensi dell'art. 360, comma quarto, cod. proc. pen., decade dalla facoltà di eccepire, in momento successivo, sotto il profilo dell'assenza del presupposto dell'irripetibilità dell'atto, l'inutilizzabilità dell'accertamento disposto dal pubblico ministero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 47502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47502 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1495
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 023062/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA MO N. IL 01/01/1970;
2) AD NA N. IL 01/01/1977;
avverso SENTENZA del 01/03/2007 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv. PICCIONI Dario, il quale chiede il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. RAMBALDI MarceLO in sostituzione di Rambaldi Giorgio, e Pellezzola Segio, i quali chiedono l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA IN FATTO
La sera del 28.5.2004 un passante (tale IA SA) notava un uomo, supino e gravemente ferito, mezzo dentro e mezzo fuori della soglia dell'androne deLO stabile di Corso Vittorio Emanuele 5 in Portomaggiore;
il passante chiamava prontamente i soccorsi e nel frattempo veniva avvicinato da alcuni pakistani i quali gli facevano capire che gli autori del ferimento non erano italiani e avevano usato un colteLO. Poco dopo l'intervento dei soccorsi, l'uomo ferito - identificato per SA MA - decedeva. A breve distanza dal luogo dell'omicidio i CC prendevano in consegna certo AL MO, trattenuto dal frateLO della vittima (HA AW e da altri connazionali). Dalla sommaria ricostruzione altro soggetto coinvolto nell'episodio risultava essere HM ER (frateLO del AL): i CC lo facevano chiamare dal frateLO al telefonino, e l'HM ER, pur rispondendo, non voleva dire dove si trovava;
veniva fermato nella notte, a 5-6 km da Portomaggiore, dove era stato notato per strada da un carabiniere di passaggio. Portato in caserma, l'HM ER indicava dove aveva buttato il colteLO che aveva ferito mortalmente l'SA MA, e l'arma veniva recuperata.
Il fermo di entrambi gli stranieri veniva convalidato. L'autopsia dimostrava che la vittima era stata colpita con due coltellate diritte e penetranti al cuore e al fegato, inferte col colteLO gettato L'HM ER e poi recuperato. La corte di assise di Ferrara, in data 15.11.2005, riteneva provata la responsabilità dell'HM ER in ordine al delitto di omicidio volontario, ed - escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, e negate le attenuanti generiche - lo condannava alla pena di 24 anni di reclusione (oltre a statuizione accessorie, nonché al risarcimento nei confronti della P.C. HA AW dei danni da liquidarsi in separato giudizio). Assolveva invece AL MA dalla stessa imputazione (il suo ruolo sarebbe stato queLO di trattenere alle spalle la vittima mentre l'HM ER l'accoltellava), perché la ricostruzione, pur compatibile con gli accertamenti di causa, non risultava provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
La corte di assise di appeLO di Bologna, in data 1.3-26.4.2007 riduceva la pena inflitta in primo grado all'HM ER a 22 anni di reclusione, ma riconosceva colpevole anche AL MA, condannandolo alla pena di 17 anni di reclusione, valutando unitariamente i seguenti indizi:
- le dichiarazioni di HA AW (frateLO della vittima), ritenute attendibili alla luce:
- della lite del pomeriggio con la vittima;
- della presenza fisica sul luogo dell'omicidio e al momento dell'omicidio;
- delle tracce di sangue della vittima sui suoi indumenti;
- e deLO stato degli indumenti della vittima;
- della riscontrata assenza di lesioni da difesa.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il AL, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)). Sosteneva l'inattendibilità della dichiarazione di HA AW, confutate dal teste Ahmed JI e soprattutto dal teste Mohammad AN, assolutamente non preso in considerazione dai giudici di merito;
l'insussistenza indiziaria del rinvenimento delle tracce di sangue della vittima sugli indumenti e deLO stato degli indumenti della vittima alla luce dei chiarimenti forniti dai consulenti tecnici;
l'insussistenza indiziaria dell'assenza di lesioni da difesa della vittima, giacché la stessa era palesemente ubriaca, e i colpi erano stati inferti in rapidissima successione;
l'irrilevanza dell'indizio costituito dalla lite pomeridiana, avendo il AL dimostrato - in contrario - una precisa mancanza di volontà vendicatrice essendosi recato prontamente dai CC per denunciare l'episodio.
