Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 2
La incapacità' di contrattare con la pubblica amministrazione, prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n.319, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto legge 17 marzo 1995 n. 79, come integrato dalla legge di conversione 17 maggio 1995 n. 172, deve qualificarsi non già come una sanzione amministrativa, bensì come una vera e propria pena accessoria: pertanto essa non può essere applicata con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc.pen.
L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposto dall'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431, va emesso anche con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 cod.proc.pen., perché detto ordine non è una pena accessoria, ma ha natura di sanzione amministrativa irrogabile dal giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
1. Dott. Gennaro Salvatore Tridico Presidente del 1/10/1998
2. Dott. Giovanni Pioletti " SENTENZA
3. Dott. Giuseppe Savignano " N. 2470
4. Dott. Amedeo Postiglione " REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco " N. 789/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia;
avverso la sentenza emessa il 28 ottobre 1997 dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Belluno nei confronti di OL AR;
nella udienza in camera di consiglio in data 1^ ottobre 1998;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omissione delle sanzioni amministrative accessorie;
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Belluno, con sentenza emessa il 28 ottobre 1997, applicò a AR OL la pena, concordata tra le parti, di lire un milione di ammenda per i reati di cui: a) all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319; b) all'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché la pena di giorni cinque di arresto e di lire quattordici milioni di ammenda per il reato di cui: c) all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, con la sospensione condizionale della pena condizionale della pena per il solo reato di cui al capo C).
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia lamentando che il pretore abbia omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie della rimessione in pristino dello stato dei luoghi e della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per quanto riguarda l'omessa statuizione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Invero, in tema di sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento, il primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. enumera in termini negativi ciò che nella sentenza stessa non può essere statuito: la condanna al pagamento delle spese del procedimento, l'applicazione di pene accessorie, l'applicazione di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nel casi previsti dall'art.240, secondo comma, cod. pen. Ciò comporta che la legge non esclude altre e diverse statuizioni dovute per legge e che, come tali, non possono essere oggetto di pattuizione tra le parti.
Tra queste statuizioni indubbiamente rientra l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in forza di quanto disposto dall'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, il quale va appunto emesso anche con la sentenza adottata a norma dell'art.444 cod. proc. pen., perché questa è equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445, primo comma, cod. proc. pen.) e perché detto ordine non è una pena accessoria o una misura di sicurezza, bensì ha natura di sanzione amministrativa irrogabile dal giudice ordinario. A tale conclusione sì perviene non tanto sulla base dell'assimilazione dell'ordine di ripristino in questione a quello di demolizione di cui all'art. 7, ultimo comma, legge n. 47 del 1985, quanto, soprattutto, in considerazione: 1) del fatto che l'ordine di ripristino può essere impartito, ai sensi dell'art. 15 legge n. 1497 del 1939 (norme sulla protezione delle bellezze naturali), anche dalla pubblica amministrazione, sicché la misura disposta dal giudice si pone non in via alternativa, sibbene eventualmente concorrente con i provvedimenti dell'autorità amministrativa;
2) del rilievo che le pene accessorie sono sempre di natura personale e mai di natura patrimoniale, sicché le stesse incidono sullo "status" del condannato limitandone la sfera giuridica, ma non aggrediscono il suo patrimonio;
3) della considerazione che l'obbligo da parte del giudice di impartire l'ordine predetto è posto soprattutto a tutela degli interessi della collettività ed è attribuito al giudice ordinario per rendere più incisiva la detta tutela (Sez. III, 7 gennaio 1991, Ventura, m. 186.507; Sez. III, 11 novembre 1992, Zammataro, m. 193.314; Sez. III, 17 novembre 1992, Colpo, m. 193.816;
Sez. III, 15 giugno 1994, Barbini, m. 198.835; Sez. VI, 17 febbraio 1994, Fazzari, m. 199.090; Sez. III, 24 gennaio 1994, Festini, m. 198.007; Sez. VI, 19 ottobre 1993, Guerriero, m. 197.233). Pertanto, a nulla rileva che la riduzione in pristino non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso fra le parti, in quanto, trattandosi di atto dovuto per il giudice, esso è sottratto alla loro disponibilità e di ciò l'imputato deve tener conto nell'attivare la procedura del patteggiamento (Sez. III, 15 giugno 1994, Barbini, m. 198.835). Inoltre, poiché l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato previsto dall'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in relazione alla violazione formale della realizzazione di opere di modificazione dei luoghi sottoposti al vincolo ambientale in assenza della prescritta autorizzazione, non comporta alcuna decisione di merito, stante la sua assoluta obbligatorietà, esso può essere adottato dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 620, lettera 1), cod. proc. pen. allorché sia stato omesso dalla decisione impugnata (Sez. VI, 19 ottobre 1993, Guerriero, m. 197.234). Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ordine che deve essere disposto direttamente da questa Corte.
