CASS
Sentenza 23 giugno 2023
Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/06/2023, n. 18111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18111 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16287/2016 R.G. proposto da EL IO e D’UR AR, in proprio e nella qualità di ex soci, nonché il primo anche quale ex rappresentante legale della Parsifal s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 23.01.2012, rappresentati e difesi dall’avvocato prof. Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, giusta procura speciale a margine del ricorso e successiva comunicazione di variazione di domicilio eletto – ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale – Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2338/03/15, depositata il 18.12.2015. Oggetto: Tributi Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 18111 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 23/06/2023 2 Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2023; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
Lette le memorie presentate dalle parti;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, il quale ha concluso riportandosi alle proprie conclusioni scritte;
Sentito per la ricorrente l’avvocato Pierluigi Muccari, in sostituzione dell’avvocato prof. Marini, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Calabria rigettava, previa riunione, gli appelli principali proposti dalla contribuente e quelli incidentali proposti dall’Agenzia delle Entrate, avverso distinte sentenze con le quali la CTP di Catanzaro aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla Parsifal s.r.l. in liquidazione avverso tre avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, limitatamente alla fattura n. 68 del 2004, rigettandoli per il resto. Dalla sentenza impugnata si evince che: - le riprese riguardavano costi ritenuti indeducibili e IVA indebitamente detratta, relativi per lo più ad operazioni considerate oggettivamente inesistenti;
- gli appelli principali erano manifestamente infondati, in quanto i motivi in essi contenuti si limitavano a richiamare le argomentazioni già indicate nel ricorso introduttivo, essendo carenti sotto il profilo della specificità, non avendo esaminato in modo critico la motivazione 3 delle sentenze di primo grado e non avendo indicato le circostanze di fatto che potevano condurre ad una diversa decisione della controversia;
- le censure erano rivolte nei confronti degli avvisi di accertamento e non si confrontavano con le ragioni delle decisioni impugnate;
- il rigetto degli appelli principali determinava anche il rigetto di quelli incidentali. Contro la suddetta decisione proponevano ricorso per cassazione EL IO e D’UR AR, sia in proprio che nella qualità di ex soci, nonché il primo anche quale ex rappresentante legale della Parsifal s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 23.01.2012, affidato a quindici motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, avverso il capo della sentenza di appello rispetto al quale era risultata soccombente, successivamente illustrati da memoria. I contribuenti hanno resistito al ricorso incidentale dell’Agenzia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i contribuenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto carenti di specificità i motivi degli appelli principali, in quanto la Parsifal s.r.l. non si era limitata a ribadire in appello esclusivamente le doglianze già proposte in primo grado, ma aveva preliminarmente censurato l’illegittimità delle sentenze della CTP, che erano del tutto errate e immotivate, e, di seguito, riproposto le eccezioni già sollevate con il ricorso 4 introduttivo, sottolineando, per ciascuna di esse, come il primo giudice avesse errato nella propria decisione. 2. Con il secondo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto, con motivazione apparente, che i motivi di appello, proposti dalla società contribuente, non rappresentassero una sufficiente contrapposizione agli argomenti sui quali si fondavano le sentenze di primo grado, senza chiarire l’iter logico seguito per giungere a tale conclusione e le ragioni per le quali le eccezioni difensive ribadite in sede di gravame non fossero idonee a contestare le apodittiche e immotivate decisioni della CTP. 3. Con il terzo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2004 e 2005, in violazione dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata sottoscrizione degli stessi da parte del capo dell’Ufficio e per assenza di delega scritta in favore del funzionario firmatario. 4. Con il quarto motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla inesistenza degli avvisi di accertamento impugnati, in quanto le relazioni di notificazione erano state apposte su un foglio avulso dagli atti, in violazione dell’art. 148 cod. proc. civ. 5. Con il quinto motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, per violazione degli artt. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, 32 e 42 del d.P.R. n. 600 del 5 1973, in quanto emessi sulla base di una verifica fiscale scaturente da due inviti al contraddittorio privi di motivazione e dopo che l’Ufficio aveva illegittimamente trattenuto la documentazione prodotta dal contribuente per oltre 14 mesi. 6. Con il sesto motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla nullità degli avvisi di accertamento impugnati, per violazione degli artt. 12 della l. n. 212 del 2000 e 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, atteso che gli avvisi erano stati emessi prima dello spirare del termine di sessanta giorni, decorrente dalla conclusione delle verifiche, e senza che ricorressero ragioni di particolare e motivata urgenza per derogarvi. 7. Con il settimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, per violazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. 