Proponeva ricorso per cassazione anche l'HM ER chiedendo l'annullamento senza rinvio con dodici motivi di gravame, sviluppati in ulteriori e numerosi sottomotivi.
Sosteneva, innanzitutto, l'iLOgicità della affermazione della corte territoriale la quale era partita dalla premessa che l'HM ER non aveva detto il vero, quando la stessa corte riconosceva che l'SA era palesemente ubriaco, circostanza puntualmente riferita L'HM ER, che pertanto sul punto aveva detto il vero;
aggiungeva che altrettanto iLOgico era sostenere da parte dei giudici di merito che le "false" dichiarazioni dell'HM ER erano di fatto inutilizzabili ai fini della ricostruzione dell'omicidio, quando poi ci si dilungava per ben cinque pagine neLO spiegare le incongruenze e falsità delle dichiarazioni del ricorrente: l'HM ER aveva sempre affermato che i fatti si erano svolti sulle scale e non nell'androne, e se i giudici di merito avessero rinnovato l'istruttoria dibattimentale come richiesto, anche questa parte del racconto dell'HM ER sarebbe risultata veritiera. Si doleva il ricorrente del fatto che la corte avesse dedotto una differenza di versioni fra indagini preliminari e dibattimento solo alla luce delle domande formulate dal p.m., e quindi su dati parziali e incompleti;
tanto più che la stessa corte riconosceva esserci stata anche una difficoltà di traduzione e quindi di intendimento;
sosteneva che non era affatto iLOgica la ricostruzione offerta L'HM ER secondo il quale era la vittima a impugnare il colteLO, era la vittima che aveva cercato di colpire l'HM ER e nel cadere - a causa della sua ubriachezza - si era ferita;
contestava la pregnanza logica del fatto che l'SA avrebbe avuto nella mano sinistra la sigaretta (e solo su questo punto la corte territoriale avrebbe ritenuto attendibile la versione del AL) e nella destra le chiavi del suo motorino per cui la vittima non avrebbe potuto impugnare l'arma: siffatta ricostruzione era effettuata su ipotesi e non su fatti;
sosteneva che il mozzicone trovato nell'androne, e attribuito all'SA dopo la perizia, poteva essere lì da tempo;
quanto al nascondimento dell'arma, i giudici di merito avevano travisato l'argomento difensivo: in realtà il nascondimento era avvenuto in base al timore di essere coinvolto in un fatto di sangue di un proprio connazionale, essendo per di più clandestino. Col secondo motivo si invocava nuovamente l'inutilizzabilità parziale (pp. 38-42) della consulenza tecnica, avendo i dr. Gaudio e Passeri utilizzato nelle loro valutazioni rilievi di per sè ripetibili (quelli effettuati sulle cose) e non potendosi confondere l'urgenza con l'irripetibilità; le valutazioni che attengono ad accertamenti ripetibili non potevano formare oggetto di consulenze tecniche presentate come irripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p., e non potevano perciò entrare nel fascicolo del dibattimento ex art.431 c.p.p.. Sbagliate pertanto erano le ordinanze di 1^ grado che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, e di 2^ grado che non aveva risposto al primo motivo di appeLO, e che avevano applicato erroneamente una norma processuale prevista a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza;
sosteneva che la decisione sarebbe stata sicuramente diversa se i giudici non avessero potuto utilizzare appieno la consulenza. Sosteneva poi che la mancata espunzione dal fascicolo delle sommarie informazioni e degli altri atti d'indagine della consulenza medico legale, pur dopo la statuizione deLO loro inutilizzabilità da parte del giudice, aveva avuto ripercussioni assai gravi in ordine agli esiti del processo. Sosteneva che l'integrazione della consulenza fatta al dibattimento (nella relazione mancava una riga) era stata spiegata in maniera iLOgica, non spettando certamente alla difesa rilevare la completezza di un atto di parte del p.m..
