Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 2470
CASS
Sentenza 1 ottobre 1998

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La incapacità' di contrattare con la pubblica amministrazione, prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n.319, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto legge 17 marzo 1995 n. 79, come integrato dalla legge di conversione 17 maggio 1995 n. 172, deve qualificarsi non già come una sanzione amministrativa, bensì come una vera e propria pena accessoria: pertanto essa non può essere applicata con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc.pen.

L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposto dall'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431, va emesso anche con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 cod.proc.pen., perché detto ordine non è una pena accessoria, ma ha natura di sanzione amministrativa irrogabile dal giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 2470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2470
    Data del deposito : 1 ottobre 1998

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