8. Con l’ottavo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per mancato assolvimento dell’onere della prova in violazione dell’art. 2697 cod. civ., non avendo l’Ufficio fornito alcuna prova sulla oggettiva inesistenza delle operazioni riconducibili alle fatture contestate. 9. Con il nono motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione 6 dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione al loro difetto di motivazione. 10. Con il decimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che l’Ufficio aveva disconosciuto il diritto di detrazione dell’IVA, nonostante l’emissione della relativa fattura. 11. Con l’undicesimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per illegittimo utilizzo di presunzioni ed infondatezza della pretesa impositiva, essendo state ignorate le documentate ed articolate doglianze contenute negli appelli della società contribuente. 12. Con il dodicesimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto il profilo della motivazione apparente la stessa censura indicata con l’undicesimo motivo. 13. Con il tredicesimo motivo, deducono l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura indicata nell’undicesimo e nel dodicesimo motivo. 14. Con il quattordicesimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, 7 relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati con riguardo alle sanzioni. 15. Con il quindicesimo motivo, invocano l’applicazione del sopravvenuto regime sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, ove più favorevole. 16. Il primo motivo è fondato. 16.1 Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale, "in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (ex multis, Cass. n. 1200 del 22/01/16). 16.2 Sebbene l’impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, in modo da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017), ciò non significa che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito. 16.3 Questo Collegio intende dare continuità a quanto affermato anche recentemente da questa Corte, sempre in tema di contenzioso tributario, nel senso che “la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo 8 grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (Cass. n. 32954 del 20/12/2018). 16.4 La riproposizione negli atti di appello delle stesse doglianze contenute nei ricorsi introduttivi, pertanto, non poteva costituire una ragione sufficiente per ritenere inammissibili gli appelli principali per carenza di specificità dei motivi. 16.5 Peraltro, come si evince dai passaggi delle sentenze di primo grado e degli atti di appello, riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, nel testo del ricorso per cassazione, la contribuente ha anche contrastato espressamente le sentenze di primo grado, sia pure nei limiti in cui ciò era possibile, in considerazione delle concise motivazioni in esse contenute. 17. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri motivi del ricorso principale. 18. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione in ordine al rigetto degli appelli incidentali. 18.1 Il motivo è fondato, posto che la CTR ha rigettato gli appelli incidentali proposti dall’Ufficio, senza in alcun modo argomentare sul punto. 7. In conclusione, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e il ricorso incidentale;
la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento. 9
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023
Lette le memorie presentate dalle parti;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, il quale ha concluso riportandosi alle proprie conclusioni scritte;
Sentito per la ricorrente l’avvocato Pierluigi Muccari, in sostituzione dell’avvocato prof. Marini, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Calabria rigettava, previa riunione, gli appelli principali proposti dalla contribuente e quelli incidentali proposti dall’Agenzia delle Entrate, avverso distinte sentenze con le quali la CTP di Catanzaro aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla Parsifal s.r.l. in liquidazione avverso tre avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, limitatamente alla fattura n. 68 del 2004, rigettandoli per il resto. Dalla sentenza impugnata si evince che: - le riprese riguardavano costi ritenuti indeducibili e IVA indebitamente detratta, relativi per lo più ad operazioni considerate oggettivamente inesistenti;
- gli appelli principali erano manifestamente infondati, in quanto i motivi in essi contenuti si limitavano a richiamare le argomentazioni già indicate nel ricorso introduttivo, essendo carenti sotto il profilo della specificità, non avendo esaminato in modo critico la motivazione 3 delle sentenze di primo grado e non avendo indicato le circostanze di fatto che potevano condurre ad una diversa decisione della controversia;
- le censure erano rivolte nei confronti degli avvisi di accertamento e non si confrontavano con le ragioni delle decisioni impugnate;
- il rigetto degli appelli principali determinava anche il rigetto di quelli incidentali. Contro la suddetta decisione proponevano ricorso per cassazione EL IO e D’UR AR, sia in proprio che nella qualità di ex soci, nonché il primo anche quale ex rappresentante legale della Parsifal s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 23.01.2012, affidato a quindici motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, avverso il capo della sentenza di appello rispetto al quale era risultata soccombente, successivamente illustrati da memoria. I contribuenti hanno resistito al ricorso incidentale dell’Agenzia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i contribuenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto carenti di specificità i motivi degli appelli principali, in quanto la Parsifal s.r.l. non si era limitata a ribadire in appello esclusivamente le doglianze già proposte in primo grado, ma aveva preliminarmente censurato l’illegittimità delle sentenze della CTP, che erano del tutto errate e immotivate, e, di seguito, riproposto le eccezioni già sollevate con il ricorso 4 introduttivo, sottolineando, per ciascuna di esse, come il primo giudice avesse errato nella propria decisione. 