Col terzo motivo, aggiungeva che la corte non aveva dato risposta all'impugnazione dell'ordinanza 6.10.2005 che aveva rigettato le richieste d'integrazione istruttoria miranti soprattutto a ricostruire l'orario esatto del ferimento (cosa successe effettivamente fra le 20.20 e le 20.50), affermando solo che 10 minuti prima o dopo non avevano incidenza significativa nella ricostruzione dei fatti, mentre invece non si poteva affermare chi era stato veramente presente al momento del ferimento non essendovi testimoni all'infuori dell'inattendibile HA AW e avendo la stessa corte ritenuto inattendibili le versioni degli imputati. Era stata impugnata anche l'ordinanza 27.10.2005 avente ad oggetto ulteriori istanze istruttorie ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (p. 11 e 12 appeLO) e anche su questo punto la corte territoriale aveva omesso ogni motivazione.
Col quarto motivo si deduceva motivazione iLOgica e carente nonché mancata assunzione di una prova decisiva, avendo la corte d'assise d'appeLO rigettato implicitamente la richiesta di rinnovazione del dibattimento in riferimento all'ora del commesso delitto, in riferimento all'accertamento di tutte le tracce di sangue trovate in loco e sugli indumenti della vittima: per quest'ultimo in particolare, non si trattava di conoscere il numero esatto delle macchie di sangue sul pavimento, quanto di conoscere la copiosità o meno di tali tracce sui sei gradini: l'abbondanza di sangue sui gradini, infatti, sarebbe in contraddizione con la ricostruzione che vuole l'accoltellamento nell'androne, e proprio la mancanza di testimoni consigliavano un rilievo a tappeto e non a campione. Contestava poi le argomentazioni dei giudici di merito sulle tracce di sangue reperiate sugli indumenti dell'imputato, e descritte dal M.LO Floris dei RIS come imbrattamenti: non essendo provato che l'HM ER aveva una mano sporca di sangue e che si fosse imbrattato pulendosi sul suo giubbino l'unica spiegazione plausibile era quella di un contatto fisico per strisciamento tra la vittima e l'imputato, il che non dimostrava affatto che l'HM ER avesse colpito l'SA frontalmente col colteLO.
Col quinto motivo il ricorrente deduceva motivazione iLOgica e carente motivazione in ordine alla ricostruzione del delitto, essendo più le ricostruzioni possibili e plausibili. Non vi erano elementi per negare che la versione dell'HM ER (secondo cui i fatti si erano svolti sulle scale e non nell'androne) erano veri. Gli elementi indiziari usati a carico dell'HM ER (presenza sul luogo, imbrattamenti di sangue, fuga ed occultamento del colteLO) non erano gravi precisi e concordanti. Si tornava quindi anche su argomenti già sviluppati, quali l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie, l'irrilevanza del fatto che la vittima fosse stata trovata con le chiavi del ciclomotore nella mano destra, il fatto che il sangue della vittima sugli indumenti dell'HM ER fosse compatibile anche con un autoferimento dell'SA, perché se l'imputato era colui che aveva sferrato frontalmente i colpi, non si spiegavano le macchie di sangue sia nella parte posteriore che anteriore dei suoi jeans.
Col sesto motivo s'invocava la nullità della sentenza per violazione della correlazione tra capo d'imputazione e sentenza di condanna: se in primo grado il reato era monosoggettivo, il dolo non poteva essere lo stesso nel reato concorsuale. Nè si era mai qualificato il tipo di dolo (d'impeto, premeditato, ecc), ne' si era mai individuato il movente. Anzi, si era affermato che il movente dell'HM ER non era stato possibile individuarlo con certezza, sì che era iLOgico sostenere che il movente (sconosciuto) era lo stesso nel reato monosoggettivo e concorsuale. Anche il fatto era diverso, perché nel reato monosoggettivo la difesa poteva concentrarsi sulle modalità della condotta della vittima (tentativi di difesa, tentativo di fuga, ecc.) mentre nel reato concorsuale - in cui uno tiene ferma la vittima e l'altro la colpisce - quella condotta della vittima diventa irrilevante: la difesa, quindi, era stata pregiudicata non sapendo se occorreva difendere l'assistito da un'imputazione di omicidio concorsuale oppure da un'imputazione di omicidio monosoggettivo. La nullità della sentenza di 1^ grado si riverbera sul secondo grado, ove non si è ovviato all'errore iniziale.