A diversa conclusione deve invece giungersi per quanto riguarda l'omessa statuizione dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'art. 3 del decreto legge 17 marzo 1995, n.79, prevede, nell'ultimo periodo, aggiunto dalla legge di conversione
7 maggio 1995, n. 172, che la condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nella specie nei confronti dell'imputato è stata appunto emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sentenza equiparata ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e per un fatto commesso il 24 luglio
1995, e quindi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172, che quindi sarebbe temporalmente applicabile nella fattispecie.
Senonché, contrariamente all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi dianzi esaminato, deve ritenersi che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione costituisca non già una sanzione amministrativa, ma una vera e propria pena accessoria. Depongono in questo senso sia il fatto che si tratta di una misura sanzionatoria che può essere disposta esclusivamente dal giudice, senza alternatività con provvedimenti della pubblica amministrazione, sia il fatto che si tratta di una sanzione che ha natura personale, e non patrimoniale, sicché incide sullo "status" del condannato limitandone la sfera giuridica, ma non aggredisce il suo patrimonio, sia il fatto che l'obbligo per il giudice di statuire tale incapacità non è strettamente ed immediatamente finalizzato a rendere più incisiva la tutela degli interessi della collettività in materia ambientale. Ma soprattutto deve pervenirsi a tale conclusione in base alla considerazione che è lo stesso legislatore che ha esplicitamente definito come pena accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Invero, l'art. 19 cod. pen, in via generale, include espressamente tra le varie specie di pene accessorie proprio l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, che è poi appunto regolata dall'art. 32 ter cod. pen. nel capo relativo alle pene accessorie. Nè può avere rilevanza la circostanza che l'art. 19 cod. pen. includa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione tra le pene accessorie per i delitti mentre nella specie si tratta di contravvenzione, dal momento che è del tutto normale che il legislatore penale, con una legge speciale, estenda l'applicazione di una pena accessoria prevista in via generale per i delitti anche alle contravvenzioni, e comunque perché sarebbe del tutto illogico ipotizzare, senza alcun appiglio normativo, una differente qualificazione giuridica di due sanzioni di identica natura ed effetti, entrambe conseguenti aduna condanna penale dell'autorità giudiziaria. Del resto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in riferimento alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ha sempre parlato di pena accessoria, sia in via generale (Sez. III, 6 luglio 1990, Donatello, m. 185.039), sia proprio con specifico riferimento al reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319 (Sez. III, 13 marzo 1997, Maggi, m. 208.035; Sez. III, 12 marzo 1997, Cabeddu, m. 207.760; Sez. III, 25 settembre 1992, Albert, m. 192.123). Da tutto quanto rilevato consegue che la sanzione dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n.319, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, come integrato dalla legge di conversione 17 maggio
1995, n. 172, deve qualificarsi non già come una sanzione amministrativa, bensì come una vera e propria pena accessoria e che pertanto essa, ai sensi dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. non può essere applicata alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica deve pertanto essere rigettato nel resto.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che dispone. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998