2. Con il secondo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto, con motivazione apparente, che i motivi di appello, proposti dalla società contribuente, non rappresentassero una sufficiente contrapposizione agli argomenti sui quali si fondavano le sentenze di primo grado, senza chiarire l’iter logico seguito per giungere a tale conclusione e le ragioni per le quali le eccezioni difensive ribadite in sede di gravame non fossero idonee a contestare le apodittiche e immotivate decisioni della CTP. 3. Con il terzo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2004 e 2005, in violazione dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata sottoscrizione degli stessi da parte del capo dell’Ufficio e per assenza di delega scritta in favore del funzionario firmatario. 4. Con il quarto motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla inesistenza degli avvisi di accertamento impugnati, in quanto le relazioni di notificazione erano state apposte su un foglio avulso dagli atti, in violazione dell’art. 148 cod. proc. civ. 5. Con il quinto motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, per violazione degli artt. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, 32 e 42 del d.P.R. n. 600 del 5 1973, in quanto emessi sulla base di una verifica fiscale scaturente da due inviti al contraddittorio privi di motivazione e dopo che l’Ufficio aveva illegittimamente trattenuto la documentazione prodotta dal contribuente per oltre 14 mesi. 6. Con il sesto motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla nullità degli avvisi di accertamento impugnati, per violazione degli artt. 12 della l. n. 212 del 2000 e 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, atteso che gli avvisi erano stati emessi prima dello spirare del termine di sessanta giorni, decorrente dalla conclusione delle verifiche, e senza che ricorressero ragioni di particolare e motivata urgenza per derogarvi. 7. Con il settimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, per violazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. 8. Con l’ottavo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per mancato assolvimento dell’onere della prova in violazione dell’art. 2697 cod. civ., non avendo l’Ufficio fornito alcuna prova sulla oggettiva inesistenza delle operazioni riconducibili alle fatture contestate. 9. Con il nono motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione 6 dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione al loro difetto di motivazione. 10. Con il decimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che l’Ufficio aveva disconosciuto il diritto di detrazione dell’IVA, nonostante l’emissione della relativa fattura. 11. Con l’undicesimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per illegittimo utilizzo di presunzioni ed infondatezza della pretesa impositiva, essendo state ignorate le documentate ed articolate doglianze contenute negli appelli della società contribuente. 12. Con il dodicesimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto il profilo della motivazione apparente la stessa censura indicata con l’undicesimo motivo. 13. Con il tredicesimo motivo, deducono l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura indicata nell’undicesimo e nel dodicesimo motivo. 14. Con il quattordicesimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, 7 relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati con riguardo alle sanzioni. 15. Con il quindicesimo motivo, invocano l’applicazione del sopravvenuto regime sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, ove più favorevole. 16. Il primo motivo è fondato. 16.1 Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale, "in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (ex multis, Cass. n. 1200 del 22/01/16). 16.2 Sebbene l’impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, in modo da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017), ciò non significa che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito. 16.3 Questo Collegio intende dare continuità a quanto affermato anche recentemente da questa Corte, sempre in tema di contenzioso tributario, nel senso che “la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo 8 grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (Cass. n. 32954 del 20/12/2018). 16.4 La riproposizione negli atti di appello delle stesse doglianze contenute nei ricorsi introduttivi, pertanto, non poteva costituire una ragione sufficiente per ritenere inammissibili gli appelli principali per carenza di specificità dei motivi. 16.5 Peraltro, come si evince dai passaggi delle sentenze di primo grado e degli atti di appello, riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, nel testo del ricorso per cassazione, la contribuente ha anche contrastato espressamente le sentenze di primo grado, sia pure nei limiti in cui ciò era possibile, in considerazione delle concise motivazioni in esse contenute. 17. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri motivi del ricorso principale. 18. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione in ordine al rigetto degli appelli incidentali. 18.1 Il motivo è fondato, posto che la CTR ha rigettato gli appelli incidentali proposti dall’Ufficio, senza in alcun modo argomentare sul punto. 7. In conclusione, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e il ricorso incidentale;
la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento. 9
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023