Col settimo motivo ci si doleva del ricostruzione dell'omicidio effettuata dalla corte territoriale nella parte in cui ammette che le posizioni dei litiganti possono essersi variamente atteggiate a causa della dinamicità deLO scontro: non specificando in cosa sia consistito questo diverso atteggiarsi delle parti, manca una precisa ricostruzione rendendo impossibile ogni difesa.
Con l'ottavo motivo si evidenziava l'iLOgicità e carenza di motivazione in ordine al movente. Se non si riesce a individuare con ragionevole certezza la causale dell'omicidio, limitandosi a formulare ipotesi, non è possibile affermare che entrambi i fratelli erano rimasti coinvolti nell'omicidio. Non è dato sapere in base a quale logica i giudici di merito ravvisino nell'HM ER il primo motore della vicenda, ne' da dove ricavino la convinzione che, col suo carattere violento, possa aver trascinato dietro di sè il frateLO AL. Pura illazione è l'affermazione che solo l'HM ER si armò di colteLO. Certamente iLOgico è collegare l'omicidio alla lite in cui queLO stesso pomeriggio rimasero coinvolti la vittima ed il AL. In un processo indiziario qual è queLO in esame, la mancanza di movente impedisce agli altri indizi di assurgere a quei caratteri di concordanza, precisione e gravità necessari per una condanna.
Col nono motivo, ci si doleva della negazione delle attenuanti generiche, e dell'inadeguata motivazione data sul punto dai giudici di merito.
Col decimo motivo ci si doleva del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito omesso di esplicitare in base a quali criteri si era addivenuti ad una riduzione di soli due anni rispetto alla condanna di primo grado.
Con l'undicesimo motivo si ritornava ancora una volta sui motivi di appeLO non esaminati dal giudice di secondo grado, con conseguente vizio di mancata motivazione.
Col dodicesimo e ultimo motivo si ritornava sull'incapacità del giudice di appeLO di fornire una ricostruzione lineare e coerente della dinamica del delitto: tutta la motivazione della sentenza impugnata - si dice - ruota sull'asse (ed premessa della sentenza) delle false dichiarazioni rese dagli imputati nel corso del giudizio, e troppo spesso la corte territoriale ha eluso i motivi d'appeLO limitandosi ad affermare che le questioni proposte attenevano a circostanze marginali e del tutto irrilevanti.
OSSERVA IN DIRITTO
I vizi dedotti dai ricorrenti attengono principalmente all'asserita iLOgicità della motivazione. Ora, il vizio di motivazione sussiste solo se nel ragionamento del giudice sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può consistere, invece, in un apprezzamento difforme da queLO preteso dalla parte perché la legge non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo queLO di controllare, sotto il profilo logico-formale la valutazione fatta dal giudice di merito.
Può aLOra dirsi che:
1. Il ricorso di AL è basato esclusivamente su elementi fattuali. La censura di vizio motivazionale deve porre in evidenza, sulla base del ragionamento svolto dal giudice, gli errori di logica giuridica che rendono la motivazione incongrua o incoerente, ma non può consistere nella deduzione di un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da queLO ritenuto dal giudice di merito (nel caso di specie, il ricorrente pretende che sia dato maggior peso alle versione di Ahmed JI rispetto a quella di HA AW). Non può dirsi incoerente ed iLOgico il ragionamento del giudice di merito che - partendo dal dato inconfutabile della presenza del AL sul luogo dell'omicidio, al momento dell'omicidio, ritiene la versione di HA AW attendibile perché riscontrata da vari elementi oggettivi, mentre questo non avviene per la versione del teste JI.
Secondo il ricorrente questa testimonianza troverebbe invece riscontro in quella del teste Mohammad AN (il quale conferma di aver dapprima incrociato i due imputati che camminavano assieme, e poco dopo la coppia HA AW e Ahmed JI). Poiché, però, questo teste non ha affermato di aver visto arrivare di corsa il AL (versione dell'JI), il suo ricordo si riferisce evidentemente a un momento antecedente, per cui non è sufficiente a sconfessare la versione del frateLO della vittima secondo il quale, invece, a un certo punto, egli si sarebbe diviso L'JI. La versione dell'JI non è stata confermata nemmeno daLO stesso AL (che ne aveva fra l'altro tutto l'interesse): sul punto, l'imputato tace, per cui le conclusioni tratte dai giudici di merito alla luce del contesto di tutte le risultanze (come afferma la corte territoriale:
p. 63) non sono iLOgiche, perché non c'è mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte con conseguente assoluta incompatibilità razionale degli argomenti svolti e l'insanabile contrasto degli stessi.
Non è sicuramente iLOgico sostenere che il AL era presente al momento dell'omicidio - e non sarebbe arrivato dopo, come invece sostenuto L'imputato (e anche questa negazione è stata valutata dal giudice di merito, e ovviamente in senso sfavorevole all'imputato) - in quanto sui suoi indumenti sono state trovate evidenti tracce di sangue della vittima: gli schizzi di sangue non ci sarebbero potuti essere se il AL fosse entrato nell'androne quando l'SA era già a terra moribondo.
Non è iLOgico sostenere che qualcuno tratteneva da dietro la vittima mentre l'HM ER l'accoltellava, perché lo sfasamento fra ferite sul corpo e tagli sui vestiti conferma che gli stessi non erano in posizione normale, e quindi il loro spostamento ben si spiega con un vigoroso trattenimento alle spalle della vittima;
il che spiega - sempre logicamente - anche l'assenza di lesioni da difesa sul corpo della vittima, che di fatto era immobilizzato mentre veniva accoltellato.
2. Per quanto riguarda l'HM ER, vanno esaminate per prime le doglianze di natura processuale.
2.A. Sostiene il ricorrente l'inosservanza di norme processuali (art.606 c.p.p., lett. c)) in quanto tutti gli accertamenti del tipo esame degli indumenti della vittima, esame degli elementi raccolti nel corso del sopralluogo, esame della relazione RIS di Parma sulle tracce ematiche non potevano essere considerati irripetibili dovendo essere effettuati su luoghi non soggetti a modificazione, e non su persone: ne consegue, come sanzione, l'inutilizzabilità. In realtà, l'imputato che non abbia tempestivamente formulato riserva di promuovere incidente probatorio, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., comma 4, decade dalla possibilità di sollevare,
successivamente, l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero per mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'atto (Cass. 1^, 11.3-8.7.2003, n. 28979 - ric. Esposito). Il ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato riserva, per cui la doglianza è infondata.
2.B. Si duole il ricorrente che la corte territoriale non ha risposto a tutti i suoi motivi d'appeLO, ma con la scusa di accorparli ha finito per scegliere a quali motivi rispondere, omettendo di pronunciarsi su altri. In particolare, la corte territoriale non aveva risposto alla doglianza avverso l'ordinanza 5.10.2005 della corte di assise di Ferrara che aveva rigettato le istanze istruttorie di parte (richiesta di perizia ex art. 220 c.p.p., di visione del VHS riguardante la descrizione deLO stato dei luoghi, l'acquisizione dei brogliacci del pronto soccorso e della centrale operativa dei CC al fine di individuare l'orario più preciso in cui vennero commessi i fatti), omettendo di esaminare le argomentazioni difensive formulate a p. 6, 7, 8, 9 - 13, 14 dell'atto d'appeLO.
Affinché il giudice di appeLO possa procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è necessario non solo che la relativa richiesta sia avanzata nelle forme di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, ma anche che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere aLO stato degli atti. Nel caso di specie la corte territoriale ha adeguatamente motivato sul perché era irrilevante ottenere tutte le richieste informazioni sull'esatto orario dell'omicidio (p. 44 ss.), nonché sul perché era irrilevante allargare gli accertamenti in ordine alla presenza di tutti gli schizzi di sangue presenti sui gradini (p. 46 ss.). Tale giudizio non è censurabile in Cassazione giacché è sorretto da motivazione adeguata. L'orario preciso al minuto non modificherebbe la posizione dell'HM ER una volta assodato che, all'infuori dei due imputati e della vittima, nessun altro era presente nel piccolissimo androne al momento del ferimento. Nè la posizione dell'HM ER muterebbe se egli avesse inferto una coltellata sui gradini e la seconda nell'androne, per cui irrilevante diventa anche focalizzare le posizioni precise dei litiganti (il diverso atteggiarsi dei litiganti, come afferma la sentenza).
2.C. Quanto alla mancata espunzione dal fascicolo degli atti riconosciuti inutilizzabili, il che avrebbe comportato "ripercussioni assai gravi in ordine agli esiti del processo" il ricorrente avrebbe dovuto indicare, in base al principio di autosufficienza del ricorso, quali gravi danni erano concretamente derivati dalla difesa, avendo già il giudice affermato che - con la dichiarazione di inutilizzabilità - di quegli atti non si era tenuto conto.
2.D. La mancanza di movente avrebbe dovuto portare all'assoluzione dell'imputato.
La doglianza è infondata.
In un processo indiziario, il movente, attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile aLO svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti. Peraltro ciò non significa che in un processo indiziario la mancanza di un movente porti necessariamente alla esclusione della responsabilità dell'imputato. Infatti, anche in un processo indiziario, l'accertamento della causale può, comunque, non essere essenziale nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali, emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli. Pertanto, anche in mancanza di un movente, si può pervenire in modo convincente al giudizio di responsabilità dell'imputato (Cass. 1, 14.12.1995-22.1.1996, n. 685 - ric. Savasta). Manifestamente infondata è anche l'affermazione del ricorrente secondo cui i giudici di merito non avrebbero neanche chiarito la natura del dolo attribuita all'HM ER: la sentenza (p. 68) parla di dolo intenzionale.
2.E. Il sesto motivo riguarda ancora una questione processuale: la violazione del principio di correlazione tra capo d'imputazione e sentenza di condanna.
Anche questa doglianza è infondata. Sia nel caso di omicidio singolo, sia nel caso di omicidio in concorso, la responsabilità dell'HM ER resta ancorata agli stessi elementi fattuali: l'aver lui cagionato la morte di MA SA colpendolo con due coltellate in parti vitali del corpo (cuore e fegato). Non c'è stata perciò alcuna immutazione del fatto contestato.
2.F. Per quel che riguarda l'oggettiva mancanza di una riga nella relazione peritale, integrata al dibattimento, la corte territoriale da atto che il contenuto del pensiero del perito era, pur con questa mancanza, già del tutto chiaro (p. 44 sentenza), per cui non sussiste alcuna nullità. Nulla ha controargomentato sul punto il ricorrente, ne' ha prodotto il testo al fine di dimostrare il contrario.
Ora, il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel fare riferimento ad "atti del processo" che devono essere "specificamente indicati" dal ricorrente, detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c) - secondo cui i motivi d'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli stessi (integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, allegazione in copia), con la specifica spiegazione del perché la mancanza di quella riga avrebbe reso inintellegibile la perizia. In mancanza il motivo di doglianza è aspecifico e perciò inammissibile.
2.G. Per quel che riguarda le censure fattuali svolte nel primo motivo di appeLO (da c2 a c8) vale quanto detto a proposito del AL: le censure non possono consistere nella deduzione di un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da queLO ritenuto dal giudice di merito.
Va in proposito, in primo luogo evidenziato, come le conclusioni dei consulenti siano inequivoche nell'escludere che le due ferite subite L'SA possano essere il frutto di una lesione accidentale (tipo:
l'SA, ubriaco, era caduto sul proprio colteLO), ma soprattutto come l'Ahmed ER (pur con tutti i suoi lunghissimi motivi di ricorso) non riesca assolutamente a spiegare logicamente come la vittima - a suo dire autoferitasi per caduta - abbia potuto infliggersi una seconda coltellata.
Per quel che riguarda la censura sub ci, il fatto che l'HM ER abbia inserito nel suo racconto anche un qualche frammento di verità (in particolare il fatto che la vittima apparisse ubriaca) non è certamente idonea a modificare le conclusioni negative circa la sua condotta processuale: è vero che l'imputato può dire queLO che vuole, non rispondere su fatti leggibili contra se e negare perfino l'evidenza; ma è altrettanto vero che al giudice non è precluso valutare poi la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze (nella specie il fatto di esser sicuramente stato sul luogo dell'omicidio e nel momento in cui esso è avvenuto, tant'è che lo stesso ricorrente è costretto ad ammettere nel motivo sub 5, seppur ad altri fini, che deve essersi trovato a stretto contatto con la vittima per imbrattarsi di sangue;
il fatto di esser fuggito subito dopo l'omicidio portando con sè il colteLO all'uopo utilizzato;
il fatto di aver dato una spiegazione assolutamente iLOgica circa il nascondimento del colteLO;
il fatto di aver dato una versione del ferimento della vittima assolutamente incompatibile con le conclusioni peritali), la portata significativa delle sue versioni iLOgiche, e utilizzare come indizio a suo carico la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte con conseguente assoluta incompatibilità razionale degli argomenti svolti (in tal senso: Cass. 5^, 14.2-6-4-2006, n. 12182 - ric. Ferrara). Si resta sempre nel puro merito, non sottoponibile all'esame di questa corte, quando si disquisisce se l'HM ER avesse o meno la mano sporca di sangue, se l'imbrattamento del giubbino dell'imputato col sangue della vittima sia compatibile con l'aver sferrato almeno due coltellate frontalmente, se le macchi di sangue anche sulla parte posteriore dei jeans dell'HM ER siano compatibili con un accoltellamento frontale, se la vittima che aveva ancora dopo morta nella mano destra le chiavi del motorino poteva essersi ferita da sè, in genere sulle varie ricostruzioni possibili (punti tutti toccati in separati motivi di ricorso, che in realtà avrebbero dovuti essere accorpati: vedasi, tanto per fare un esempio, il motivo 12^, che ripete in parte le doglianze di cui al motivo 1^; anche il motivo 5^ ripete doglianze già formulate al motivo 1^). Tutti questi motivi si risolvono in realtà non solo nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente già presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, ma svolgono considerazioni di fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, in quanto intesi a provocare un nuovo intervento da parte di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dai giudici di merito. Si è già detto, invece, come esuli dai poteri della Corte di cassazione queLO di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità o di manifesta iLOgicità e contraddizione la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In altri termini, la disparità di vedute, cioè di tesi contrapposte in base alla lettura delle stesse risultanze (con svalutazione e valorizzazione dei vari elementi raccolti) non è esaminabile in cassazione, che non può diventare terzo giudice di merito, e non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3A, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3A, 14 luglio 1999 n., ric. Paone;
Sez. 3A, 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7A, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni).
Nemmeno può parlarsi di mera illazione iLOgica per il fatto che i giudici di merito affermano che solo l'HM ER aveva il colteLO:
la perizia conferma che è stato usato un solo colteLO, queLO che l'HM ER aveva in mano e ha cercato di nascondere;
quando il AL è stato fermato non aveva addosso alcun colteLO, ne' altro colteLO è stato rinvenuto nell'androne o nel breve tratto di strada che il AL aveva percorso prima di essere bloccato.
2.H. Per quanto attiene al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente torna a chiedere a questa corte un giudizio che la stessa non può dare.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art.62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 6^, 4.10.2003-23.2.2004, n. 7707 - PG in proc. Anaclerio).
2.1. Analogamente per quel che riguarda la carenza di motivazione in punto riduzione pena di due anni, anziché di cinque o di sei. A parte il fatto che l'art. 575 c.p. prevede una pena nel minimo di 21 anni, sì che la pena concretamente inflitta non poteva essere ridotta di cinque/sei anni senza la concessione di circostanze attenuanti, quando la pena base viene adeguatamente motivata con riguardo alla gravità della vicenda delittuosa, considerata nel suo complesso, la valutazione (di fatto) sfugge al controLO della corte di legittimità.
Alla soccombenza segue l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali.
Le spese di P.C. vanno liquidate in favore dell'Erario, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, essendo HA AW stato ammesso al patrocinio a spese deLO Stato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore dell'Erario delle spese della P.C. relative al presente giudizio che liquida nella somma complessiva di Euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007